Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3807 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rossi
e
VI TE, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Dal Pra'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Tanto premesso, il sottoscritto difensore, preso atto della dichiarazione resa dai coniugi che non è loro intenzione conciliarsi, chiede che il Tribunale voglia accogliere le
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1) Disporsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
VI TE il giorno 04/02/1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Napoli, Anno 1999, Parte I, sez. W atto n. 6, con ogni conseguenza di legge.
2) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio.
3) Dare atto che il sig. corrisponderà alla sig.ra VI TE, a titolo Parte_1
di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora Per_1
autosufficiente, la somma di euro 470 entro il giorno 16 di ogni mese a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso. L'importo verrà aggiornato secondo gli indici
ISTAT decorso un anno dalla data del presente accordo. Il sig. concorrerà altresì al Pt_1
rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra VI per Per_1
secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Vicenza. Le parti dichiarano espressamente che il mantenimento di cesserà automaticamente, senza necessità di Per_1
ulteriore attività, quando la stessa raggiungerà l'autosufficienza economica.
4) Nulla per il mantenimento del figlio maggiorenne poiché autosufficiente. Per_2
5) Nulla sulla casa coniugale essendo cessato il rapporto di locazione e comunque non essendoci più questioni sull'affidamento dei figli, oggi maggiorenni.
6) Il sig. corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla sig.ra VI la somma di Pt_1
euro 100 mensili da corrispondersi entro il 16 di ogni mese e con le medesime modalità previste per l'assegno per la figlia compresa la rivalutazione. Per_1
7) Le parti dichiarano che tra di loro non sussiste alcun rapporto di credito/debito e specificano di aver definito, con le suddette pattuizioni, ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali intercorsi. Le parti conseguentemente dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente.
8) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento
2 delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Napoli in data 04.02.1999.
All'esito dell'udienza del 30.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 05/01/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a ID TE, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
470, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti
3 disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a ID TE, a titolo di Parte_1
assegno divorzile la somma di 100 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da VI Parte_1
TE in Napoli il 04.02.1999 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 6, parte I, sezione W, anno 1999;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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