Articolo 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 febbraio 1991
>
Versione
11 maggio 1993
Art. 6. 1. Il Governo e' tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre citta' italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 276 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 11 maggio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente