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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6498/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2022
da
in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Turolla e Renza Barban, del Foro
di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro rappresentato e difeso dall'avv. E_
Christopher Marcato, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bertoli, del Foro di Controparte_2
Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
1 Oggetto: Contratto di deposito
Conclusioni
per l'attrice: “NEL MERITO 1) In via principale: - Accertato che ha eseguito le prestazioni indicate in premesse e Parte_1
che va creditrice nei confronti di e/o E_
, anche in solido tra di loro, dell'importo complessivo di € Controparte_2
55.138,97 maturato alla data del 07.09.2021 per le prestazioni di soccorso
Con di deposito e custodia dell'autovettura tg. FI F83007 - CP_4
telaio n. AM112A1592, e di riparazione del mezzo, nonché per le spese di deposito e custodia maturate successivamente alla data del 07.09.2021 e fino alla definizione del presente contenzioso;
condannarsi i convenuti, anche in solido fra loro, al pagamento a favore di Parte_1
dell'importo complessivo di € 55.138,97, oltre alle spese di deposito e custodia successive. Con gli interessi dal dovuto al saldo effettivo.
- Accertato che i convenuti, nonostante le promesse e rassicurazioni di
[...]
nulla hanno corrisposto e nulla intendono E_
corrispondere per il pagamento degli importi dovuti a Parte_1
ed indicati in premesse, riconoscersi il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c.
[...]
in capo a e, per l'effetto, autorizzarsi la vendita del Parte_1
veicolo tg. FI F83007 - telaio n. AM112A1592 al valore di CP_4
mercato con assegnazione parziale/totale del ricavato, fino alla concorrenza dell'importo che risulterà dovuto, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) In via subordinata:
- In principalità e prestando il proprio consenso al Parte_1
trasferimento della proprietà dell'automezzo in proprio favore in luogo dell'adempimento (ovvero del pagamento di quanto a lei dovuto), disporsi il
2 trasferimento a suo favore della proprietà della autovettura Controparte_5
tg. FI F83007 - telaio n. AM112A1592, con ogni conseguenziale
[...]
provvedimento.
- In via estremamente subordinata e nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto di ritenzione a favore di . Parte_1
Accertato che il deposito, la diligente custodia e le riparazioni effettuate sull'autovettura tg. FI F83007 - telaio n. Controparte_5
AM112A1592, hanno comportato un incremento del valore di mercato della predetta autovettura e che dunque , in caso di restituzione del Controparte_2
mezzo senza nulla pagare, conseguirebbe ai sensi dell'art. 2041 c.c. un indebito arricchimento, derivato dal maggior valore dell'autovettura per effetto delle prestazioni rese e meglio descritte in premesse, condannarsi quest'ultima al pagamento di un indennizzo in favore di Parte_1
pari all'importo di Euro 63.764,60 o di quello diverso, maggiore o minore,
[...]
che emergerà nel corso della disponenda istruttoria, quale importo corrispondente all'incremento di valore fra il prezzo originario e l'attuale valore di mercato. Oltre interessi dal dovuto al saldo.
3) In ogni caso, con rifusione delle spese e del compenso professionale.
4) Rigettarsi le eccezioni svolte dai convenuti perché infondate in fatto e in diritto
nonché le domande riconvenzionali svolte da . Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora disporsi CTU atta ad accertare sulla
Cont scorta della documentazione in atti e sulla scorta delle tabelle la congruità dell'importo richiesto a titolo di deposito e custodia e per le riparazioni eseguite sull'autovettura per cui è causa, nonché l'incremento di valore rispetto al valore originario per effetto delle prestazioni rese”;
3 per il convenuto “Voglia l'Ill.mo E_
Tribunale di Padova, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare le domande proposte dall'attrice, in quanto inammissibili, infondate e/o non provate per le ragioni indicate in narrativa.
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di
legge.”
In via istruttoria: come nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. nn. 2 e 3”;
per la convenuta “Respingersi tutte le domande attoree Controparte_2
proposte nei confronti della convenuta perché infondate in Controparte_2
fatto e diritto e non provate.
In via riconvenzionale: condannare l'attrice alla restituzione a favore della deducente del veicolo , targato FI F83007, telaio Controparte_5
AM112A1592 e dei documenti relativi ai sensi dell'art. 1477 ultimo comma c.c..
In via istruttoria: come nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. nn. 2 e 3.
