TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17637/2023 promossa da:
(C. F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dell'avv. Roberta Modica Goffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino C.so Duca degli Abruzzi 42 per giusta delega allegata all'atto di citazione;
-ricorrente- contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Maria Teresa Atteritano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Dal Vecchio in Torino, Via Cernaia n. 31, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-resistente-
((C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dell'Avv. Erdis Doraci presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Euclide n. 31, per giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione;
-resistente-
pagina 1 di 29 in persona di , nella Controparte_3 Controparte_4
qualità di Head of Claims e Procuratrice speciale della predetta società,
(P.IVA , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maria Cristina Valagussa presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Monza (MB), Via XX Settembre n. 19, con giusta procura in allegato all'atto di citazione;
-terza chiamata- contro
, in persona del procuratore speciale e Controparte_6
legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_7
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tavazzi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna (BO), via Marconi n. 9, come da procura rilasciata ed allegata alla busta di deposito della comparsa;
-terza chiamata- contro
(C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_8 P.IVA_2
procuratore speciale, dottoressa , rappresentata e difesa CP_9
dall'avvocato Ilaria De Luca ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano al Viale Premuda n. 10, con giusta procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
-terza chiamata-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (ricorso introduttivo 11.10.2023):
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, nel merito:
- accertare e dichiarare che a seguito del comportamento colposo e/o imperito
e/o negligente dei Dott.ri e e comunque della Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 29 violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti sono derivati alla sig.ra danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
- per l'effetto condannare i Dott.ri e in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro 23.692,76 salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- accertare e dichiarare che a seguito del comportamento colposo e/o negligente del Dott. è derivato alla sig.ra un ulteriore Controparte_1 Parte_1
danno patrimoniale
- per l'effetto condannare il Dott. al pagamento in favore della CP_1
ricorrente dell'ulteriore somma di euro 1.730,00 oltre interessi.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze anche in relazione al giudizio ex art.
969 bis iscritto a r.g. n. 9980/2022.
In via istruttoria: si deposita “”
Per parte resistente (memoria autorizzata del 04.11.2025): CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa valutazione dei profili di nullità e/o inutilizzabilità totale o parziale della CTU depositata nel procedimento di istruzione preventiva n. 9980/2022 RG per le ragioni che saranno appresso brevemente richiamate:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
1) accertare e dichiarare che la sintomatologia da DTM lamentata dalla Signora
non è ascrivibile alle cure parziali ricevute dal Dott. Parte_1 [...]
e, per l'effetto, CP_1
2) rigettare la domanda risarcitoria azionata dalla signora Parte_1
perché assolutamente infondata e/o non provata;
3) condannare la ricorrente a pagare al dott. le spese ed i compensi CP_1
legali del procedimento di istruzione preventiva nonché quelli del presente pagina 3 di 29 giudizio, maggiorati di rimborso forfetario, cpa ed IVA (se dovuta) come per legge.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA,
4) RIGETTARE L'ECCEZIONE preliminare di inoperatività della polizza professionale sollevata dalla terza chiamata in garanzia Controparte_3
[...]
5) previa l'eventuale remissione della causa sul ruolo, acquisire ai sensi dell'art.
210 cpc, presso la a) la polizza assicurativa FASIF Controparte_10
stipulata dalla signora prima del 2019 e b) le quietanze relative Parte_1
ai rimborsi di spese odontoiatriche operati a favore della predetta assicurata su presentazione delle fatture emesse dal dott. Controparte_1
6) determinare il risarcimento tenendo conto delle contestazioni sollevate dal dott. alla CTU “ ” e, nei limiti del dovuto, porre a Controparte_1 Persona_1
carico della terza garante chiamata a manleva, Controparte_3
tutte le eventuali statuizioni di condanna che dovessero essere emesse nei confronti del professionista assicurato, in virtù della polizza professionale n.
744825 (21). in atti ed al netto della franchigia;
7) regolamentare le spese del contenzioso valutando la condotta processuale della ricorrente e, per l'effetto, disporre la compensazione totale delle medesime quantomeno in favore delle parti ( e che hanno aderito CP_1 CP_3
ai tentativi di conciliazione sia in fase di istruzione preventiva che nel presente giudizio di merito, salvo che non venga accertata la sussistenza dei presupposti per la condanna della signora degli artt. 91 e 92 cpc, stante l'ingiustificato Pt_1
rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185bis. Cpc del 4 ottobre 2024”.
Per parte resistente (memoria autorizzata del 04.11.2025): CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova gravante sulla ricorrente, che i danni lamentati dalla Signora non sono in Parte_1
pagina 4 di 29 alcun modo ascrivibili all'impianto apposto e alle cure effettuate dal Dott.
[...]
e, per l'effetto, Per_2
2) rigettare la domanda risarcitoria ex adverso azionata nei confronti del dott.
, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2
3) condannare la sig.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni Pt_1
da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per le ragioni sopra esposte, tenendo anche conto delle spese legali già sostenute dal Dott. CP_2
per difendersi nei due procedimenti di cui ai numeri 9980/2022 e 15746/2023 di
R.G. dell'intestato Tribunale;
4) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi della presente causa, maggiorati di rimborso forfetario, CPA ed IVA, come per legge.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta nei confronti del Dott. comunque, accertare la CP_2
sussistenza del diritto di manleva di quest'ultimo dai relativi pagamenti, in virtù delle polizze professionali stipulate con e con Controparte_11 [...]
e, di conseguenza, porre a carico delle predette società Controparte_12
di assicurazione, per le rispettive spettanze, quali terzi garanti, tutte le eventuali statuizioni di condanna che dovessero essere emesse nei confronti del professionista assicurato.
Si fa espressa riserva di agire in separata sede ex art. 1917 c.c. nei confronti delle proprie compagnie assicurative per la ripetizione delle spese sostenute per resistere alle azioni intraprese dall'asserita danneggiata”.
Per la terza chiamata (memoria autorizzata del Controparte_3
04.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così giudicare
Nel merito: previa valutazione dei motivi di nullità / inammissibilità della CTU resa nel procedimento di ATP 9980/2022 per tutti i motivi esposti in atti, respingere tutte pagina 5 di 29 le domande proposte dalla Signora e/o da qualsiasi altra parte Parte_1
del giudizio, nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e Controparte_1
in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati negli atti e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dal Dott.
[...]
nei confronti Società CP_1 Controparte_3
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Signora e/o di qualsiasi altra parte del giudizio nei Parte_1
confronti del Dott. dichiarare l'insussistenza di qualunque Controparte_1
obbligo indennitario e di pagamento in capo alla Società Controparte_3
in base alla polizza n. HCC21-WM010832 per tutte le ragioni illustrate in atti
[...]
e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dal Dott. confronti .. Controparte_1 Controparte_13
In via ulteriormente subordinata: nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al Dott. nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in Controparte_1
capo alla Società Controparte_3
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'Assicurato medesimo rispetto a quella degli altri soggetti responsabili nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dall'assicurato in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari della Società in Controparte_3
base alla
Polizza - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C.
- entro il limite massimo di indennizzo di € 250.000,00.=, previa detrazione della franchigia pari ad € 500,00.=.
In via istruttoria: pagina 6 di 29 con riserva di dedurre e produrre ed articolare mezzi istruttori, si chiede sin d'ora di essere ammessi ad esperire prova sulle circostanze di cui in narrativa, e prova contraria sulle deduzioni avversarie richieste.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente procedimento nonché del procedimento di ATP
9980/2022.
Per la terza chiamata (memoria Controparte_6
autorizzata del 04.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inoperatività della polizza n. R.2022.1143488 invocata dal dott. rispetto ai fatti di causa, per tutte le ragioni espresse in Controparte_2
narrativa, e, per l'effetto, respingere ogni domanda risarcitoria e/o di garanzia/manleva ex adverso formulata nei confronti di Controparte_6
[...]
in via principale: rigettare il ricorso avversario alla luce della sua infondatezza, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa”.
Per la terza chiamata (memoria Controparte_8
autorizzata del 04.11.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
NEL MERITO
In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
pagina 7 di 29 - respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi della dottor CP_2
in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 20 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante, dottor limitare CP_2
l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor con esclusione di quella parte di CP_2
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale e della franchigia indicati nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. Con compensazione delle spese di lite”.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
(R.G. 9980/2022) instaurato dalla sig.ra nei confronti dei Parte_1
medici odontoiatri e i quali chiamavano in Controparte_2 Controparte_1
pagina 8 di 29 causa rispettivamente ed Controparte_8 Controparte_6
er il primo e er il secondo.
