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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 358-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. IN VA Presidente
Dott. IA FA DI rel
Dott. Alessandro Longobardi DI
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F. ) con sede legale in Milano, Via Codogno, n. 2, Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tatjana Raden, in Milano, Viale Ungheria,
n.1, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
MEDA (MB) VIA BELLUNO 10
RESISTENTE non costituita esaminati gli atti ed udita la relazione del DI Delegato
1 Premesso che
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
22.10.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento Pt_1 Parte_2 di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
[...]
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 8.347,10 portata dall'atto di precetto oltre agli interessi moratori sino al saldo effettivo e alle spese e competenze occorrende in forza di decreto ingiuntivo del DI di Pace di Milano n. 20616/2024 reso esecutivo il 18.12.2024;
- di aver tentato un pignoramento presso terzi non andato a buon fine in quanto la resistente risultava sconosciuta presso la sede (docc.
4-4a-4b-5-6 del ricorso);
- di aver successivamente attivato la procedura di ricerca di cui all'492-bis c.p.c., la quale indicava la presenza di un unico conto corrente aggredibile il cui tentativo di pignoramento, tuttavia, dava esito negativo (docc. 8-9) nonostante la società avesse da poco venduto un terreno edificabile per il prezzo di oltre € 430.000,00.
• Fissata udienza in data 25.11.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento della notificazione al debitore con modalità automatica effettuata a cura della cancelleria a termini dell'art. 40 CCII commi 6 e 7 con inserimento nell'area web in data
24.10.2025;
• la società non si è costituita, non è comparsa in udienza e non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, né infine risulta depositata, entro la data d'udienza, alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi:
- dichiarazioni società di capitali per l'anno 2023;
- modello 770 del 2023;
- modello Iva per anno 2022 con un volume di affari di euro 1.107.798,00;
- modello IRAP 2024;
- certificato dei carichi pendenti;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (2023- 2024 e 2025).
Ritenuto che
• Sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Meda (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
pag. 2 di 7 Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Meda rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, che unitamente al debito erariale di oltre €
80.000,00- per cartelle non oggetto di rateizzazione - risulta superiore ad € 30.000,00.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito della costruzione di edifici residenziali e non residenziali (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1
la quale non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta
[...] nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali da cui ricavare elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei pag. 3 di 7 requisiti di cui alla disposizione sopra menzionata ed anzi dal bilancio al 31.12.2024 depositato risultano i requisiti dimensionali per l'apertura della presente procedura.
La debitrice ha infatti ivi dichiarato un totale attivo di € 448.933,00 e ricavi per € 1.428.432,00.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza della debitrice considerato che dal Bilancio finale di liquidazione al 26.06.2025 (v. doc. 14 allegato al Ricorso) risulta una perdita per €
190.035,00 e nessuna disponibilità liquidità e, pertanto, la società non è in grado di far fronte né
pag. 4 di 7 al contenuto debito nei confronti della ricorrente (la quale ha anche inutilmente tentato un pignoramento), né a quello nei confronti dell'erario ammontante a € 154.064,20 di cui circa €
80.000,00 per cartelle notificate e non oggetto di rateizzazione (v. Certificazione ADER), considerato altresì che la resistente risulta cancellata dal Registro delle Imprese il 7.07.2025.
Deve pertanto desumersi dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza e che ricorrano, quindi, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale MEDA (MB) VIA BELLUNO 10
[...] P.IVA_2
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IA FA DI Delegato per la procedura nomina curatore dott. con studio in Monza, Vicolo Lambro 1 pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base delle Email_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pag. 5 di 7 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12.03.2026 ad ore 11.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al DI
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pag. 6 di 7 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il DI estensore Il Presidente
IA FA IN VA
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. IN VA Presidente
Dott. IA FA DI rel
Dott. Alessandro Longobardi DI
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F. ) con sede legale in Milano, Via Codogno, n. 2, Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tatjana Raden, in Milano, Viale Ungheria,
n.1, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
MEDA (MB) VIA BELLUNO 10
RESISTENTE non costituita esaminati gli atti ed udita la relazione del DI Delegato
1 Premesso che
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
22.10.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento Pt_1 Parte_2 di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
[...]
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 8.347,10 portata dall'atto di precetto oltre agli interessi moratori sino al saldo effettivo e alle spese e competenze occorrende in forza di decreto ingiuntivo del DI di Pace di Milano n. 20616/2024 reso esecutivo il 18.12.2024;
- di aver tentato un pignoramento presso terzi non andato a buon fine in quanto la resistente risultava sconosciuta presso la sede (docc.
4-4a-4b-5-6 del ricorso);
- di aver successivamente attivato la procedura di ricerca di cui all'492-bis c.p.c., la quale indicava la presenza di un unico conto corrente aggredibile il cui tentativo di pignoramento, tuttavia, dava esito negativo (docc. 8-9) nonostante la società avesse da poco venduto un terreno edificabile per il prezzo di oltre € 430.000,00.
• Fissata udienza in data 25.11.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento della notificazione al debitore con modalità automatica effettuata a cura della cancelleria a termini dell'art. 40 CCII commi 6 e 7 con inserimento nell'area web in data
24.10.2025;
• la società non si è costituita, non è comparsa in udienza e non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, né infine risulta depositata, entro la data d'udienza, alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi:
- dichiarazioni società di capitali per l'anno 2023;
- modello 770 del 2023;
- modello Iva per anno 2022 con un volume di affari di euro 1.107.798,00;
- modello IRAP 2024;
- certificato dei carichi pendenti;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (2023- 2024 e 2025).
Ritenuto che
• Sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Meda (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
pag. 2 di 7 Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Meda rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, che unitamente al debito erariale di oltre €
80.000,00- per cartelle non oggetto di rateizzazione - risulta superiore ad € 30.000,00.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito della costruzione di edifici residenziali e non residenziali (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1
la quale non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta
[...] nel decreto di fissazione udienza, né risultano depositati bilanci, scritture contabili e/o dichiarazioni fiscali da cui ricavare elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei pag. 3 di 7 requisiti di cui alla disposizione sopra menzionata ed anzi dal bilancio al 31.12.2024 depositato risultano i requisiti dimensionali per l'apertura della presente procedura.
La debitrice ha infatti ivi dichiarato un totale attivo di € 448.933,00 e ricavi per € 1.428.432,00.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza della debitrice considerato che dal Bilancio finale di liquidazione al 26.06.2025 (v. doc. 14 allegato al Ricorso) risulta una perdita per €
190.035,00 e nessuna disponibilità liquidità e, pertanto, la società non è in grado di far fronte né
pag. 4 di 7 al contenuto debito nei confronti della ricorrente (la quale ha anche inutilmente tentato un pignoramento), né a quello nei confronti dell'erario ammontante a € 154.064,20 di cui circa €
80.000,00 per cartelle notificate e non oggetto di rateizzazione (v. Certificazione ADER), considerato altresì che la resistente risulta cancellata dal Registro delle Imprese il 7.07.2025.
Deve pertanto desumersi dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza e che ricorrano, quindi, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale MEDA (MB) VIA BELLUNO 10
[...] P.IVA_2
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IA FA DI Delegato per la procedura nomina curatore dott. con studio in Monza, Vicolo Lambro 1 pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base delle Email_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pag. 5 di 7 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12.03.2026 ad ore 11.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al DI
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pag. 6 di 7 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il DI estensore Il Presidente
IA FA IN VA
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