CASS
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2024, n. 36166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36166 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. MARIANGELA LOCUOCO per il ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36166 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IN AL, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli Nord che con sentenza del 21/1/2021 lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di ricettazione di un'autovettura, così riqualificando l'originaria imputazione di riciclaggio, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art. 9 comma 2 cod. proc. pen., per essere stata disattesa l'eccezione difensiva volta alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per l'asserita incompetenza del Tribunale adito, pur essendo stato il ricorrente sempre residente in [...]. 2. Con requisitoria scritta del 21/5/2024 il PG IA Giorgio ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Con conclusioni scritte del 23/5/2024 il difensore ne ha chiesto, invece, l'accoglimento. 4.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo addotto. Nell'individuazione del giudice territorialmente competente, infatti, la sentenza impugnata risulta aver fatto buon governo della regola suppletiva della residenza, dimora o domicilio dell'indagato, posta dall'art. 9 comma 2 cod. proc. pen. per i casi, quali quello in esame, in cui l'incertezza del luogo ove è stato commesso il reato non consente l'applicazione della regola generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen.: dagli atti emerge, infatti, soltanto che il reato è stato commesso tra il 7/4/2017, data del furto dell'autovettura, ed il 16/7/2017, data nella quale si è constatato il possesso del veicolo da parte del ricorrente, ignorandosi però il luogo in cui questo lo ha ricevuto. Il ricorrente assume di aver sempre avuto la residenza anagrafica in Napoli, alla via Nuova detta Casoria, sin dal 2012, ed invoca, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Napoli. La sentenza impugnata ha evidenziato, però, che in data 17/6/2017 - coeva ai fatti per cui si procede, ancora non accertati e, pertanto, quando non vi era motivo di dubitarsi dell'indicazione di un reale domicilio - il provvedimento di affidamento in prova dell'IN ai servizi sociali lo indicava domiciliato in Giugliano, via Pagliaio del monaco n. 57 e lo stesso ricorrente nel verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio, in data 15/7/2017, pur eleggendo domicilio presso il difensore, dichiarava la sua residenza anagrafica, appunto, in Giugliano, via Pagliaio del monaco n. 57. Non illogicamente, pertanto, la Corte territoriale ne ha dedotto che l'IN, almeno sin dal 2017, pur risultando anagraficamente residente in [...], alla via Nuova detta Casoria, non vi domiciliava, risultando invece domiciliato in Giugliano, via Pagliaio del monaco n. 57. Anche con verbale successivo ai fatti il ricorrente dichiarava domicilio in Napoli, alla via Pineto, luogo diverso 2 dalla residenza anagrafica ma, proprio perché trattasi di dichiarazione successiva ai fatti, peraltro, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale dichiarazione irrilevante, in conformità al principio secondo cui la determinazione della competenza territoriale in forza della regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato deve tener conto del momento di commissione del reato e non può dipendere dai comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice (Sez. 1, 411 del 10/12/2008, Rv. 242458). Altrettanto correttamente, a fronte di un contrasto tra la residenza anagrafica dell'IN in Napoli non corrispondente alla realtà, ed il domicilio accertato in Giugliano, la Corte di Appello ha riconosciuto prevalenza all'effettività, in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di competenza per territorio, secondo cui ai fini dell'applicazione del criterio suppletivo della residenza, dimora o domicilio dell'indagato occorre fare riferimento a criteri di effettività, così da assicurare in modo rigoroso e non opinabile il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge. (Sez. 2, n. 47850 del 23/11/2012, Rv. 253898 che in applicazione di questo principio, confermando la legittimità dell'adozione da parte del giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell'art. 9 cod. proc. pen., ha ritenuto che la "mera residenza anagrafica" per persone senza fissa dimora non è di per sé sufficiente a determinare l'individuazione del "focus fori", in quanto funzionale unicamente all'attivazione dei servizi sociali. Analogamente, Sez. 2, n. 45743 del 04/11/2008, Rv. 242089 ha affermato che "In tema di competenza per territorio, la residenza dell'imputato va individuata secondo criteri di effettività non prescrivendo la legge forme o modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione" e in tale fattispecie la Corte, confermando la legittimità dell'adozione da parte del giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell'art. 9 del codice di rito, ha ritenuto che l'eccepìta residenza anagrafica non corrispondesse all'affermato principio di effettività). 