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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.509 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato elettivamente domiciliato\a in Indirizzo Parte_1
Telematico presso lo studio dell'Avv.FERDINANDO FRASCA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. GRAZIOSO GIULIANO, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE PORTA PIA N. N.38 72100 BRINDISI
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/01/2024 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione Controparte_1 all'esecuzione eseguita in forza del decreto ingiuntivo n. 530/2020 del Tribunale di Brindisi, nonché per la declaratoria di nullità/inefficacia del pignoramento presso terzi eseguito nel proc. RGE esec. mob. n. 322/2023. Esponeva che, con ricorso monitorio del 16/10/2020 CP_1
aveva chiesto il pagamento di arretrati per ex festività e
[...]
ROL maturati tra ottobre 2014 e dicembre 2019;
1 - Che con decreto n. 530/2020, notificato il 04/11/2020, era stata ingiunto a di pagare la somma di euro 6.151,37 Pt_1 oltre accessori;
- che, veniva proposta opposizione e il Giudice del lavoro concedeva, il 23/06/2021, la provvisoria esecuzione;
- che veniva notificato atto di precetto del 06/07/2021 e la società pagava nel giugno 2021 l'importo netto di euro 3.954,00, con ritenute IRPEF operate quale sostituto d'imposta;
- Che applicava un'aliquota fiscale più elevata di quella dovuta in regime di tassazione separata sugli arretrati, e, pertanto, il
, ritenendo di esere ancora creditore di ulteriori CP_1 somme, intimava ulteriore precetto in data 02/01/2023 per euro 1.026,80 a titolo di differenze nette, quindi procedeva a pignoramento presso terzi (Banca Popolare Pugliese) in data 30/01/2023 per euro 1.223,78;
- che proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. con Pt_1 istanza di sospensione e, all'udienza del 14/11/2023, il G.E. dichiarava estinta la procedura con liberazione delle somme, prendendo atto che il creditore aveva nel frattempo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate il rimborso del maggior prelievo fiscale;
- che veniva instaurato il presente giudizio, stante l'inesistenza del credito residuo sin dall'origine, in presenza di una legittima trattenuta come sostituto d'imposta e, comunque, in presenza di rimborso fiscale ottenuto dal lavoratore;
- che andava disposta la condanna per lite temeraria. Concludeva chiedendo: «dichiarare l'inesistenza in capo alla controparte, in forza del titolo esecutivo da essa invocato, del credito precettato, intimato, preteso e pignorato;
dichiarare l'inesistenza del diritto esecutivo e la nullità/inefficacia del pignoramento;
in subordine revocare l'atto di pignoramento;
condannare l'esecutante ex art. 96 c.p.c.; spese». Regolarmente costituito evidenziava che la Controparte_1 notifica del secondo precetto traeva origine dall'erronea applicazione da parte della società della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata (artt. 17 e 21 TUIR) e rilevava che il rimborso dell'eccedenza IRPEF era intervenuto medio tempore Concludeva chiedendo: «rigettare il ricorso di COSMOPOL perché infondato;
in subordine dichiarare cessata la materia del contendere;
rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese».
2 La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'esecuzione, proposta dal datore di lavoro avverso il pignoramento presso terzi azionato dal lavoratore per il recupero della differenza netta di euro 1.026,80, asseritamente dovuta per impropria applicazione di ritenute fiscali all'atto del pagamento eseguito in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Risulta pacifico in atti che, dopo la proposizione del pignoramento e prima della decisione del G.E., l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto al il rimborso dell'eccedenza di imposta derivante CP_1 dall'applicazione di un'aliquota più elevata rispetto a quella risultante dal meccanismo della tassazione separata sugli emolumenti arretrati di lavoro dipendente. Di tale rimborso ha preso atto il G.E., dichiarando estinta la procedura esecutiva e rimettendo le parti al merito ai fini delle spese. In presenza dell'integrale venir meno, per fatto sopravvenuto, dell'interesse sostanziale sotteso all'azione esecutiva, il giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. va definito dichiarando cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese alla luce della c.d. soccombenza virtuale e della condotta delle parti. Sulla regolazione delle spese, occorre valutare la ragionevole probabilità di accoglimento dell'azione al momento della sua proposizione. Alla data del precetto del 02/01/2023 e del pignoramento del 30/01/2023 il lavoratore allegava una differenza netta derivante dall'applicazione di ritenute più elevate rispetto a quelle dovute in regime di tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.P.R. 917/1986; la società, dal canto suo, aveva corrisposto le somme in esecuzione del titolo monitorio, operando ritenute come sostituto d'imposta. La giurisprudenza di legittimità, in materia di ritenute operate dal sostituto su redditi di lavoro, afferma che il sostituto risponde verso il lavoratore solo dell'eventuale trattenuta in assenza di un obbligo legale o in violazione delle regole sul prelievo, mentre la correzione degli scostamenti d'imposta dovuti a criteri di calcolo o conguagli attiene, in via ordinaria, ai rapporti tra contribuente ed erario mediante la dichiarazione dei redditi e gli ordinari rimborsi. In tal quadro, il rimborso fiscale intervenuto ha azzerato il petitum azionato in via esecutiva, sicché, in una valutazione prognostica, l'opposizione della
3 società sarebbe stata suscettibile di accoglimento limitatamente all'insussistenza attuale del credito esecutato. Sussistono pertanto specifiche ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio. Il lavoratore ha azionato la differenza quando essa appariva, alla luce della documentazione paga e del prospetto fiscale, effettivamente trattenuta indebitamente;
il rimborso è intervenuto successivamente e non risulta che al momento del pignoramento il creditore avesse contezza dell'imminente definizione fiscale. Simmetricamente, la società ha comunque errato nell'applicare la trattenuta e, comunque, avrebbe potuto prevenire la lite chiarendo tempestivamente i criteri di tassazione applicati e lo strumento di rimborso, così da evitare il ricorso all'esecuzione. In tale contesto, non ricorrono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., difettando la prova di dolo o colpa grave in capo al creditore procedente, il quale ha agito sulla base di dati retributivi oggettivi e prima del rimborso. Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere con rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 17/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.509 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato elettivamente domiciliato\a in Indirizzo Parte_1
Telematico presso lo studio dell'Avv.FERDINANDO FRASCA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in Controparte_1 atti dall'Avv. GRAZIOSO GIULIANO, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE PORTA PIA N. N.38 72100 BRINDISI
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/01/2024 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione Controparte_1 all'esecuzione eseguita in forza del decreto ingiuntivo n. 530/2020 del Tribunale di Brindisi, nonché per la declaratoria di nullità/inefficacia del pignoramento presso terzi eseguito nel proc. RGE esec. mob. n. 322/2023. Esponeva che, con ricorso monitorio del 16/10/2020 CP_1
aveva chiesto il pagamento di arretrati per ex festività e
[...]
ROL maturati tra ottobre 2014 e dicembre 2019;
1 - Che con decreto n. 530/2020, notificato il 04/11/2020, era stata ingiunto a di pagare la somma di euro 6.151,37 Pt_1 oltre accessori;
- che, veniva proposta opposizione e il Giudice del lavoro concedeva, il 23/06/2021, la provvisoria esecuzione;
- che veniva notificato atto di precetto del 06/07/2021 e la società pagava nel giugno 2021 l'importo netto di euro 3.954,00, con ritenute IRPEF operate quale sostituto d'imposta;
- Che applicava un'aliquota fiscale più elevata di quella dovuta in regime di tassazione separata sugli arretrati, e, pertanto, il
, ritenendo di esere ancora creditore di ulteriori CP_1 somme, intimava ulteriore precetto in data 02/01/2023 per euro 1.026,80 a titolo di differenze nette, quindi procedeva a pignoramento presso terzi (Banca Popolare Pugliese) in data 30/01/2023 per euro 1.223,78;
- che proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. con Pt_1 istanza di sospensione e, all'udienza del 14/11/2023, il G.E. dichiarava estinta la procedura con liberazione delle somme, prendendo atto che il creditore aveva nel frattempo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate il rimborso del maggior prelievo fiscale;
- che veniva instaurato il presente giudizio, stante l'inesistenza del credito residuo sin dall'origine, in presenza di una legittima trattenuta come sostituto d'imposta e, comunque, in presenza di rimborso fiscale ottenuto dal lavoratore;
- che andava disposta la condanna per lite temeraria. Concludeva chiedendo: «dichiarare l'inesistenza in capo alla controparte, in forza del titolo esecutivo da essa invocato, del credito precettato, intimato, preteso e pignorato;
dichiarare l'inesistenza del diritto esecutivo e la nullità/inefficacia del pignoramento;
in subordine revocare l'atto di pignoramento;
condannare l'esecutante ex art. 96 c.p.c.; spese». Regolarmente costituito evidenziava che la Controparte_1 notifica del secondo precetto traeva origine dall'erronea applicazione da parte della società della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata (artt. 17 e 21 TUIR) e rilevava che il rimborso dell'eccedenza IRPEF era intervenuto medio tempore Concludeva chiedendo: «rigettare il ricorso di COSMOPOL perché infondato;
in subordine dichiarare cessata la materia del contendere;
rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese».
