Art. 6.
In casi di particolare gravita' o di recidiva il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto.
Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca ai sensi dell' art. 240 del Codice penale .
La chiusura puo' essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.
In casi di particolare gravita' o di recidiva il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto.
Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca ai sensi dell' art. 240 del Codice penale .
La chiusura puo' essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.