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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7278/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.6.2025 da
1) La sig.ra Parte_1 nata Milano (MI) il 14.05.1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Girolamo Andrea Santobuono presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) il sig. Parte_2 nato TI (CS) il 26.01.1988 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Girolamo Andrea Santobuono presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Libertà n. 49; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età, non C.F._3 economicamente autosufficiente. FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 19.06.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La FI minore, è affidata ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente Persona_1 presso la madre IG , nella casa sita in Settimo Milanese, via della Libertà Parte_1
n. 49, ove la minore avrà e manterrà la residenza.
2) La casa familiare, sita a Settimo Milanese (MI) alla via Libertà n. 49 è, pertanto, assegnata alla sig.ra che la abiterà con la FI. Parte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della FI , la somma di 400,00 (€ quattrocento), somma che sarà Persona_1 versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla FI Parte_2
, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano Persona_1
e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) per i rimborsi di tutte le spese di cui ai punti precedenti, il genitore che anticipa le spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese di riferimento e il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello della relativa richiesta.
6) L'assegno unico (e sue eventuali modifiche) resta assegnato nella misura del 100% a favore della sig.ra . Parte_1
ULTERIORI PATTUIZIONI
7) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la FI relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre, ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno la FI con sé.
8) La FI minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, compatibilmente agli orari di lavoro degli stessi, che tengano conto del preminente interesse della FI, trascorrerà con il padre:
- un fine settimana alternato, dalle 18:00 del venerdì sino alle ore 21:00/21:30 circa della domenica
(con eventuale pernottamento domenicale presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnare la FI a scuola l'indomani);
- un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00/21:30, compatibilmente con gli orari di lavoro, con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnare la FI a scuola l'indomani; - due giorni infrasettimanali, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30 circa, nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, compatibilmente agli orari di lavoro, con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnare la FI a scuola l'indomani;
- durante la frequentazione della scuola primaria, quantomeno nei primi anni di scuola, la minore pernotterà preferibilmente presso la propria residenza con la madre;
- salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, compatibilmente al lavoro, ma che tengano conto del preminente interesse della FI, i genitori trascorreranno con la bambina i periodi di vacanza come di seguito indicato:
periodo natalizio: alternativamente, dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre, e dal 31 dicembre sino alla riapertura della scuola. (A titolo esemplificativo, si specifica che per l'anno 2025 la bambina starà con la madre dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre 2025, e col padre dal
31 dicembre 2025 alla riapertura della scuola. A partire dall'anno 2026, la minore trascorrerà col padre il periodo compreso tra la chiusura della scuola sino al 30 dicembre 2026 e con la madre dal 31 dicembre 2026 sino alla riapertura della scuola), e così via;
tuttavia, durante le festività natalizie, la bambina trascorrerà, con il padre il giorno della Vigilia (24 dicembre), fino alle ore 23 dello stesso giorno, e il giorno di Natale (25 dicembre) con la madre fino all'indomani mattina;
periodo pasquale: le vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre, dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua e dal Lunedi mattina di Sant'Angelo alla riapertura della scuola.
In quest'ultimo caso Il genitore che avrà la bambina con sé provvederà a riaccompagnarla a casa. (A titolo esemplificativo le vacanze di pasqua dell'anno 2026 la bambina le trascorrerà con la madre dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua e così via).
Vacanze di carnevale: dalla chiusura della scuola alla riapertura, alternativamente con il padre e con la madre;
(le vacanze di carnevale 2026 le trascorrerà con la madre);
Vacanze estive: entrambi i genitori trascorreranno separatamente con la FI minore due settimane, anche consecutive, nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto, periodo che i genitori dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con il piano ferie del lavoro;
8) entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con la FI quotidianamente ogni volta che vorranno e potranno farle visita e tenere la FI con sé ogni volta che vorranno, anche nei giorni non di loro spettanza, previo necessario avviso e coordinamento fra di loro;
10) Qualora un genitore sia impossibilitato a rispettare i periodi come sopra indicati dovrà avvertire l'altro genitore entro un termine che gli consenta di organizzarsi per sopperire alla mancanza, laddove possibile. In caso d'impossibilità di entrambi i genitori o dei nonni materni e/o paterni, o persona di fiducia, gli stessi si potranno avvalere dell'aiuto di una baby-sitter, cui costi saranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50%.