Spese, competenze e onorari rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha citato in giudizio e per E_ Controparte_2
sentirli condannare in solido al pagamento della somma di € 55.138,97, in aggiunta alle ulteriori somme asseritamente dovute, oltre interessi fino al saldo.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto Parte_1
di essere dedita, in conformità alla previsione del proprio oggetto sociale,
Cont all'attività di soccorso stradale al deposito di automezzi, anche per conto
4 dell'autorità giudiziaria, all'attività di riparazione di carrozzeria, meccanica e motoristica;
di essere stata incaricata, nel marzo 1994, da E_
i trattenere in deposito e riparare l'autovettura ER RA
[...]
3000 targata FI F83007, avendo questa riportato dei danni al motore ed alla carrozzeria che ne impedivano la marcia;
di avere provveduto al recupero ed alla riparazione dell'autovettura, rimasta in custodia presso l'autocarrozzeria sin dal 1994.
L'attrice ha dedotto, altresì, che dell'autovettura si era sempre occupato sotto ogni aspetto il , sebbene la formale proprietà sia in capo alla di lui CP_1
moglie separata tanto che quest'ultima aveva sempre Controparte_2
indicato il predetto quale soggetto tenuto al pagamento di quanto CP_1
dovuto; che nel febbraio 2012 la aveva proposto domanda di CP_2
mediazione per ottenere la restituzione del mezzo, senza poi darvi seguito e che nel febbraio 2022 l'attrice stessa aveva sollecitato il pagamento degli importi dovuti, quantificati in complessivi € 55.138,97 (oltre ad altre somme),
per il recupero, il deposito e le riparazioni dell'autovettura; che, a fronte di tale richiesta di pagamento, la aveva promosso ricorso per sequestro CP_2
giudiziario ex art. 670 c.p.c. e che tale domanda era stata rigettata sia davanti al giudice di prime cure, che in sede di reclamo.
L'attrice ha argomentato il proprio diritto di ricevere il corrispettivo per l'attività,
di recupero, di custodia e di riparazione e comunque, stante la mancata percezione del corrispettivo, di avere maturato il diritto di ritenzione sulla detta autovettura.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il E_
rigetto della domanda attorea.
Il convenuto ha dedotto che, nel lontano 1994, si era rivolto ad Parte_2
per il recupero della autovettura dato che essa era
[...] CP_5
5 ferma a causa di un guasto al motore;
che aveva incaricato la detta autofficina di verificare le cause del guasto e di predisporre un preventivo di spesa per le riparazioni, ma che, essendo stati prospettati prezzi non congrui, non aveva mai conferito incarico per l'esecuzione delle riparazioni;
che, senza il suo consenso, il veicolo era stato trasferito (prima solo la scocca, poi anche il motore smontato) dalla autofficina presso Parte_2 Parte_2 Parte_1
alla quale, però, non aveva mai conferito incarico né di effettuare le riparazioni del veicolo, né di tenerlo in deposito.
Il convenuto ha contestato anche l'effettiva esecuzione delle lavorazioni per cui è stato chiesto il pagamento;
ha, inoltre, dedotto la presunzione di gratuità
del deposito ove questo sia funzionale alle riparazioni;
ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato per la parte eccedente i dieci anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non essendo stato posto in essere alcun atto interruttivo.
1.3 Anche costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_2
domanda attorea.
La convenuta ha ricostruito la vicenda in esame esponendo di essersi separata dal marito nel maggio 1997 dopo E_
una lunga separazione di fatto e che, stanti i buoni rapporti tra i coniugi, anche dopo la separazione l'autovettura era rimasta in uso esclusivo al;
CP_1
che solo nel 2009, a seguito di una telefonata da parte del titolare di aveva appreso che l'autovettura si trovava Parte_1
presso la detta carrozzeria da 15 anni;
di avere, quindi, appreso che il marito non aveva mai approvato il preventivo predisposto per le riparazioni del mezzo;
di avere dato corso ad una mediazione civile – finalizzata al recupero del mezzo - che non ha avuto esito positivo;
di avere anche proposto
6 domanda di sequestro giudiziario del bene, domanda che, però, era stata rigettata sia in primo grado, sia in fase di reclamo.
La convenuta ha, anzitutto, eccepito la prescrizione degli asseriti crediti maturati dalla società attorea;
ha, comunque, negato la sussistenza di qualsivoglia credito, non essendo stato mai conferito ad Parte_1
l'incarico di recuperare, riparare o tenere in deposito l'autovettura,
[...]
deducendo che non vi è prova della effettiva esecuzione dei lavori di cui è
stato chiesto il pagamento;
ha evidenziato la presunzione della gratuità del deposito, negando la sussistenza del diritto di ritenzione invocato dall'attrice;
in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione del veicolo.
1.4 La causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 7 novembre
2024.
