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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI IC, Presidente
PATERNO' DD TT, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4006/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Catania - Via Antonio Di Sangiuliano 197
95100 Catania CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUC170010651U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: Dogane fa presente che non c'è spazio per la conciliazione e per il resto insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 (da qui SBM) e Ricorrente_1 impugnano l'avviso descritto in premessa con il quale l'amministrazione ha recuperato ai danni dei predetti l'imposta unica di cui al d.lgs. 504 del 1998 per l'anno 2017. Recupero operato in solido e determinato a tassa fissa sul presupposto, ritenuto errato, dell'illiceità dell'attività svolta da SBM e per essa dall'Ricorrente_1 quale centro trasmissione dati, individuando la base imponibile ai sensi della legge 190 del 2014 e senza considerare che nel caso, invece, andavano tassati esclusivamente i margini di ricavo ai sensi dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015.
Con il ricorso venivano contestati il presupposto soggettivo e territoriale del tributo, ma anche il criterio di determinazione del dovuto. Il tutto prospettando diverse questioni pregiudiziali per asserite violazioni di matrice unionale o per affermate lesioni di valori costituzionalmente tutelati tramite l'atto impugnato.
Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando il ricorso.
Nel corso del processo parte ricorrente ha depositato in data 19 settembre 2025 delle precisazioni integrative del verbale di udienza nonché delle note esplicative sulla base del devoluto delimitato in forza delle prime. Ha anche allegato una proposta di definizione del contendere.
Parte resistente ha depositato, a sua volta ulteriori memorie integrative delle difese già spiegate, mettendo anche in luce l'impossibilità di considerare positivamente la proposta di definizione sollecitata dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che parte ricorrente, con le precisazioni depositate il 19 settembre 2025, ha limitato il devoluto dal ricorso, riducendo il portato dei rilievi proposti avverso l'atto impugnato e al contempo riconoscendo la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica recuperata dall'amministrazione seppure nei termini di quanto previsto, per gli anni successivi al 2016, dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015.
Disposizione questa che ad avviso dei ricorrenti ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta quale imposta diretta anche per i bookmaker collocati fuori del territorio italiano e non ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore nazionale. In altre parole, per tutti i soggetti interessati, dopo la finanziaria del 2016, l'imposta unica sarebbe ormai una imposta diretta destinata a valere sui margini di ricavo, senza distinzione di sorta. Da qui le residue ragioni di illegittimità dell'atto impugnato.
Il rilievo non convince.
Il regime normativo invocato dalla parte ricorrente trova applicazione nei confronti degli operatori concessionari regolarizzati, mentre per gli operatori privi di concessione come SBM, nell'anno 2017 trovava applicazione il regime induttivo previsto dalla L. 190/2014, correttamente adottato dall'ufficio. In tal senso, in linea con quanto rimarcato dall'amministrazione nelle memorie allegate prima dell'udienza di discussione e in coerenza con la giurisprudenza ivi richiamata, va ribadito che l'inciso "a tal fine" inserito nel comma 926 dell'art. 1 L. n. 208 del 2015, unitamente alla sua collocazione nel capoverso riguardante la proroga della procedura di regolarizzazione introdotta dall'art. 1 comma 643 della L. n. 190/2014, indica chiaramente la volontà del legislatore di consentire una determinazione della base imponibile più favorevole solo in riferimento ai soggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura di regolarizzazione e non anche a soggetti come la ricorrente che non hanno fatto tale scelta (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania , sezione VI, 22 gennaio 2024 n.828).
Pertanto, deve ritenersi che la tassazione sul margine prevista dalla Legge n. 208/2015 risulti destinata agli operatori concessionari che hanno aderito alle procedure di regolarizzazione e sono collegati al totalizzatore nazionale. Viceversa, per gli operatori che come la ricorrente che nel 2017 operavano in assenza di concessione e che non avevano regolarizzato la propria posizione, la normativa applicabile per la determinazione della base imponibile deve ritenersi quella prevista dalla Legge n. 190/2014, affatto abrogata dalle disposizioni introdotte con la legge n. 208 del 2015.
La difesa della ricorrente, ancora, sempre guardando ai temi del devoluto rimasti attuali in forza della detta precisazione del 19 settembre 2025, ribadisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo e costitutivo dell'imposta così come determinata nell'atto impugnato, dovendosi riaffermare che SBM svolge attività regolare e lecita.
Il trattamento tributario riservato ai ricorrenti– basato sul calcolo della base imponibile in via presuntiva, sarebbe illegittimo perché l'attività di raccolta delle scommesse dai ricorrenti doveva ritenersi lecita, avendo la giurisprudenza eurounitaria e nazionale riconosciuto una posizione sui generis alla società ricorrente, differenziata sia dall'attività lecita - gestita dai concessionari- , come anche dall'attività gestita in modo illecito.
Sul punto, non è vano rimarcare che già la Corte di Cassazione ha avuto modo di puntualizzare la necessità di scindere il profilo della liceità penale da quello del trattamento tributario. Si è infatti precisato che «il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva dell'IU sulle scommesse, che il D.lgs. n. 504 del 1998, art. 3, riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. civ., sez. 5, 14/04/2021, n. 9729) Anche a voler ammettere, dunque, con i ricorrenti che SBM costituisca una sorta di tertium genus rispetto ai concessionari e ai soggetti svolgenti attività di raccolta delle scommesse in modo illecito, ciò non servirebbe comunque a giustificare la sottrazione della stessa e in solido del CTD all'obbligo di pagare l'IU sulle scommesse, all'adempimento del quale è tenuto chiunque e in qualunque modo svolga attività di raccolta delle scommesse. Ne consegue la piena legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha applicato alla società l'IU calcolandola in via presuntiva, in forza dell'art. 1, comma 644, lett. g), secondo periodo, l. n. 190/2014 e succ. modif.
Né tale operare porta ad un prelievo tributario sfornito di idonea causa giustificatrice e privo di ogni contatto con l'effettiva capacità contributiva del cittadino, come ancora sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, nuovamente paventando violazioni della normativa uninale e lesioni di precetti costituzionali. La previsione di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190/2014, che nel caso informa l'atto impugnato, non costituisce una forma di discriminazione in capo ai soggetti comunitari che operano in
Italia, ma costituisce una metodologia presuntiva di calcolo della base imponibile in capo a quei soggetti non collegati al totalizzatore nazionale. E invero, i commi 643 e 644 dell'art. 1, l. n. 190/2014 si applicano, in via principale, ai CTD aventi sede in Italia, e che non aderiscono al totalizzatore nazionale. A detti CTD
è anzitutto consentita la regolarizzazione di cui al c. 643, condizione per la quale è la richiesta di licenza di pubblica sicurezza. Trattandosi di operatori economici stabiliti in Italia, è ben esigibile, a tutela dell'ordine pubblico, che siano muniti di licenza di polizia, la cui richiesta è pienamente compatibile con i principi di concorrenza e libertà di stabilimento. Ne consegue che, se a cagione di condanne penali non possono conseguire licenza di polizia, non possono accedere alla regolarizzazione di cui al c. 643, e soggiacciono al regime fiscale del c. 644, connotato da un accertamento induttivo, in cui la base imponibile viene determinata con criterio forfettario.
Tale regime si estende a ST quale coobbligato solidale. Tale meccanismo non è irrazionale o illegittimo posto che, da un lato, il bookmaker estero può sempre rivalersi nei confronti del CTD che è
l'obbligato principale, e che, dall'altro lato, lo Stato italiano ben può imporre una responsabilità civile solidale a chi, come il bookmaker estero, senza commettere reati, intrattiene rapporti contrattuali con soggetti che operano illecitamente sotto un duplice profilo, penale e fiscale. Sotto il profilo penale, perché operano senza la licenza di cui all'art. 88 tulps, ed essendo l'oggetto dell'attività penalmente illecita una impresa comune (raccolta delle scommesse), è corretto estendere la responsabilità solidale al bookmaker, secondo uno schema non estraneo all'ordinamento generale (si pensi alla figura del civilmente obbligato per l'altrui illecito penale).
Ciò che più rileva, tuttavia, al fine di neutralizzare in radice i rilievi di parte ricorrente, è che sotto il profilo fiscale, persino il CTD che non possa conseguire la licenza di pubblica sicurezza e non possa essere regolarizzato ai sensi del c. 643, non necessariamente soggiace al regime presuntivo di cui al c. 644, in quanto vi è soggetto solo se non fornisca, come nella specie, all'Amministrazione finanziaria la documentazione necessaria e sufficiente per un accertamento analitico. In tal senso l'Amministrazione finanziaria interpreta e applica l'art. 1, c. 644, lett. g) in commento, laddove afferma che non trova applicazione, a decorrere dal 1.1.2016, l'art. 24, c. 10, d.l. n. 98/2011, ossia non trova applicazione il meccanismo di determinazione induttiva della base imponibile previsto dalla lett. g) dell'art. 1 c. 644, in caso di reperimento di elementi documentali, e tale non applicazione investe l'intero meccanismo, compreso quindi il moltiplicatore della media.
Sotto tale profilo, dunque, la questione non appare rilevante per legittimare un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia o una rimessione alla Corte costituzionale, così come sollecitato anche con le memorie integrative dalla difesa dei ricorrenti giacché il criterio di determinazione dell'imponibile utilizzato costituisce una presunzione attivabile in mancanza di una specifica contabilità derivante dal collegamento con il totalizzatore nazionale, ovviabile attraverso allegazioni documentali di segno contrario che consentano di risalire altrettanto puntualmente alle movimentazioni riguardanti la specifica attività
Il quadro normativo italiano vigente, per come interpretato e applicato dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza, non determina dunque alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, vale a dire sulla sede del bookmaker, né alcuna discriminazione irragionevole basata sulla titolarità o meno di concessione per la raccolta del gioco. Invero, anche per chi opera in assenza di concessione ma in regime di liceità, si applica il metodo analitico di tassazione a condizione che venga fornita la documentazione utile a ricostruire la base imponibile. Il metodo induttivo che calcola la base imponibile con il criterio del triplo della raccolta media provinciale e con applicazione di una aliquota fiscale maggiore viene applicato solo nel caso di mancanza di documentazione utile. Nel caso di specie, non fornita dalla ricorrente.
Parte ricorrente, infine, contesta misura e debenza delle sanzioni irrogate alla luce delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
Anche questa censura non coglie nel segno. In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. civ, sez. 5, 12/04/2021, n. 9531). Nella specie, tuttavia, l'anno di imposta considerato (il 2017) è posteriore all'interpretazione autentica fornita dal legislatore;
né, ancora, gli altri temi di ricorso legati alle novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2016 giustificavano l'oggettiva situazione di incertezza legittimante l'inadempimento accertato.
Da qui la reiezione del ricorso con condanna alle spese nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI IC, Presidente
PATERNO' DD TT, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4006/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Catania - Via Antonio Di Sangiuliano 197
95100 Catania CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUC170010651U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: Dogane fa presente che non c'è spazio per la conciliazione e per il resto insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 (da qui SBM) e Ricorrente_1 impugnano l'avviso descritto in premessa con il quale l'amministrazione ha recuperato ai danni dei predetti l'imposta unica di cui al d.lgs. 504 del 1998 per l'anno 2017. Recupero operato in solido e determinato a tassa fissa sul presupposto, ritenuto errato, dell'illiceità dell'attività svolta da SBM e per essa dall'Ricorrente_1 quale centro trasmissione dati, individuando la base imponibile ai sensi della legge 190 del 2014 e senza considerare che nel caso, invece, andavano tassati esclusivamente i margini di ricavo ai sensi dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015.
Con il ricorso venivano contestati il presupposto soggettivo e territoriale del tributo, ma anche il criterio di determinazione del dovuto. Il tutto prospettando diverse questioni pregiudiziali per asserite violazioni di matrice unionale o per affermate lesioni di valori costituzionalmente tutelati tramite l'atto impugnato.
Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando il ricorso.
Nel corso del processo parte ricorrente ha depositato in data 19 settembre 2025 delle precisazioni integrative del verbale di udienza nonché delle note esplicative sulla base del devoluto delimitato in forza delle prime. Ha anche allegato una proposta di definizione del contendere.
Parte resistente ha depositato, a sua volta ulteriori memorie integrative delle difese già spiegate, mettendo anche in luce l'impossibilità di considerare positivamente la proposta di definizione sollecitata dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che parte ricorrente, con le precisazioni depositate il 19 settembre 2025, ha limitato il devoluto dal ricorso, riducendo il portato dei rilievi proposti avverso l'atto impugnato e al contempo riconoscendo la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica recuperata dall'amministrazione seppure nei termini di quanto previsto, per gli anni successivi al 2016, dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015.
Disposizione questa che ad avviso dei ricorrenti ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta quale imposta diretta anche per i bookmaker collocati fuori del territorio italiano e non ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore nazionale. In altre parole, per tutti i soggetti interessati, dopo la finanziaria del 2016, l'imposta unica sarebbe ormai una imposta diretta destinata a valere sui margini di ricavo, senza distinzione di sorta. Da qui le residue ragioni di illegittimità dell'atto impugnato.
Il rilievo non convince.
Il regime normativo invocato dalla parte ricorrente trova applicazione nei confronti degli operatori concessionari regolarizzati, mentre per gli operatori privi di concessione come SBM, nell'anno 2017 trovava applicazione il regime induttivo previsto dalla L. 190/2014, correttamente adottato dall'ufficio. In tal senso, in linea con quanto rimarcato dall'amministrazione nelle memorie allegate prima dell'udienza di discussione e in coerenza con la giurisprudenza ivi richiamata, va ribadito che l'inciso "a tal fine" inserito nel comma 926 dell'art. 1 L. n. 208 del 2015, unitamente alla sua collocazione nel capoverso riguardante la proroga della procedura di regolarizzazione introdotta dall'art. 1 comma 643 della L. n. 190/2014, indica chiaramente la volontà del legislatore di consentire una determinazione della base imponibile più favorevole solo in riferimento ai soggetti che abbiano deciso di accedere alla procedura di regolarizzazione e non anche a soggetti come la ricorrente che non hanno fatto tale scelta (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania , sezione VI, 22 gennaio 2024 n.828).
Pertanto, deve ritenersi che la tassazione sul margine prevista dalla Legge n. 208/2015 risulti destinata agli operatori concessionari che hanno aderito alle procedure di regolarizzazione e sono collegati al totalizzatore nazionale. Viceversa, per gli operatori che come la ricorrente che nel 2017 operavano in assenza di concessione e che non avevano regolarizzato la propria posizione, la normativa applicabile per la determinazione della base imponibile deve ritenersi quella prevista dalla Legge n. 190/2014, affatto abrogata dalle disposizioni introdotte con la legge n. 208 del 2015.
La difesa della ricorrente, ancora, sempre guardando ai temi del devoluto rimasti attuali in forza della detta precisazione del 19 settembre 2025, ribadisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo e costitutivo dell'imposta così come determinata nell'atto impugnato, dovendosi riaffermare che SBM svolge attività regolare e lecita.
Il trattamento tributario riservato ai ricorrenti– basato sul calcolo della base imponibile in via presuntiva, sarebbe illegittimo perché l'attività di raccolta delle scommesse dai ricorrenti doveva ritenersi lecita, avendo la giurisprudenza eurounitaria e nazionale riconosciuto una posizione sui generis alla società ricorrente, differenziata sia dall'attività lecita - gestita dai concessionari- , come anche dall'attività gestita in modo illecito.
Sul punto, non è vano rimarcare che già la Corte di Cassazione ha avuto modo di puntualizzare la necessità di scindere il profilo della liceità penale da quello del trattamento tributario. Si è infatti precisato che «il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva dell'IU sulle scommesse, che il D.lgs. n. 504 del 1998, art. 3, riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. civ., sez. 5, 14/04/2021, n. 9729) Anche a voler ammettere, dunque, con i ricorrenti che SBM costituisca una sorta di tertium genus rispetto ai concessionari e ai soggetti svolgenti attività di raccolta delle scommesse in modo illecito, ciò non servirebbe comunque a giustificare la sottrazione della stessa e in solido del CTD all'obbligo di pagare l'IU sulle scommesse, all'adempimento del quale è tenuto chiunque e in qualunque modo svolga attività di raccolta delle scommesse. Ne consegue la piena legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha applicato alla società l'IU calcolandola in via presuntiva, in forza dell'art. 1, comma 644, lett. g), secondo periodo, l. n. 190/2014 e succ. modif.
Né tale operare porta ad un prelievo tributario sfornito di idonea causa giustificatrice e privo di ogni contatto con l'effettiva capacità contributiva del cittadino, come ancora sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, nuovamente paventando violazioni della normativa uninale e lesioni di precetti costituzionali. La previsione di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190/2014, che nel caso informa l'atto impugnato, non costituisce una forma di discriminazione in capo ai soggetti comunitari che operano in
Italia, ma costituisce una metodologia presuntiva di calcolo della base imponibile in capo a quei soggetti non collegati al totalizzatore nazionale. E invero, i commi 643 e 644 dell'art. 1, l. n. 190/2014 si applicano, in via principale, ai CTD aventi sede in Italia, e che non aderiscono al totalizzatore nazionale. A detti CTD
è anzitutto consentita la regolarizzazione di cui al c. 643, condizione per la quale è la richiesta di licenza di pubblica sicurezza. Trattandosi di operatori economici stabiliti in Italia, è ben esigibile, a tutela dell'ordine pubblico, che siano muniti di licenza di polizia, la cui richiesta è pienamente compatibile con i principi di concorrenza e libertà di stabilimento. Ne consegue che, se a cagione di condanne penali non possono conseguire licenza di polizia, non possono accedere alla regolarizzazione di cui al c. 643, e soggiacciono al regime fiscale del c. 644, connotato da un accertamento induttivo, in cui la base imponibile viene determinata con criterio forfettario.
