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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9597/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROBERTO BERNASCONI (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t.
[...]
PARTE CONVENUTA (CONTUMACE)
AVENTE AD OGGETTO:
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio l'impresa individuale ”, di
[...] CP_1 [...]
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“(…) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c. e della normativa speciale di cui in premessa, la responsabilità dell'impresa individuale
[...] in persona del suo l.r.p.t., nel verificarsi del sinistro di Controparte_1 cui in premessa, avvenuto il giorno 4 agosto 2020 alle ore 22,00 circa;
per l'effetto, condannare essa convenuta, in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, materiali e non materiali, subiti dall'odierna istante a seguito del sinistro descritto in premessa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della consulenza tecnica medico-legale d'ufficio di cui sin da ora si chiede l'ammissione, entro i limiti di valore di competenza dell'Adito Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'evento e sino all'effettivo soddisfo, nell'ambito della competenza per valore sopra indicato;
condannare infine la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese, ivi compresse quelle per le consulenze tecniche, e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle per l'esperita negoziazione e mediazione, il tutto nella misura risultante dall'applicazione della vigente normativa”.
2. Parte attrice assume, in via di premessa: a) che, la sera del 4.8.2020, si recava presso il ristorante-pizzeria LA CAPANNINA, in via Marano-Pianura n. 108 (Marano di Napoli), per partecipare ad una cena organizzata dai propri congiunti;
b) che al locale ove è ubicato tale ristorante si accede tramite una scalinata costituita da quattordici gradini di forma ed altezza regolari alle cui estremità, inferiore e superiore, vi sono due pianerottoli e che, in specie, il pianerottolo posto alla base della scalinata risulta sopraelevato rispetto alla strada ed ha una altezza diversa rispetto a quella dei sovrastanti gradini;
inoltre, tale “falsopiano” risulta di colore omogeneo rispetto al circostante manto stradale ed è privo di corrimano, segnalazione e illuminazione;
c) che nella data sopra indicata, alle ore 22.00 circa, una volta giunta sul falsopiano a causa del dislivello rispetto alla strada, la stessa perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, riportando le lesioni refertate, nell'imminenza del sinistro, al PS (ove la stessa era trasportata in ambulanza); d) che il sinistro veniva denunciato da parte della convenuta alla (con la quale la stessa risulta assicurata), ma la CP_3 compagnia non procedeva alla liquidazione dell'indennizzo sulla scorta di una motivazione generica (occasionante una richiesta di chiarimenti rimasta priva di riscontro); e) che si procedeva quindi alla formalizzazione della richiesta di risarcimento ed all'espletamento del procedimento di mediazione, l'una e l'altra attività rimaste prive di seguito;
f) che successivamente alcuni congiunti della odierna attrice, recatisi occasionalmente presso i luoghi del sinistro, si avvedevano del posizionamento di vasi e fioriere di ampie dimensioni ai margini laterali del pianerottolo posto all'ingresso del locale, alla base della scalinata.
3. A dire dell'attrice, sono invocabili i presupposti dell'art. 2051 c.c., e quindi va affermata la responsabilità della sig.ra nella qualità indicata in atti, CP_1 rispetto al sinistro verificatosi ed alle conseguenze dannose dallo stesso derivate, anche tenuto conto della mancata eliminazione di barriere architettoniche in violazione della vigente normativa.
4. L'odierna convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva, onde ne va dichiarata la contumacia.
5. All'esito dell'espletamento dell'istruttoria (consistente nella escussione di testimoni e nell'affidamento di una CTU), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023; tale udienza veniva differita all'11.11.2024 (per le ragioni esplicate nel provvedimento del 30.10.2023); in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quanto in atti.
6. La domanda va accolta per quanto di ragione.
7. Conviene muovere dalla esposizione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., nel cui ambito – per come si vedrà, data l'accertata dinamica dei fatti – è senz'altro sussumibile il caso in esame:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “a norma dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici” (Cass. 21.3.2013, n. 7125, con la quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta ai sensi della citata disposizione, sul presupposto che il soggetto danneggiato - sebbene avesse fornito prova tanto dell'evento dannoso, costituito da una rovinosa caduta dallo scalone monumentale di un edificio, quanto delle peculiari condizioni della cosa che lo ha provocato, trattandosi di scala di per sé scivolosa, in ragione della sua conformazione curvilinea e dei suoi gradini in pietra lucida - avrebbe dovuto anche dimostrare che a cagionare la caduta era stata la mancanza di presidi antinfortunistici, essendo la scala non assistita da corrimano e priva di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini).
8. Alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, che appaiono coerenti intrinsecamente e, se “incrociate” tra loro, convergenti quanto alla narrazione del fatto storico di cui si tratta, è emerso: a) che i luoghi ove si è verificato il sinistro sono assoggettati alla custodia della convenuta (i testimoni hanno riconosciuto gli stessi anche attraverso la visione dei reperti fotografici depositati in atti); b) che il dislivello tra l'ultimo gradino e la strada risultava non visibile a causa della scarsa illuminazione e che in quella parte non vi erano dispositivi atti a prevenire simili circostanze, come un corrimano;
c) che successivamente all'evento di cui sopra i luoghi sono stati modificati anche attraverso la predisposizione di una adeguata illuminazione artificiale.
9. In applicazione dei predetti principi in tema di riparto dell'onere probatorio con riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice ha dimostrato la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa in capo al convenuto e tanto basta, anche considerando la mancata costituzione del convenuto e quindi la fornitura di qualsivoglia prova liberatoria, a ritenere sussistente l'evento dannoso e la sua riconducibilità alla cosa in custodia.
10. Relativamente al quantum debeatur, viene in rilievo la CTU che, invero, nella parte in cui si evidenzia la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso, non fa che corroborare un profilo già emerso chiaramente all'esito della prova per testi. L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni (peraltro circoscritte), ha concluso nel senso che: a) va riconosciuto un danno biologico permanente pari a 18 punti percentuali;
b) va riconosciuta una inabilità così descritta: ITT di 68 (sessantotto) giorni;
ITP al 50% in misura di 30 (trenta) giorni;
una I.T.P. al 25% in ulteriori 30 (trenta) giorni.
Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 71.549,50, così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 68
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 45.628,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 61.142,00
Invalidità temporanea totale € 7.820,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 10.407,50
Totale generale: € 71.549,50
11. Per concludere, alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (4.8.2020), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
12. Le spese seguono la soccombenza, a ciò non ostando la condizione di contumacia della convenuta, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo cui
“ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, le spese sono liquidate in complessivi euro 7.051,50, determinati avuto riguardo ai medi tabellari con riferimento a tutte le fasi processuali tipizzate dal citato d.m. ed applicata la riduzione del 50% (in ragione della contumacia del convenuto) ai sensi dell'art. 4 del d.m. medesimo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9597/2021, dichiarata la contumacia della impresa individuale Controparte_4 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 71.549,50 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese quantificate in complessivi euro 7.051,50, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. (come liquidate con decreto dell'1.12.2022).
Così deciso in Aversa, il 25.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9597/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROBERTO BERNASCONI (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t.
[...]
PARTE CONVENUTA (CONTUMACE)
AVENTE AD OGGETTO:
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio l'impresa individuale ”, di
[...] CP_1 [...]
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“(…) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c. e della normativa speciale di cui in premessa, la responsabilità dell'impresa individuale
[...] in persona del suo l.r.p.t., nel verificarsi del sinistro di Controparte_1 cui in premessa, avvenuto il giorno 4 agosto 2020 alle ore 22,00 circa;
per l'effetto, condannare essa convenuta, in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, materiali e non materiali, subiti dall'odierna istante a seguito del sinistro descritto in premessa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della consulenza tecnica medico-legale d'ufficio di cui sin da ora si chiede l'ammissione, entro i limiti di valore di competenza dell'Adito Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'evento e sino all'effettivo soddisfo, nell'ambito della competenza per valore sopra indicato;
condannare infine la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese, ivi compresse quelle per le consulenze tecniche, e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle per l'esperita negoziazione e mediazione, il tutto nella misura risultante dall'applicazione della vigente normativa”.
2. Parte attrice assume, in via di premessa: a) che, la sera del 4.8.2020, si recava presso il ristorante-pizzeria LA CAPANNINA, in via Marano-Pianura n. 108 (Marano di Napoli), per partecipare ad una cena organizzata dai propri congiunti;
b) che al locale ove è ubicato tale ristorante si accede tramite una scalinata costituita da quattordici gradini di forma ed altezza regolari alle cui estremità, inferiore e superiore, vi sono due pianerottoli e che, in specie, il pianerottolo posto alla base della scalinata risulta sopraelevato rispetto alla strada ed ha una altezza diversa rispetto a quella dei sovrastanti gradini;
inoltre, tale “falsopiano” risulta di colore omogeneo rispetto al circostante manto stradale ed è privo di corrimano, segnalazione e illuminazione;
c) che nella data sopra indicata, alle ore 22.00 circa, una volta giunta sul falsopiano a causa del dislivello rispetto alla strada, la stessa perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, riportando le lesioni refertate, nell'imminenza del sinistro, al PS (ove la stessa era trasportata in ambulanza); d) che il sinistro veniva denunciato da parte della convenuta alla (con la quale la stessa risulta assicurata), ma la CP_3 compagnia non procedeva alla liquidazione dell'indennizzo sulla scorta di una motivazione generica (occasionante una richiesta di chiarimenti rimasta priva di riscontro); e) che si procedeva quindi alla formalizzazione della richiesta di risarcimento ed all'espletamento del procedimento di mediazione, l'una e l'altra attività rimaste prive di seguito;
f) che successivamente alcuni congiunti della odierna attrice, recatisi occasionalmente presso i luoghi del sinistro, si avvedevano del posizionamento di vasi e fioriere di ampie dimensioni ai margini laterali del pianerottolo posto all'ingresso del locale, alla base della scalinata.
