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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2101/2023 trattenuta in decisione in data 12/12/2024, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
IN Cauteruccio e SC Capolupo
E
), Barone AN , Controparte_1 C.F._1 C.F._2
Basile PP , , AR C.F._3 Parte_2 C.F._4
Roberto ), ), C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_4
), , C.F._7 Parte_5 C.F._8 Pt_6
), ( ),
[...] C.F._9 Parte_7 C.F._10 Parte_8
), , C.F._11 Parte_9 C.F._12 CP_2
), ), C.F._13 CP_3 C.F._14 Parte_10
), ), C.F._15 Controparte_4 C.F._16 Parte_11
Con
), ), De OS GI C.F._17 Parte_12 C.F._18
, IM EN ), NO PA C.F._19 C.F._20
), NO IN ), NO ZO C.F._21 C.F._22
), TA MA ), FA SC C.F._23 C.F._24
), SE SC ),LL C.F._25 C.F._26
pagina 1 di 6 SE ), AT AN ), AZ UC C.F._27 C.F._28
), TT IP , AG AN C.F._29 C.F._30
, AC MM IA ( ), NT FR C.F._31 C.F._32
), OT FR ), AN VA C.F._33 C.F._34
), LE AL ),AN AN C.F._35 C.F._36
), Lo AT SC SA ), AG C.F._37 C.F._38
TI LO PP ), LA C.F._39
RU ),IT GI ), AD AM C.F._40 C.F._41
), TA AN ), MA LF C.F._42 C.F._43
, ZA GA , ZA PP C.F._44 C.F._45
), ZE RI IN ), IC C.F._46 C.F._47
HE ( ),LI IS , AN C.F._48 C.F._49
IN ), IT IA ), RA C.F._50 C.F._51
PP , AG SA ), ET C.F._52 C.F._53
AM ), TI SC ), NO C.F._54 C.F._55
PP ), NO GI ), NO UL C.F._56 C.F._57
), RU AN ), EL GI C.F._58 C.F._59
), EL CO ), AR RO C.F._60 C.F._61
), LA AN ), LA AR C.F._62 C.F._63
), CH LO ), SI GI C.F._64 C.F._65
, RE TE , SP PP C.F._66 C.F._67
), TA EL ), FA AN C.F._68 C.F._69
, SC GI PA ), EL IO C.F._70 C.F._71
), AN OR ), TT AR C.F._72 C.F._73
), IA IO ), Vocaturo Rosario C.F._74 C.F._75
), LP SC ), PA OL C.F._76 C.F._77
), rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Siciliano C.F._78
OGGETTO: Opposizione a pignoramento pagina 2 di 6 Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione presentava “ricorso ex artt. 630, 615 e 617 c.p.c.” in seno alla procedura esecutiva Parte_1
immobiliare n. 203/2021 R.G.E., e, premesso che i creditori procedenti, odierni convenuti, parte civile in processo penale (n. 863/13 RGNR riunito al n. 2466/2014 RGNR) a carico di , Controparte_5
e , avevano ottenuto il sequestro conservativo delle quote sociali Controparte_6 Parte_13
della e di terreno di proprietà della società, che il processo si era concluso con (Sent. Parte_1
108/2018 di) condanna degli imputati e riconoscimento in favore delle parti civili delle spese processuali e di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 c.p.p., statuizioni confermate in grado di appello e che, sul presupposto che detta sentenza fosse divenuta irrevocabile in data 22.10.2021, dette parti civili, previa notifica di atto di precetto, avevano incardinato la procedura e depositato istanza di vendita del terreno (sito in Cosenza alla via Popilia, Angolo via Ugo Spirito, iscritto al Foglio 15, p.lle 54, ;56,125, 201, 202, 245, 246, 247, 248, 692 -ovvero 592-, 593) di sua proprietà, proponeva opposizione avverso l'esecuzione eccependo: l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione di detta procedura per inosservanza dei termini perentori di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.; la propria carenza di legittimazione passiva e la inopponibilità ad essa del sequestro conservativo, atteso che nessun titolo poteva essere chiamata a rispondere di obbligazioni e/o posizioni debitorie del , soggetto ad essa estraneo perché non detentore di alcuna quota sociale;
chiedeva Pt_13 pertanto disporsi la sospensione dell'esecuzione e “stante l'inefficacia e nullità del pignoramento per i motivi esposti …, dichiarare l'estinzione della presente procedura esecutiva, ordinando ai creditori procedenti di provvedere, a proprie cure e spese, alla cancellazione delle seguenti trascrizioni presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio di Cosenza Servizio Pubblicità Immobiliare:
R.G. 10992 R.P. 9030 del 20/5/2015 e relativa annotazione R.G. 35134 R.P. 3923 del 14/12/2021;
R.G. 19423 R.P. 15662 del 17/8/2016 e relativa annotazione R.G. 35133 R.P. 3922 del 14/12/2021”.