[...] Controparte_3
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il Dott. e il Dott.
[...] Controparte_2 Controparte_1
chiedendo la loro condanna in solido, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'ammontare di € 23.692,76, nonché nei confronti del
Dott. per il pagamento in favore della ricorrente dell'ulteriore somma CP_1
di euro 1.730,00 oltre interessi il tutto con vittoria di spese e competenze anche in relazione al giudizio ex art. 696 bis iscritto a r.g. n. 9980/2022 .
Si costituiva in giudizio che chiedeva preliminarmente di Controparte_1
essere autorizzato a chiamare in causa la società nel Controparte_3
merito previa valutazione dei profili di inammissibilità, nullità e/o inutilizzabilità della CTU richiesta dalla sig.ra nel procedimento R.G. n. Pt_1
9980/2022, accertare e dichiarare che la complessa sintomatologia lamentata dalla Signora non fosse ascrivibile alle cure parziali ricevute Parte_1
dal Dott. e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria ex Controparte_1
adverso azionata perché assolutamente infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio il dott. che pure chiedeva Controparte_2
preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
e la , nonché nel Controparte_14 Controparte_6
merito di accertare e dichiarare che i danni lamentati dalla sig.ra Parte_1
non fossero in alcun modo ascrivibili all'impianto apposto e alle cure
[...]
effettuate dallo stesso e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria ex adverso azionata nei confronti del dott. . CP_2
Si costituiva in giudizio che chiedeva nel merito Controparte_3
previa valutazione dei motivi di nullità/inammissibilità della CTU resa nel procedimento di ATP 9980/2022 di respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del Dott. e, conseguentemente, Pt_1 Controparte_1
pagina 9 di 29 respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dal Dott.
[...]
nei confronti CP_1 Controparte_13
In via subordinata, la Compagnia chiedeva di dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo alla Società
[...]
in base alla polizza n. HCC21-WM010832 e, per l'effetto, Controparte_3
rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dal Dott.
[...]
nei confronti CP_1 Controparte_13
La compagnia costituitasi in giudizio, Controparte_6
chiedeva in via preliminare di dichiarare l'inoperatività della polizza n.
R.2022.1143488 invocata dal dott. rispetto ai fatti di causa e, per CP_2
l'effetto, respingere ogni domanda risarcitoria e/o di garanzia/manleva ex adverso formulata nei confronti di Controparte_6
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_8
chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario e, in subordine, di respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente
Compagnia in quanto infondate.
*****
Con ordinanza del 04.01.2024 il Giudice ha autorizzato il dott. a CP_1
chiamare in causa la il dott. a chiamare in Controparte_3 CP_2
causa , nonché Controparte_15 [...]
. Quindi, con ordinanza del 04.10.2024, ritenuta la Controparte_6
insussistenza di fondati motivi per l'accoglimento dell'istanza di annullamento della CTU, il Giudice ha formulato, infruttuosamente, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: invero, all'udienza del 11.12.2024 parte attrice ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa, mentre le parti convenute hanno chiesto una modifica della proposta, con particolare riferimento alle spese liquidate a favore della ricorrente.
Con ordinanza del 07.02.2025 il Giudice ha ritenuto l'assenza dei presupposti per una riformulazione e/o rimodulazione, al ribasso, della proposta pagina 10 di 29 conciliativa già depositata fissando, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 12.11.2025 il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
*****
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per ragioni di seguito indicate.
a. Sul contratto d'opera intellettuale
Per quanto riguarda il rapporto intercorso tra parte attrice e gli odierni convenuti si sottolinea che la legge n. 24/2017, il cui art. 7 comma 3 conferma la natura contrattuale della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Dunque, può affermarsi che tra l'attrice e le parti convenute sia stato concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale attinente la professione medica svolta da questi ultimi ed avente ad oggetto, principalmente,
l'estrazione dell'elemento 15 e il posizionamento di un ponte, nonché - con riguardo all'arcata inferiore - il posizionamento di un ponte nella parte sinistra, in corrispondenza dell'elemento 36 mancante ed il ripristino degli elementi 46
e 47 nell'arcata inferiore destra mediante implantologia.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la prova del contratto di prestazione d'opera intellettuale, in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam, ben può essere fornita, da chi ne affermi l'esistenza, con ogni mezzo e potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni in particolare “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al pagina 11 di 29 giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017).
Nel caso in esame, il rapporto contrattuale tra la sig.ra e i dottori Pt_1 CP_1
e è pacifico in causa;
parte ricorrente ha allegato: CP_2
- che nel giugno 2019 si rivolgeva al dott. per procedere al CP_1
riposizionamento del dente;
- che il dottor consigliava l'estrazione dell'elemento 15 e il CP_1
posizionamento di un ponte in sostituzione di quest'ultimo, nonché il posizionamento di un ulteriore ponte ove risultava mancante l'elemento 36 e il ripristino degli elementi 46 e 47 nell'arcata inferiore destar tramite implantologia;
- che il dott. informava la sig.ra che l'attività relativa agli impianti CP_1 Pt_1
sarebbe stata svolta dal dott. , titolare dello studio ove il primo CP_2
esercitava la propria professione in Torino;
- che la sig.ra prestava consenso con riguardo al piano di cura sottoposto Pt_1
dal dott. nonché all'attività avente oggetto gli impianti operata dal CP_1
dott. (doc. 6 ricorso); CP_2
- che il dott. durante la prima visita, procedeva, all'estrazione CP_1
dell'elemento 15;
- che il dott. eseguiva sulla sig.ra due impianti nell'arcata CP_2 Pt_1
inferiore destra (elementi 46 e 47);
- che i costi venivano quantificati in € 5.500,00;
- che la sig.ra versava al dott. la somma pari ad € 2.730,00 (doc. Pt_1 CP_1
51). pagina 12 di 29 Alla luce della mancata contestazione dei predetti elementi, può senz'altro ritenersi raggiunta la prova circa il conferimento dell'incarico professionale agli odierni medici convenuti;
ne consegue, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, che "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto … e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 975 del 16/01/2009).
b. Sulla responsabilità dei dottori e CP_1 CP_2
Il dott. ha eccepito la cooperazione con il dott. con riguardo CP_2 CP_1
all'attività medica posta in essere a favore della parte ricorrente, affermando a contrario una modalità autonoma di lavoro da parte di entrambi i professionisti.
Va preliminarmente richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano ed emendabili coni l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio…” (Cass. n. 18548 del 24/01/2005, così Cassazione penale sez. IV, 07/07/2022, n. 30051).
Ancora “In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni pagina 13 di 29 sanitario - compreso il personale paramedico - è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Né può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata” (Cass. pen. sez. IV,
12/05/2021, n. 24895).
Occorre poi precisare che la responsabilità professionale per l'errore altrui, a cui non si sia posto rimedio o non si sia cercato di porre rimedio, presuppone la necessità di un addebito a titolo di colpa, stante la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, in particolare, “l'errore altrui, per poter essere correttamente pagina 14 di 29 addebitato al sanitario, o deve rientrare nel bagaglio di conoscenze di qualsivoglia sanitario medio o deve rientrare nello specifico settore in cui anche egli è specializzato. Soltanto se ricorrono queste condizioni la mancata percezione dell'errore e/o il mancato intervento potranno addebitarsi a titolo di colpa del sanitario” (Cass, Sez. IV, n. 46824 del 26/10/2011).
Ora, nel caso in esame, sulla base di quanto allegato da parte ricorrente e di quanto emerso dalla relazione del collegio peritale, gli interventi subiti dalla sig.ra non possono che essere considerati frutto della coordinazione delle Pt_1
attività svolte in modalità diacronica dai dottori e . A ben CP_1 CP_2
guardare, infatti, quest'ultimo veniva coinvolto dal dott. proprio CP_1
perché specializzato in implantologia, attività propedeutica a quella di competenza del primo.
Inoltre, come confermato dallo stesso , parte ricorrente nel periodo CP_2
successivo a febbraio 2020 sino a luglio 2020, a causa dell'epidemiologia Covid-
19, veniva seguita esclusivamente dal predetto medico, stante l'impossibilità di residente in provincia di Cosenza, di raggiungere lo studio sito in CP_1
Torino.