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, in data 11 giugno 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. MARIANGELA LOCUOCO per il ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36166 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IN AL, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli Nord che con sentenza del 21/1/2021 lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di ricettazione di un'autovettura, così riqualificando l'originaria imputazione di riciclaggio, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art. 9 comma 2 cod. proc. pen., per essere stata disattesa l'eccezione difensiva volta alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per l'asserita incompetenza del Tribunale adito, pur essendo stato il ricorrente sempre residente in [...]. 2. Con requisitoria scritta del 21/5/2024 il PG IA Giorgio ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Con conclusioni scritte del 23/5/2024 il difensore ne ha chiesto, invece, l'accoglimento. 4.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo addotto. Nell'individuazione del giudice territorialmente competente, infatti, la sentenza impugnata risulta aver fatto buon governo della regola suppletiva della residenza, dimora o domicilio dell'indagato, posta dall'art. 9 comma 2 cod. proc. pen. per i casi, quali quello in esame, in cui l'incertezza del luogo ove è stato commesso il reato non consente l'applicazione della regola generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen.: dagli atti emerge, infatti, soltanto che il reato è stato commesso tra il 7/4/2017, data del furto dell'autovettura, ed il 16/7/2017, data nella quale si è constatato il possesso del veicolo da parte del ricorrente, ignorandosi però il luogo in cui questo lo ha ricevuto. Il ricorrente assume di aver sempre avuto la residenza anagrafica in Napoli, alla via Nuova detta Casoria, sin dal 2012, ed invoca, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Napoli. La sentenza impugnata ha evidenziato, però, che in data 17/6/2017 - coeva ai fatti per cui si procede, ancora non accertati e, pertanto, quando non vi era motivo di dubitarsi dell'indicazione di un reale domicilio - il provvedimento di affidamento in prova dell'IN ai servizi sociali lo indicava domiciliato in Giugliano, via Pagliaio del monaco n. 57 e lo stesso ricorrente nel verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio, in data 15/7/2017, pur eleggendo domicilio presso il difensore, dichiarava la sua residenza anagrafica, appunto, in Giugliano, via Pagliaio del monaco n. 57. Non illogicamente, pertanto, la Corte territoriale ne ha dedotto che l'IN, almeno sin dal 2017, pur risultando anagraficamente residente in [...], alla via Nuova detta Casoria, non vi domiciliava, risultando invece domiciliato in Giugliano, via Pagliaio del monaco n. 57. Anche con verbale successivo ai fatti il ricorrente dichiarava domicilio in Napoli, alla via Pineto, luogo diverso 2 dalla residenza anagrafica ma, proprio perché trattasi di dichiarazione successiva ai fatti, peraltro, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale dichiarazione irrilevante, in conformità al principio secondo cui la determinazione della competenza territoriale in forza della regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato deve tener conto del momento di commissione del reato e non può dipendere dai comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice (Sez. 1, 411 del 10/12/2008, Rv. 242458). Altrettanto correttamente, a fronte di un contrasto tra la residenza anagrafica dell'IN in Napoli non corrispondente alla realtà, ed il domicilio accertato in Giugliano, la Corte di Appello ha riconosciuto prevalenza all'effettività, in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di competenza per territorio, secondo cui ai fini dell'applicazione del criterio suppletivo della residenza, dimora o domicilio dell'indagato occorre fare riferimento a criteri di effettività, così da assicurare in modo rigoroso e non opinabile il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge. (Sez. 2, n. 47850 del 23/11/2012, Rv. 253898 che in applicazione di questo principio, confermando la legittimità dell'adozione da parte del giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell'art. 9 cod. proc. pen., ha ritenuto che la "mera residenza anagrafica" per persone senza fissa dimora non è di per sé sufficiente a determinare l'individuazione del "focus fori", in quanto funzionale unicamente all'attivazione dei servizi sociali. Analogamente, Sez. 2, n. 45743 del 04/11/2008, Rv. 242089 ha affermato che "In tema di competenza per territorio, la residenza dell'imputato va individuata secondo criteri di effettività non prescrivendo la legge forme o modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione" e in tale fattispecie la Corte, confermando la legittimità dell'adozione da parte del giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell'art. 9 del codice di rito, ha ritenuto che l'eccepìta residenza anagrafica non corrispondesse all'affermato principio di effettività). 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, in data 11 giugno 2024