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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 417/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127- ter cpc con note da depositare nel termine del 2/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22/8/1986 e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Filippo Calà (C.F.
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Caltanissetta, C.F._2 in Piazza Europa n. 6 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente- CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_2
,) e SO RM (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio fisico presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto sita a Caltanissetta, in via Val d'Aosta n. 14/d ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC e Email_2 t;
Email_3
- convenuto -
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 23/3/2020, il sig.
[...]
ha agito in giudizio contro , rappresentando: Pt_1 CP_1
- di aver ricevuto in data 14/02/2020 l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000 con cui gli è stato chiesto il pagamento di € 1737,42 in favore della Gestione aziende con lavoratori dipendenti;
- che tale avviso è illegittimo per carenza di motivazione;
- che, presumibilmente, le somme richieste da scaturiscono CP_1 dall'accertamento eseguito dalla IA di FI in data 08/03/2019 che gli ha contestato la mancanza della partita IVA nonché l'impiego di un lavoratore irregolare nei locali in cui esercitava l'attività di autolavaggio;
in virtù di tale accertamento la IA di FI ha provveduto ad attribuirgli d'ufficio una partita IVA che è stata chiusa e cessata lo stesso giorno;
1 - che, a seguito dell'indagine della IA di FI, l'attività di autolavaggio non è stata più riaperta, come riscontrato dallo stesso corpo di polizia in occasione di un controllo successivo, sicché, semmai, il periodo da considerare sarebbe circoscritto ai mesi di febbraio e marzo 2019. La difesa attorea ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <Voglia il Tribunale di Caltanissetta -sez. lavoro-, disposta la comparizione delle parti per la discussione della causa e per gli altri adempimenti di legge, e previa sospensiva dell'avviso di addebito impugnato, disposto anche inaudita altera parte, così giudicare: 1) ritenere e dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace revocare e/o disapplicare l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000, ricevuto dal CP_1 ricorrente il 14/02/2020, relativo alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per un importo totale pari ad € 1.737,42, per i motivi esposti in narrativa ai punto 1) e 2). In subordine, per i motivi esposti al punto 2) del presente ricorso, ridurre il CP_ periodo sanzionato dal febbraio 2019 al marzo 2019…Con condanna dell' al rimborso delle spese e degli onorari giudiziali a favore del ricorrente, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, l' si è costituito in giudizio, CP_1 contestando la ricostruzione avversaria nei seguenti termini:
- le eccezioni di presunta nullità dell'avviso di addebito sono inammissibili perché il ricorso è stato proposto oltre il termine di venti giorni ex art. 617 cpc;
oltre a ciò, le stesse sono infondate perché l'avviso di addebito è atto vincolato soggetto ai requisiti di cui all'art. 30 DL 78/2010;
- la pretesa azionata con l'avviso opposto concerne i contributi dovuti dal ricorrente in favore del lavoratore dipendente;
all'esito di Parte_2 un ispezione condotta dalla IA di FI (i cui esiti sono confluiti nel verbale unico del 19/3/2019), è emerso che:
➢ il sig. svolgeva l'attività di lavaggista a Sommatino senza Pt_1 partita IVA;
➢ il ricorrente si era avvalso delle prestazioni sig. Parte_2
, trovato presso l'autolavaggio del ricorrente con indosso
[...] indumenti da lavoro e stivali di gomma;
sentito dagli ispettori, il predetto sig. ha dichiarato <…di avere iniziato a lavorare per Pt_2 il Medico a partire dal 15.2.2019; che l'attività lavorativa si svolgeva dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 17,00 con le mansioni di autolavaggista, secondo le direttive impartite dal Medico e percependo una retribuzione mensile di € 780,00>> e <di non essere stato mai formalmente assunto>> [vedi pag. 2 comparsa ]; CP_1
- la difesa attorea non ha in alcun modo contestato l'esistenza del predetto rapporto di lavoro né le dichiarazioni rese dal lavoratore. L' ha quindi concluso chiedendo: <Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis CP_1 reiectis, previa verifica della tempestività dell'opposizione e revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, confermare l'avviso di addebito opposto (in toto o, in subordine, in parte) e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi CP_1 confronti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio>>. La causa è stata istruita mediante CTU contabile. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 2/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter cpc.
2 Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi (cartella o avviso di addebito) emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3. Nel caso di specie, l'azione promossa dal ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000 veicola due diversi tipi di opposizione: a) da un lato configura un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, laddove si duole dell'assenza nel titolo opposto di una adeguata struttura motivazione in grado di far percepire le ragioni della pretesa creditoria. b) dall'altro lato integra un'opposizione di merito, regolata dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella parte in cui sottolinea l'erroneità dell'ammontare contributivo perché calibrato su un arco temporale più esteso rispetto a quello oggetto dell'accertamento ispettivo da cui discende
4. La doglianza sub a) si rivela al tempo stesso inammissibile e infondata. L'inammissibilità è conseguenza del mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 cpc. Invero non è contestato che l'avviso opposto sia stato ricevuto dal ricorrente in data 14/02/2020 mentre il ricorso è stato depositato in data 23/3/2020; il tempo trascorso tra la data della notifica e quella del deposito dell'atto introduttivo è pari a 38 giorni, superiore al termine sopra indicato. In ogni caso, anche a voler seguire la giurisprudenza citata dalla difesa attorea
[Cass. 25667/2017 secondo cui <In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove la cartella esattoriale contenga l'indicazione di un termine per proporre opposizione superiore rispetto a quello previsto dalla legge, vale il termine indicato in cartella e non quello fissato dal legislatore, dovendosi ritenere che l'errore di diritto commesso nell'atto notificato sia idoneo, anche alla luce del principio di congruità e intellegibilità della motivazione del provvedimento amministrativo, a ingenerare nel destinatario un errore scusabile, tale da far sorgere in lui un ragionevole affidamento nel diverso e maggiore termine indicato dall'autorità competente>>], nel merito la censura è comunque infondata. Infatti, non può ravvisarsi un difetto di motivazione, in specie dell'atto vincolato (quale è l'avviso di addebito, il cui contenuto è normativamente predefinito), qualora il contribuente sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa contributiva e non alleghi il pregiudizio patito effettivamente [cfr. Cass. ord. 9778/2017; Cass. 18224/2018].
3 Nel caso di specie, non sembra rintracciabile alcun vulnus né alcuna limitazione a tale diritto;
in seno al ricorso è stata predisposta una puntuale contestazione dei presupposti dell'ingiunzione proveniente da e vi si rintraccia anche il CP_1 riferimento all'indagine condotta dalla IA di FI [vedi pagina 3, 3^ capoverso], a dimostrazione che sussistenza piena consapevolezza delle risultanze ispettive poste all'origine dell'avviso impugnato. Peraltro, l'avviso impugnato contiene tutte le informazioni previste dalla legge
[codici dei contributi richiesti, la somma dovuta per ciascuna mensilità, il titolo del credito azionato (si richiamata espressamente la “SEGNALAZIONE DA ALTRI ENTI
- Diffida Prot. 1800.10/12/2019.0168264 notificata il 10/12/2019”), modalità CP_1 di pagamento, autorità cui presentare ricorso, termini per impugnare], nonché l'allegazione di un prospetto analitico contenente le somme dovute all'ente previdenziale e gli interessi dovuti, per cui il contribuente era perfettamente in grado di verificare l'operato dell' , la correttezza del calcolo degli interessi e CP_1
l'ammontare del debito.
5. Passando all'opposizione di merito, è pacifico e non contestato che:
- il titolo azionato da scaturisce dall'accertamento operato dalla GdF nei CP_1 confronti del ricorrente, allorquando esercitava l'attività di auto-lavaggio a Sommatino [siffatto accertamento è stato eseguito nell'ambito di controlli volti alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di “sommerso da lavoro” - cfr. le premesse del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- nel corso della verifica, i militari hanno provveduto a identificare il sig.
[...]
, trovato sul luogo di lavoro, intento a svolgere la propria Parte_2 prestazione di lavaggista, munito degli indumenti da lavoro e delle attrezzatture aziendali [cfr. sempre verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1
]; CP_1
- in forza della normativa riguardante gli adempimenti giuslavoristici finalizzati al contrasto del “lavoro sommerso” [artt. 52 e 63 DPR 633/1972, art. 33 DPR 600/1973, art. 2 Dlgs 68/2001 e art. 13 Dlgs 124/2004], è stato approfondito il rapporto intercorrente tra il soggetto sopra indicato e la ditta sottoposto a controllo;
- il sig. ha riferito ai militari <di non essere in possesso di alcuna Pt_1 documentazione inerente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il sig. e di non essersi mai avvalso Parte_3 di alcun consulente del lavoro>> [pag. 4 verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- il sig. , invitato a fornire le informazioni e i dati conoscitivi utili a Pt_2 ricostruire i termini della relazione lavorativa, ha rappresentato <di aver intrapreso il proprio lavoro dipendente presso la " dal 15 febbraio Controparte_3 2019; di non essere stato formalmente assunto;
di lavorare per complessive ore 10,00 giornaliere dalle ore 07,00 alle ore 17,00; di aver pattuito una retribuzione mensile di € 780,00; di svolgere la mansione di autolavaggista>> [pag. 4 verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- copia del citato verbale è stato trasmesso ad per l'avvio dell'iter di CP_1 recupero della contribuzione evasa [vedi pag. 7 sempre del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; in forza di ciò, è stato emesso l'avviso CP_1 di addebito per cui è causa.
4 5.1. Come detto, la doglianza di merito articolata in ricorso investe unicamente il periodo interessato dal recupero dei contributi. La prospettazione attorea non contesta l'an della pretesa contributiva ma la perimetrazione temporale della stessa;
evidenzia che le indagini della GdF erano circoscritte al periodo febbraio-marzo 2019 per cui l'avviso di addebito ha erroneamente calcolato l'obbligo contributivo per il più esteso periodo febbraio- maggio 2019. Ora, gli esiti ispettivi fotografano in modo inequivoco come l'arco temporale preso in considerazione riguardava solamente il periodo dal 15/2/2019 all'8/3/2019. Lo si ricava:
- dall'epigrafe del verbale ove si puntualizza che l'indagine avviata era
<finalizzat[a] alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di "sommerso da lavoro>> nonché a <rilevare il regolare adempimento della normativa che disciplina il lavoro dipendente a norma del Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n. 124, L. 73/2002, L. 183/1 O e L. 689/81), per il periodo dal 15.02.2019 al 08.03.2019>> [pag. 1 del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- dalle conclusioni raggiunte dagli ispettori: gli stessi indicano senza margini di equivoco che <L'attività ispettiva così eseguita (nessuna documentazione a supporto è stata esibita dalla ditta ispezionata) ha permesso di appurare che il dipendente non è stato pertanto regolarmente assunto Parte_2 per il periodo dal 15/02/2019 al 08/03/2019, per un totale di n.19 giorni lavorativi, per il computo dei quali si è tenuto conto di una settimana lavorativa composta di 6 giorni lavorativi (da lunedì a sabato) per come rifèrito dal dipendente stesso. Il datore di lavoro di Sommatine (CL), nella persona del titolare Parte_1 dell'omonima ditta ind.le (C.F. B429D) ha pertanto impiegato il C.F._5 lavoratore dipendente (C.F. ) Parte_2 C.F._6 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e quindi in nero dal 15.02.2019 al 08.03.2019 per n.19 giornate di effettivo lavoro>> [pag. 4 del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]. CP_1 Non solo. Le evidenze documentali offerte dalla difesa attorea testimoniano come il ricorrente abbia cancellato la partita IVA, che gli era stata attribuita d'ufficio all'atto dell'ispezione, poco tempo dopo;
in particolare, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate sub doc. “cessazione P.IVA Medico GI.pdf” si evince che la dichiarazione di cancellazione è stata effettuata in data 1/4/2019 con effetti proprio a partire dalla data dell'accesso ispettivo, 8/3/2019. Ulteriore riscontro di ciò si ricava dallo screenshot prodotto in data 19/11/2021 che, in ordine partita IVA associata alla ditta “
[...]
” riportata come data di inizio e di cessazione Controparte_4 di attività quella dell'8/3/2019. D'altra parte, lo stesso atto presupposto attesta come, in occasione di un successivo controllo espletato in data 15/3/2019, l'autolavaggio prima gestito dal sig.
sia stato trovato non più in funzione [se ne dà atto a pag. 3 del verbale Pt_1 unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 nei seguenti termini: <Altresì CP_1 si rappresenta che in data 15.03.2019, in sede di primo accesso ispettivo, i militari intervenuti non rilevavano la presenza di altri soggetti intenti a svolgere attività lavorativa per conto della ditta controllata in quanto l'autolavaggio sito in Sommatine Via Petrarca 127 risultava al momento dell'accesso ispettivo chiuso>>].
5 6. Ebbene, il quadro sopra tratteggiato porta a ritenere che il recupero contributivo avrebbe dovuto interessare l'arco temporale intercorso dal 15/2/2019 all'8/3/2019, corrispondente a quello di irregolare occupazione del dipendente
[...]
ad opera del ricorrente. Parte_4 Non si giustifica, invece, l'estensione dell'azione recuperatoria di al CP_1 periodo successivo all'8/3/2019 [9/3/219-maggio 2019]; in relazione a quest'ultimo segmento temporale, l'avviso di addebito si rivela illegittimo. Peraltro, le difese svolte dall' non offrono elementi capaci di CP_5 corroborare il maggiore arco contributivo preso a riferimento dall'avviso opposto. Alla luce di ciò, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nella parte in cui ha disconosciuto la debenza della contribuzione per il periodo non coperto dalle risultanze ispettive [che, si ripete, è quello che va dal 9/3/2019 al maggio 2019]. In tale situazione, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che <In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito>> [Cass. 38236/2021 (Rv. 663092 - 01)]. In forza di tale principio, lo Scrivente aveva invitato l' ad elaborare un CP_1 conteggio alternativo della contribuzione e degli accessori computando solamente l'intervallo di tempo 15/02/2019-8/3/2019. Tuttavia, con le note del 17/1/2024, i difensori dell'Ente convenuto hanno segnalato che <il competente Ufficio CP_ amministrativo della Sede di Caltanissetta non ha dato riscontro a quanto richiesto…>>. Al fine di determinare l'obbligazione contributiva per il periodo 15/2/2019- 8/3/2019 è stata quindi disposta CTU contabile, affidata alla dott.ssa Persona_2 La consulente, dopo aver espletato le operazioni peritali, ha così relazionato:
<Per rispondere alla prima parte del quesito posto dall'Ill.mo Giudice, il CTU ha proceduto ,in via preliminare, a quantificare le giornate e le ore lavorate distinte per i mesi di febbraio e marzo 2019, con l'esclusione delle Domeniche, il dipendente
risultava avere lavorato: a Febbraio n. 12 giorni, pari a Parte_2 n. 120 ore;
a Marzo n 7 giorni, pari a n. 70 ore . Secondo la normativa vigente la contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori dipendenti non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e, più precisamente la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliero stabilito dalla legge;
in riferimento al minimo contrattuale, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989 stabilisce: “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero ad accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Dalla documentazione allegata al fascicolo, questo CTU non è riuscito a risalire al CCNL applicato e, attenendosi al quesito posto, ha proceduto a verificare il rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera, calcolato annualmente dall' secondo CP_1 quanto disposto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983
6 convertito dalla legge n. 638/1983 che per l'anno 2019 risultava essere pari ad € 48,74 (minimale giornaliero) come indicato nella circolare n. 6 del CP_1 25/01/2019. Per procedere alla verifica dell'applicazione del minimale giornaliero il CTU ha diviso la retribuzione mensile erogata, che si ritiene al lordo di qualsiasi ritenuta previdenziale e fiscale, essendo un rapporto di lavoro sommerso, pari ad € 780,00/26 giorni lavorativi mensili, il risultato ottenuto ha dato una retribuzione giornaliera di € 30,00, quindi inferiore al minimale stabilito per legge per l'anno 2019, pari ad € 48,79. Il minimale giornaliero fa riferimento ad una giornata CP_1 lavorativa di n. 8 ore, mentre il dipendente prestava n. 10 ore di lavoro giornaliere (dalle ore 7,00 alle ore 17,00) pertanto il CTU ha applicato il minimale orario, indicato anch'esso nella circolare n. 6/2019, pari ad € 7,31. Moltiplicando il CP_1 minimale contributivo orario per le ore lavorate sono stati individuati gli imponibili contributivi mensili, che risultavano essere: € 877,20 per febbraio 2019 € 511,70 per marzo 2019. IL CTU, ha poi individuato la percentuale contributiva applicabile, ch, in relazione alla tipologia di attività svolta dall'azienda era quella prevista per la aziende commerciali e del terziario (fino a 50 dipendenti) che risultava essere il 38,17%, di cui 9,19% a carico del dipendente, ed ha, quindi, proceduto al calcolo dei contributi dovuti applicando la stessa agli imponibili contributivi mensili: FEBBRAIO 2019 € 877,20 * 38,17% = € 334,83 2019 € 511,70 * 38,17€ = Pt_5
€ 195,32 Per rispondere alla seconda parte del quesito, il CTU, dopo avere quantificato l'ammontare dei contributi dovuti, ha proceduto al calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni secondo quanto previsto dall'art.116, co. 8 delle L. 388/2000, secondo quanto previsto dalla b), che recita: “In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati. La sanzione così calcolata non può superare il 60% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.” Non essendo stato indicato nel quesito il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle sanzioni, il CTU ha proceduto alla quantificazione dei giorni che sono stati presi a base per il calcolo delle stesse, iniziando a conteggiare le giornate dal 19 marzo 2019 (scadenza del versamento dei contributi di febbraio 2019 era il 18 marzo) fino al 20/01/2020, data di emissione dell'Avviso di Addebito da parte dell' che risultavano essere n. 308, per i CP_1 contributi relativi al mese di marzo 2019, la quantificazione dei giorni è avvenuta conteggiando dal 17/04/2019 (scadenza versamento contributi 16 aprile) fino al 20/01/2020, per un totale di n. 279. Il CTU ha proceduto al calcolo delle sanzioni per evasione, applicando il tasso pari al 30% su base annua, per n. 308 giorni, per il mese di febbraio 2019, e per n. 279 giorni per il mese di marzo, come di seguito: Febbraio 2019: Contributi € 334,83 x 30%/365= € 0,2752 (importo sanzione giornaliera) € 1,9082 x 308 giorni di ritardo
= € 84,76 Marzo 2019: Contributi € 195,32 x 30% / 365= € 0,1605 (importo sanzione giornaliera) € 0,1605 x279 giorni di ritardo = € 44,78 Dai calcoli effettuati risultava che l'importo delle sanzioni rimaneva entro il limite del 60% del totale dei contributi dovuti, pertanto il CTU non ha proceduto all'ulteriore applicazione degli interessi di mora.
7 CONCLUSIONI E RISPOSTE AL QUESITO Il CTU, sulla base dei dati raccolti e delle considerazioni esposte, procede a rispondere al quesito proposto dal G.L.: a) i contributi spettanti all' calcolati sul minimale giornaliero stabilito CP_1 per legge, ammontavano ad € 530,15; b) le sanzioni per morosità, ai sensi dell'art. 116, co. 8 lett. b) della legge 388/2000 ammontavano ad € 129,54>> L'elaborato peritale risulta immune da qualsivoglia vizio logico ed è ancorato ad una corretta ed esaustiva considerazione di tutte le evidenze documentali nonché sorretto da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Le parti, peraltro, non hanno articolato alcun rilievo critico nei confronti delle conclusioni rassegnate dal CTU. Occorre però svolgere una breve puntualizzazione in ordine alle sanzioni. Per quanto la relazione peritale le abbia correttamente determinate in conformità all'incarico conferito, si ritiene più opportuno non includere l'importo conteggiato dal CTU nella statuizione decisoria;
ciò per l'assenza di parametri temporali certi alla base del calcolo delle suddette somme aggiuntive. La precisa quantificazione delle sanzioni, quindi, potrà essere effettuata al momento dell'attuazione dell'odierno decisum in forza della disciplina di cui art. 116, co. 8 lett. b) della legge 388/2000.
7. In conclusione, l'avviso di addebito deve essere annullato e parte ricorrente va condannata al pagamento dell'ammontare contributivo quantificato dal CTU, oltre interessi e sanzioni successivamente maturate nella misura di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000.
8. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede: i) annulla l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000; ii) dichiara tenuto e pertanto condanna il sig. , per la Parte_1 causale di cui al menzionato avviso di addebito e limitatamente al periodo 15/2/2019- 8/3/2019, al pagamento in favore di (Gestione Aziende con lavoratori CP_1 dipendenti), dell'importo contributivo di € 530,15, oltre interessi e sanzioni successivamente maturate nella misura di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000; iii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
iv) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Caltanissetta, 31/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127- ter cpc con note da depositare nel termine del 2/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22/8/1986 e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Filippo Calà (C.F.
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Caltanissetta, C.F._2 in Piazza Europa n. 6 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente- CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_2
,) e SO RM (CF , in C.F._3 C.F._4 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_1 di Roma, con domicilio fisico presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto sita a Caltanissetta, in via Val d'Aosta n. 14/d ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC e Email_2 t;
Email_3
- convenuto -
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 23/3/2020, il sig.
[...]
ha agito in giudizio contro , rappresentando: Pt_1 CP_1
- di aver ricevuto in data 14/02/2020 l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000 con cui gli è stato chiesto il pagamento di € 1737,42 in favore della Gestione aziende con lavoratori dipendenti;
- che tale avviso è illegittimo per carenza di motivazione;
- che, presumibilmente, le somme richieste da scaturiscono CP_1 dall'accertamento eseguito dalla IA di FI in data 08/03/2019 che gli ha contestato la mancanza della partita IVA nonché l'impiego di un lavoratore irregolare nei locali in cui esercitava l'attività di autolavaggio;
in virtù di tale accertamento la IA di FI ha provveduto ad attribuirgli d'ufficio una partita IVA che è stata chiusa e cessata lo stesso giorno;
1 - che, a seguito dell'indagine della IA di FI, l'attività di autolavaggio non è stata più riaperta, come riscontrato dallo stesso corpo di polizia in occasione di un controllo successivo, sicché, semmai, il periodo da considerare sarebbe circoscritto ai mesi di febbraio e marzo 2019. La difesa attorea ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <Voglia il Tribunale di Caltanissetta -sez. lavoro-, disposta la comparizione delle parti per la discussione della causa e per gli altri adempimenti di legge, e previa sospensiva dell'avviso di addebito impugnato, disposto anche inaudita altera parte, così giudicare: 1) ritenere e dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace revocare e/o disapplicare l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000, ricevuto dal CP_1 ricorrente il 14/02/2020, relativo alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per un importo totale pari ad € 1.737,42, per i motivi esposti in narrativa ai punto 1) e 2). In subordine, per i motivi esposti al punto 2) del presente ricorso, ridurre il CP_ periodo sanzionato dal febbraio 2019 al marzo 2019…Con condanna dell' al rimborso delle spese e degli onorari giudiziali a favore del ricorrente, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, l' si è costituito in giudizio, CP_1 contestando la ricostruzione avversaria nei seguenti termini:
- le eccezioni di presunta nullità dell'avviso di addebito sono inammissibili perché il ricorso è stato proposto oltre il termine di venti giorni ex art. 617 cpc;
oltre a ciò, le stesse sono infondate perché l'avviso di addebito è atto vincolato soggetto ai requisiti di cui all'art. 30 DL 78/2010;
- la pretesa azionata con l'avviso opposto concerne i contributi dovuti dal ricorrente in favore del lavoratore dipendente;
all'esito di Parte_2 un ispezione condotta dalla IA di FI (i cui esiti sono confluiti nel verbale unico del 19/3/2019), è emerso che:
➢ il sig. svolgeva l'attività di lavaggista a Sommatino senza Pt_1 partita IVA;
➢ il ricorrente si era avvalso delle prestazioni sig. Parte_2
, trovato presso l'autolavaggio del ricorrente con indosso
[...] indumenti da lavoro e stivali di gomma;
sentito dagli ispettori, il predetto sig. ha dichiarato <…di avere iniziato a lavorare per Pt_2 il Medico a partire dal 15.2.2019; che l'attività lavorativa si svolgeva dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 17,00 con le mansioni di autolavaggista, secondo le direttive impartite dal Medico e percependo una retribuzione mensile di € 780,00>> e <di non essere stato mai formalmente assunto>> [vedi pag. 2 comparsa ]; CP_1
- la difesa attorea non ha in alcun modo contestato l'esistenza del predetto rapporto di lavoro né le dichiarazioni rese dal lavoratore. L' ha quindi concluso chiedendo: <Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis CP_1 reiectis, previa verifica della tempestività dell'opposizione e revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, confermare l'avviso di addebito opposto (in toto o, in subordine, in parte) e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi CP_1 confronti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio>>. La causa è stata istruita mediante CTU contabile. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 2/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter cpc.
2 Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi (cartella o avviso di addebito) emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3. Nel caso di specie, l'azione promossa dal ricorrente avverso l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000 veicola due diversi tipi di opposizione: a) da un lato configura un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, laddove si duole dell'assenza nel titolo opposto di una adeguata struttura motivazione in grado di far percepire le ragioni della pretesa creditoria. b) dall'altro lato integra un'opposizione di merito, regolata dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella parte in cui sottolinea l'erroneità dell'ammontare contributivo perché calibrato su un arco temporale più esteso rispetto a quello oggetto dell'accertamento ispettivo da cui discende
4. La doglianza sub a) si rivela al tempo stesso inammissibile e infondata. L'inammissibilità è conseguenza del mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 cpc. Invero non è contestato che l'avviso opposto sia stato ricevuto dal ricorrente in data 14/02/2020 mentre il ricorso è stato depositato in data 23/3/2020; il tempo trascorso tra la data della notifica e quella del deposito dell'atto introduttivo è pari a 38 giorni, superiore al termine sopra indicato. In ogni caso, anche a voler seguire la giurisprudenza citata dalla difesa attorea
[Cass. 25667/2017 secondo cui <In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove la cartella esattoriale contenga l'indicazione di un termine per proporre opposizione superiore rispetto a quello previsto dalla legge, vale il termine indicato in cartella e non quello fissato dal legislatore, dovendosi ritenere che l'errore di diritto commesso nell'atto notificato sia idoneo, anche alla luce del principio di congruità e intellegibilità della motivazione del provvedimento amministrativo, a ingenerare nel destinatario un errore scusabile, tale da far sorgere in lui un ragionevole affidamento nel diverso e maggiore termine indicato dall'autorità competente>>], nel merito la censura è comunque infondata. Infatti, non può ravvisarsi un difetto di motivazione, in specie dell'atto vincolato (quale è l'avviso di addebito, il cui contenuto è normativamente predefinito), qualora il contribuente sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa contributiva e non alleghi il pregiudizio patito effettivamente [cfr. Cass. ord. 9778/2017; Cass. 18224/2018].
3 Nel caso di specie, non sembra rintracciabile alcun vulnus né alcuna limitazione a tale diritto;
in seno al ricorso è stata predisposta una puntuale contestazione dei presupposti dell'ingiunzione proveniente da e vi si rintraccia anche il CP_1 riferimento all'indagine condotta dalla IA di FI [vedi pagina 3, 3^ capoverso], a dimostrazione che sussistenza piena consapevolezza delle risultanze ispettive poste all'origine dell'avviso impugnato. Peraltro, l'avviso impugnato contiene tutte le informazioni previste dalla legge
[codici dei contributi richiesti, la somma dovuta per ciascuna mensilità, il titolo del credito azionato (si richiamata espressamente la “SEGNALAZIONE DA ALTRI ENTI
- Diffida Prot. 1800.10/12/2019.0168264 notificata il 10/12/2019”), modalità CP_1 di pagamento, autorità cui presentare ricorso, termini per impugnare], nonché l'allegazione di un prospetto analitico contenente le somme dovute all'ente previdenziale e gli interessi dovuti, per cui il contribuente era perfettamente in grado di verificare l'operato dell' , la correttezza del calcolo degli interessi e CP_1
l'ammontare del debito.
5. Passando all'opposizione di merito, è pacifico e non contestato che:
- il titolo azionato da scaturisce dall'accertamento operato dalla GdF nei CP_1 confronti del ricorrente, allorquando esercitava l'attività di auto-lavaggio a Sommatino [siffatto accertamento è stato eseguito nell'ambito di controlli volti alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di “sommerso da lavoro” - cfr. le premesse del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- nel corso della verifica, i militari hanno provveduto a identificare il sig.
[...]
, trovato sul luogo di lavoro, intento a svolgere la propria Parte_2 prestazione di lavaggista, munito degli indumenti da lavoro e delle attrezzatture aziendali [cfr. sempre verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1
]; CP_1
- in forza della normativa riguardante gli adempimenti giuslavoristici finalizzati al contrasto del “lavoro sommerso” [artt. 52 e 63 DPR 633/1972, art. 33 DPR 600/1973, art. 2 Dlgs 68/2001 e art. 13 Dlgs 124/2004], è stato approfondito il rapporto intercorrente tra il soggetto sopra indicato e la ditta sottoposto a controllo;
- il sig. ha riferito ai militari <di non essere in possesso di alcuna Pt_1 documentazione inerente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il sig. e di non essersi mai avvalso Parte_3 di alcun consulente del lavoro>> [pag. 4 verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- il sig. , invitato a fornire le informazioni e i dati conoscitivi utili a Pt_2 ricostruire i termini della relazione lavorativa, ha rappresentato <di aver intrapreso il proprio lavoro dipendente presso la " dal 15 febbraio Controparte_3 2019; di non essere stato formalmente assunto;
di lavorare per complessive ore 10,00 giornaliere dalle ore 07,00 alle ore 17,00; di aver pattuito una retribuzione mensile di € 780,00; di svolgere la mansione di autolavaggista>> [pag. 4 verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- copia del citato verbale è stato trasmesso ad per l'avvio dell'iter di CP_1 recupero della contribuzione evasa [vedi pag. 7 sempre del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; in forza di ciò, è stato emesso l'avviso CP_1 di addebito per cui è causa.
4 5.1. Come detto, la doglianza di merito articolata in ricorso investe unicamente il periodo interessato dal recupero dei contributi. La prospettazione attorea non contesta l'an della pretesa contributiva ma la perimetrazione temporale della stessa;
evidenzia che le indagini della GdF erano circoscritte al periodo febbraio-marzo 2019 per cui l'avviso di addebito ha erroneamente calcolato l'obbligo contributivo per il più esteso periodo febbraio- maggio 2019. Ora, gli esiti ispettivi fotografano in modo inequivoco come l'arco temporale preso in considerazione riguardava solamente il periodo dal 15/2/2019 all'8/3/2019. Lo si ricava:
- dall'epigrafe del verbale ove si puntualizza che l'indagine avviata era
<finalizzat[a] alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di "sommerso da lavoro>> nonché a <rilevare il regolare adempimento della normativa che disciplina il lavoro dipendente a norma del Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n. 124, L. 73/2002, L. 183/1 O e L. 689/81), per il periodo dal 15.02.2019 al 08.03.2019>> [pag. 1 del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]; CP_1
- dalle conclusioni raggiunte dagli ispettori: gli stessi indicano senza margini di equivoco che <L'attività ispettiva così eseguita (nessuna documentazione a supporto è stata esibita dalla ditta ispezionata) ha permesso di appurare che il dipendente non è stato pertanto regolarmente assunto Parte_2 per il periodo dal 15/02/2019 al 08/03/2019, per un totale di n.19 giorni lavorativi, per il computo dei quali si è tenuto conto di una settimana lavorativa composta di 6 giorni lavorativi (da lunedì a sabato) per come rifèrito dal dipendente stesso. Il datore di lavoro di Sommatine (CL), nella persona del titolare Parte_1 dell'omonima ditta ind.le (C.F. B429D) ha pertanto impiegato il C.F._5 lavoratore dipendente (C.F. ) Parte_2 C.F._6 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e quindi in nero dal 15.02.2019 al 08.03.2019 per n.19 giornate di effettivo lavoro>> [pag. 4 del verbale unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 ]. CP_1 Non solo. Le evidenze documentali offerte dalla difesa attorea testimoniano come il ricorrente abbia cancellato la partita IVA, che gli era stata attribuita d'ufficio all'atto dell'ispezione, poco tempo dopo;
in particolare, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate sub doc. “cessazione P.IVA Medico GI.pdf” si evince che la dichiarazione di cancellazione è stata effettuata in data 1/4/2019 con effetti proprio a partire dalla data dell'accesso ispettivo, 8/3/2019. Ulteriore riscontro di ciò si ricava dallo screenshot prodotto in data 19/11/2021 che, in ordine partita IVA associata alla ditta “
[...]
” riportata come data di inizio e di cessazione Controparte_4 di attività quella dell'8/3/2019. D'altra parte, lo stesso atto presupposto attesta come, in occasione di un successivo controllo espletato in data 15/3/2019, l'autolavaggio prima gestito dal sig.
sia stato trovato non più in funzione [se ne dà atto a pag. 3 del verbale Pt_1 unico di accertamento e notificazione sub doc. 1 nei seguenti termini: <Altresì CP_1 si rappresenta che in data 15.03.2019, in sede di primo accesso ispettivo, i militari intervenuti non rilevavano la presenza di altri soggetti intenti a svolgere attività lavorativa per conto della ditta controllata in quanto l'autolavaggio sito in Sommatine Via Petrarca 127 risultava al momento dell'accesso ispettivo chiuso>>].
5 6. Ebbene, il quadro sopra tratteggiato porta a ritenere che il recupero contributivo avrebbe dovuto interessare l'arco temporale intercorso dal 15/2/2019 all'8/3/2019, corrispondente a quello di irregolare occupazione del dipendente
[...]
ad opera del ricorrente. Parte_4 Non si giustifica, invece, l'estensione dell'azione recuperatoria di al CP_1 periodo successivo all'8/3/2019 [9/3/219-maggio 2019]; in relazione a quest'ultimo segmento temporale, l'avviso di addebito si rivela illegittimo. Peraltro, le difese svolte dall' non offrono elementi capaci di CP_5 corroborare il maggiore arco contributivo preso a riferimento dall'avviso opposto. Alla luce di ciò, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nella parte in cui ha disconosciuto la debenza della contribuzione per il periodo non coperto dalle risultanze ispettive [che, si ripete, è quello che va dal 9/3/2019 al maggio 2019]. In tale situazione, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che <In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito>> [Cass. 38236/2021 (Rv. 663092 - 01)]. In forza di tale principio, lo Scrivente aveva invitato l' ad elaborare un CP_1 conteggio alternativo della contribuzione e degli accessori computando solamente l'intervallo di tempo 15/02/2019-8/3/2019. Tuttavia, con le note del 17/1/2024, i difensori dell'Ente convenuto hanno segnalato che <il competente Ufficio CP_ amministrativo della Sede di Caltanissetta non ha dato riscontro a quanto richiesto…>>. Al fine di determinare l'obbligazione contributiva per il periodo 15/2/2019- 8/3/2019 è stata quindi disposta CTU contabile, affidata alla dott.ssa Persona_2 La consulente, dopo aver espletato le operazioni peritali, ha così relazionato:
<Per rispondere alla prima parte del quesito posto dall'Ill.mo Giudice, il CTU ha proceduto ,in via preliminare, a quantificare le giornate e le ore lavorate distinte per i mesi di febbraio e marzo 2019, con l'esclusione delle Domeniche, il dipendente
risultava avere lavorato: a Febbraio n. 12 giorni, pari a Parte_2 n. 120 ore;
a Marzo n 7 giorni, pari a n. 70 ore . Secondo la normativa vigente la contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori dipendenti non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e, più precisamente la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliero stabilito dalla legge;