A conferma di quanto esposto si precisa che, nel luglio 2020, il dott. CP_2
prendeva le impronte alla sig.ra per confezionare le corone che Pt_1
successivamente posizionava sull'impianto dallo stesso eseguito;
proprio in tale occasione (luglio 2020) la paziente lamentava al dott. dolori alla CP_2
cavità orale e tale circostanza è stata confermata dallo stesso medico “La Sig.ra
, in occasione dell'apposizione delle corone provvisorie, riferì al Dott. Pt_1
che nella parte inferiore, in corrispondenza del ponte ove erano state CP_2
posizionate le viti dell'impianto, il ponte stesso, battendo in continuazione sui perni sottostanti, causava dolore a tutta l'arcata inferiore.” (comparsa Calabrese
p. 5).
Dunque, sebbene avesse riscontrato le problematiche relative all'operato del collega, il dott. si esimeva dall'approfondimento delle stesse, CP_2
pagina 15 di 29 rimandando semplicemente la paziente alle cure del dott. in CP_1
particolare, “rappresentò alla stessa che, avendo riscontrato problematiche sulle parti ove era intervenuto il Dott. si sarebbe dovuta rivolgere allo stesso CP_1
Dott. al fine di modificare le opere poste in essere da quest'ultimo - CP_1
quale proprio odontotecnico - mentre non poteva richiedere al Dott. di CP_2
intervenire su un lavoro su cui era ancora impegnato un collega, e che era ancora in itinere” (comparsa p. 5).
Emerge, quindi, che la colpa professionale addebitale al dott. vada CP_2
individuata nella condotta omissiva dello stesso, il quale si è sottratto dal valutare e porre rimedio all'errore commesso dal dott. stante la CP_1
cooperazione multidisciplinare posta in essere dagli stessi.
L'emendabilità degli errori commessi dal dott. da parte del dott. CP_1
è emersa con chiarezza dalla chiamata intercorsa tra il dott. CP_2
e la sig.ra in data 28.04.2021, in particolare il primo affermava CP_2 Pt_1
“… comunque l'ho vista ed è stata da una parte mia paziente, per quanto minima, io ho fatto gli impianti, allora se dobbiamo rifare il lavoro io glielo rifaccio non è un problema, io la rimetto a posto, io lo so già, ma non posso prendermi la responsabilità ...” ancora “spiego una cosa la capsula bassa lei ce l'aveva perchè il ponte sopra era alto” e ancora “Francesca porti pazienza, il concetto non è la togliamo la mettiamo, il concetto è lei stava facendo dei lavori con un altro dottore, ci siamo?, che poi questo dottore si sia interrotto, abbia finito, io non so più niente se lei fosse stata mia paziente la cosa era completamente diversa, allora, io quello che le sto dicendo è se vuole io mi metto in gioco per darle una mano, indipendentemente da a soluzionare questa roba qua, se invece CP_1
lei giustamente ha perso la fiducia” e poi “Mi hanno consegnato questo ponte io
l'avevo abbassato, mi ricordo, perchè toccava con quello sopra. Io ho detto abbasso, abbasso, va be', poi se la vede sarà qualche cavolo suo, cioè, CP_1
magari il ponte sopra non è fatto bene, è troppo grosso, tocca troppo…” ancora
“io la riprendo in cura da zero e vediamo di soluzionare questa roba qua, ma io so pagina 16 di 29 già come si soluziona, lì bisogna togliere i provvisori che si vede sono stati fatti male, si dà la nuova chiusura, poi, eventualmente si rifanno ancora altri nuovi provvisori con la nuova chiusura, capisce?”
Pertanto, il dott. si rendeva disponibile a porre rimedio agli errori CP_2
commessi dal dott. solo un anno dopo a seguito della e-mail della CP_1
del 27 aprile 2021 in cui la stessa lamentava dolori addebitandoli alle Pt_1
cure dei due professionisti.
Per quanto riguarda i disturbi denunciati dalla paziente nonché
l'individuazione delle cause va rilevato che dalla relazione CTU (effettuata nell'ambito del procedimento di ATP R.G. N. 9980/2022) è emerso che:
- “la preesistenza era costituita da uno stato dentale masticatorio compromesso ma con conservato equilibrio a livello del complesso temporo-mandibolare e pertanto asintomatico” (p. 26);
- “per la perdita dell'equilibrio temporo-mandibolare a seguito delle cure al 3° e
4° quadrante effettuate dal Dottor è comparsa una sindrome da CP_1
disordine temporo-mandibolare (DTM)”. (p. 27);
- per quanto riguarda l'operato del Dott. “Prestazioni odontoiatriche CP_2
effettuate dal Dott. inserzione di n. 4 impianti nei siti 47-46-37-36 e CP_2
protesizzazione provvisoria al IV quadrante. Il suo operato non mostra criticità di sorta”. (p. 27);
- in relazione all'attività del dott. “estrazione di 15 (in anamnesi riferito CP_1
come fratturato), cura canalare di 37 e sua ricostruzione;
lo stesso elemento dentario, nell'arco di due giorni, veniva estratto causa frattura. Monconizzazione degli elementi dentari 16 e 14 vitali e posizionamento di ponte provvisorio sugli stessi. Sostituzione di ponte provvisorio su impianti (46-47) posizionato dal Dott. con un nuovo manufatto protesico provvisorio (p. 27); CP_2
- in particolare, i CTU hanno evidenziato che “La perdita dell'elemento 37 e le protesizzazioni provvisorie allestite al I e IV quadrante, non congrue per dimensione verticale e piani occlusali, hanno slatentizzato un DTM con pagina 17 di 29 sintomatologia algicodisfunzionale a carico dell'apparato masticatorio e con ripercussioni generali sistemiche. Tale diagnosi è avvalorata dalle visite eseguite da tre diversi gnatologi (Dott.ssa Dott. e Dott. Persona_3 Persona_4
, i quali hanno riscontrato il sopracitato corteo sintomatologico Persona_5
e, all'esame intraorale, protesizzazioni incongrue con dimensione verticale non corretta, piani occlusali errati e supporto occlusale scarso”.
Alla luce di quanto finora riportato è possibile affermare che si configura l'ipotesi di responsabilità medica in capo al dott. perché eseguiva la CP_1
sua attività in contrasto con regole delle leges artis; nonché in capo al dott.
poiché, come precedentemente motivato, non si adoperava, in CP_2
particolare in occasione delle visite della paziente nel luglio del 2020, al fine di prendere provvedimenti circa un quadro clinico compromesso a seguito dell'intervento del dott. CP_1
In merito alla quantificazione del danno va richiamato quanto esposto dai CTU, in particolare (p. 28, 29):
- Il corrispettivo versato dalla perizianda al Dott. per l'intero ciclo di cure CP_1
effettuate presso lo studio dentistico del dott. (vedi fatture n. 51 del CP_2
16/09/2019, ricevuta di bonifico datata 11/02/2020 e fattura n. 20 del
23/07/2020) ammonta ad € 2.730,00” nello specifico “la quota della parte implantare eseguita dal Dott. (€ 2000,00) appare congrua e non deve CP_2
essere restituita, vista la salute implantare dimostrata dai radiogrammi. La rimanente parte (€ 730,00) riguardante le prestazioni professionali del Dott. che non hanno raggiunto buon esito deve essere restituita alla CP_1
perizianda”.
- “Nella valutazione del danno biologico permanente (secondo le Tabelle Andi
Proof edite nel febbraio 2016) bisogna tener conto dell'assenza di alterazioni e danni articolari bilateralmente alle ATM (articolazioni temporo-mandibolari) come dimostrato dalla RMN;
in tale situazione la percentuale di invalidità varia dal 2% al 6 %. Tuttavia, come da tabelle, è importante valutare la presenza di pagina 18 di 29 uno o più sintomi e segni quali: - limitazione all'apertura della bocca;
- costanza e gravità del dolore;
- affaticabilità masticatoria. Nel caso in esame la concomitanza di tutti i sopracitati sintomi e segni porta, come da valutazione tabellare, ad un valore del 6% (sei per cento) di danno biologico permanente. Tali postumi non incidono in concreto sulle consuete attività della vita, ivi comprese quelle del tempo libero e di svago, talchè nella loro quantificazione si è già tenuto conto dell'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali”;
- “Danno biologico temporaneo: è individuabile un periodo di incapacità biologica
- parziale minima al 25% per giorni 60”;
- “Cure in emenda: ad oggi è stata espletata la parte puramente diagnostica. Sono documentate in atti le spese per RMN articolazioni temporo-mandibolari del costo di € 162,00 e check diagnostico eseguito dal Dott. del costo di € Per_5
1.502,00”;
- L'iter terapeutico da intraprendere per la risoluzione del quadro algico disfunzionale comporta una parte diagnostica (già effettuata) e una parte terapeutica da protrarre nel tempo per riacquistare un nuovo equilibrio occlusale che venga accettato dal sistema artromiofasciale bilateralmente. Tale terapia non può essere conseguita ad onere del S.S.N.”
