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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 370/2024 RG avente ad oggetto:
“carta docente – contratto a tempo determinato”
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1
AT PP e AP TO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. i Dottori e , Controparte_2 CP_3
CA ST ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE MARGHERA
191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, espone di aver prestato servizio quale docente in virtù di contratti a termine sino al 31/8 o sino al termine delle attività didattiche (30/6) negli anni meglio indicati in ricorso;
di non aver ricevuto in dette annualità la c.d. carta docente prevista dall'art. 1, co. 121 L. 104/2015 in quanto questa destinata solo ai docenti a tempo indeterminato;
lamenta la discriminatorietà di
1 tale previsione ai sensi dell'art. 4 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e chiede pertanto sia accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'a.s. 2023/24 con conseguente condanna del
, come meglio specificato in ricorso. CP_1
Nel costituirsi il ha Controparte_4 contestato la pretesa, dedotto ed eccepito «- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. In via generale va rilevato che deve pienamente condividersi quanto affermato da altro giudice di questa Sezione (sentenza in Rg 1560/2022 del
1/2/2022) «(...) L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
2 coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa
3 dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (...) Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del
D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre
2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché
“vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.). Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato - può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
4 (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.). Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che
5 anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta
Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo.
Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v.
Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il ha CP_1 allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. (...)”.
2. Su punto è ora intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale Cass. L.
29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la
Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, rimanendo da approfondire la questione relativa al diritto della Carta Docente per le altre tipologie di supplenze (brevi e saltuarie).
3. Con sentenza del 3/7/25 in causa C‑268/24 la CGUE ha altresì dichiarato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi
6 beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, ameno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
4. Tuttavia, nel caso in esame alla ricorrente nell'a.s. 2023/24 era stata conferita supplenza sino al 30/6, tuttavia dai controlli effettuati è emerso che la ricorrente: per la cdc B001, pur possedendo il diploma valido, difettava della specializzazione conseguita a norma dell'art. 67 del T.U. 297/1994; per la cdc
B003 difettava di un titolo valido per l'accesso, avendo inserito il diploma di liceo scientifico;
per la cdc B014 difettava dell'abilitazione (invero ha dichiarato il diploma di maturità), pur essendosi inserita in I fascia;
conseguentemente, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma
8 e 8, comma 6, dell'OM 122/2022 l' Controparte_6
, ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie per tutte
[...] le classi di concorso in cui risultava inserita, difettando la stessa del relativo titolo di accesso con conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato.
5. La ricorrente ha dunque prestato servizio dal 05/09/2023 al
06/03/2024 in virtù di un contratto di lavoro nullo poiché contratto in assenza dei requisiti previsti per l'inserimento delle graduatorie da cui la ricorrente è stata scelta per la conclusione del contrato (vd ex plurimis Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 13800 del 31/05/2017).
6. Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della S.C. « il rapporto di lavoro - in quanto affetto da nullità - può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche
Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est
7 nullum producit effectum (cfr., Cass., n. 11011 del 2022)» (vd Cass. e
28255/2022).
7. Posto che la c.d. carta docente non ha natura retributiva, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” come disposto dall' art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 deve escludersi il diritto della ricorrente al bonus oggetto di causa, poiché il servizio prestato in base al contratto nullo non fa sorgere il diritto ad emolumenti diversi dalla retribuzione per il lavoro di fatto prestato.
8. La sentenza CGUE del 3/7/25 in causa C- 268/24 nel ricondurre il bonus formazione ad oggetto di causa alle condizioni d'impiego non ne ha affermata la natura retributiva, da escludersi anche per l'assenza di corrispettività del beneficio, riconosciuto in misura fissa indipendentemente dalla durata del rapporto e della prestazione e dall'entità di quest'ultima.
9. Deve dunque rigettarsi la domanda.
10. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quale l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma
1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda di cui al ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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