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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 22033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22033 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI OR, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 22/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva degli Avvocati Danilo Riccio e Marcello Severino, nell'interesse del ricorrente, con la quale hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22033 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Napoli ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 aprile 2024 con il quale è stata applicata a OR NI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni. 2.Avverso detto decreto propone ricorso OR NI, tramite il proprio difensore, con un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato. Violazione di legge, con riferimento all'arti° d. Igs. n. 159 del 2011, in ordine all'omesso accertamento dell'attuale pericolosità del proposto in quanto il decreto impugnato, con motivazione apparente, ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale attuale di NI facendo erroneo riferimento ad una condanna per fatti commessi fino all'anno 2016 sebbene questi risalissero al 2006 (n. 18 del certificato del casellario giudiziale) e ha omesso la valutazione dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza attestanti il suo positivo percorso riabilitativo. Inoltre, il provvedimento impugnato, secondo il ricorso, non ha considerato che le frequentazioni di pregiudicati si limitava a tre controlli nell'arco di ben tre anni e comunque NI aveva svolto ininterrottamente attività lavorativa dimostrando la presenza di fonti lecite di reddito. Infine, il profilo di attualità della pericolosità sociale non può esaurirsi nella sola misura cautelare applicata nel settembre 2023, per fatti del 2018, nei termini richiesti dalla sentenza della Corte costituzionale numero 162 del 2024 che richiede «almeno due anni». 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 2. E' opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo 2 PI per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 3. Alla stregua di tali rilievi le censure del ricorso, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, si limitano a criticare gli argomenti adottati dalla Corte di appello che, al contrario, ha svolto valutazioni complete e logiche illustrando le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza degli elementi difensivi. In ordine al profilo soggettivo, risulta che OR NI: ha ricoperto il ruolo di capo e promotore del clan camorristico Pagnozzi, operante in diversi comuni del beneventano;
è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oltre che per reati di estorsione continuata, violenza privata e lesioni personali in concorso, aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, rapina, detenzione e porto illegale di armi, furto, evasione e associazione per delinquere;
ha commesso due estorsioni (una consumata, l'altra tentata) ai danni di imprenditori, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in qualità di capo e promotore del menzionato clan Pagnozzi, nell'agosto del 2018 e tra gennaio e marzo 2019, appena rimesso in libertà dopo un periodo di detenzione in carcere. Si tratta di circostanze di fatto che, come sottolineato dalla requisitoria del Procuratore generale, rivelano la dedizione sistematica ed attuale del ricorrente ad attività delinquenziali in contestati camorristici dai quali non ha mostrato segnali concreti di dissociazione. La sua è, dunque, una pericolosità qualificata che ha attraversato le condotte di vita da lungo tempo. In questa cornice, i giudici di appello, con espresso richiamo agli elementi valutati dal decreto emesso in primo grado, hanno reputato tuttora sussistente la presunzione di pericolosità sociale di NI, derivante dall'accertata 3 attualizzazione del suo ruolo nel contesto camorristico, anche con ruolo apicale, con espresso richiamo alle emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori di giustizia) che hanno condotto all'emissione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, nel settembre 2023, per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per le due menzionate estorsioni, aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen., come da ordinanza confermata in sede di riesame e di legittimità (si veda pag. 11 del decreto di primo grado) argomenti con i quali il ricorso non si confronta, tanto da rendere il motivo sull'assenza di attualità aspecifico. Alla luce dei menzionati provvedimenti giudiziari, dei procedimenti penali pendenti, dei controlli di polizia con soggetti pregiudicati, dell'assenza di elementi idonei a far desumere il recesso del ricorrente dal sodalizio non può dirsi né apparente, né inesistente la motivazione posta a fondamento della formulazione del giudizio di persistenza dell'attualità della pericolosità sociale di NI. Assumono valore recessivo rispetto a detta conclusione sia l'errore asseritamente commesso dal provvedimento impugnato in ordine all'anno di commissione dei reati (2006 anziché 2016); sia la valutazione positiva del magistrato di sorveglianza di Avellino risalente al 2015, cioè prima che NI commettesse le ultime estorsioni aggravate dal metodo mafioso menzionate;
sia lo svolgimento di un'attività lavorativa dal 2018. Altrettanto inconferente è il richiamo del ricorso alla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 non essendo NI sottoposto a detenzione per esecuzione di pena per almeno due anni. 4. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
13 z I..., <2 . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle O h CA../ spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .._ 1._ rs p .;-,-; ammende. Così deciso il 19 maggio 2025 :..., ,...-, - CI11 Q g",'''
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva degli Avvocati Danilo Riccio e Marcello Severino, nell'interesse del ricorrente, con la quale hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22033 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Napoli ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 aprile 2024 con il quale è stata applicata a OR NI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni. 2.Avverso detto decreto propone ricorso OR NI, tramite il proprio difensore, con un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato. Violazione di legge, con riferimento all'arti° d. Igs. n. 159 del 2011, in ordine all'omesso accertamento dell'attuale pericolosità del proposto in quanto il decreto impugnato, con motivazione apparente, ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale attuale di NI facendo erroneo riferimento ad una condanna per fatti commessi fino all'anno 2016 sebbene questi risalissero al 2006 (n. 18 del certificato del casellario giudiziale) e ha omesso la valutazione dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza attestanti il suo positivo percorso riabilitativo. Inoltre, il provvedimento impugnato, secondo il ricorso, non ha considerato che le frequentazioni di pregiudicati si limitava a tre controlli nell'arco di ben tre anni e comunque NI aveva svolto ininterrottamente attività lavorativa dimostrando la presenza di fonti lecite di reddito. Infine, il profilo di attualità della pericolosità sociale non può esaurirsi nella sola misura cautelare applicata nel settembre 2023, per fatti del 2018, nei termini richiesti dalla sentenza della Corte costituzionale numero 162 del 2024 che richiede «almeno due anni». 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 2. E' opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo 2 PI per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 3. Alla stregua di tali rilievi le censure del ricorso, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, si limitano a criticare gli argomenti adottati dalla Corte di appello che, al contrario, ha svolto valutazioni complete e logiche illustrando le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza degli elementi difensivi. In ordine al profilo soggettivo, risulta che OR NI: ha ricoperto il ruolo di capo e promotore del clan camorristico Pagnozzi, operante in diversi comuni del beneventano;
è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oltre che per reati di estorsione continuata, violenza privata e lesioni personali in concorso, aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, rapina, detenzione e porto illegale di armi, furto, evasione e associazione per delinquere;
ha commesso due estorsioni (una consumata, l'altra tentata) ai danni di imprenditori, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in qualità di capo e promotore del menzionato clan Pagnozzi, nell'agosto del 2018 e tra gennaio e marzo 2019, appena rimesso in libertà dopo un periodo di detenzione in carcere. Si tratta di circostanze di fatto che, come sottolineato dalla requisitoria del Procuratore generale, rivelano la dedizione sistematica ed attuale del ricorrente ad attività delinquenziali in contestati camorristici dai quali non ha mostrato segnali concreti di dissociazione. La sua è, dunque, una pericolosità qualificata che ha attraversato le condotte di vita da lungo tempo. In questa cornice, i giudici di appello, con espresso richiamo agli elementi valutati dal decreto emesso in primo grado, hanno reputato tuttora sussistente la presunzione di pericolosità sociale di NI, derivante dall'accertata 3 attualizzazione del suo ruolo nel contesto camorristico, anche con ruolo apicale, con espresso richiamo alle emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori di giustizia) che hanno condotto all'emissione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, nel settembre 2023, per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per le due menzionate estorsioni, aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen., come da ordinanza confermata in sede di riesame e di legittimità (si veda pag. 11 del decreto di primo grado) argomenti con i quali il ricorso non si confronta, tanto da rendere il motivo sull'assenza di attualità aspecifico. Alla luce dei menzionati provvedimenti giudiziari, dei procedimenti penali pendenti, dei controlli di polizia con soggetti pregiudicati, dell'assenza di elementi idonei a far desumere il recesso del ricorrente dal sodalizio non può dirsi né apparente, né inesistente la motivazione posta a fondamento della formulazione del giudizio di persistenza dell'attualità della pericolosità sociale di NI. Assumono valore recessivo rispetto a detta conclusione sia l'errore asseritamente commesso dal provvedimento impugnato in ordine all'anno di commissione dei reati (2006 anziché 2016); sia la valutazione positiva del magistrato di sorveglianza di Avellino risalente al 2015, cioè prima che NI commettesse le ultime estorsioni aggravate dal metodo mafioso menzionate;
sia lo svolgimento di un'attività lavorativa dal 2018. Altrettanto inconferente è il richiamo del ricorso alla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 non essendo NI sottoposto a detenzione per esecuzione di pena per almeno due anni. 4. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
13 z I..., <2 . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle O h CA../ spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .._ 1._ rs p .;-,-; ammende. Così deciso il 19 maggio 2025 :..., ,...-, - CI11 Q g",'''