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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3250/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9128/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F03471-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1232/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario. Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli l' avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, notificatogli in data 7.3.2025, con riferimento a Irpef Anno 2018. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto il ricorrente l'intervenuta estinzione del debito per decadenza quinquennale, maturata alla data del
31.12.2024, non essendo applicabile al caso di specie la sospensione dei termini prevista dalla normativa in materia di emergenza Covid, trattandosi di termine non in scadenza tra il giorno 8/3 e il successivo giorno
31.5.2020. Ha concluso pertanto il ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Nel giudizio così introdotto si è costituito l'intimata e ha contestato la fondatezza del ricorso ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 67 c. 1 D.L. n. 18/2020, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, con conseguente sospensione del termine di decadenza invocato dal ricorrente, per 85 giorni. Ha concluso pertanto la resistente per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 26 gennaio 2026, all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato stante l'infondatezza dell'unico motivo di doglianza articolato dal contribuente.
Ed invero dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente risulta, né è peraltro contestato, l'avvenuta notifica dell'accertamento in data 7.3.2025. Quanto innanzi verificato vale a far ritenere tempestiva la notifica dell'atto impositivo avuto riguardo al periodo di 85 giorni di sospensione del termine di decadenza per l'emergenza Covid dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (v. Cass. ord. 15.1.2025 n. 960, che con condivisibile motivazione ha riconosciuto l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento per una durata di
85 giorni ex art. 67 c. 1 D.L. n. 18/2020 anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020), con conseguente scadenza del termine quinquennale di cui innanzi solo in data 25 marzo 2025.
Le spese di giudizio possono essere compensate avuto riguardo alla contrastante giurisprudenza dei giudici di merito sulla questione controversa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9128/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F03471-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1232/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario. Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli l' avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, notificatogli in data 7.3.2025, con riferimento a Irpef Anno 2018. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto il ricorrente l'intervenuta estinzione del debito per decadenza quinquennale, maturata alla data del
31.12.2024, non essendo applicabile al caso di specie la sospensione dei termini prevista dalla normativa in materia di emergenza Covid, trattandosi di termine non in scadenza tra il giorno 8/3 e il successivo giorno
31.5.2020. Ha concluso pertanto il ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Nel giudizio così introdotto si è costituito l'intimata e ha contestato la fondatezza del ricorso ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 67 c. 1 D.L. n. 18/2020, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, con conseguente sospensione del termine di decadenza invocato dal ricorrente, per 85 giorni. Ha concluso pertanto la resistente per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 26 gennaio 2026, all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato stante l'infondatezza dell'unico motivo di doglianza articolato dal contribuente.
Ed invero dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente risulta, né è peraltro contestato, l'avvenuta notifica dell'accertamento in data 7.3.2025. Quanto innanzi verificato vale a far ritenere tempestiva la notifica dell'atto impositivo avuto riguardo al periodo di 85 giorni di sospensione del termine di decadenza per l'emergenza Covid dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (v. Cass. ord. 15.1.2025 n. 960, che con condivisibile motivazione ha riconosciuto l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento per una durata di
85 giorni ex art. 67 c. 1 D.L. n. 18/2020 anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020), con conseguente scadenza del termine quinquennale di cui innanzi solo in data 25 marzo 2025.
Le spese di giudizio possono essere compensate avuto riguardo alla contrastante giurisprudenza dei giudici di merito sulla questione controversa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese