Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Decreto collegiale 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro prot. n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2025, recante divieto di far ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni quattro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, per mezzo del quale il Questore della Provincia di Catanzaro, ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ha disposto, a carico del predetto, il divieto di far ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni quattro.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. “ Infondatezza dell’assunto questorile sul fatto che il ricorrente condurrebbe una condotta di vita non conforme alla legge per procacciarsi proventi da attività delittuose mentre, al contrario, il -OMISSIS- svolge legalmente ogni giorno attività lavorativa sino dal 2019 per buscare il pane per sé e per la sua famiglia ”;
2.2. “ Nullità del provvedimento impugnato perché viziato da eccesso di potere per sviamento a causa d’illogica motivazione stante l’infondato presupposto circa la permanenza del ricorrente nel Comune di -OMISSIS- per dedicarsi alla commissione di reati con conseguente violazione degli artt.1, comma 1 lett. c), 2 del d.lgs. 159/2011, e dell’art.16 Cost. ”;
2.3. “ Nullità del provvedimento impugnato per omessa indicazione dei fatti posti in essere a giustificazione della misura di prevenzione impugnata e ascrivibili al ricorrente durante la sua presunta permanenza nel Comune di -OMISSIS-, dai quali fatti si possa ritenere che il ricorrente sarebbe stato dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica ”;
2.4. “ Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, difetto, illogicità ed illegittimità della motivazione con violazione dell’art.1, comma 1, ed in particolare lett. c) e dell’art.2 del d.lgs. n.159 del 2011, nonché del principio di proporzionalità e dell’art.16 Cost. Il provvedimento è comunque illegittimo per assenza dei presupposti di cui art.1, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011 ”.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- del 5 giugno 2025, è stata respinta l’istanza di tutela interinale, ritenendo l’assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
5. Con ordinanza n.-OMISSIS-del 18 luglio 2025, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal ricorrente, ha riformato l’ordinanza di questo Tribunale “ ai soli fini della sollecita definizione del merito ”.
6. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
7. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
8. Il provvedimento gravato è fondato sulla proposta formulata dai Carabinieri di -OMISSIS-, da cui risulta che il ricorrente, in data 13 gennaio 2025, è stato deferito in stato di libertà perché indagato, ai sensi dell’art.4 L.110/1075, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, “ perché, in -OMISSIS- […] di seguito ad un controllo di polizia […], la P.G. operante procedeva al controllo dell’autovettura -OMISSIS- condotta dal predetto […], il quale, su invito, consegnava spontaneamente uno spinello confezionato, contenente un miscuglio di tabacco e sostanza stupefacente del tipo Marijuana; nella circostanza, i Militari procedevano alla perquisizione, rinvenendo, senza giustificato motivo […], nr.1 coltello a serramanico da taglio e punta, in acciaio, della lunghezza complessiva di cm 24, di cui cm 11 di lama, celato all’interno del porta oggetti della portina anteriore sinistra ”.
È inoltre riferito che il ricorrente annovera reiterati precedenti di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e associazione illecita finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dall’insieme di tali circostanze, il Questore ha ritenuto di dover ascrivere il ricorrente alla categoria di cui all’art.1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011, comprendente “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, […] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”, provvedendo, quindi, ai sensi del successivo art.2, con il “ foglio di via obbligatorio ” qui impugnato.
9. Passando all’esame delle censure mosse dal ricorrente, i motivi di ricorso, attesa la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
9.1. In sostanza, il ricorrente ha dedotto la illegittimità del provvedimento, rappresentando:
a) che non rientra fra le categorie di cui al citato art.1 d.lgs. n.159/2011, svolgendo regolare attività lavorativa, come risultante dalla visura della Camera di commercio di Catanzaro, che produce, e che manca, in particolare, il presupposto della “ dedizione ” alla commissione di reati;
b) che, quanto al controllo del 13 gennaio 2025, quel giorno faceva ritorno alla sua abitazione, proveniente dal Comune di -OMISSIS-, ove era impegnato in “ lavori di coloritura ” delle pareti di un cliente; in particolare, il coltello rinvenuto nell’autovettura è in realtà da egli utilizzato “ per il suo lavoro in sostituzione dei taglierini, atteso che la lama dei taglierini facilmente si consuma o si spezza [e] il ritrovamento ha avuto luogo perché il -OMISSIS- alla fine del lavoro di quel giorno […] si era dimenticato di inserirlo nella cassetta degli attrezzi di lavoro che aveva lasciato nell’abitazione ” del cliente;
c) di disconoscere i precedenti di polizia riferiti nel provvedimento.
