Articolo 52 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 51Articolo 53
Versione
16 settembre 1950
Art. 52.
Ai militari inviati in licenza speciale e' in facolta' del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidita', la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.
In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in piu', in base al presente articolo, sono abbuonate.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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