Tale regime si estende a ST quale coobbligato solidale. Tale meccanismo non è irrazionale o illegittimo posto che, da un lato, il bookmaker estero può sempre rivalersi nei confronti del CTD che è
l'obbligato principale, e che, dall'altro lato, lo Stato italiano ben può imporre una responsabilità civile solidale a chi, come il bookmaker estero, senza commettere reati, intrattiene rapporti contrattuali con soggetti che operano illecitamente sotto un duplice profilo, penale e fiscale. Sotto il profilo penale, perché operano senza la licenza di cui all'art. 88 tulps, ed essendo l'oggetto dell'attività penalmente illecita una impresa comune (raccolta delle scommesse), è corretto estendere la responsabilità solidale al bookmaker, secondo uno schema non estraneo all'ordinamento generale (si pensi alla figura del civilmente obbligato per l'altrui illecito penale).
Ciò che più rileva, tuttavia, al fine di neutralizzare in radice i rilievi di parte ricorrente, è che sotto il profilo fiscale, persino il CTD che non possa conseguire la licenza di pubblica sicurezza e non possa essere regolarizzato ai sensi del c. 643, non necessariamente soggiace al regime presuntivo di cui al c. 644, in quanto vi è soggetto solo se non fornisca, come nella specie, all'Amministrazione finanziaria la documentazione necessaria e sufficiente per un accertamento analitico. In tal senso l'Amministrazione finanziaria interpreta e applica l'art. 1, c. 644, lett. g) in commento, laddove afferma che non trova applicazione, a decorrere dal 1.1.2016, l'art. 24, c. 10, d.l. n. 98/2011, ossia non trova applicazione il meccanismo di determinazione induttiva della base imponibile previsto dalla lett. g) dell'art. 1 c. 644, in caso di reperimento di elementi documentali, e tale non applicazione investe l'intero meccanismo, compreso quindi il moltiplicatore della media.
Sotto tale profilo, dunque, la questione non appare rilevante per legittimare un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia o una rimessione alla Corte costituzionale, così come sollecitato anche con le memorie integrative dalla difesa dei ricorrenti giacché il criterio di determinazione dell'imponibile utilizzato costituisce una presunzione attivabile in mancanza di una specifica contabilità derivante dal collegamento con il totalizzatore nazionale, ovviabile attraverso allegazioni documentali di segno contrario che consentano di risalire altrettanto puntualmente alle movimentazioni riguardanti la specifica attività
Il quadro normativo italiano vigente, per come interpretato e applicato dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza, non determina dunque alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, vale a dire sulla sede del bookmaker, né alcuna discriminazione irragionevole basata sulla titolarità o meno di concessione per la raccolta del gioco. Invero, anche per chi opera in assenza di concessione ma in regime di liceità, si applica il metodo analitico di tassazione a condizione che venga fornita la documentazione utile a ricostruire la base imponibile. Il metodo induttivo che calcola la base imponibile con il criterio del triplo della raccolta media provinciale e con applicazione di una aliquota fiscale maggiore viene applicato solo nel caso di mancanza di documentazione utile. Nel caso di specie, non fornita dalla ricorrente.
Parte ricorrente, infine, contesta misura e debenza delle sanzioni irrogate alla luce delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
Anche questa censura non coglie nel segno. In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. civ, sez. 5, 12/04/2021, n. 9531). Nella specie, tuttavia, l'anno di imposta considerato (il 2017) è posteriore all'interpretazione autentica fornita dal legislatore;
né, ancora, gli altri temi di ricorso legati alle novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2016 giustificavano l'oggettiva situazione di incertezza legittimante l'inadempimento accertato.
Da qui la reiezione del ricorso con condanna alle spese nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000 oltre accessori di legge.