In definitiva, può affermarsi che, in relazione alla quantificazione del danno, le parti convenute sono tenute a corrispondere le somme di seguito indicate, da ripartire in misura del 15% in capo al dott. ed in misura del 85% in CP_2
relazione al dott. in particolare, sono tenute: CP_1
- al risarcimento a titolo di danno non patrimoniale dell'importo complessivo di
€ 10.040,47 da intendersi liquidato all'attualità (di cui € 7.664,81 per invalidità permanente ed € 842,70 per invalidità temporanea ed aumento del 20% in relazione alla sola invalidità permanente corrispondente al riconoscimento del danno morale per € 1.532,96). In particolare, con riguardo alla voce del danno morale “pur essendo in linea di principio ammessa la risarcibilità del danno morale scaturente dalle lesioni, il relativo pregiudizio deve essere pagina 19 di 29 comunque provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito e ciò a maggior ragione nel caso di lesioni minori (cd. 'micropermanenti'), ipotesi nella quale non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”. Nel caso in esame va tenuto conto che l'intervento in esame provocava a parte attrice numerosi disagi, tra cui dolore al collo, alla mandibola ed alle spalle per un prolungato periodo di tempo tanto da spingerla a effettuare numerose visite mediche per individuarne la causa. Si può ricavare che tale condizione abbia provocato nella stessa una forte forma di stress e disagio, tale da giustificare la liquidazione di un danno morale;
- al risarcimento del danno emergente esclusivamente negli importi relativi alle spese per RMN articolazioni temporo-mandibolari del costo di euro 162,00 e check-out diagnostico eseguito dal dott. dal costo di euro 1.502,00. Per_5
Esclusivamente il dott. dovrà, inoltre, restituire l'importo di euro CP_1
730,00 relativo alle prestazioni professionali effettuate dal predetto convenuto, che non hanno raggiunto buon esito.
Come già si è detto, alla luce delle argomentazioni svolte e delle risultanze della relazione tecnica in ordine all'operato del dott. e del dott. è CP_1 CP_2
necessario diversificare la quota percentuale di responsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti, nella misura del 15% a carico del dott. e nella CP_2
misura del restante 85% a carico del dott. CP_1
*****
Accertate le responsabilità dei convenuti nonché la quota parte imputabile a ciascuno degli stessi è necessario verificare l'operatività delle polizze assicurative stipulate con le società assicurative chiamate dagli stessi.
Il ha chiesto, con la comparsa di costituzione, di essere autorizzato a CP_1
chiamare in causa la società a titolo di manleva, Controparte_3
istanza accolta dal giudice con ordinanza del 04.01.2024. La predetta società ha pagina 20 di 29 eccepito l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di manleva ne suoi confronti.
Occorre, anzitutto, precisare che il dott. stipulava con la CP_1 CP_3
la polizza assicurativa n. HCC21-WM010832 con riguardo alla
[...]
responsabilità professionale “Dentista senza implantologia”, con validità dal
15.11.2021 al 15.11.2022.
Tale contratto assicurativo è strutturato secondo lo schema cosiddetto “Claims
Made”, stante l'obbligo della Compagnia Assicuratrice di tenere indenne l'assicurato con riferimento alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei suoi confronti da terzi - e denunciate agli Assicuratori - durante il periodo di validità della predetta polizza (parte convenuta all. 2). CP_1
Nel caso in esame il denunciava il sinistro, durante la vigenza della CP_1
predetta polizza, ovvero nel giugno del 2022 a seguito del ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., depositato dalla sig.ra in data in data 25 maggio 2022 (all. 3). Pt_1
In merito alla eccezione di inoperatività della polizza e di riduzione dell'indennizzo nei confronti di parte attrice, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., deve ritenersi come tale eccezione non possa trovare accoglimento.
La Compagnia Assicurativa ha affermato che il proprio assicurato, dato il tenore della e-mail, della raccomandata e dei messaggi whatsapp inoltrati dalla sig.ra
, nonché dalla diffida inoltrata al primo dal legale della stessa, fosse a Pt_1
conoscenza di una circostanza che come previsto dalla Polizza stessa andava denunciata al momento della compilazione del modulo predisposto dalla
[...]
“di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano Controparte_3
causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento, fatto salvo quanto indicato al punto 2”. (comparsa doc. 2 p.3). CP_3
A ben guardare, tuttavia, occorre rilevare che:
- dalla messagistica whatsapp è emerso un rapporto medico paziente ove quest'ultimo fa presene dei dolori che ben possono rientrare nella normalità di pagina 21 di 29 un post-operatorio subito nella cavità orale come, ad esempio, la difficoltà a mangiare, dolore e sensibilità del dente interessato dall'operazione (doc. 3, 5,
7, 15);
- dal contenuto della e-mail è emerso che la sig.ra , a seguito di disturbi Pt_1
dopo l'operazione in esame, chiedeva al dott. delle delucidazioni in CP_1
merito alla sua attività e quella del dott. , tuttavia, senza manifestare Pt_1
alcuna intenzione di voler ricorrere per ottenere un risarcimento del danno
(doc. 17);
- con raccomandata del 07.06.2021 (doc. 19) e diffida del 23.06.2021 (doc. 22) la sig.ra chiedeva al dott. documenti, tra cui copia della propria Pt_1 CP_1
cartella clinica, completa del diario clinico e radiografie, adducendo quale motivazione a sostegno della sua richiesta il proseguimento delle cure iniziato con i dottori e . CP_1 Pt_1
Alla luce di quanto fin qui riportato emerge con evidenza l'assenza dei requisiti di dolo e colpa grave in capo all'assicurato con riguardo alle dichiarazioni rilasciate in sede di stipula della polizza contrattuale N. HCC21-WM010832.
Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 1893 c.c. - che disciplina l'ipotesi di reticenza in assenza di dolo o colpa grave dell'assicurato - preme evidenziare che, nel caso in esame, la Compagnia Assicurativa si è sottratta dall'onere di provare in che termini la reticenza avrebbe inficiato sulla volontà contrattuale della predetta società, nonché di allegare quei requisiti di essenzialità e di rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell' e il nesso eziologico tra gli Parte_2
stessi ed il consenso dell'assicuratore alla conclusione del contratto.
Inoltre, la stessa richiama nella comparsa di Controparte_3
costituzione quanto previsto dall'istituto di cui all'art. 1893 c.c., in particolare
“la reticenza dell'assicurato dovrà essere sanzionata con la perdita, o quanto meno la riduzione (in proporzione al differenziale tra il premio riscosso e quello sarebbe stato effettivamente dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose)
…”. Tuttavia, la medesima compagnia assicurativa ha omesso di allegare e pagina 22 di 29 spiegare quale premio (e sulla base di quali criteri di computo) avrebbe dovuto versare il nell'ipotesi in cui la Compagnia avesse avuto conoscenza CP_1
della circostanza in esame.
Per tutte le ragioni sino a qui esposte va riconosciuta l'operativa della polizza n.
HCC21-WM010832 in relazione al sinistro in esame e a favore dell'assicurato nei limiti della somma afferente al danno cagionato alla sig.ra , CP_1 Pt_1
escludendo, quindi, la restituzione delle somme già ricevute dalla predetta, che rientrano a contrario nella fattispecie dell'indebito arricchimento, priva di copertura assicurativa.
Con riguardo al dott. si evidenzia che lo stesso con comparsa di CP_2
costituzione ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa le società
e , a titolo di Controparte_8 Controparte_6
manleva, istanza accolta dal giudice con ordinanza del 04.01.2024.
La società ha confermato di prestare a favore del dottor CP_8 [...]
garanzia assicurativa per la responsabilità civile professionale CP_2
derivante dall'attività di “Odontoiatria con implantologia osteointegrata” in forza della polizza “AmTrust Doctors Silver -Assicurazione per la
Responsabilità Civile Professionale dei Medici (Ed. 06/2018)” n.
RCM20060026503, stipulata con la deducente Compagnia (docc. 1e 2), con decorrenza dal 28 febbraio 2017al 28 febbraio2018, successivamente rinnovata.
La predetta polizza opera in regime di claims made, ovvero -ai sensi delle definizioni di polizza -“con riferimento alle Richieste di Risarcimento che risultino presentate durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a fatti antecedenti”, con retroattività al 28 febbraio 2017 (comparsa di costituzione pag. 4).
La società ha però eccepito l'inoperatività della polizza per specifica CP_8
esclusione:
pagina 23 di 29 - “delle Richieste di Risarcimento per danni che siano conseguenze dell'inottemperanza a quanto previsto dal capo IV -Informazione e Consenso -del
Codice di Deontologia Medica (cfr. art.
4.5 pag. 2 di 6, Condizioni Generali di
Assicurazione)”;
- “basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall (cfr. pag. 2 di 6, Parte_2
Condizioni Generali di Assicurazione, Art. 4.6)”.
Si esclude pacificamente che la fattispecie in esame possa rientrare in una delle ipotesi sopra descritte.
Con riguardo all'oggetto della copertura assicurativa si evidenzia che la
Responsabilità Civile Professionale dei Medici deve necessariamente ricomprendere quelle condotte omesse dal medico che lo stesso avrebbe dovuto tenere in considerazione di un lavoro coordinato con altro medico.
Il caso in esame va, infatti, annoverato tra le ipotesi di negligenza professionale in cui la condotta omissiva del medico viene equiparata alla condotta attiva configurandone allo stesso modo la sua responsabilità professionale.
Per queste ragioni deve essere dichiarata l'operatività della polizza in esame con riferimento al sinistro denunciato dallo stesso CP_1
La compagnia assicuratrice ha dichiarato che Controparte_6
la Polizza per la Responsabilità Civile Professionale Medico Dentista
Odontoiatra Igienista Dentale n. R.2022.1143488 invocata dal dott. CP_2
nei confronti di ha avuto decorso dalle ore 24.00 del 14 gennaio CP_6
2022 alle ore 24.00 del 14 gennaio 2023.
Tale polizza ha efficacia retroattiva di dieci anni, ossia prevede la copertura assicurativa per i casi di responsabilità civile professionale “esclusivamente per le Richieste di risarcimento poste a conoscenza dell' – e da questi Parte_2
comunicate per iscritto agli Assicuratori in accordo con le condizioni della presente Polizza – per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, e conseguenti a fatti, errori, omissioni posti in essere non oltre 10 anni antecedenti pagina 24 di 29 il periodo di vigenza della polizza. […]”, in conformità con la clausola claims made”. (p. 5).
La predetta compagnia assicurativa ha eccepito che “la preconoscenza del dott. della sussistenza di una richiesta di risarcimento danni avanzata dalla CP_2
sig.ra (mediante raccomandata e successiva diffida del giugno Parte_1
2021) anteriormente alla data di effetto della polizza (14 gennaio 2022), esclude in toto l'operatività della polizza assicurativa invocata”.
Sul punto, deve ribadirsi che la sig.ra , nel giugno del 2021, sia con la Pt_1
raccomandata e sia anche con la diffida, non muoveva alcuna richiesta risarcimento danni ma una mera richiesta di documentazione in possesso dei dottori e per poter continuare le cure. Da tali richieste non CP_1 CP_2
è, infatti, possibile evincere alcuna potenziale richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla stessa.
Senonché, la copertura assicurativa va esclusa a fronte della clausola espressa di cui all'art. 21 lett. b delle condizioni generali della Polizza che prevede, all'art. 21 lett. b, l'esclusione della polizza “per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze che l Parte_2
conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza prima del
Periodo di Assicurazione, ed atte a generare una successiva Richiesta di
Risarcimento contro di lui” (p. 9).
La clausola contrattuale non richiede né il dolo né la colpa grave dell'assicurato ma la mera conoscenza di quest'ultimo circa le circostanze che hanno successivamente generato la richiesta di risarcimento del danno.
Ora, nel caso in esame, non può negarsi la conoscenza del dott. circa CP_2
la circostanza prospettata dalla sig.ra , stante l'e-mail a quest'ultimo Pt_1
inoltrata, nonché la telefonata intercorsa con la sig.ra e la richiesta di Pt_1
documentazione effettuata prima con raccomandata e poi diffida del legale.
Per tali ragioni resta esclusa la copertura assicurativa relativa alla polizza n.
R.2022.1143488 pattuita con la Controparte_6
pagina 25 di 29 Infine, deve evidenziarsi che le assicurazioni e Controparte_3 CP_8
opereranno rispettivamente a favore di e limitatamente alla CP_1 CP_2
quota di responsabilità accertata e dichiarata nei confronti di ciascuno dei convenuti.
c. Sulle spese di lite
Le spese di lite, incluse quelle di ATP (RG 9980/2022), seguono la soccombenza e sono così liquidate in base ai parametri D.M. 147/22: euro 2.337,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa relativamente al procedimento di ATP;
euro 5.077,00 per compenso ed euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali su entrambi gli importi relativamente al presente procedimento.
Va poi riconosciuto, quale voce di danno patrimoniale, il rimborso in favore della ricorrente dei compensi corrisposti al collegio peritale in sede di procedura ex art 696 bis c.p.c., nonché il rimborso delle spese di CTP (doc. 60), pari ad euro 1.220,00 da parte delle resistenti nei limiti delle quote indicate per ciascuno di essi.
Nei rapporti tra il dott. e la Compagnia - la CP_1 Controparte_3
quale, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal proprio assicurato, dovrà tenere indenne e manlevare il predetto convenuto, nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare alla in Pt_1
forza della presente pronuncia - devono liquidarsi in favore del primo, e a carico della seconda, oltre alle spese di resistenza anche quelle di chiamata
(compensi relativi alla fase introduttiva e di studio, da liquidarsi applicando i valori tra i minimi ed i medi).
Nei rapporti tra il dott. e la Compagnia - la CP_2 Controparte_8
quale, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal proprio assicurato, dovrà tenere indenne e manlevare il predetto convenuto, nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare alla in Pt_1
forza della presente pronuncia - devono liquidarsi in favore del primo, e a pagina 26 di 29 carico della seconda, oltre alle spese di resistenza anche quelle di chiamata
(compensi relativi alla fase introduttiva e di studio, da liquidarsi applicando i valori tra i minimi ed i medi).
Nei rapporti tra il dott. e la CP_2 Controparte_16
, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Le suddette spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui la pretesa risarcitoria è stata accolta nei confronti del ), delle questioni trattate, CP_2
dell'attività processuale effettivamente svolta, sono complessivamente quantificate in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda svolta da parte ricorrente e, per l'effetto,
1. Condanna alla restituzione della somma di euro 730,00 a Controparte_1
favore di oltre interessi legali dalla sentenza al saldo Parte_1
effettivo;
2. Condanna e al pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2
di euro 11.704,47 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale a favore di oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, nelle Parte_1
rispettive quote del 15% in capo al dott. e del 85% in capo al dott. CP_2
CP_1
3. Condanna e al pagamento a favore di Controparte_1 Controparte_2
dell'importo di € 1.220,00 per spese di CTP, nonché al Parte_1
rimborso in favore della ricorrente dei compensi riconosciuti al collegio peritale in sede di procedura ex art 696 bis c.p.c. (R.G. n. 9980/2022), oltre pagina 27 di 29 interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, nelle rispettive quote del 15% in capo al dott. e del 85% in capo al dott. CP_2 CP_1
4. Condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
dell'importo di € 2.337,00 oltre rimborso spese generali nella Parte_1
misura del 15%, Iva e Cpa relativamente al procedimento di ATP e di €
5.077,00 per compenso ed € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali su entrambi gli importi relativamente al presente procedimento;
tali importi dovranno essere corrisposti rispettivamente e limitatamente nella quota del 15 % in capo al dott. e del 85% in capo al dott. CP_2 CP_1
5. Condanna la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a manlevare , nel rispetto delle Controparte_1
condizioni di polizza, di quanto il predetto convenuto dovrà corrispondere in forza delle statuizioni della presente pronuncia di cui ai punti 2), 3) e 4);
6. Condanna la società ., in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, a manlevare nel rispetto Controparte_2
delle condizioni di polizza, di quanto il predetto convenuto dovrà corrispondere in forza delle statuizioni della presente pronuncia di cui ai punti
2), 3) e 4);
7. condanna la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rimborsare a , le spese di Controparte_1
resistenza e chiamata, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
8. condanna la società ., in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese di Controparte_2
resistenza e chiamata, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
9. Condanna a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_16
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di
[...]
pagina 28 di 29 resistenza e chiamata, che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
Torino, 12.12.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17637/2023 promossa da:
(C. F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dell'avv. Roberta Modica Goffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino C.so Duca degli Abruzzi 42 per giusta delega allegata all'atto di citazione;
-ricorrente- contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Maria Teresa Atteritano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Dal Vecchio in Torino, Via Cernaia n. 31, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-resistente-
((C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dell'Avv. Erdis Doraci presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Euclide n. 31, per giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione;
-resistente-
pagina 1 di 29 in persona di , nella Controparte_3 Controparte_4
qualità di Head of Claims e Procuratrice speciale della predetta società,
(P.IVA , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maria Cristina Valagussa presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Monza (MB), Via XX Settembre n. 19, con giusta procura in allegato all'atto di citazione;
-terza chiamata- contro
, in persona del procuratore speciale e Controparte_6
legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_7
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tavazzi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna (BO), via Marconi n. 9, come da procura rilasciata ed allegata alla busta di deposito della comparsa;
-terza chiamata- contro
(C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_8 P.IVA_2
procuratore speciale, dottoressa , rappresentata e difesa CP_9
dall'avvocato Ilaria De Luca ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano al Viale Premuda n. 10, con giusta procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
-terza chiamata-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (ricorso introduttivo 11.10.2023):
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, nel merito:
- accertare e dichiarare che a seguito del comportamento colposo e/o imperito
e/o negligente dei Dott.ri e e comunque della Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 29 violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti sono derivati alla sig.ra danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
- per l'effetto condannare i Dott.ri e in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro 23.692,76 salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- accertare e dichiarare che a seguito del comportamento colposo e/o negligente del Dott. è derivato alla sig.ra un ulteriore Controparte_1 Parte_1
danno patrimoniale
- per l'effetto condannare il Dott. al pagamento in favore della CP_1
ricorrente dell'ulteriore somma di euro 1.730,00 oltre interessi.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze anche in relazione al giudizio ex art.
969 bis iscritto a r.g. n. 9980/2022.
In via istruttoria: si deposita “”
Per parte resistente (memoria autorizzata del 04.11.2025): CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa valutazione dei profili di nullità e/o inutilizzabilità totale o parziale della CTU depositata nel procedimento di istruzione preventiva n. 9980/2022 RG per le ragioni che saranno appresso brevemente richiamate:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
1) accertare e dichiarare che la sintomatologia da DTM lamentata dalla Signora
non è ascrivibile alle cure parziali ricevute dal Dott. Parte_1 [...]
e, per l'effetto, CP_1
2) rigettare la domanda risarcitoria azionata dalla signora Parte_1
perché assolutamente infondata e/o non provata;
3) condannare la ricorrente a pagare al dott. le spese ed i compensi CP_1
legali del procedimento di istruzione preventiva nonché quelli del presente pagina 3 di 29 giudizio, maggiorati di rimborso forfetario, cpa ed IVA (se dovuta) come per legge.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA,
4) RIGETTARE L'ECCEZIONE preliminare di inoperatività della polizza professionale sollevata dalla terza chiamata in garanzia Controparte_3
[...]
5) previa l'eventuale remissione della causa sul ruolo, acquisire ai sensi dell'art.
210 cpc, presso la a) la polizza assicurativa FASIF Controparte_10
stipulata dalla signora prima del 2019 e b) le quietanze relative Parte_1
ai rimborsi di spese odontoiatriche operati a favore della predetta assicurata su presentazione delle fatture emesse dal dott. Controparte_1
6) determinare il risarcimento tenendo conto delle contestazioni sollevate dal dott. alla CTU “ ” e, nei limiti del dovuto, porre a Controparte_1 Persona_1
carico della terza garante chiamata a manleva, Controparte_3
tutte le eventuali statuizioni di condanna che dovessero essere emesse nei confronti del professionista assicurato, in virtù della polizza professionale n.
744825 (21). in atti ed al netto della franchigia;
7) regolamentare le spese del contenzioso valutando la condotta processuale della ricorrente e, per l'effetto, disporre la compensazione totale delle medesime quantomeno in favore delle parti ( e che hanno aderito CP_1 CP_3
ai tentativi di conciliazione sia in fase di istruzione preventiva che nel presente giudizio di merito, salvo che non venga accertata la sussistenza dei presupposti per la condanna della signora degli artt. 91 e 92 cpc, stante l'ingiustificato Pt_1
rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185bis. Cpc del 4 ottobre 2024”.
Per parte resistente (memoria autorizzata del 04.11.2025): CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova gravante sulla ricorrente, che i danni lamentati dalla Signora non sono in Parte_1
pagina 4 di 29 alcun modo ascrivibili all'impianto apposto e alle cure effettuate dal Dott.
[...]
e, per l'effetto, Per_2
2) rigettare la domanda risarcitoria ex adverso azionata nei confronti del dott.
, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2
3) condannare la sig.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni Pt_1
da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per le ragioni sopra esposte, tenendo anche conto delle spese legali già sostenute dal Dott. CP_2
per difendersi nei due procedimenti di cui ai numeri 9980/2022 e 15746/2023 di
R.G. dell'intestato Tribunale;
4) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi della presente causa, maggiorati di rimborso forfetario, CPA ed IVA, come per legge.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta nei confronti del Dott. comunque, accertare la CP_2
sussistenza del diritto di manleva di quest'ultimo dai relativi pagamenti, in virtù delle polizze professionali stipulate con e con Controparte_11 [...]
e, di conseguenza, porre a carico delle predette società Controparte_12
di assicurazione, per le rispettive spettanze, quali terzi garanti, tutte le eventuali statuizioni di condanna che dovessero essere emesse nei confronti del professionista assicurato.
Si fa espressa riserva di agire in separata sede ex art. 1917 c.c. nei confronti delle proprie compagnie assicurative per la ripetizione delle spese sostenute per resistere alle azioni intraprese dall'asserita danneggiata”.
Per la terza chiamata (memoria autorizzata del Controparte_3
04.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così giudicare
Nel merito: previa valutazione dei motivi di nullità / inammissibilità della CTU resa nel procedimento di ATP 9980/2022 per tutti i motivi esposti in atti, respingere tutte pagina 5 di 29 le domande proposte dalla Signora e/o da qualsiasi altra parte Parte_1
del giudizio, nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e Controparte_1
in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati negli atti e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dal Dott.
[...]
nei confronti Società CP_1 Controparte_3
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Signora e/o di qualsiasi altra parte del giudizio nei Parte_1
confronti del Dott. dichiarare l'insussistenza di qualunque Controparte_1
obbligo indennitario e di pagamento in capo alla Società Controparte_3
in base alla polizza n. HCC21-WM010832 per tutte le ragioni illustrate in atti
[...]
e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dal Dott. confronti .. Controparte_1 Controparte_13
In via ulteriormente subordinata: nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al Dott. nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in Controparte_1
capo alla Società Controparte_3
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'Assicurato medesimo rispetto a quella degli altri soggetti responsabili nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dall'assicurato in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari della Società in Controparte_3
base alla
Polizza - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C.
- entro il limite massimo di indennizzo di € 250.000,00.=, previa detrazione della franchigia pari ad € 500,00.=.
In via istruttoria: pagina 6 di 29 con riserva di dedurre e produrre ed articolare mezzi istruttori, si chiede sin d'ora di essere ammessi ad esperire prova sulle circostanze di cui in narrativa, e prova contraria sulle deduzioni avversarie richieste.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente procedimento nonché del procedimento di ATP
9980/2022.
Per la terza chiamata (memoria Controparte_6
autorizzata del 04.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inoperatività della polizza n. R.2022.1143488 invocata dal dott. rispetto ai fatti di causa, per tutte le ragioni espresse in Controparte_2
narrativa, e, per l'effetto, respingere ogni domanda risarcitoria e/o di garanzia/manleva ex adverso formulata nei confronti di Controparte_6
[...]
in via principale: rigettare il ricorso avversario alla luce della sua infondatezza, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa”.