2 La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'esecuzione, proposta dal datore di lavoro avverso il pignoramento presso terzi azionato dal lavoratore per il recupero della differenza netta di euro 1.026,80, asseritamente dovuta per impropria applicazione di ritenute fiscali all'atto del pagamento eseguito in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Risulta pacifico in atti che, dopo la proposizione del pignoramento e prima della decisione del G.E., l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto al il rimborso dell'eccedenza di imposta derivante CP_1 dall'applicazione di un'aliquota più elevata rispetto a quella risultante dal meccanismo della tassazione separata sugli emolumenti arretrati di lavoro dipendente. Di tale rimborso ha preso atto il G.E., dichiarando estinta la procedura esecutiva e rimettendo le parti al merito ai fini delle spese. In presenza dell'integrale venir meno, per fatto sopravvenuto, dell'interesse sostanziale sotteso all'azione esecutiva, il giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. va definito dichiarando cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese alla luce della c.d. soccombenza virtuale e della condotta delle parti. Sulla regolazione delle spese, occorre valutare la ragionevole probabilità di accoglimento dell'azione al momento della sua proposizione. Alla data del precetto del 02/01/2023 e del pignoramento del 30/01/2023 il lavoratore allegava una differenza netta derivante dall'applicazione di ritenute più elevate rispetto a quelle dovute in regime di tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.P.R. 917/1986; la società, dal canto suo, aveva corrisposto le somme in esecuzione del titolo monitorio, operando ritenute come sostituto d'imposta. La giurisprudenza di legittimità, in materia di ritenute operate dal sostituto su redditi di lavoro, afferma che il sostituto risponde verso il lavoratore solo dell'eventuale trattenuta in assenza di un obbligo legale o in violazione delle regole sul prelievo, mentre la correzione degli scostamenti d'imposta dovuti a criteri di calcolo o conguagli attiene, in via ordinaria, ai rapporti tra contribuente ed erario mediante la dichiarazione dei redditi e gli ordinari rimborsi. In tal quadro, il rimborso fiscale intervenuto ha azzerato il petitum azionato in via esecutiva, sicché, in una valutazione prognostica, l'opposizione della
3 società sarebbe stata suscettibile di accoglimento limitatamente all'insussistenza attuale del credito esecutato. Sussistono pertanto specifiche ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio. Il lavoratore ha azionato la differenza quando essa appariva, alla luce della documentazione paga e del prospetto fiscale, effettivamente trattenuta indebitamente;
il rimborso è intervenuto successivamente e non risulta che al momento del pignoramento il creditore avesse contezza dell'imminente definizione fiscale. Simmetricamente, la società ha comunque errato nell'applicare la trattenuta e, comunque, avrebbe potuto prevenire la lite chiarendo tempestivamente i criteri di tassazione applicati e lo strumento di rimborso, così da evitare il ricorso all'esecuzione. In tale contesto, non ricorrono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., difettando la prova di dolo o colpa grave in capo al creditore procedente, il quale ha agito sulla base di dati retributivi oggettivi e prima del rimborso. Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere con rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 17/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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