Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02207/2025 REG.RIC.
N. 03956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2025, proposto da
DE FA, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Latino e Daniela Cesana, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2025, proposto da
PI CA Di LL, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Latino e Daniela Cesana, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 2207 del 2025:
della sentenza n. 277/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro;
quanto al ricorso n. 3956 del 2025:
della sentenza n. 277/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. IC SO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti avevano adito il giudice ordinario affinché fosse riconosciuto il loro diritto all’assegnazione della c.d. carta del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento agli anni nei quali avevano lavorato come docenti a tempo determinato.
Con la sentenza n. 277/2024 del 29 ottobre 2024 (R.G. n. 273/2023), il Tribunale di Como – Sezione II ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all’accredito sulle carte del docente della somma di € 2.500,00 per DE FA e di € 1.000,00 per PI CA Di LL, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei procuratori antistatari e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
A fronte dell’inadempienza dell’Amministrazione, gli interessati hanno proposto autonomi ricorsi ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo che venga ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile. Essi chiedono, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito nei due giudizi con comparse di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2026, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi che, essendo stati proposti per l’esecuzione della medesima sentenza, sono connessi soggettivamente e oggettivamente.
I ricorsi sono fondati e come tali vanno accolti.
Sul piano formale, si rileva che in entrambi i giudizi è stata prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e la relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 29 gennaio 2025, sicché i ricorsi risultano proposti nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, i ricorrenti dichiarano che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; l’Amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento delle relative procedure.
Essendo incontestato l’ an e il quantum dei singoli crediti, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Como, rilasciando ai ricorrenti, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, le rispettive carte elettroniche del docente e accreditando su di esse gli importi sopra specificati.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità delle controversie nonché del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, sono equitativamente liquidate come da dispositivo (cfr. sul punto, tra le altre, Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti, li accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como – Sezione II n. 277/2024 del 29 ottobre 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00 (ottocento euro), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC SO |
IL SEGRETARIO