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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 161 / 2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 161/2025 promossa in sede di appello dal sig.
, rappresentato e difesa dall'Avv. Paola Ripa del Foro di Parte_1
Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Aurelio Saffi n. 28;
Parte appellante
contro la sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Bozzini Controparte_1
e dall'Avv. Stefania Spiniello del foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rivoli (TO), C.so Susa n. 36;
Parte appellata
avverso la sentenza n. 64/2025 del Tribunale Ordinario di Torino emessa in data 23/12/2024 avente per oggetto separazione personale;
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino dichiarava di non intervenire.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante e per l'appellata Conclusioni congiunte come da dispositivo
OSSERVA
I signori e contraevano matrimonio Controparte_1 Parte_1 civile in Rivoli (TO) in data 07/07/2012. Dall'unione sono nate le figlie in Per_1 data 23/10/2003 e in data 25/01/2012. Persona_2
Con ricorso depositato il 24/03/2022, la sig.ra chiedeva al Tribunale di CP_1
Torino di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale adito pronunciava la separazione personale dei coniugi, affidando la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva incontri tra padre e figlia secondo accordi con la madre o in difetto disciplinava la calendarizzazione degli incontri. Il Tribunale assegnava la casa coniugale alla moglie, disponendo che il sig.
versasse alla sig. la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della minore , oltre il 50% delle spese straordinarie;
Persona_2 confermava la presa in carico del nucleo e della minore;
revocava Persona_2
l'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia e disponeva a Per_1 carico del sig. il versamento di un contributo pari a euro 200,00 a favore Pt_1 della sig.ra a titolo di contributo per il suo mantenimento. CP_1
Infine, il Giudicante dichiarava interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza veniva proposta tempestivo appello, con il quale il sig.
chiedeva la riforma della sentenza impugnata. Pt_1
In via cautelare, la difesa chiedeva di accogliere la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351 comma 2 e 283 c.p.c. In via principale, la difesa chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Torino, lamentando la carenza assoluta e la contraddittorietà della motivazione. In merito al contributo al mantenimento della moglie, l'appellante lamentava una non corretta valutazione della situazione economica delle parti effettuata dal Giudice di Prime Cure. La difesa, altresì, riteneva che il Giudicante non avesse tenuto conto della dichiarazione verbale resa all'udienza di comparizione delle parti e, pertanto, di aver erroneamente ritenuti sussistenti i requisiti necessari al riconoscimento del contributo al mantenimento in favore della sig.ra CP_1
Si costituiva la sig.ra chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza emessa dal Giudice di Prime Cure. Preliminarmente, la difesa eccepiva l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'appellante avesse riprodotto il contenuto degli atti difensivi presentati in primo grado, senza sviluppare un'idonea revisione critica della motivazione. Per quanto attiene al merito, la difesa rilevava l'infondatezza della pretesa avversaria, rilevando la chiarezza, la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. In merito all'assegno di mantenimento, l'appellata, a confutazione delle motivazioni di controparte, produceva la documentazione volta alla rappresentazione delle situazioni economiche-reddituali delle parti e deduceva la corretta impostazione effettuata dal Giudice di Prime Cure. Infine, la difesa chiedeva il rigetto del terzo motivo d'appello, sostenendo la disparità reddituale esistente tra i coniugi. All'udienza in data 19.9.25 la Corte invitava le parti a riformulare le conclusioni e sottoponeva alle parti l'opportunità di trovare una composizione della lite, afferente principalmente questioni economiche. All'udienza del 7.11.2025 le parti dichiaravano a verbale di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni dedotte in giudizio e concordemente concludevano come da condizioni congiunte sottoscritte . Le difese chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione rinunziando agli scritti difensivi. La Corte assumeva la causa a decisione.
***
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone in conformità all'accordo intervenuto tra le parti.
La Corte conferma l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso la madre , alla stregua di quanto già disposto dal Giudice di Prime Cure. Ritiene, inoltre, il Collegio che sia conforme all'interesse superiore della minore prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Si conferma, altresì, il regime di visita padre-figlia previsto dalla sentenza impugnata, volto alla conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
In tema di contributo al mantenimento della figlia , il Collegio Persona_2 dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle sole spese medico-sanitarie, così come previsto dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Torino siglato in data 15 marzo 2016, con esclusione di ogni altra spesa straordinaria, tra cui quelle inerenti al conseguimento della patente di guida. Si dispone, altresì, che, a partire dal mese di dicembre 2025, l'assegno unico relativo alla minore venga percepito dalla sig.ra e si dà atto dell'impegno del CP_1 sig. a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere l'intera Pt_1 documentazione richiesta dall'INPS.
Sotto il profilo economico, il Collegio, preso atto dell'indipendenza economica dei coniugi, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico della sig.
in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
Quanto alla casa coniugale, il Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, in favore della sig.ra e con essa CP_1
l'uso degli arredi ivi esistenti.
Inoltre, la Corte dà atto dell'impegno del sig. a trasferire la propria quota Pt_1 indivisa, pari al 50%, dell'immobile sito in Rivoli, via Reno 1, censita al N.C.E.U. del comune di Rivoli al foglio 15 part. 493 sub. 7, Cat. A/2, Cons vani 4, meglio descritta nell'atto di compravendita in data 1.10.2009 rogito Notaio Per_3
(Rep. N. 70553/22941), nonché dell'obbligo assunto dalla sig.ra
[...] CP_1 alla stipula dell'atto di compravendita entro sessanta giorni dalla presente decisione. In definizione di tutti i pregressi rapporti economico-patrimoniali assunti in costanza di matrimonio e quale presupposto necessario per la composizione della crisi coniugale, alla sig.ra non è posto alcun onere economico per il CP_1 trasferimento della quota. La sig.ra inoltre, assume l'obbligo di accollarsi le residue rate del contratto CP_1 di mutuo residuo gravante sulla casa coniugale e le spese notarili connesse all'atto.
