Decreto presidenziale 19 ottobre 2020
Sentenza breve 6 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 06/11/2020, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2020
N. 00403/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2020, proposto da
LE LU HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Piraino, Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via Taranto, 21;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
IN PA, SI SI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto prot. n. 6158 del 02.09.2020, con il quale l'Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia di L'Aquila, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, ha approvato e pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di L'Aquila su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle relative graduatorie ad esso allegate, nella parte in cui la ricorrente è collocata nella seconda fascia delle GPS alla posizione n. 25 con 36,50 punti per la classe di concorso B03 ed alla posizione n. 13 con 36,50 punti per la classe di concorso B012;
- e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente all'impugnato Decreto n. 6158 del 2.09.2020, dalle istituzioni scolastiche individuate dal ricorrente nella domanda di partecipazione inviata in data 05.08.2020 ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 nella parte in cui, in relazione alle classi concorso B03 e B012, riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati, confermando quanto pubblicato nelle GPS,
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente di ottenere il riconoscimento del maggior punteggio, complessivamente pari a 52,5 per la classe di concorso B03 e pari a 68,5 per la classe di concorso B012 in funzione dei titoli posseduti dal ricorrente ed illegittimamente pretermessi dall'Amministrazione, ancorché posseduti e dichiarati nei termini e nei modi previsti dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020 e dal Decreto dipartimenatale n. 858 del 21.07.2020, e del conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva, in funzione del maggiore punteggio accertato;
e, per l'effetto, la condanna
in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che le attribuisca 52,5 punti per la classe di concorso B03 e 68,5 punti per la classe di concorso B012, in luogo dei 36,50 punti riconosciuti in maniera erronea per entrambe le sopracitate classi di concorso, e dell'esatto posizionamento del ricorrente nelle graduatorie finali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2020 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§- La ricorrente, riassumendo ai sensi dell’art. 15 comma 4 del c.p.a. il ricorso già proposto dinnanzi al TAR Lazio, sede di Roma che, con ordinanza n. 10306/2020, pubblicata in data 09.10.2020, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla domanda a favore del TAR Abruzzo, sede di L’Aquila, agisce avverso il Decreto indicato in epigrafe con il quale l’Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia di L’Aquila, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020, ha approvato e pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di L’Aquila su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle relative graduatorie ad esso allegate, nella parte in cui la ricorrente è collocata nella seconda fascia delle GPS alla posizione n. 25 con 36,50 punti per la classe di concorso B03 ed alla posizione n. 13 con 36,50 punti per la classe di concorso B012.
Il gravame è affidato al seguente ordine di censure: 1) violazione e falsa applicazione dell’art 8, dell’Ordinanza Ministeriale n 60 del 10.07.2020, in relazione all’art. 97 Cost. Eccesso di poter e violazione del principio di legittimo affidamento nella certezza del diritto. Violazione dei principi del giusto procedimento e della par condicio in tema di procedure concorsuali e di attribuzione dei punteggi; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.1, L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., in relazione al principio di trasparenza, leale collaborazione tra privati ed amministrazione, partecipazione ed economicità dell’azione amministrativa; 3) Violazione degli artt. 97 e 34 Cost..
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2020 in sede di decisione della domanda cautelare il Collegio, ritenendo di porre a fondamento della decisione la questione di difetto di giurisdizione la indica in udienza e ne dà atto a verbale, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2.§- Il gravame è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nel disciplinare le regole di riparto della giurisdizione, l’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, ha stabilito che sono devolute all’A.G.O., “ in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (… omissis …) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro (… omissis …) … ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre sono assegnate alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ”. In sede di regolamento di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia «… è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili » (Cass. SU, 20 giugno 2007, n. 14290; Conformi: TAR Sicilia, Palermo, II^, 11.7.2012 n.1478; Cfr., inoltre: CS, Adunanza Plenaria n. 11 del 12.7.2011).
Il suddetto approccio ermeneutico è stata confermato, sempre in sede di regolamento di giurisdizione, con riferimento alla formazione delle graduatorie del personale docente, dalla ordinanza Cass. SU, 13 febbraio 2008, n. 3399, secondo cui "…relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti e relative graduatorie provinciali per le supplenze ancorata a rigidi criteri oggettivi che costituiscono attuazione del principio generale secondo il quale l’assunzione dei dipendenti pubblici, anche non di ruolo, deve avvenire secondo procedure sottratte alla discrezionalità dell’amministrazione (cfr Cass. civ., Sez. lavoro, 20 giugno 2012, n. 10127), si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi ", con la conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario (in tali termini anche TAR Sicilia, Palermo, II^, 11.7.2012 n.1478; TAR Sicilia, Catania, II sez. n. 3164/2014; Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011, n. 11 del 2011; Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3032).
Ancora più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che quando la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria (…) la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 23/04/2020, n. 8098), che conosce di ogni questione inerente alla giusta collocazione in graduatoria (così Consiglio di Stato, 5 marzo 2020, n. 1625).
Ebbene, da quanto finora riferito, la fase relativa all’inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, di talchè la giurisdizione, in relazione a tale tipologia di controversie, appartiene al giudice ordinario, tanto più tutte le volte in cui, come nella fattispecie, non sussista alcun margine di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ai fini valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria.
Calando le predette considerazioni alla controversia all’esame del Collegio, deve rilevarsi che l’inserimento e la graduazione nelle GPS degli aspiranti avviene sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il cui punteggio è rigidamente computato secondo i criteri fissati dalla Tabella A6, di talchè la posizione soggettiva legittimante postulata dal ricorrente non può essere inquadrata nella categoria dell’interesse legittimo, trattandosi - invece - di diritto soggettivo.
In definitiva, in ragione di tutte le considerazioni svolte, la pretesa vantata da parte ricorrente è qualificabile come diritto soggettivo ed è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
3.§- Il ricorso in esame, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
L'esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Maria Colagrande, Primo Referendario
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Umberto Realfonzo |
IL SEGRETARIO