Art. 7. Stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca )) e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) , per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del (( Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) , e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi per oneri di personale e per l'operativita' scolastica iscritti nelle unita' previsionali di base "oneri comuni" e "investimenti" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) .
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il (( Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e i capitoli relativi al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) .
(( 3-bis. L'assegnazioone autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2008, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , alla pertinente unita' previsionale di base relativa slla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universta' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. ))
dell'universita' e della ricerca )) e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) , per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del (( Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) , e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi per oneri di personale e per l'operativita' scolastica iscritti nelle unita' previsionali di base "oneri comuni" e "investimenti" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) .
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il (( Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e i capitoli relativi al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) .
(( 3-bis. L'assegnazioone autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2008, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , alla pertinente unita' previsionale di base relativa slla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universta' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. ))