Si riconosce, altresì, l'impegno del sig. a prestare il proprio consenso, Pt_1 qualora richiesto dall'istituto bancario, nell'eventualità in cui la sig.ra CP_1 intenda procedere alla rinegoziazione del mutuo, alla surroga o, più in generale, a qualsiasi operazione collegata al mutuo stesso.
Il Collegio dà atto che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alle pretese economiche vantate uno nei confronti dell'altro derivanti dalla sentenza di primo grado, dalle rate arretrate del condominio, dalle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, nonché di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa. La sig.ra inoltre, si impegna a farsi carico delle spese derivanti dalla casa CP_1 coniugale, a partire dall'allontanamento dalla stessa del sig. . Pt_1
La Corte, alla stregua di quanto già previsto dal Giudice di Prime Cure, conferma la presa in carico del nucleo familiare e della minore da parte dei Persona_2
Servizi Sociali e del Servizio di NPI/Psicologia dell'età evolutiva, sino a che sia necessario per l'interesse della minore. Tale misura appare corretta, essendo volta al supporto delle figure genitoriali e della minore, attraverso ogni intervento ritenuto necessario e, in particolar modo, del progetto di affido diurno di Per_2
.
[...]
Si dà, altresì, atto dell'impegno assunto dal sig. a prestare il proprio Pt_1 consenso e/o la propria autorizzazione nell'eventualità di comunicazioni provenienti dalla scuola frequentata dalla minore, così evitando di arrecare un pregiudizio alla minore e al suo percorso didattico.
Quanto alle spese di lite le parti concordano per la integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 64/2025 del Tribunale Ordinario di Torino emessa in data 23/12/2024, proposto dal sig.
Parte_1
Dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 7/11/2025, in conformità all'accordo stesso, così dispone:
-conferma l'affidamento della figlia minore ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
-conferma il regime di visita padre-figlia di cui alla sentenza oggetto di gravame;
-dispone a carico del SI. , l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, la somma di Euro 300,00, annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre al 50% Persona_2 delle sole spese medico-sanitarie così come previsto dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Torino siglato in data 15 marzo 2016 che le parti dichiarano di accettare limitatamente a tale tipologia di spesa, con esclusione di ogni altra spesa straordinaria, anche per il conseguimento della patente di guida;
-da' atto che i coniugi hanno convenuto che l'Assegno Unico relativo alla minore venga percepito in via esclusiva dalla SI.ra
, a far tempo dal mese di dicembre 2025 e Controparte_1 che il SI. si è impegnato a prestare il proprio Parte_1 consenso e a sottoscrivere tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta dall'Inps onde consentire l'erogazione dell'AAUU in favore della madre;
-darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del SI. in Parte_1 favore della SI.ra ; Controparte_1
-conferma l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, in favore della SI.ra e con essa Controparte_1
l'uso degli arredi ivi esistenti;
-da' atto che il SI. si impegna a trasferire alla Parte_1
SI.ra che si impegna ad acquistare la Controparte_1 piena proprietà della quota indivisa pari al 50% dell'immobile destinato a casa coniugale e relative pertinenze sita in Rivoli (TO), Via Reno 1, censita al N.C.E.U. del Comune di Rivoli al Foglio 15 Part. 493 Sub. 7, Cat. A/2, Cons vani 4, meglio descritta nell'atto di compravendita in data 1.10.2009 rogito Notaio Persona_3
(Rep. n. 70553/22941) entro e non oltre giorni 60 dall'emananda sentenza della Corte d'Appello;
-da' atto, altresì, che il trasferimento della quota avverrà senza versamento di alcun corrispettivo da parte della SI.ra
[...]
e con accollo da parte di quest'ultima delle rate e del CP_1 contratto di mutuo residuo gravante sulla casa coniugale a definizione di tutti i pregressi rapporti economico-patrimoniali assunti in costanza di matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: spese notarili a carico della signora CP_1
- da' atto che il SI. si impegna a prestare il Parte_1 proprio consenso, se richiesto dalla Banca, qualora la SI.ra si dovesse determinare a richiedere la Controparte_1 rinegoziazione del mutuo, ovvero la surroga e più in generale per ogni altra operazione connessa al mutuo medesimo;
-da' atto che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alle pretese economiche vantate uno nei confronti dell'altra sia derivanti dalla sentenza di primo grado sia con riferimento alle rate arretrate del mutuo sia con riferimento alle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, che rimangono totalmente a carico della signora con decorrenza dall'allontanamento del signor CP_1
dalla casa coniugale, e che gli stessi dichiarano di non Pt_1 avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa;
-conferma la presa in carico del nucleo familiare e della minore da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Persona_2
NPI/Psicologia età evolutiva affinché supporti la minore e le figure genitoriali e pongano in essere ogni intervento stimato necessario ed in particolare il progetto di affido diurno per Persona_2 sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'interesse della minore;
-da' atto che il SI. si impegna a prestare il Parte_1 proprio consenso e/o la propria autorizzazione in relazione a comunicazioni provenienti dalla Scuola frequentata dalla minore senza indugio al fine di non arrecare pregiudizio alla minore e al suo percorso didattico;
-spese legali e giudiziarie integralmente compensate.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta COLLIDA'
La Presidente est. Dott.ssa Carmela MASCARELLO