3. A dire dell'attrice, sono invocabili i presupposti dell'art. 2051 c.c., e quindi va affermata la responsabilità della sig.ra nella qualità indicata in atti, CP_1 rispetto al sinistro verificatosi ed alle conseguenze dannose dallo stesso derivate, anche tenuto conto della mancata eliminazione di barriere architettoniche in violazione della vigente normativa.
4. L'odierna convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva, onde ne va dichiarata la contumacia.
5. All'esito dell'espletamento dell'istruttoria (consistente nella escussione di testimoni e nell'affidamento di una CTU), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023; tale udienza veniva differita all'11.11.2024 (per le ragioni esplicate nel provvedimento del 30.10.2023); in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quanto in atti.
6. La domanda va accolta per quanto di ragione.
7. Conviene muovere dalla esposizione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., nel cui ambito – per come si vedrà, data l'accertata dinamica dei fatti – è senz'altro sussumibile il caso in esame:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “a norma dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici” (Cass. 21.3.2013, n. 7125, con la quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta ai sensi della citata disposizione, sul presupposto che il soggetto danneggiato - sebbene avesse fornito prova tanto dell'evento dannoso, costituito da una rovinosa caduta dallo scalone monumentale di un edificio, quanto delle peculiari condizioni della cosa che lo ha provocato, trattandosi di scala di per sé scivolosa, in ragione della sua conformazione curvilinea e dei suoi gradini in pietra lucida - avrebbe dovuto anche dimostrare che a cagionare la caduta era stata la mancanza di presidi antinfortunistici, essendo la scala non assistita da corrimano e priva di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini).
8. Alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, che appaiono coerenti intrinsecamente e, se “incrociate” tra loro, convergenti quanto alla narrazione del fatto storico di cui si tratta, è emerso: a) che i luoghi ove si è verificato il sinistro sono assoggettati alla custodia della convenuta (i testimoni hanno riconosciuto gli stessi anche attraverso la visione dei reperti fotografici depositati in atti); b) che il dislivello tra l'ultimo gradino e la strada risultava non visibile a causa della scarsa illuminazione e che in quella parte non vi erano dispositivi atti a prevenire simili circostanze, come un corrimano;
c) che successivamente all'evento di cui sopra i luoghi sono stati modificati anche attraverso la predisposizione di una adeguata illuminazione artificiale.
9. In applicazione dei predetti principi in tema di riparto dell'onere probatorio con riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice ha dimostrato la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa in capo al convenuto e tanto basta, anche considerando la mancata costituzione del convenuto e quindi la fornitura di qualsivoglia prova liberatoria, a ritenere sussistente l'evento dannoso e la sua riconducibilità alla cosa in custodia.
10. Relativamente al quantum debeatur, viene in rilievo la CTU che, invero, nella parte in cui si evidenzia la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso, non fa che corroborare un profilo già emerso chiaramente all'esito della prova per testi. L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni (peraltro circoscritte), ha concluso nel senso che: a) va riconosciuto un danno biologico permanente pari a 18 punti percentuali;
b) va riconosciuta una inabilità così descritta: ITT di 68 (sessantotto) giorni;
ITP al 50% in misura di 30 (trenta) giorni;
una I.T.P. al 25% in ulteriori 30 (trenta) giorni.
Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 71.549,50, così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 68
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 45.628,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 61.142,00
Invalidità temporanea totale € 7.820,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 10.407,50
Totale generale: € 71.549,50
11. Per concludere, alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (4.8.2020), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
12. Le spese seguono la soccombenza, a ciò non ostando la condizione di contumacia della convenuta, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo cui
“ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, le spese sono liquidate in complessivi euro 7.051,50, determinati avuto riguardo ai medi tabellari con riferimento a tutte le fasi processuali tipizzate dal citato d.m. ed applicata la riduzione del 50% (in ragione della contumacia del convenuto) ai sensi dell'art. 4 del d.m. medesimo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9597/2021, dichiarata la contumacia della impresa individuale Controparte_4 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 71.549,50 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese quantificate in complessivi euro 7.051,50, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. (come liquidate con decreto dell'1.12.2022).
Così deciso in Aversa, il 25.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta