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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17360 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12193/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Guerra
OPPONENTE
E
(C.F. - P.IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. e Partita IVA in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione roponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 20180/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 21/11/2022nella causa R.G. N. 63032/2022, con il quale le era stato intimato di pagare in favore di e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
CP (di seguito anche ), la somma di € 6.043,40 oltre interessi e spese della Controparte_2
procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dai contratti di leasing n. 5333674 e n. 530400, stipulati in data 12.09.2008 e corrispondeva al saldo contabile residuo per un importo totale di euro
6.043,40, a titolo di pagamento del corrispettivo contrattuale.
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Parte opponente, costituendosi in giudizio, ha sollevato in via preliminare l'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il difetto di legittimazione attiva di , assumendo che quest'ultima non avrebbe fornito prova della CP_3
cessione del credito originariamente vantato da Centro Leasing e successivamente trasferito a CP
(oggi ). Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti Parte_2
di cui all'art. 634 c.p.c., rilevando che non vi era stata né la dazione delle somme di denaro né la consegna dei beni oggetto del contratto di leasing. Ha inoltre dedotto la carenza probatoria della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 T.U.B., opponendosi altresì alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto opposto e la condanna di alla rifusione delle spese di lite. CP_3
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità CP_3
dell'opposizione per la tardiva iscrizione al ruolo dell'opposizione. Nel merito, la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione, sostenendo che l'opponente non ha mai negato di aver sottoscritto i contratti azionati né di essere rimasto inadempiente alle obbligazioni assunte, circostanza che emerge dall'esame della documentazione contabile prodotta in sede monitoria, con le conseguenze probatorie di cui all'art. 115 c.p.c. Ha inoltre evidenziato che il saldo riportato negli estratti conto deve ritenersi approvato e incontestabile, sottolineando l'idoneità della documentazione prodotta a provare il credito azionato. Ha concluso quindi per la conferma del decreto ingiuntivo e per la condanna alle spese.
Degnata la provvisoria esecuzione, ed istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per note finali
(depositate da entrambe le parti) sino a 10 giorni prima dell'udienza.
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L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
L'eccezione preliminare riguardante la tardiva iscrizione al ruolo dell'opposizione è priva di pregio.
L'atto di citazione è stato depositato telematicamente dall'opponente il 22/2/2023 alle h.
10:56, come risulta inequivocabilmente dal fascicolo telematico, giusta annotazione nello storico
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del fascicolo e negli eventi della procedura, a fronte della notificazione alla controparte risalente al 14/02/2023, nel rispetto, quindi, del termine di cui all'art. 165 c.p.c., non rilevando in contrario la data di iscrizione al ruolo risalente al 27/02/2023, trattandosi di un atto dell'ufficio, il cui ritardo non è ascrivibile alla parte.
Venendo al merito, come noto la Suprema Corte ha chiarito che il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, le restanti questioni non trattate dovendosi ritenere non come omesse
(per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'eccezione formulata in via preliminare da parte opponente riguardo il difetto di legittimazione attiva della società merita accoglimento. Controparte_2
Dall'esame del fascicolo monitorio emerge che è stata prodotta la scrittura privata di cessione di crediti intercorsa tra Centro Leasing S.p.A. e (cfr. doc. 4 Parte_3
fascicolo monitorio). Tuttavia, tale accordo non contiene alcun riferimento specifico ai contratti di leasing oggetto del presente giudizio. Nondimeno, il contratto di cessione rinvia, per l'individuazione dei crediti ceduti, a due allegati che non risultano prodotti in atti: “Elenco crediti ceduti: si allega riepilogo sub lettera A, formato da n. 18 pagine. Elenco posizioni non fatturate: si allega riepilogo sub lettera B, formato da n. 8 pagine” (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Né può attribuirsi valore probatorio al documento depositato da parte opposta (cfr. doc.12 “Annex” fascicolo opposta), asseritamente riproducente l'elenco dei crediti ceduti contenuti nei suddetti allegati, in quanto privo di sottoscrizione e, pertanto, non idoneo a renderlo riferibile alla cessione in oggetto.
Pertanto, sebbene siano state provate le comunicazioni e le notifiche della cessione da CP parte di (oggi ) all'odierno opponente, il contratto sottoscritto tra cedente e Parte_2
cessionario ed asse allegato non consente di identificare con certezza i crediti in oggetto. Né può assumere rilievo il documento prodotto da parte opposta contenente la comunicazione dell'originaria titolare del credito nei confronti dell'opponente, in quanto anch'esso sprovvisto di prova della relativa notifica.
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Non vi è prova, pertanto, che la cessione intervenuta tra la creditrice originaria, Centro
Leasing, e abbia incluso il credito oggetto del presente giudizio. Parte_2
Ne consegue che la dedotta legittimazione attiva dell'opposta non risulta adeguatamente dimostrata e l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata.
In assenza di prova della cessione del credito, e delle relative notifiche alla parte ceduta, non può ritenersi dimostrata la legittimazione attiva della società ricorrente, la quale non risulta titolare del credito azionato né legittimata a proporre il ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato per difetto di legittimazione attiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta accerta la carenza di titolarità del diritto Parte_1
CP in capo ad e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
- revoca il decreto ingiuntivo n. 20180/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
21/11/2022 nella causa R.G. N. 63032/2022
- condanna e per essa la mandataria alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di giudizio sostenute da he liquida in complessivi € 2.540,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Garrisi
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