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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13683/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione ad avviso di accertamento” pendente
TRA
(C.F. / P. IVA: ), con sede in Aversa Parte_1 P.IVA_1
(Ce) in via S. D'Acquisto, 73 in persona del legale rappresentante , elettivamente CP_1 domiciliata in Aversa (CE) alla Via E. Corcione, 28, presso lo studio dell'avv. Fabio
ROSELLI (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti CodiceFiscale_1
-opponente-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., dott. , c.f. Controparte_2 CP_3
, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Pignetti (c.f. ) e P.IVA_2 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Nerone (c.f. ), in virtù di procura rilasciata su C.F._3 foglio separato ed unito al presente, tutti elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta deliberazione di incarico
- opposto-
NONCHE'
– Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali Controparte_4 del in persona del legale rapp. te p. t. dott. , con sede in Controparte_2 CP_5
Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 3, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle
Imprese e Partita Iva n. , elett. dom.ta in Caivano alla via Gramsci P.IVA_3 P.IVA_4
n.35 presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, C.f.: giusta procura in C.F._4 atti
-opposto-
CONCLUSIONI
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Con note sostitutive d'udienza del 04/06/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.12.2021 il Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il e la Controparte_2 CP_6 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare disporre l'immediata sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva avviata con gli avvisi di accertamento esecutivo n. 2021/836 del 21.06.2021 e n. 2021/2111 del 27.07.2021; nel merito
- accertare e dichiarare che il credito portato dalle fatture n. 4071 del 14/01/2013 (anno
2012); n. 9646 del 19/04/2013 (anno 2012); n. 4109 del 14/04/2014 (anno 2013); n. 9732 del
17/07/2014 (anno 2013); n. 15238 del 12/12/2013 (anno 2013); n. 15376 del 22/10/2014
(anno 2013); n. 74266 del 17/08/2015 (anno 2014); n. 75235 del 14/09/2015 (anno 2014); n.
76207 del 12/10/2015 (anno 2014); n. 77190 del 09/11/2015 (anno 2014); n. 82194 del
10/12/2015 (anno 2015); n. 20161103790 del 16.10.2017 (anno 2016) è prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.; - accertare e dichiarare, per l'effetto, la parziale illegittimità e/o nullità nonché parziale inesistenza del credito vantato dalla e Controparte_6 dal , di cui agli avvisi n. 2021/836 del 21.06.2021 e n. 2021/2111 del Controparte_2
27.07.2021 nonché l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'abuso del diritto operato dal concessionario alla riscossione, mediante la parcellizzazione / frazionamento del credito con Controparte_6 gli avvisi n. 2021/836 del 21.06.2021 e n. 2021/2111 del 27.07.2021; - accertare e dichiarare quindi che i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, non hanno diritto a procedere a esecuzione forzata in relazione al credito prescritto e/o frazionato;
- condannare i convenuti alla liquidazione delle competenze legali, oltre le spese in favore dello scrivente procuratore antistatari”.
A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, l'avvenuta prescrizione totale o parziale dei crediti vantati ex art. 2948 c.c. che imponeva il termine quinquennale di prescrizione per tutto ciò che doveva pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, non essendo ma stati notificati atti interruttivi in merito.
Contestava, infatti, che tutte le fatture indicate in dettaglio negli avvisi de quo non erano mai state notificate al e, pertanto, non se ne conosceva il contenuto né il periodo a cui Parte_1
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si riferivano, riservandosi, ove venissero prodotte in giudizio, ogni difesa in ordine all'entità dei consumi, alla corretta applicazione delle tariffe e all'eventuale voce riferita alle acque reflue, trattandosi di servizio non erogato (e non erogabile) dal Controparte_2
In ogni caso, ferme restando le eccezioni di cui sopra, sulla prescrizione del credito vantato di obiettiva fondatezza, deduceva l'abuso del diritto perpetrato dal concessionario alla riscossione che, sebbene derivante da una relazione sostanziale unitaria ovvero dal contratto di fornitura idrica n. 4920, inspiegabilmente, per la medesima causale, ne richiedeva il pagamento con due distinti atti, operando quindi un illegittimo frazionamento e/o parcellizzazione del proprio credito con “duplicazione” sia delle spese di notifica che di riscossione nonché degli interessi moratori.
Ebbene, stante l'unitarietà della fonte e del titolo in forza del quale agiva in via esecutiva
(contratto n. 4920), il concessionario alla riscossione doveva inoltrare al Condominio un unico avviso di accertamento contenente tutte le presunte fatture insolute e non due distinti avvisi, aggravando così la posizione debitoria (spese e interessi frazionati) nonché il sistema giudiziario, stante la necessità di proporre opposizione avverso gli atti contestati. Trattasi di una condotta gravemente sanzionata dall'ordinamento e qualificata come “abusiva” per violazione degli artt. 2 Cost., 1135 e 1175 c.c.
Si costituiva in data 02.03.2022 la eccependo preliminarmente la propria Controparte_4 carenza di legittimazione passiva per vizi di merito della pretesa, svolgendo attività di riscossione per conto dell'ente impositore, unico titolare della pretesa contestata, motivo per cui gli atti posti in essere potevano produrre effetti solo nei loro confronti.
Deduceva, pertanto, che i predetti motivi di impugnativa erano inammissibili, improponibili ed improcedibili nei confronti del concessionario in quanto vizi di merito riferibili alla validità della pretesa creditoria, che attengono alla pretesa sostanziale ossia al titolo posto a base dell'iscrizione nelle liste di carico, questione per la quale il concessionario è estraneo.
Sulla inammissibilità della domanda, sul merito della pretesa di cui all'avviso di accertamento, deduceva che era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente sono stati notificati l'atto prodromico, per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede non potevano trovare ingresso le contestazioni relative alla quantificazione dei consumi, all'omesso servizio delle acque reflue, al funzionamento del contatore, alle letture effettuate e alla fatturazione. Pertanto, su tali atti si era formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto generica e priva di fondamento in fatto e diritto, limitandosi il ricorrente a richiedere, la nullità per
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prescrizione senza indicare quali siano le ragioni di fatto e di diritto alla base della sua pretesa né tantomeno il termine iniziale e finale utile al calcolo. Ne derivava pertanto che il dies a quo dal quale far partire la prescrizione era il giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Sul punto, richiamava la recente pronuncia della Suprema Corte n. 6966 del 20.03.2018 che confermava e ribadiva il seguente principio “secondo cui il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione (cfr. Cass., Sez. III, 2/08/2014, n.
18184).
Il si costituiva impugnando e contestando in toto l'atto introduttivo, Controparte_2 unitamente alla documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte attrice, poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il rigetto.
Eccepiva che le contestazioni in ordine ai presunti vizi formali dei ruoli e delle relative cartelle esattoriali dovevano essere dichiarate inammissibili ex art. 617 c.p.c., in quanto le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo andavano proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo.
Deduceva altresì l'infondatezza delle avverse eccezioni secondo cui il non Controparte_2 avrebbe mai notificato al opponente le fatture di cui al provvedimento impugnato Parte_1 ed invero il ha sempre inviato regolarmente le fatture al e provava tale CP_2 Parte_1 circostanza, con il prospetto delle fatture allegato alle lettere di messa in mora regolarmente inviate.
Sull'eccezione di prescrizione, poi, nonostante ritenesse pacifica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo, ne eccepiva l'infondatezza per l'estrema genericità ed invero, secondo giurisprudenza oramai consolidata: “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa
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accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (cfr., ex multis, Cass. 15991/2018; Cass.
14135/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente contestava che il ,a fronte della pluralità di fatture CP_2 di cui deduceva il mancato pagamento, relative a consumi idrici, inerenti a svariate epoche temporali eterogenee, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti ivi indicati in modo cumulativo e onnicomprensivo, senza neppure specificare, per ognuna delle molteplici somministrazioni addebitate, i fatti costitutivi della invocata fattispecie estintiva e i relativi termini di decorrenza della eccepita prescrizione.
Concludeva contestando l'eccezione di malfunzionamento del contatore, riportandosi al principio giuridico che sancisce che nell'ambito della fornitura idrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore era l'utente che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., doveva dimostrare che l'inadempimento non era a lui imputabile. In particolare,
l'utente condominio doveva contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica;
il gestore era tenuto invece a dimostrare che il contatore era regolarmente funzionante.
È quanto ha stabilito la Corte di legittimità (Cass. civ. sez. III Ord. 19 gennaio 2021 n. 836) secondo cui: “spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo”, con riferimento al “dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agi ordinari impieghi del bene somministrato”. Nel caso de quo il non ha dimostrato Parte_1 minimamente l'abnormità e l'anomalia dei consumi, essendosi, invece, limitato ad una mera e semplice contestazione generica e vaga.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6° comma e ritenuta l'opportunità, la Dott.ssa Per_1 disponeva TU nominando, all'uopo, l'NG. . Persona_2
All'udienza del 04.06.25, sulle conclusioni rassegnate, la causa viene decisa secondo le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla quale Concessionario del servizio riscossione Controparte_6 tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Cardito;
invero, avuto riguardo alle contestazioni
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sollevate sussiste, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la legittimazione passiva concorrente dell'ente impositore e del concessionario potendo il ricorrente agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, ancorché tra i due soggetti non sia configurabile un litisconsorzio necessario. Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass.
n. 21220 del 28.11.2012; di recente si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, chiamata appositamente a risolvere i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022)
3. Sul merito.
Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito proposta da parte opponente si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Le diverse questioni poste dal ricorrente necessitano di una trattazione separata.
Per la natura preliminare di merito che riveste, va innanzitutto affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con riguardo alle fatture indicate nell'impugnato sollecito di pagamento. Sul punto giova premettere in diritto che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n.
205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art. 1, comma 4, recita testualmente: “[…] nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (sul punto, si vedano, tra le tante, Delibere
ARERA n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019); al successivo comma 10 la norma in esame, poi, precisa: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e
5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo
2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
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La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che
“La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”. Le disposizioni appena richiamate non appaiono di facile interpretazione, specie con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione biennale ivi sancito, atteso l'equivoco riferimento al termine della data della fatturazione e non già al periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso. Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale in esame applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1° gennaio 2020, applicandosi, invece, ai consumi antecedenti la “ordinaria” prescrizione quinquennale.
In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1° febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni.
Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".
Sullo stesso impianto normativo, ma in diverso ambito regolatorio, si registra poi la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. II, 11/05/2022, n. 1116, secondo cui “Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni”.
Secondo una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture, prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Secondo questa seconda opzione ermeneutica, certamente più favorevole per l'utente finale del servizio, le disposizioni primarie sopra indicate devono essere integrate con quelle
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regolatorie, ed in particolare con il disposto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019, secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. La regolazione vigente in materia, ivi richiamata da , e assunta anche sul piano civilistico CP_7 da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che, all'articolo 36, disciplina il “tempo per l'emissione della fattura”, individuato dal successivo articolo 67 in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e, quindi, il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi”, non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.
Ebbene, tale tesi, che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura, e non già all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. In particolare, con l'ordinanza pregiudiziale del 17/04/2023, nell'ambito del procedimento con n. R.G. 2666/2022, il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente proprio la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un . Nella specie, il remittente chiedeva alla Controparte_8
Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 — legge di bilancio
2018 — o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n° 5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". Il Primo Presidente della
Cassazione, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. r.g. 9126/2023, pubblicato in data 10/05/2023, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”
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È evidente, dunque, che, secondo questa interpretazione (del resto fatta palese dal tenore della disposizione normativa in esame), apparentemente sposata dalla Suprema Corte nella pronuncia che precede, il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 01.01.2020, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente.
Alla luce di quanto premesso, dunque, considerato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi idrici e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2020 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell'ultimo biennio. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia di prescrizione, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione, riducendo il periodo del termine prescrizionale del corrispettivo dei consumi richiedibili;
nel contempo, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020). La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020, ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr. Tar Lombardia n.
1442/2021). Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente la detta data, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi
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antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina alcuna applicazione retroattiva della norma in commento, in quanto essa individua il momento di applicazione del nuovo termine prescrizionale non alla data di effettuazione dei consumi, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare la pratica delle c.d. maxi fatturazioni emesse al fine di richiedere il pagamento di consumi oltremodo risalenti nel tempo. Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. È noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi degli artt. 1569 e ss. c.c.
Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo, dunque, un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale. Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e del contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore).
Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione (id est fatturabilità). A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio
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2020 e afferiscano, altresì, a consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa interpretazione della decorrenza della prescrizione biennale striderebbe con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, appunto, agli importi
(afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020; resta inteso che, secondo le regole generali in tema di prescrizione, il gestore del servizio ha sempre la facoltà (e l'onere) di allegare e dimostrare eventuali cause impeditive alla decorrenza del termine prescrizionale, come da disciplina generale prevista dal codice civile (cfr., in particolare, art. 2935 c.c. — sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione — e art. 2941 c.c. — doloso occultamento dell'esistenza del debito — )
Ciò chiarito, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera del 23 dicembre 2015 CP_7
655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: (a) due bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
(b) tre bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
(c) quattro bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
(d) sei bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Venendo all'esame del caso di specie, sulla scorta dei parametri normativi ed ermeneutici innanzi illustrati, con riferimento all'utenza relativa al “C” Parte_1 può affermarsi che il ha correttamente provveduto ad emettere le fatture Controparte_2 per la rilevazione dei consumi con cadenza bimestrale, sicché deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio idrico decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre.
Va pertanto respinta l'eccezione di prescrizione del in quanto risulta provato che Parte_1 il ha tempestivamente interrotto il decorso dei termini prescrizionali, segnatamente CP_2 con la costituzione in mora inviata tramite raccomandata A.R. CRS01D271117003128AR del
22/12/2017. Invero, in calce all'avviso di ricevimento della richiamata raccomandata sono apposti la firma e il timbro riconducibili allo , amministratore del Condominio, CP_1 circostanza d'altronde confermata dall'attore stesso, il quale si è limitato a contestare gli altri solleciti inviati dal e dalla proprio perché inoltrati a soggetti diversi dallo CP_2 CP_6
ovvero per l'assenza del timbro e della firma riconducibili all'amministratore, CP_1 senza tuttavia nulla dedurre quanto alla predetta raccomandata.