11) i genitori provvederanno sempre a comunicarsi eventuali cambi di residenza e l'eventuale nuovo recapito telefonico;
12) i genitori si prestano reciprocamente il consenso all'espatrio assieme alla FI per motivi turistici
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.6.2025 da
1) La sig.ra Parte_1 nata Milano (MI) il 14.05.1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Girolamo Andrea Santobuono presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) il sig. Parte_2 nato TI (CS) il 26.01.1988 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Girolamo Andrea Santobuono presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Libertà n. 49; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età, non C.F._3 economicamente autosufficiente. FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 19.06.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La FI minore, è affidata ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente Persona_1 presso la madre IG , nella casa sita in Settimo Milanese, via della Libertà Parte_1
n. 49, ove la minore avrà e manterrà la residenza.
2) La casa familiare, sita a Settimo Milanese (MI) alla via Libertà n. 49 è, pertanto, assegnata alla sig.ra che la abiterà con la FI. Parte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della FI , la somma di 400,00 (€ quattrocento), somma che sarà Persona_1 versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla FI Parte_2
, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano Persona_1
e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) per i rimborsi di tutte le spese di cui ai punti precedenti, il genitore che anticipa le spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese di riferimento e il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello della relativa richiesta.
6) L'assegno unico (e sue eventuali modifiche) resta assegnato nella misura del 100% a favore della sig.ra . Parte_1
ULTERIORI PATTUIZIONI
7) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la FI relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre, ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno la FI con sé.
8) La FI minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, compatibilmente agli orari di lavoro degli stessi, che tengano conto del preminente interesse della FI, trascorrerà con il padre:
- un fine settimana alternato, dalle 18:00 del venerdì sino alle ore 21:00/21:30 circa della domenica
(con eventuale pernottamento domenicale presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnare la FI a scuola l'indomani);
- un giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00/21:30, compatibilmente con gli orari di lavoro, con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnare la FI a scuola l'indomani; - due giorni infrasettimanali, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30 circa, nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, compatibilmente agli orari di lavoro, con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnare la FI a scuola l'indomani;
- durante la frequentazione della scuola primaria, quantomeno nei primi anni di scuola, la minore pernotterà preferibilmente presso la propria residenza con la madre;
- salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, compatibilmente al lavoro, ma che tengano conto del preminente interesse della FI, i genitori trascorreranno con la bambina i periodi di vacanza come di seguito indicato:
periodo natalizio: alternativamente, dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre, e dal 31 dicembre sino alla riapertura della scuola. (A titolo esemplificativo, si specifica che per l'anno 2025 la bambina starà con la madre dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre 2025, e col padre dal
31 dicembre 2025 alla riapertura della scuola. A partire dall'anno 2026, la minore trascorrerà col padre il periodo compreso tra la chiusura della scuola sino al 30 dicembre 2026 e con la madre dal 31 dicembre 2026 sino alla riapertura della scuola), e così via;
tuttavia, durante le festività natalizie, la bambina trascorrerà, con il padre il giorno della Vigilia (24 dicembre), fino alle ore 23 dello stesso giorno, e il giorno di Natale (25 dicembre) con la madre fino all'indomani mattina;
periodo pasquale: le vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre, dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua e dal Lunedi mattina di Sant'Angelo alla riapertura della scuola.
In quest'ultimo caso Il genitore che avrà la bambina con sé provvederà a riaccompagnarla a casa. (A titolo esemplificativo le vacanze di pasqua dell'anno 2026 la bambina le trascorrerà con la madre dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua e così via).
Vacanze di carnevale: dalla chiusura della scuola alla riapertura, alternativamente con il padre e con la madre;
(le vacanze di carnevale 2026 le trascorrerà con la madre);
Vacanze estive: entrambi i genitori trascorreranno separatamente con la FI minore due settimane, anche consecutive, nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto, periodo che i genitori dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con il piano ferie del lavoro;
8) entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con la FI quotidianamente ogni volta che vorranno e potranno farle visita e tenere la FI con sé ogni volta che vorranno, anche nei giorni non di loro spettanza, previo necessario avviso e coordinamento fra di loro;
10) Qualora un genitore sia impossibilitato a rispettare i periodi come sopra indicati dovrà avvertire l'altro genitore entro un termine che gli consenta di organizzarsi per sopperire alla mancanza, laddove possibile. In caso d'impossibilità di entrambi i genitori o dei nonni materni e/o paterni, o persona di fiducia, gli stessi si potranno avvalere dell'aiuto di una baby-sitter, cui costi saranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50%.
11) i genitori provvederanno sempre a comunicarsi eventuali cambi di residenza e l'eventuale nuovo recapito telefonico;
12) i genitori si prestano reciprocamente il consenso all'espatrio assieme alla FI per motivi turistici
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai