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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 999/2024
Oggi 27 febbraio 2025, alle ore 10.19, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per gli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio oggi sostituito Parte_1 dall'avv. TOSCANO LUCIA
Per il nessuno CP_1
Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso e rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. 999/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 999/2024 promossa da:
(c.f. ) con gli avv.ti Salvatore Giannattasio (c.f. Parte_1 C.F._1
e Andrea Giannattasio (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente all'anno scolastico 2024/2025 nel quale presta servizio come docente precaria alle dipendenze del
[...]
in forza di contratto a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo ha chiesto, pertanto, Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza
e comparizione parti: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L.
Pag. 2 di 5 n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico
2024/25. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2024/25 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
Pag. 3 di 5 sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di essere docente a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente con contratto fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 con decorrenza dal 5.9.2024 al 30.6.2025 (cfr. doc. 4 ricorso).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente all'anno scolastico dianzi indicato.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Pag. 4 di 5 Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva
e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27 febbraio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 999/2024
Oggi 27 febbraio 2025, alle ore 10.19, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per gli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio oggi sostituito Parte_1 dall'avv. TOSCANO LUCIA
Per il nessuno CP_1
Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso e rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. 999/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 999/2024 promossa da:
(c.f. ) con gli avv.ti Salvatore Giannattasio (c.f. Parte_1 C.F._1
e Andrea Giannattasio (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_2 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente all'anno scolastico 2024/2025 nel quale presta servizio come docente precaria alle dipendenze del
[...]
in forza di contratto a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo ha chiesto, pertanto, Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza
e comparizione parti: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L.
Pag. 2 di 5 n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico
2024/25. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2024/25 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
Pag. 3 di 5 sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di essere docente a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente con contratto fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 con decorrenza dal 5.9.2024 al 30.6.2025 (cfr. doc. 4 ricorso).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente all'anno scolastico dianzi indicato.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Pag. 4 di 5 Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva
e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27 febbraio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
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