Resistevano all'opposizione i creditori procedenti, chiedendone la reiezione.
Rigettata l'istanza di sospensione il GE disponeva per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente reiterava con citazione i motivi di opposizione e le istanze di cui in ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
pagina 3 di 6 I creditori procedenti opposti resistevano all'azione contestandone la fondatezza e chiedendo
“respingere l'avversa domanda essendo infondata in fatto ed in diritto, e ancora nel merito disporre la vendita del bene immobile pignorato;
con vittoria di spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
La causa, sulla produzione documentale delle parti, veniva trattenuta in decisione come in epigrafe.
1)Va in primo luogo esclusa la sussistenza di vizio del contraddittorio adombrata dagli opposti nelle note conclusive sull'assunto della notifica del ricorso in opposizione all' Erario, considerato che non si tratta di creditore procedente od intervenuto nella procedura esecutiva, come tale soltanto atto ad assumere la qualità di litisconsorte necessario nell'opposizione.
2)In corso di causa la società opponente ha dedotto e documentato che con provvedimento del 8.1.2024 il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 624, III co., c.p.c.
La deduzione e la sua documentazione sono rimaste incontestate.
Osserva al riguardo il Tribunale che tale sopravvenienza comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio relativamente ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, permanendo invece l'interesse alla decisione quanto alle ragioni di opposizione all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass.n..
15761/2014).
3)Ciò posto, il Tribunale adito per la presente fase di merito aderisce e fa proprie le considerazioni esposte dal Collegio pronunciatosi in sede di reclamo avverso l'ordinanza di diniego della sospensione emessa dal G.E., che hanno motivato l'accoglimento del secondo motivo di opposizione- implicitamente ricondotto al paradigma dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.-, a mente delle quali, in sintesi e nell'ordine logico: in esito alla conversione del sequestro conservativo penale in pignoramento appartiene al giudice civile la competenza a conoscere dei motivi di opposizione quale il presente diretti a contestare la legittimità dell'espropriazione di beni appartenenti a soggetti diversi dall'imputato condannato (v. S.U. n. 38670/2016 e Cass. Sez. I n. 34251/2020); il sequestro conservativo disposto in sede penale su beni che, come nella specie, non siano di proprietà dell'imputato, ma di terzi, in mancanza di una sentenza che possa costituire, ex art. 474 c.p.c., titolo esecutivo contro il terzo difetta dei presupposti idonei a legittimare l'espropriazione dei beni del terzo;
pagina 4 di 6 ciò quale naturale conseguenza della natura cautelare del sequestro, in quanto tale destinato ad essere superato da un provvedimento giudiziale dotato di efficacia decisoria, idoneo a costituire titolo esecutivo contro il terzo;
l'appartenenza dell'immobile assoggettato ad esecuzione alla non è Parte_1
stata adeguatamente contestata dai creditori procedenti (che hanno anche visto rigettata l'azione di revocazione ordinaria dell'avvenuta cessione delle quote della dalla CAPAL S.r.l., Parte_1
partecipata dal , in favore di sigg. ri e ). Pt_13 Parte_14 CP_1
A tanto si aggiunge esclusivamente il rilievo che i creditori procedenti non hanno in questa sede meglio allegato e riscontrato la titolarità dell'immobile pignorato in capo alla parte esecutata e che sul punto nessuna rilevanza assume la qualità del di amministratore della restando il legale Pt_13 Parte_1
rappresentante soggetto distinto dalla società rappresentata, cosi come i rispettivi patrimoni;
neppure può darsi infine rilievo alla pure dedotta proposizione di autonoma azione di accertamento della simulazione della cessione di quote sopra richiamata, il cui accoglimento condurrebbe peraltro alla sola affermazione giudiziale della persistente titolarità delle quote societarie di in capo alla Capal Parte_1
S.r.l., partecipata dal , ma non potrebbe interferire sulla titolarità dell'immobile, che resterebbe di Pt_13
proprietà della detta Parte_1
Deve quindi darsi atto dell'intervenuta declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, sul punto rilevandosi la riserva al G.E. di ogni adempimento formale conseguente, ed in accoglimento del motivo di opposizione per quanto di permanente interesse dell'opponente, denegarsi il diritto dei creditori procedenti ad espropriare il terreno sito in Cosenza alla via Popilia, Angolo via Ugo Spirito, iscritto al
Foglio 15, p.lle 54; 56,125, 201, 202, 245, 246, 247, 248, 692 (ovvero 592), 593 di proprietà della Pt_1
[... con sede in Cariati alla via G. Natale n. 55, palazzo . Parte_13
L'andamento processuale della vertenza e le questioni interpretative connesse, in uno alla qualità delle parti ed alla peculiare natura della vicenda conducono però a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dato atto dell'intervenuta declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, dichiara l'insussistenza del diritto degli opposti ad espropriare il terreno sito in Cosenza alla via Popilia, Angolo via Ugo
Spirito, iscritto al Foglio 15, p.lle 54, 56,125, 201, 202, 245, 246, 247, 248, 692 (ovvero 592), 593 di proprietà della Pt_1
compensa interamente le spese tra le parti. pagina 5 di 6 Cosenza, 30 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2101/2023 trattenuta in decisione in data 12/12/2024, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
IN Cauteruccio e SC Capolupo
E
), Barone AN , Controparte_1 C.F._1 C.F._2
Basile PP , , AR C.F._3 Parte_2 C.F._4
Roberto ), ), C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_4
), , C.F._7 Parte_5 C.F._8 Pt_6
), ( ),
[...] C.F._9 Parte_7 C.F._10 Parte_8
), , C.F._11 Parte_9 C.F._12 CP_2
), ), C.F._13 CP_3 C.F._14 Parte_10
), ), C.F._15 Controparte_4 C.F._16 Parte_11
Con
), ), De OS GI C.F._17 Parte_12 C.F._18
, IM EN ), NO PA C.F._19 C.F._20
), NO IN ), NO ZO C.F._21 C.F._22
), TA MA ), FA SC C.F._23 C.F._24
), SE SC ),LL C.F._25 C.F._26
pagina 1 di 6 SE ), AT AN ), AZ UC C.F._27 C.F._28
), TT IP , AG AN C.F._29 C.F._30
, AC MM IA ( ), NT FR C.F._31 C.F._32
), OT FR ), AN VA C.F._33 C.F._34
), LE AL ),AN AN C.F._35 C.F._36
), Lo AT SC SA ), AG C.F._37 C.F._38
TI LO PP ), LA C.F._39
RU ),IT GI ), AD AM C.F._40 C.F._41
), TA AN ), MA LF C.F._42 C.F._43
, ZA GA , ZA PP C.F._44 C.F._45
), ZE RI IN ), IC C.F._46 C.F._47
HE ( ),LI IS , AN C.F._48 C.F._49
IN ), IT IA ), RA C.F._50 C.F._51
PP , AG SA ), ET C.F._52 C.F._53
AM ), TI SC ), NO C.F._54 C.F._55
PP ), NO GI ), NO UL C.F._56 C.F._57
), RU AN ), EL GI C.F._58 C.F._59
), EL CO ), AR RO C.F._60 C.F._61
), LA AN ), LA AR C.F._62 C.F._63
), CH LO ), SI GI C.F._64 C.F._65
, RE TE , SP PP C.F._66 C.F._67
), TA EL ), FA AN C.F._68 C.F._69
, SC GI PA ), EL IO C.F._70 C.F._71
), AN OR ), TT AR C.F._72 C.F._73
), IA IO ), Vocaturo Rosario C.F._74 C.F._75
), LP SC ), PA OL C.F._76 C.F._77
), rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Siciliano C.F._78
OGGETTO: Opposizione a pignoramento pagina 2 di 6 Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione presentava “ricorso ex artt. 630, 615 e 617 c.p.c.” in seno alla procedura esecutiva Parte_1
immobiliare n. 203/2021 R.G.E., e, premesso che i creditori procedenti, odierni convenuti, parte civile in processo penale (n. 863/13 RGNR riunito al n. 2466/2014 RGNR) a carico di , Controparte_5
e , avevano ottenuto il sequestro conservativo delle quote sociali Controparte_6 Parte_13
della e di terreno di proprietà della società, che il processo si era concluso con (Sent. Parte_1
108/2018 di) condanna degli imputati e riconoscimento in favore delle parti civili delle spese processuali e di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 c.p.p., statuizioni confermate in grado di appello e che, sul presupposto che detta sentenza fosse divenuta irrevocabile in data 22.10.2021, dette parti civili, previa notifica di atto di precetto, avevano incardinato la procedura e depositato istanza di vendita del terreno (sito in Cosenza alla via Popilia, Angolo via Ugo Spirito, iscritto al Foglio 15, p.lle 54, ;56,125, 201, 202, 245, 246, 247, 248, 692 -ovvero 592-, 593) di sua proprietà, proponeva opposizione avverso l'esecuzione eccependo: l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione di detta procedura per inosservanza dei termini perentori di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.; la propria carenza di legittimazione passiva e la inopponibilità ad essa del sequestro conservativo, atteso che nessun titolo poteva essere chiamata a rispondere di obbligazioni e/o posizioni debitorie del , soggetto ad essa estraneo perché non detentore di alcuna quota sociale;
chiedeva Pt_13 pertanto disporsi la sospensione dell'esecuzione e “stante l'inefficacia e nullità del pignoramento per i motivi esposti …, dichiarare l'estinzione della presente procedura esecutiva, ordinando ai creditori procedenti di provvedere, a proprie cure e spese, alla cancellazione delle seguenti trascrizioni presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio di Cosenza Servizio Pubblicità Immobiliare:
R.G. 10992 R.P. 9030 del 20/5/2015 e relativa annotazione R.G. 35134 R.P. 3923 del 14/12/2021;
R.G. 19423 R.P. 15662 del 17/8/2016 e relativa annotazione R.G. 35133 R.P. 3922 del 14/12/2021”.
Resistevano all'opposizione i creditori procedenti, chiedendone la reiezione.
Rigettata l'istanza di sospensione il GE disponeva per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente reiterava con citazione i motivi di opposizione e le istanze di cui in ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
pagina 3 di 6 I creditori procedenti opposti resistevano all'azione contestandone la fondatezza e chiedendo
“respingere l'avversa domanda essendo infondata in fatto ed in diritto, e ancora nel merito disporre la vendita del bene immobile pignorato;
con vittoria di spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
La causa, sulla produzione documentale delle parti, veniva trattenuta in decisione come in epigrafe.
1)Va in primo luogo esclusa la sussistenza di vizio del contraddittorio adombrata dagli opposti nelle note conclusive sull'assunto della notifica del ricorso in opposizione all' Erario, considerato che non si tratta di creditore procedente od intervenuto nella procedura esecutiva, come tale soltanto atto ad assumere la qualità di litisconsorte necessario nell'opposizione.
2)In corso di causa la società opponente ha dedotto e documentato che con provvedimento del 8.1.2024 il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 624, III co., c.p.c.
La deduzione e la sua documentazione sono rimaste incontestate.