10. Ebbene, in ordine alla misura adottata dal Questore, deve ricordarsi che il foglio di via obbligatorio di cui all’art.2 del d.lgs. n.159/2011 ha natura preventiva e cautelare, sicché non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati, essendo sufficiente, per la sua concreta applicazione, l’individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Esso, quindi, nemmeno presuppone, in quanto tale, che sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto interessato né, peraltro, che gli stessi fatti presi in esame siano configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi anche di valenza indiziaria e, quindi, su meri sospetti. (cfr., ex plurimis , Tar Calabria, I, 2 settembre 2025, n.1436).
11. Ciò precisato, dal provvedimento gravato e dagli atti istruttori versati in giudizio dalla amministrazione, risultano integrati i presupposti per l’adozione del provvedimento contestato, il quale, pure in punto di motivazione, esprime compiutamente le ragioni ad esso sottese.
Peraltro, in primo luogo, risulta generico il disconoscimento dei precedenti di polizia riferiti dalla amministrazione, non rilevando che il ricorrente non abbia ricevuto notifica alcuna o notizia di un procedimento penale in corso.
In secondo luogo, quanto alla attività lavorativa asseritamente svolta, l’amministrazione ha pure evidenziato (e documentato) che il ricorrente risulta disoccupato dal 2019.
Infine, e soprattutto, non si ritiene verosimile la giustificazione resa dal ricorrente in ordine al possesso del coltello, che egli userebbe ordinariamente per svolgere il proprio lavoro, “ in sostituzione dei taglierini, atteso che la lama dei taglierini facilmente si consuma o si spezza ”, ove solo si consideri che quello rinvenuto nella vettura è un “ coltello a serramanico da taglio e punta, in acciaio, della lunghezza complessiva di cm 24, di cui cm 11 di lama, celato all’interno del porta oggetti della portina anteriore sinistra ”. Basti osservare, al riguardo, che – pur senza considerare gli altri aspetti di singolarità della giustificazione – per un uso corrispondente a quello di un taglierino, è sufficiente una lama di appena un centimetro, in luogo degli 11 cm del coltello rinvenuto nell’autovettura all’esito della perquisizione.
Ancora in punto di fatto, deve ulteriormente evidenziarsi che, come risulta dalla proposta formulata dai Carabinieri e richiamata nel provvedimento, il ricorrente, nel corso del controllo, si è mostrato “ immotivatamente nervoso ed agitato ”, ciò che ha indotto i predetti ad eseguire la perquisizione personale e del veicolo.
Alla luce di ciò, la prognosi di pericolosità contenuta nel provvedimento gravato, giacché fondata su circostanze univoche, resiste alle censure mosse con il ricorso, così come risulta integrato il requisito della “dedizione” alla commissione di reati, di cui all’art.1, co.1, lett.c), del d.lgs. 159/2011.
Al riguardo, deve ricordarsi che, come costantemente precisato dal giudice amministrativo, la prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua , integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione ai profili dell’abnormità dell’ iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., Tar Calabria, I, 2 settembre 2025, n.1436, cit.).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha svolto una valutazione del complessivo quadro emerso all’esito del controllo e degli ulteriori accertamenti istruttori, esercitando un potere discrezionale che si sottrae alle censure del ricorrente, risultando logico e conseguente, emergendo profili di pericolosità sociale in riferimento a comportamenti che rilevano una concreta probabilità di commissione di reati, a giustificazione dunque della misura adottata ai sensi dell’art.2 del codice delle leggi antimafia.
12. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere, quindi, respinto, giacché infondato.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA MA, Presidente
CO ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ON | RA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.