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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1193/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LI EB, TO
OT ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4146/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 07184202300009846001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Agenzia delle Entrate Riscossione, impugna la sentenza n. 16787/26/2024 del 12/11/2024, depositata il 25/11/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202300009846001, nonché di più cartelle presupposte, tra cui la cartella n. 07120220105669267.
Invero, la Corte di primo grado annullava unicamente la cartella n. 07120220105669267 per “mancanza della CAD agli atti”, rigettando per il resto l'originario ricorso del contribuente.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo la regolare notifica della cartella n.
07120220105669267 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che le formalità (deposito, affissione, raccomandata informativa) sarebbero state correttamente eseguite e che la notifica si sarebbe perfezionata in data 05.06.2023. Conclude coerentemente per l'inammissibilità/tardività delle censure mosse dal contribuente relativamente alla citata cartella, assumendo che esse andavano impugnata autonomamente nei termini, una volta regolarmente notificata.
Si è costituito il contribuente appellato che contestando l'avverso dedotto insiste per la mancata prova del perfezionamento della notifica della cartella in parola per mancanza della CAD/AR della raccomandata informativa, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che si passano ad esporre.
L'odierno gravame investe esclusivamente il capo di annullamento della cartella n. 07120220105669267 per asserita mancanza, in atti, della comunicazione/avviso di avvenuto deposito (CAD), nonché, in via consequenziale, il capo relativo al regolamento delle spese;
resta fermo quanto statuito sulle ulteriori cartelle, non oggetto di specifica devoluzione.
I capi della sentenza non devoluti sono passati in giudicato interno (acquiescenza implicita ai sensi dei principi generali del processo impugnatorio, applicabili al processo tributario ex art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992, nei limiti di compatibilità). Sono pertanto coperti da giudicato interno il rigetto di tutte le doglianze del ricorrente relative alle altre cartelle (che la sentenza dichiara ritualmente notificate, con specifiche date e mezzi); il rigetto del motivo ex art. 50, co. 2, d.P.R. 602/1973 (mancato decorso dell'anno, quindi non necessaria intimazione preventiva); il rigetto dell'eccezione sulla pretesa invalidità della costituzione di ADER tramite avvocato del libero foro.
Ne consegue che il thema decidendum è circoscritto alla verifica della correttezza del capo annullatorio relativo alla cartella 07120220105669267 e alle conseguenze che ne derivano.”
Dal fascicolo con riguardo al procedimento notificatorio della cartella in parola, risultano tutti e tre gli adempimenti tipici della notificazione ex art. 140 c.p.c.:
(a) Deposito dell'atto nella Casa comunale. È attestato dall'avviso di notifica mediante deposito (deposito effettuato il 16/05/2023 presso Casa comunale di Giugliano in Campania – Indirizzo_1 ); dall'elenco “Avviso di deposito di atti nella casa del Comune” timbrato 16 MAG 2023, ove compare il documento 07120220105669267000 intestato al destinatario;
(b) Affissione dell'avviso di deposito: l'avviso RMN (messo notificatore) dichiara espressamente che si è provveduto: “all'affissione dell'avviso di deposito… alla porta della sua abitazione”:
(c) Invio della raccomandata informativa (CAD): risulta provato il doppio livello: spedizione e ricezione.
- Spedizione: la distinta POSTEL del 30/05/2023 riporta la raccomandata 696530333421 associata al
Documento 07120220105669267000, “Tipo 140 – A/R”;
- Ricezione: la cartolina A/R relativa alla raccomandata 69653033342-1, spedita il 30/05/2023, reca l'attestazione di consegna con data 05/06/2023 (da te confermata).
Ne consegue che dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 07120220105669267000
è stata notificata con il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., come espressamente indicato nell'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale. In particolare, risulta: il deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale di Giugliano in Campania in data 16/05/2023; l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione; l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) a mezzo raccomandata A/R n. 69653033342-1, spedita il 30/05/2023, con attestazione di consegna recante data
05/06/2023. Ne deriva che la procedura notificatoria risulta completata e provata, essendo documentalmente dimostrata anche la ricezione della CAD.
Con ricezione della CAD al 05/06/2023, la notifica ex art. 140 c.p.c. si considera perfezionata per il destinatario a tale data.
Con riguardo ai motivi di doglianza assorbiti dalla pronuncia della Corte di primo grado e relativi alla cartella in esame, genericamente richiamati dall'appellato, vale evidenziare che non risulta decorso il termine annuale ex art. 50, co. 2, d.P.R. 602/1973 (mancato decorso dell'anno, quindi non necessaria intimazione preventiva). Con riguardo alla produzione di copie fotostatiche delle relate di notifica, vale richiamare gli artt.
2712 e 2719 c.c. (efficacia probatoria delle riproduzioni e delle copie) e l'art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 546/1992
(ammissibilità della produzione in copia nel processo tributario), per ribadire che la copia fotostatica fa piena prova salvo disconoscimento espresso, specifico e circostanziato. Viene quindi in rilievo che un disconoscimento meramente generico non è idoneo a privare di efficacia probatoria i documenti prodotti sin dal giudizio di primo grado
Pertanto, non può condividersi il presupposto fattuale posto a base del capo di annullamento in prime cure, fondato sulla mancanza della CAD in atti.
In tale prospettiva, l'appello va accolto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza il capo relativo all'annullamento della cartella n. 07120220105669267 deve essere riformato con conseguente totale rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza rigetta integralmente l'originari ricorso del contribuente. Condanna l'Appellato al pagamento delle spese doppio grado di giudizio, che liquida in euro 310,00 per il primo grado ed Euro 450,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LI EB, TO
OT ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4146/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 07184202300009846001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Agenzia delle Entrate Riscossione, impugna la sentenza n. 16787/26/2024 del 12/11/2024, depositata il 25/11/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202300009846001, nonché di più cartelle presupposte, tra cui la cartella n. 07120220105669267.