Osserva al riguardo il Tribunale che tale sopravvenienza comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio relativamente ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, permanendo invece l'interesse alla decisione quanto alle ragioni di opposizione all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass.n..
15761/2014).
3)Ciò posto, il Tribunale adito per la presente fase di merito aderisce e fa proprie le considerazioni esposte dal Collegio pronunciatosi in sede di reclamo avverso l'ordinanza di diniego della sospensione emessa dal G.E., che hanno motivato l'accoglimento del secondo motivo di opposizione- implicitamente ricondotto al paradigma dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.-, a mente delle quali, in sintesi e nell'ordine logico: in esito alla conversione del sequestro conservativo penale in pignoramento appartiene al giudice civile la competenza a conoscere dei motivi di opposizione quale il presente diretti a contestare la legittimità dell'espropriazione di beni appartenenti a soggetti diversi dall'imputato condannato (v. S.U. n. 38670/2016 e Cass. Sez. I n. 34251/2020); il sequestro conservativo disposto in sede penale su beni che, come nella specie, non siano di proprietà dell'imputato, ma di terzi, in mancanza di una sentenza che possa costituire, ex art. 474 c.p.c., titolo esecutivo contro il terzo difetta dei presupposti idonei a legittimare l'espropriazione dei beni del terzo;
pagina 4 di 6 ciò quale naturale conseguenza della natura cautelare del sequestro, in quanto tale destinato ad essere superato da un provvedimento giudiziale dotato di efficacia decisoria, idoneo a costituire titolo esecutivo contro il terzo;
l'appartenenza dell'immobile assoggettato ad esecuzione alla non è Parte_1
stata adeguatamente contestata dai creditori procedenti (che hanno anche visto rigettata l'azione di revocazione ordinaria dell'avvenuta cessione delle quote della dalla CAPAL S.r.l., Parte_1
partecipata dal , in favore di sigg. ri e ). Pt_13 Parte_14 CP_1
A tanto si aggiunge esclusivamente il rilievo che i creditori procedenti non hanno in questa sede meglio allegato e riscontrato la titolarità dell'immobile pignorato in capo alla parte esecutata e che sul punto nessuna rilevanza assume la qualità del di amministratore della restando il legale Pt_13 Parte_1
rappresentante soggetto distinto dalla società rappresentata, cosi come i rispettivi patrimoni;
neppure può darsi infine rilievo alla pure dedotta proposizione di autonoma azione di accertamento della simulazione della cessione di quote sopra richiamata, il cui accoglimento condurrebbe peraltro alla sola affermazione giudiziale della persistente titolarità delle quote societarie di in capo alla Capal Parte_1
S.r.l., partecipata dal , ma non potrebbe interferire sulla titolarità dell'immobile, che resterebbe di Pt_13
proprietà della detta Parte_1
Deve quindi darsi atto dell'intervenuta declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, sul punto rilevandosi la riserva al G.E. di ogni adempimento formale conseguente, ed in accoglimento del motivo di opposizione per quanto di permanente interesse dell'opponente, denegarsi il diritto dei creditori procedenti ad espropriare il terreno sito in Cosenza alla via Popilia, Angolo via Ugo Spirito, iscritto al
Foglio 15, p.lle 54; 56,125, 201, 202, 245, 246, 247, 248, 692 (ovvero 592), 593 di proprietà della Pt_1
[... con sede in Cariati alla via G. Natale n. 55, palazzo . Parte_13
L'andamento processuale della vertenza e le questioni interpretative connesse, in uno alla qualità delle parti ed alla peculiare natura della vicenda conducono però a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dato atto dell'intervenuta declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, dichiara l'insussistenza del diritto degli opposti ad espropriare il terreno sito in Cosenza alla via Popilia, Angolo via Ugo
Spirito, iscritto al Foglio 15, p.lle 54, 56,125, 201, 202, 245, 246, 247, 248, 692 (ovvero 592), 593 di proprietà della Pt_1
compensa interamente le spese tra le parti. pagina 5 di 6 Cosenza, 30 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6