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Ciò posto, essendo i termini prescrizionali delle fatture indicate negli avvisi di accertamento esecutivo impugnati tutti decorrenti da date successive al 13/02/2013, può ritenersi validamente e tempestivamente interrotta la prescrizione in forza dapprima della raccomandata del 22/12/2017 e, successivamente, degli avvisi di accertamento del 21/06/2021
e del 27/07/2021
Non meritano adesione tutte le restanti eccezioni e contestazioni mosse da parte ricorrente. In particolare, deve ritenersi infondato il rilievo avente ad oggetto presunti vizi di forma della fatturazione e del sollecito di pagamento, poiché contrari alle prescrizioni dettate dalle
Delibere ARERA. La eventuale mancanza degli avvisi previsti dalle delibere dell'Autorità negli atti comunicati all'utente, infatti, se può determinare l'avvio di un procedimento nei confronti del gestore del servizio idrico davanti al predetto organismo di regolazione, certamente non può determinare, per ciò solo, la radicale estinzione del diritto dell'ente al pagamento del corrispettivo dei consumi idrici effettivamente fruiti.
Qualche ulteriore riflessione meritano invece, le questioni formulate dal ricorrente rispetto, in generale, alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al . Parte_1
In particolare, il lamentava l'erroneità delle rilevazioni asseritamente Parte_1 effettuate dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore, evidenziando come sullo stesso sia stata omessa la manutenzione periodica.
Sul punto appare condivisibile quanto evidenziato dal TU NG. , al quale Persona_2 veniva posto il seguente quesito: “previa ispezione e descrizione dei luoghi nonché esame della documentazione in atti accerti il C.T.U. il regolare funzionamento del misuratore e la corretta dei consumi registrati;
proceda, pertanto, alla determinazione dei consumi addebitati con l'invito al pagamento oggetto di impugnazione.”
Ebbene, a seguito delle operazioni peritali, delle verifiche eseguite sul funzionamento del misuratore in uso alla parte attrice, con l'installazione di altro misuratore, il TU perveniva alle seguenti conclusioni: “attraverso gli accessi eseguiti sono stati ispezionati i luoghi ed il misuratore idrico in uso alla parte ricorrente; è stata verificata, analizzata ed integrata la documentazione in atti con documentazione fornita dal servizio acquedotto;
è stata altresì condotta la verifica dei consumi del misuratore idrico installato attraverso ulteriore misurature nuovo e dotato di certificazione di conformità secondo le norme vigenti installato
a valle ed in serie a quello preesistente riscontrando che la contabilizzazione eseguita dal
Servizio Acquedotto del attraverso le fatture emesse, oggetto di Controparte_2 contestazione, risulta certamente sottostimata;
che in considerazione dell'impossibilità di
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conoscere e valutare la dinamica temporale della crescita degli errori dello strumento di misurazione preesistente si ritiene di non dover effettuare ricalcoli degli addebiti già eseguiti di cui agli inviti di pagamento oggetto di impugnazione”.
Pertanto, è possibile affermare che le fatture di addebito prodotte dal servizio idrico integrato, per quanto potenzialmente sottostimate nei consumi, rispetto alla verifica eseguita, sono certamente valide.
In conclusione, quindi, in merito al quantum dei consumi fatturati e in ordine alla correttezza dei consumi rispetto alle tariffe applicate, la quantificazione degli stessi deve ritenersi corretta e provata.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi, considerato il valore della controversia di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento,
(determinato in virtù del decisum e non già del disputandum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007) e d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014. Nei confronti della le spese di lite vengono erogate Controparte_6 esclusivamente per la fase di studio e introduttiva, avendo la convenuta depositato la sola comparsa di costituzione e risposta senza alcuna partecipazione alle successive fasi del giudizio.
In applicazione del medesimo principio sopra richiamato, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti le spese della compiuta C.T.U., liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Luigi
Aprea, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13683/21 del R.G., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara dovuto l'importo preteso dal di cui agli avvisi di Controparte_2 accertamento n. 2021/836 del 21.06.2021 e n. 2021/2111 del 27.07.2021, per un importo complessivo di € 6.642,57;
2. condanna il al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_9 Controparte_10 in favore del che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali Controparte_2 nella misura del 15%, IVA, ove dovuta e c.p.a. come per legge;
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3. condanna il ”, al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_9 Controparte_10 in favore della che si liquidano in € 849,00, oltre spese generali Controparte_6 nella misura del 15%, IVA, ove dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. pone le spese di TU a carico dell'attore soccombente, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Aversa, 09/07/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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