Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 2
Nelle cause relative a beni immobili sussiste una presunzione di competenza del giudice adito qualora dagli atti non risulti il reddito dominicale o la rendita catastale, per cui grava sul convenuto, che eccepisca l'incompetenza per valore, l'onere di provare l'ammontare del reddito suddetto o della suddetta rendita, ovvero che si tratti di immobile non accatastato, così mettendo il giudice in grado di accertare nel primo caso il valore della causa secondo i parametri di cui all'art. 15 cod. proc. civ. e nel secondo il valore "ex actis", oppure che il valore è indeterminabile.
Nella determinazione del valore ai fini della competenza nelle cause instaurate per ottenere il rispetto delle limitazioni legali della proprietà (tra le quali si comprendono quelle relative all'osservanza delle luci e vedute)si applica per analogia, in difetto di disposizioni specifiche, il criterio stabilito dall'art. 15 del cod. proc. civ. in materia di servitù, poiché dette azioni pur riferendosi a restrizioni diverse dalla servitù, hanno pur sempre carattere reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. RI DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
DI MA SA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO RENI 32, presso lo studio dell'avvocato C. VENTURI, difeso dall'avvocato CARLO NICOTRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4/96 del Pretura circondariale di CATANIA sez. distacc. di BELPASSO, emessa il 08/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/07/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott.MASSIMO FEDELI che ha concluso: che la Corte, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Catania, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 12 ottobre 1994, US VO convenne RI Di RO davanti al RE di Catania, sezione distaccata di Belpasso. Dedusse di essere proprietario di un immobile in fase di ultimazione di Nicolosi, viale della Regione, confinante con altro immobile di proprietà del convenuto, da cui veniva esercitata sul suo fondo una veduta illegittima. Domandò che il suddetto convenuto fosse condannato alla eliminazione della veduta.
RI Di RO eccepì preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito;
nel merito, in via riconvenzionale, chiese che venisse accertato se i lavori compiuti dall'attore avessero pregiudicato la stabilità dell'immobile di sua proprietà e se la costruzione fosse stata eseguita nel rispetto delle distanze legali:
per l'ipotesi positiva, la condanna alla demolizione. Con sentenza 8 gennaio 1996, il RE dichiarò la propria competenza, osservando che dal certificato catastale risultava il valore dell'immobile ed era del tutto irrilevante il fatto che sul terreno fosse in corso di costruzione un fabbricato. Propone ricorso per regolamento di competenza RI Di RO, deducendo il valore indeterminabile, trattandosi di causa riguardante un immobile non ancora ultimato e non accatastato;
la mancata adozione del criterio del cumulo dei valori;
la omessa valutazione di taluni capi della domanda riconvenzionale.
Non svolge attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle cause relative a beni immobili - come è noto - sussiste una presunzione di competenza del giudice adito qualora dagli atti non risulti il reddito dominicale o la rendita catastale, per cui grava sul convenuto, che eccepisca l'incompetenza per valore, l'onere di provare l'ammontare del reddito suddetto o della suddetta rendita, ovvero che si tratti di immobile non accatastato, così mettendo il giudice in grado di accertare nel primo caso il valore della causa secondo i parametri di cui all'art. 15 cod. proc. civ., e nel secondo il valore ex actis, oppure che il valore è indeterminabile (Cass., Sez. II, 8 agosto 1997, n. 7346). Premesso ciò, in tema di determinazione del valore della causa, ai fini della competenza, nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio di azioni di accertamento o di imposizione del rispetto delle limitazioni legali della proprietà, tra le quali si comprendono quelle relative all'osservanza delle luci e delle vedute, si applica per analogia, in difetto di disposizioni specifiche, il criterio stabilito dall'art. 15 del cod. proc. civ., in materia di servitù, poiché dette azioni, pur riferendosi a restrizioni diverse dalle servitù, hanno pur sempre carattere reale (Cass., Sez. II, 26 settembre 1991, n. 10074). Ai fini della determinazione della competenza per valore un immobile può essere considerato privo di rendita catastale non perché è stato sopraelevato o ampliato, ma quando, in seguito a modifiche sostanziali e radicali, è stato trasformato in modo tale da farlo considerare come una entità distinta da quella precedente (Cass., Sez. II, n. 10074 del 1991 cit.). Nel caso di specie - contrariamente a quanto afferma il RE - la rendita catastale non può essere posta a fondamento della determinazione del valore della causa, essendo risultato, sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, che il terreno dell'attore abbia subito una trasformazione radicale in seguito alla edificazione di un fabbricato. La causa, perciò, deve considerarsi di valore indeterminabile e, come tale, appartiene non alla competenza del RE, ma a quella del Tribunale. Affermata la competenza per valore del Tribunale di Catania, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
pronunziando sul ricorso, dichiara la competenza per valore del Tribunale di Catania;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999