Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per errata determinazione della base imponibile

    La Corte ha ritenuto che il regime normativo invocato dai ricorrenti si applica agli operatori concessionari regolarizzati, mentre per gli operatori privi di concessione come SBM, nell'anno 2017, trovava applicazione il regime induttivo previsto dalla L. 190/2014, correttamente adottato dall'ufficio. La tassazione sul margine prevista dalla Legge n. 208/2015 è destinata agli operatori concessionari che hanno aderito alle procedure di regolarizzazione e sono collegati al totalizzatore nazionale. Per gli operatori che, come la ricorrente, nel 2017 operavano in assenza di concessione e non avevano regolarizzato la propria posizione, la normativa applicabile per la determinazione della base imponibile è quella prevista dalla Legge n. 190/2014.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo e costitutivo dell'imposta

    La Corte ha affermato che, anche volendo ammettere che SBM costituisca un 'tertium genus', ciò non giustificherebbe la sottrazione all'obbligo di pagare l'imposta unica sulle scommesse, all'adempimento del quale è tenuto chiunque e in qualunque modo svolga attività di raccolta delle scommesse. Pertanto, l'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha applicato l'imposta calcolandola in via presuntiva, è ritenuto pienamente legittimo. La metodologia presuntiva di calcolo della base imponibile non costituisce discriminazione, ma una modalità applicabile a soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non forniscono la documentazione necessaria per un accertamento analitico.

  • Rigettato
    Contestazione misura e debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    La Corte ha respinto tale censura, affermando che, sebbene fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010 esistesse una condizione di obiettiva incertezza normativa, l'anno di imposta considerato (il 2017) è posteriore a tale interpretazione. Inoltre, le altre questioni sollevate dai ricorrenti non giustificavano una situazione di incertezza normativa tale da legittimare l'inadempimento accertato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 6
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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