in riferimento al minimo contrattuale, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989 stabilisce: “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero ad accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Dalla documentazione allegata al fascicolo, questo CTU non è riuscito a risalire al CCNL applicato e, attenendosi al quesito posto, ha proceduto a verificare il rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera, calcolato annualmente dall' secondo CP_1 quanto disposto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983
6 convertito dalla legge n. 638/1983 che per l'anno 2019 risultava essere pari ad € 48,74 (minimale giornaliero) come indicato nella circolare n. 6 del CP_1 25/01/2019. Per procedere alla verifica dell'applicazione del minimale giornaliero il CTU ha diviso la retribuzione mensile erogata, che si ritiene al lordo di qualsiasi ritenuta previdenziale e fiscale, essendo un rapporto di lavoro sommerso, pari ad € 780,00/26 giorni lavorativi mensili, il risultato ottenuto ha dato una retribuzione giornaliera di € 30,00, quindi inferiore al minimale stabilito per legge per l'anno 2019, pari ad € 48,79. Il minimale giornaliero fa riferimento ad una giornata CP_1 lavorativa di n. 8 ore, mentre il dipendente prestava n. 10 ore di lavoro giornaliere (dalle ore 7,00 alle ore 17,00) pertanto il CTU ha applicato il minimale orario, indicato anch'esso nella circolare n. 6/2019, pari ad € 7,31. Moltiplicando il CP_1 minimale contributivo orario per le ore lavorate sono stati individuati gli imponibili contributivi mensili, che risultavano essere: € 877,20 per febbraio 2019 € 511,70 per marzo 2019. IL CTU, ha poi individuato la percentuale contributiva applicabile, ch, in relazione alla tipologia di attività svolta dall'azienda era quella prevista per la aziende commerciali e del terziario (fino a 50 dipendenti) che risultava essere il 38,17%, di cui 9,19% a carico del dipendente, ed ha, quindi, proceduto al calcolo dei contributi dovuti applicando la stessa agli imponibili contributivi mensili: FEBBRAIO 2019 € 877,20 * 38,17% = € 334,83 2019 € 511,70 * 38,17€ = Pt_5
€ 195,32 Per rispondere alla seconda parte del quesito, il CTU, dopo avere quantificato l'ammontare dei contributi dovuti, ha proceduto al calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni secondo quanto previsto dall'art.116, co. 8 delle L. 388/2000, secondo quanto previsto dalla b), che recita: “In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati. La sanzione così calcolata non può superare il 60% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.” Non essendo stato indicato nel quesito il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle sanzioni, il CTU ha proceduto alla quantificazione dei giorni che sono stati presi a base per il calcolo delle stesse, iniziando a conteggiare le giornate dal 19 marzo 2019 (scadenza del versamento dei contributi di febbraio 2019 era il 18 marzo) fino al 20/01/2020, data di emissione dell'Avviso di Addebito da parte dell' che risultavano essere n. 308, per i CP_1 contributi relativi al mese di marzo 2019, la quantificazione dei giorni è avvenuta conteggiando dal 17/04/2019 (scadenza versamento contributi 16 aprile) fino al 20/01/2020, per un totale di n. 279. Il CTU ha proceduto al calcolo delle sanzioni per evasione, applicando il tasso pari al 30% su base annua, per n. 308 giorni, per il mese di febbraio 2019, e per n. 279 giorni per il mese di marzo, come di seguito: Febbraio 2019: Contributi € 334,83 x 30%/365= € 0,2752 (importo sanzione giornaliera) € 1,9082 x 308 giorni di ritardo
= € 84,76 Marzo 2019: Contributi € 195,32 x 30% / 365= € 0,1605 (importo sanzione giornaliera) € 0,1605 x279 giorni di ritardo = € 44,78 Dai calcoli effettuati risultava che l'importo delle sanzioni rimaneva entro il limite del 60% del totale dei contributi dovuti, pertanto il CTU non ha proceduto all'ulteriore applicazione degli interessi di mora.
7 CONCLUSIONI E RISPOSTE AL QUESITO Il CTU, sulla base dei dati raccolti e delle considerazioni esposte, procede a rispondere al quesito proposto dal G.L.: a) i contributi spettanti all' calcolati sul minimale giornaliero stabilito CP_1 per legge, ammontavano ad € 530,15; b) le sanzioni per morosità, ai sensi dell'art. 116, co. 8 lett. b) della legge 388/2000 ammontavano ad € 129,54>> L'elaborato peritale risulta immune da qualsivoglia vizio logico ed è ancorato ad una corretta ed esaustiva considerazione di tutte le evidenze documentali nonché sorretto da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Le parti, peraltro, non hanno articolato alcun rilievo critico nei confronti delle conclusioni rassegnate dal CTU. Occorre però svolgere una breve puntualizzazione in ordine alle sanzioni. Per quanto la relazione peritale le abbia correttamente determinate in conformità all'incarico conferito, si ritiene più opportuno non includere l'importo conteggiato dal CTU nella statuizione decisoria;
ciò per l'assenza di parametri temporali certi alla base del calcolo delle suddette somme aggiuntive. La precisa quantificazione delle sanzioni, quindi, potrà essere effettuata al momento dell'attuazione dell'odierno decisum in forza della disciplina di cui art. 116, co. 8 lett. b) della legge 388/2000.
7. In conclusione, l'avviso di addebito deve essere annullato e parte ricorrente va condannata al pagamento dell'ammontare contributivo quantificato dal CTU, oltre interessi e sanzioni successivamente maturate nella misura di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000.
8. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede: i) annulla l'avviso di addebito n. 592 2020 00000090 17 000; ii) dichiara tenuto e pertanto condanna il sig. , per la Parte_1 causale di cui al menzionato avviso di addebito e limitatamente al periodo 15/2/2019- 8/3/2019, al pagamento in favore di (Gestione Aziende con lavoratori CP_1 dipendenti), dell'importo contributivo di € 530,15, oltre interessi e sanzioni successivamente maturate nella misura di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000; iii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
iv) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Caltanissetta, 31/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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