Invero, la Corte di primo grado annullava unicamente la cartella n. 07120220105669267 per “mancanza della CAD agli atti”, rigettando per il resto l'originario ricorso del contribuente.
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo la regolare notifica della cartella n.
07120220105669267 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che le formalità (deposito, affissione, raccomandata informativa) sarebbero state correttamente eseguite e che la notifica si sarebbe perfezionata in data 05.06.2023. Conclude coerentemente per l'inammissibilità/tardività delle censure mosse dal contribuente relativamente alla citata cartella, assumendo che esse andavano impugnata autonomamente nei termini, una volta regolarmente notificata.
Si è costituito il contribuente appellato che contestando l'avverso dedotto insiste per la mancata prova del perfezionamento della notifica della cartella in parola per mancanza della CAD/AR della raccomandata informativa, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che si passano ad esporre.
L'odierno gravame investe esclusivamente il capo di annullamento della cartella n. 07120220105669267 per asserita mancanza, in atti, della comunicazione/avviso di avvenuto deposito (CAD), nonché, in via consequenziale, il capo relativo al regolamento delle spese;
resta fermo quanto statuito sulle ulteriori cartelle, non oggetto di specifica devoluzione.
I capi della sentenza non devoluti sono passati in giudicato interno (acquiescenza implicita ai sensi dei principi generali del processo impugnatorio, applicabili al processo tributario ex art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992, nei limiti di compatibilità). Sono pertanto coperti da giudicato interno il rigetto di tutte le doglianze del ricorrente relative alle altre cartelle (che la sentenza dichiara ritualmente notificate, con specifiche date e mezzi); il rigetto del motivo ex art. 50, co. 2, d.P.R. 602/1973 (mancato decorso dell'anno, quindi non necessaria intimazione preventiva); il rigetto dell'eccezione sulla pretesa invalidità della costituzione di ADER tramite avvocato del libero foro.
Ne consegue che il thema decidendum è circoscritto alla verifica della correttezza del capo annullatorio relativo alla cartella 07120220105669267 e alle conseguenze che ne derivano.”
Dal fascicolo con riguardo al procedimento notificatorio della cartella in parola, risultano tutti e tre gli adempimenti tipici della notificazione ex art. 140 c.p.c.:
(a) Deposito dell'atto nella Casa comunale. È attestato dall'avviso di notifica mediante deposito (deposito effettuato il 16/05/2023 presso Casa comunale di Giugliano in Campania – Indirizzo_1 ); dall'elenco “Avviso di deposito di atti nella casa del Comune” timbrato 16 MAG 2023, ove compare il documento 07120220105669267000 intestato al destinatario;
(b) Affissione dell'avviso di deposito: l'avviso RMN (messo notificatore) dichiara espressamente che si è provveduto: “all'affissione dell'avviso di deposito… alla porta della sua abitazione”:
(c) Invio della raccomandata informativa (CAD): risulta provato il doppio livello: spedizione e ricezione.
- Spedizione: la distinta POSTEL del 30/05/2023 riporta la raccomandata 696530333421 associata al
Documento 07120220105669267000, “Tipo 140 – A/R”;
- Ricezione: la cartolina A/R relativa alla raccomandata 69653033342-1, spedita il 30/05/2023, reca l'attestazione di consegna con data 05/06/2023 (da te confermata).
Ne consegue che dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 07120220105669267000
è stata notificata con il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., come espressamente indicato nell'avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale. In particolare, risulta: il deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale di Giugliano in Campania in data 16/05/2023; l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione; l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) a mezzo raccomandata A/R n. 69653033342-1, spedita il 30/05/2023, con attestazione di consegna recante data
05/06/2023. Ne deriva che la procedura notificatoria risulta completata e provata, essendo documentalmente dimostrata anche la ricezione della CAD.
Con ricezione della CAD al 05/06/2023, la notifica ex art. 140 c.p.c. si considera perfezionata per il destinatario a tale data.
Con riguardo ai motivi di doglianza assorbiti dalla pronuncia della Corte di primo grado e relativi alla cartella in esame, genericamente richiamati dall'appellato, vale evidenziare che non risulta decorso il termine annuale ex art. 50, co. 2, d.P.R. 602/1973 (mancato decorso dell'anno, quindi non necessaria intimazione preventiva). Con riguardo alla produzione di copie fotostatiche delle relate di notifica, vale richiamare gli artt.
2712 e 2719 c.c. (efficacia probatoria delle riproduzioni e delle copie) e l'art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 546/1992
(ammissibilità della produzione in copia nel processo tributario), per ribadire che la copia fotostatica fa piena prova salvo disconoscimento espresso, specifico e circostanziato. Viene quindi in rilievo che un disconoscimento meramente generico non è idoneo a privare di efficacia probatoria i documenti prodotti sin dal giudizio di primo grado
Pertanto, non può condividersi il presupposto fattuale posto a base del capo di annullamento in prime cure, fondato sulla mancanza della CAD in atti.
In tale prospettiva, l'appello va accolto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza il capo relativo all'annullamento della cartella n. 07120220105669267 deve essere riformato con conseguente totale rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza rigetta integralmente l'originari ricorso del contribuente. Condanna l'Appellato al pagamento delle spese doppio grado di giudizio, che liquida in euro 310,00 per il primo grado ed Euro 450,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.