La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1 La vicenda che ci occupa trae origine dal recupero dell'autovettura avvenuto nel marzo 1994, in quanto il veicolo non poteva CP_5
marciare a causa di un guasto al motore.
Tale fatto è pacifico alla stregua della pacifica proprietà del mezzo in capo a
(per averlo acquistato nel 1990) e della, parimenti pacifica, Controparte_2
sua utilizzazione esclusivamente da parte del marito (separato) della CP_2
; altro dato pacifico è la permanenza della presso E_ CP_5
l'odierna attrice dal marzo 1994 ad oggi.
Sulla base di tali circostanze ha chiesto il Parte_1
pagamento del corrispettivo dell'attività di soccorso stradale (quantificato in €
100,00 oltre Iva a pag. 4 dell'atto di citazione), delle riparazioni dell'autovettura
(quantificato in € 6.020,00 oltre Iva a pag. 4 dell'atto di citazione) e del deposito del mezzo (quantificato fino al 7.9.2021 in € 39.051,08 oltre Iva a
7 pag. 4 dell'atto di citazione), laddove entrambi i convenuti, oltre ad eccepire la prescrizione delle pretese creditorie, ne hanno contestato nel merito la fondatezza.
Va subito detto che, anche ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione, deve essere compiuta una disamina distinta delle tre voci menzionate, giacché si fondano su titoli diversi: recupero, riparazioni e custodia dell'autovettura.
2.2 Per ciò che concerne l'attività di soccorso stradale (come già detto,
quantificata in € 100,00 oltre Iva), a prescindere dal soggetto che materialmente la curò (l'odierna attrice o IN OR s.n.c.), va accolta l'eccezione di prescrizione.
Infatti, pacifico che tale attività fu eseguita nel marzo 1994, si osserva che non
è stato offerto nessun elemento probatorio idoneo a provare il compimento di atti interruttivi della prescrizione: quanto alla non è stato contestato CP_2
che ella fu contattata telefonicamente per la prima volta nel 2009 (anzi, tale circostanza emerge dal documento attoreo dimesso sub 6 in relazione alla domanda di mediazione proposta dalla nel 2012); quanto al CP_2
non è stata offerta alcuna prova volta a dimostrare una CP_1
tempestiva richiesta di tale supposto credito.
La domanda attorea va sul punto rigettata.
Parimenti va rigettata la richiesta di pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite sulla (come detto, quantificate in complessivi € CP_5
6.020,00 oltre Iva).
Pacifico che fino al 2012 non fu eseguito alcun lavoro (cit. doc. 6 attoreo ove si enuncia il fatto che a marzo 2012 l'autovettura non era in grado di circolare),
non vi è prova che la proprietaria o l'utilizzatore abbiano CP_2 CP_1
commissionato i lavori, cosicché risulta infondata la pretesa attorea di ottenere
8 il pagamento sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di ingiustificato arricchimento, non sussistendo il presupposto della “residualità” tipico di tale azione. Del resto, i capitoli di prova articolati dalla difesa attorea avrebbero avuto ad oggetto la dimostrazione della materiale esecuzione dei lavori, ma, in difetto di prova di avere ricevuto un ordine in tal senso, l'attività di riparazione
è riconducibile ad una mera iniziativa della società attorea.
2.3 La pretesa più cospicua è indubbiamente rappresentata dal corrispettivo del deposito e va subito detto che non è seriamente contestabile il fatto che la permanenza della presso l'autocarrozzeria per ben trent'anni non CP_5
possa che essere ricondotta alla fattispecie del deposito.
Bisogna prendere le mosse dalla constatazione che entrambi i convenuti negano la stipulazione di un contratto di deposito, ma, al contempo, invocano la presunzione di gratuità del contratto deposito, vieppiù nel caso in cui il deposito, appunto, di un bene sia correlato ai lavori di riparazione che su di esso debbono essere eseguiti.
Ora, se è vero che il deposito di un veicolo può essere funzionale alla esecuzione di lavori di riparazione, cosicché, terminato il lavoro di riparazione,
si paga quest'ultimo, senza versare alcunché per il deposito, è altrettanto vero che gli stessi convenuti hanno categoricamente negato di avere conferito ad l'incarico di eseguire i lavori di riparazione e già Parte_1
si è argomentato come, a fronte di tale eccezione e del difetto di prova a supporto delle deduzioni attoree, sul punto la domanda attorea sia stata rigettata. Ne consegue che non è invocabile la gratuità del deposito in ragione di lavorazioni che non furono commissionate.
Vale comunque la pena aggiungere che anche, qualora – per mera ipotesi –
un incarico alle riparazioni fosse stato dato, la lunghissima durata del deposito
9 ha fatto venir meno ogni correlazione tra il deposito stesso e la causa delle lavorazioni.
Ma se, seguendo l'assunto dei convenuti, nessun incarico di riparazione fu mai conferito, la materiale presenza del veicolo presso la società attorea non può che trovare giustificazione nel deposito in sé del mezzo, anche a fronte della constatazione che gli odierni convenuti non sono stati in grado di indicare nessun altro e diverso titolo che può avere giustificato la permanenza della resso autofficina per oltre trent'anni. CP_5 Pt_1
Quanto alla gratuità invocata da entrambi i convenuti, è ben vero che, ai sensi dell'art. 1767 c.c., in generale opera la presunzione di gratuità del deposito,
ma è altrettanto vero che, nella fattispecie in esame, tale presunzione viene vinta dal carattere professionale con cui IN Conte s.n.c. ha dimostrato di svolgere l'attività di deposito (doc. 1 attoreo).
A tale considerazione deve aggiungersi che non è seriamente contestabile il fatto che un imprenditore, che svolge professionalmente l'attività di deposito,
abbia potuto tenere gratuitamente in deposito un veicolo per oltre trent'anni.
Quanto all'eccezione di prescrizione, in relazione al contratto di deposito essa risulta infondata per l'assorbente considerazione che pacificamente il deposito tutt'ora persiste.
2.4 Per ciò che concerne la quantificazione del corrispettivo, poiché non fu pattuito l'ammontare del compenso, si ritiene ragionevole l'utilizzo delle tariffe
Cont invocato dall'odierna attrice in considerazione anche del carattere professionale dell'attività di deposito esercitata da Parte_1
..
[...]
L'ammontare del corrispettivo è stato quantificato in € 39.051,08 oltre Iva e dunque in totali € 47.642,31 fino alla data del 7.9.2021 (cfr. comparsa conclusionale di replica pag. 1) e va quantificato in ulteriori € 7,00, oltre Iva,
10 per ogni giorno dall'8.9.2021 al giorno in cui cesserà il deposito dell'autoveicolo (cfr. tabelle dimesse dall'attrice sub documento n. 8).
Del pagamento di tale somma sono responsabili in solido sia la proprietaria sia l'utilizzatore in via esclusiva Controparte_2 E_
La responsabilità di quest'ultimo deriva, infatti, dalla circostanza non
[...]
contestata che, sin dall'inizio, egli ebbe contezza del fatto che l'autovettura si trovava presso l'autocarrozzeria , laddove la responsabilità della Pt_1
proprietaria non viene meno per il semplice fatto che aveva lasciato l'auto nell'esclusiva disponibilità dell'ex marito, essendo suo onere informarsi sull'impiego del veicolo e sulle sue condizioni.
3.1 Quantificato in € 47.642,31, oltre € 7,00 più Iva per ogni giorno dall'8.9.2021 alla cessazione del deposito ed oltre interessi dalla domanda al saldo, il credito di si prende atto che l'odierna Parte_1
attrice ha invocato il privilegio speciale sopra il determinato bene mobile
, chiedendo anche l'autorizzazione alla vendita ai sensi Controparte_5
dell'art. 2756, u.c., c.c..
Ritiene questo Giudice che, a causa del lungo tempo trascorso dal recupero del mezzo e degli esiti negativi di un qualsivoglia accordo bonario, sia giustificato l'accoglimento della richiesta della società attorea di ottenere soddisfacimento del proprio credito mediante la vendita del veicolo in questione ai sensi del citato art. 2756 c.c., cosicché Parte_1
potrà ottenere soddisfacimento dal ricavato della vendita fino alla
[...]
concorrenza del proprio credito così come determinato in forza della presente sentenza.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per tutte le fasi del giudizio avuto riguardo allo scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 6498/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta la domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di pagamento per l'attività di soccorso e di riparazione dell'autovettura Controparte_5
targata FI F83007, telaio n. AM112A1592;
2) accoglie, per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto,
condanna in solido e a E_ Controparte_2
pagare ad la somma di € 47.642,31, oltre € 7,00 Parte_1
più Iva per ogni giorno dall'8.9.2021 alla cessazione del deposito, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) autorizza a vendere l'autovettura ER Parte_1
RA 3000 ss, targata FI F83007, telaio n. AM112A1592 con assegnazione a favore di del ricavato della vendita fino alla Parte_1
concorrenza dell'importo alla medesima spettante in forza della presente sentenza;
4) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_2
5) condanna in solido e a E_ Controparte_2
rifondere ad le spese di lite che si liquidano in € Parte_1
14.103,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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