Per la terza chiamata (memoria Controparte_8
autorizzata del 04.11.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
NEL MERITO
In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
pagina 7 di 29 - respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi della dottor CP_2
in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 20 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante, dottor limitare CP_2
l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor con esclusione di quella parte di CP_2
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale e della franchigia indicati nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. Con compensazione delle spese di lite”.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
(R.G. 9980/2022) instaurato dalla sig.ra nei confronti dei Parte_1
medici odontoiatri e i quali chiamavano in Controparte_2 Controparte_1
pagina 8 di 29 causa rispettivamente ed Controparte_8 Controparte_6
er il primo e er il secondo.
[...] Controparte_3
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il Dott. e il Dott.
[...] Controparte_2 Controparte_1
chiedendo la loro condanna in solido, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'ammontare di € 23.692,76, nonché nei confronti del
Dott. per il pagamento in favore della ricorrente dell'ulteriore somma CP_1
di euro 1.730,00 oltre interessi il tutto con vittoria di spese e competenze anche in relazione al giudizio ex art. 696 bis iscritto a r.g. n. 9980/2022 .
Si costituiva in giudizio che chiedeva preliminarmente di Controparte_1
essere autorizzato a chiamare in causa la società nel Controparte_3
merito previa valutazione dei profili di inammissibilità, nullità e/o inutilizzabilità della CTU richiesta dalla sig.ra nel procedimento R.G. n. Pt_1
9980/2022, accertare e dichiarare che la complessa sintomatologia lamentata dalla Signora non fosse ascrivibile alle cure parziali ricevute Parte_1
dal Dott. e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria ex Controparte_1
adverso azionata perché assolutamente infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio il dott. che pure chiedeva Controparte_2
preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
e la , nonché nel Controparte_14 Controparte_6
merito di accertare e dichiarare che i danni lamentati dalla sig.ra Parte_1
non fossero in alcun modo ascrivibili all'impianto apposto e alle cure
[...]
effettuate dallo stesso e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria ex adverso azionata nei confronti del dott. . CP_2
Si costituiva in giudizio che chiedeva nel merito Controparte_3
previa valutazione dei motivi di nullità/inammissibilità della CTU resa nel procedimento di ATP 9980/2022 di respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del Dott. e, conseguentemente, Pt_1 Controparte_1
pagina 9 di 29 respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dal Dott.
[...]
nei confronti CP_1 Controparte_13
In via subordinata, la Compagnia chiedeva di dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo alla Società
[...]
in base alla polizza n. HCC21-WM010832 e, per l'effetto, Controparte_3
rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dal Dott.
[...]
nei confronti CP_1 Controparte_13
La compagnia costituitasi in giudizio, Controparte_6
chiedeva in via preliminare di dichiarare l'inoperatività della polizza n.
R.2022.1143488 invocata dal dott. rispetto ai fatti di causa e, per CP_2
l'effetto, respingere ogni domanda risarcitoria e/o di garanzia/manleva ex adverso formulata nei confronti di Controparte_6
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_8
chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario e, in subordine, di respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente
Compagnia in quanto infondate.
*****
Con ordinanza del 04.01.2024 il Giudice ha autorizzato il dott. a CP_1
chiamare in causa la il dott. a chiamare in Controparte_3 CP_2
causa , nonché Controparte_15 [...]
. Quindi, con ordinanza del 04.10.2024, ritenuta la Controparte_6
insussistenza di fondati motivi per l'accoglimento dell'istanza di annullamento della CTU, il Giudice ha formulato, infruttuosamente, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: invero, all'udienza del 11.12.2024 parte attrice ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa, mentre le parti convenute hanno chiesto una modifica della proposta, con particolare riferimento alle spese liquidate a favore della ricorrente.
Con ordinanza del 07.02.2025 il Giudice ha ritenuto l'assenza dei presupposti per una riformulazione e/o rimodulazione, al ribasso, della proposta pagina 10 di 29 conciliativa già depositata fissando, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 12.11.2025 il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
*****
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per ragioni di seguito indicate.
a. Sul contratto d'opera intellettuale
Per quanto riguarda il rapporto intercorso tra parte attrice e gli odierni convenuti si sottolinea che la legge n. 24/2017, il cui art. 7 comma 3 conferma la natura contrattuale della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Dunque, può affermarsi che tra l'attrice e le parti convenute sia stato concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale attinente la professione medica svolta da questi ultimi ed avente ad oggetto, principalmente,
l'estrazione dell'elemento 15 e il posizionamento di un ponte, nonché - con riguardo all'arcata inferiore - il posizionamento di un ponte nella parte sinistra, in corrispondenza dell'elemento 36 mancante ed il ripristino degli elementi 46
e 47 nell'arcata inferiore destra mediante implantologia.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la prova del contratto di prestazione d'opera intellettuale, in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam, ben può essere fornita, da chi ne affermi l'esistenza, con ogni mezzo e potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni in particolare “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al pagina 11 di 29 giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017).
Nel caso in esame, il rapporto contrattuale tra la sig.ra e i dottori Pt_1 CP_1
e è pacifico in causa;
parte ricorrente ha allegato: CP_2
- che nel giugno 2019 si rivolgeva al dott. per procedere al CP_1
riposizionamento del dente;
- che il dottor consigliava l'estrazione dell'elemento 15 e il CP_1
posizionamento di un ponte in sostituzione di quest'ultimo, nonché il posizionamento di un ulteriore ponte ove risultava mancante l'elemento 36 e il ripristino degli elementi 46 e 47 nell'arcata inferiore destar tramite implantologia;
- che il dott. informava la sig.ra che l'attività relativa agli impianti CP_1 Pt_1
sarebbe stata svolta dal dott. , titolare dello studio ove il primo CP_2
esercitava la propria professione in Torino;
- che la sig.ra prestava consenso con riguardo al piano di cura sottoposto Pt_1
dal dott. nonché all'attività avente oggetto gli impianti operata dal CP_1
dott. (doc. 6 ricorso); CP_2
- che il dott. durante la prima visita, procedeva, all'estrazione CP_1
dell'elemento 15;
- che il dott. eseguiva sulla sig.ra due impianti nell'arcata CP_2 Pt_1
inferiore destra (elementi 46 e 47);
- che i costi venivano quantificati in € 5.500,00;
- che la sig.ra versava al dott. la somma pari ad € 2.730,00 (doc. Pt_1 CP_1
51). pagina 12 di 29 Alla luce della mancata contestazione dei predetti elementi, può senz'altro ritenersi raggiunta la prova circa il conferimento dell'incarico professionale agli odierni medici convenuti;
ne consegue, secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte, che "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto … e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 975 del 16/01/2009).
b. Sulla responsabilità dei dottori e CP_1 CP_2
Il dott. ha eccepito la cooperazione con il dott. con riguardo CP_2 CP_1
all'attività medica posta in essere a favore della parte ricorrente, affermando a contrario una modalità autonoma di lavoro da parte di entrambi i professionisti.
Va preliminarmente richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano ed emendabili coni l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio…” (Cass. n. 18548 del 24/01/2005, così Cassazione penale sez. IV, 07/07/2022, n. 30051).
Ancora “In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni pagina 13 di 29 sanitario - compreso il personale paramedico - è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Né può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata” (Cass. pen. sez. IV,
12/05/2021, n. 24895).
Occorre poi precisare che la responsabilità professionale per l'errore altrui, a cui non si sia posto rimedio o non si sia cercato di porre rimedio, presuppone la necessità di un addebito a titolo di colpa, stante la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, in particolare, “l'errore altrui, per poter essere correttamente pagina 14 di 29 addebitato al sanitario, o deve rientrare nel bagaglio di conoscenze di qualsivoglia sanitario medio o deve rientrare nello specifico settore in cui anche egli è specializzato. Soltanto se ricorrono queste condizioni la mancata percezione dell'errore e/o il mancato intervento potranno addebitarsi a titolo di colpa del sanitario” (Cass, Sez. IV, n. 46824 del 26/10/2011).
Ora, nel caso in esame, sulla base di quanto allegato da parte ricorrente e di quanto emerso dalla relazione del collegio peritale, gli interventi subiti dalla sig.ra non possono che essere considerati frutto della coordinazione delle Pt_1
attività svolte in modalità diacronica dai dottori e . A ben CP_1 CP_2
guardare, infatti, quest'ultimo veniva coinvolto dal dott. proprio CP_1
perché specializzato in implantologia, attività propedeutica a quella di competenza del primo.
Inoltre, come confermato dallo stesso , parte ricorrente nel periodo CP_2
successivo a febbraio 2020 sino a luglio 2020, a causa dell'epidemiologia Covid-
19, veniva seguita esclusivamente dal predetto medico, stante l'impossibilità di residente in provincia di Cosenza, di raggiungere lo studio sito in CP_1
Torino.
A conferma di quanto esposto si precisa che, nel luglio 2020, il dott. CP_2
prendeva le impronte alla sig.ra per confezionare le corone che Pt_1
successivamente posizionava sull'impianto dallo stesso eseguito;
proprio in tale occasione (luglio 2020) la paziente lamentava al dott. dolori alla CP_2
cavità orale e tale circostanza è stata confermata dallo stesso medico “La Sig.ra
, in occasione dell'apposizione delle corone provvisorie, riferì al Dott. Pt_1
che nella parte inferiore, in corrispondenza del ponte ove erano state CP_2
posizionate le viti dell'impianto, il ponte stesso, battendo in continuazione sui perni sottostanti, causava dolore a tutta l'arcata inferiore.” (comparsa Calabrese
p. 5).
Dunque, sebbene avesse riscontrato le problematiche relative all'operato del collega, il dott. si esimeva dall'approfondimento delle stesse, CP_2
pagina 15 di 29 rimandando semplicemente la paziente alle cure del dott. in CP_1
particolare, “rappresentò alla stessa che, avendo riscontrato problematiche sulle parti ove era intervenuto il Dott. si sarebbe dovuta rivolgere allo stesso CP_1
Dott. al fine di modificare le opere poste in essere da quest'ultimo - CP_1
quale proprio odontotecnico - mentre non poteva richiedere al Dott. di CP_2
intervenire su un lavoro su cui era ancora impegnato un collega, e che era ancora in itinere” (comparsa p. 5).
Emerge, quindi, che la colpa professionale addebitale al dott. vada CP_2
individuata nella condotta omissiva dello stesso, il quale si è sottratto dal valutare e porre rimedio all'errore commesso dal dott. stante la CP_1
cooperazione multidisciplinare posta in essere dagli stessi.
L'emendabilità degli errori commessi dal dott. da parte del dott. CP_1
è emersa con chiarezza dalla chiamata intercorsa tra il dott. CP_2
e la sig.ra in data 28.04.2021, in particolare il primo affermava CP_2 Pt_1
“… comunque l'ho vista ed è stata da una parte mia paziente, per quanto minima, io ho fatto gli impianti, allora se dobbiamo rifare il lavoro io glielo rifaccio non è un problema, io la rimetto a posto, io lo so già, ma non posso prendermi la responsabilità ...” ancora “spiego una cosa la capsula bassa lei ce l'aveva perchè il ponte sopra era alto” e ancora “Francesca porti pazienza, il concetto non è la togliamo la mettiamo, il concetto è lei stava facendo dei lavori con un altro dottore, ci siamo?, che poi questo dottore si sia interrotto, abbia finito, io non so più niente se lei fosse stata mia paziente la cosa era completamente diversa, allora, io quello che le sto dicendo è se vuole io mi metto in gioco per darle una mano, indipendentemente da a soluzionare questa roba qua, se invece CP_1
lei giustamente ha perso la fiducia” e poi “Mi hanno consegnato questo ponte io
l'avevo abbassato, mi ricordo, perchè toccava con quello sopra. Io ho detto abbasso, abbasso, va be', poi se la vede sarà qualche cavolo suo, cioè, CP_1
magari il ponte sopra non è fatto bene, è troppo grosso, tocca troppo…” ancora
“io la riprendo in cura da zero e vediamo di soluzionare questa roba qua, ma io so pagina 16 di 29 già come si soluziona, lì bisogna togliere i provvisori che si vede sono stati fatti male, si dà la nuova chiusura, poi, eventualmente si rifanno ancora altri nuovi provvisori con la nuova chiusura, capisce?”
Pertanto, il dott. si rendeva disponibile a porre rimedio agli errori CP_2
commessi dal dott. solo un anno dopo a seguito della e-mail della CP_1
del 27 aprile 2021 in cui la stessa lamentava dolori addebitandoli alle Pt_1
cure dei due professionisti.
Per quanto riguarda i disturbi denunciati dalla paziente nonché
l'individuazione delle cause va rilevato che dalla relazione CTU (effettuata nell'ambito del procedimento di ATP R.G. N. 9980/2022) è emerso che:
- “la preesistenza era costituita da uno stato dentale masticatorio compromesso ma con conservato equilibrio a livello del complesso temporo-mandibolare e pertanto asintomatico” (p. 26);
- “per la perdita dell'equilibrio temporo-mandibolare a seguito delle cure al 3° e
4° quadrante effettuate dal Dottor è comparsa una sindrome da CP_1
disordine temporo-mandibolare (DTM)”. (p. 27);
- per quanto riguarda l'operato del Dott. “Prestazioni odontoiatriche CP_2
effettuate dal Dott. inserzione di n. 4 impianti nei siti 47-46-37-36 e CP_2
protesizzazione provvisoria al IV quadrante. Il suo operato non mostra criticità di sorta”. (p. 27);
- in relazione all'attività del dott. “estrazione di 15 (in anamnesi riferito CP_1
come fratturato), cura canalare di 37 e sua ricostruzione;
lo stesso elemento dentario, nell'arco di due giorni, veniva estratto causa frattura. Monconizzazione degli elementi dentari 16 e 14 vitali e posizionamento di ponte provvisorio sugli stessi. Sostituzione di ponte provvisorio su impianti (46-47) posizionato dal Dott. con un nuovo manufatto protesico provvisorio (p. 27); CP_2
- in particolare, i CTU hanno evidenziato che “La perdita dell'elemento 37 e le protesizzazioni provvisorie allestite al I e IV quadrante, non congrue per dimensione verticale e piani occlusali, hanno slatentizzato un DTM con pagina 17 di 29 sintomatologia algicodisfunzionale a carico dell'apparato masticatorio e con ripercussioni generali sistemiche. Tale diagnosi è avvalorata dalle visite eseguite da tre diversi gnatologi (Dott.ssa Dott. e Dott. Persona_3 Persona_4
, i quali hanno riscontrato il sopracitato corteo sintomatologico Persona_5
e, all'esame intraorale, protesizzazioni incongrue con dimensione verticale non corretta, piani occlusali errati e supporto occlusale scarso”.
Alla luce di quanto finora riportato è possibile affermare che si configura l'ipotesi di responsabilità medica in capo al dott. perché eseguiva la CP_1
sua attività in contrasto con regole delle leges artis; nonché in capo al dott.
poiché, come precedentemente motivato, non si adoperava, in CP_2
particolare in occasione delle visite della paziente nel luglio del 2020, al fine di prendere provvedimenti circa un quadro clinico compromesso a seguito dell'intervento del dott. CP_1
In merito alla quantificazione del danno va richiamato quanto esposto dai CTU, in particolare (p. 28, 29):
- Il corrispettivo versato dalla perizianda al Dott. per l'intero ciclo di cure CP_1
effettuate presso lo studio dentistico del dott. (vedi fatture n. 51 del CP_2
16/09/2019, ricevuta di bonifico datata 11/02/2020 e fattura n. 20 del
23/07/2020) ammonta ad € 2.730,00” nello specifico “la quota della parte implantare eseguita dal Dott. (€ 2000,00) appare congrua e non deve CP_2
essere restituita, vista la salute implantare dimostrata dai radiogrammi. La rimanente parte (€ 730,00) riguardante le prestazioni professionali del Dott. che non hanno raggiunto buon esito deve essere restituita alla CP_1
perizianda”.
- “Nella valutazione del danno biologico permanente (secondo le Tabelle Andi
Proof edite nel febbraio 2016) bisogna tener conto dell'assenza di alterazioni e danni articolari bilateralmente alle ATM (articolazioni temporo-mandibolari) come dimostrato dalla RMN;
in tale situazione la percentuale di invalidità varia dal 2% al 6 %. Tuttavia, come da tabelle, è importante valutare la presenza di pagina 18 di 29 uno o più sintomi e segni quali: - limitazione all'apertura della bocca;
- costanza e gravità del dolore;
- affaticabilità masticatoria. Nel caso in esame la concomitanza di tutti i sopracitati sintomi e segni porta, come da valutazione tabellare, ad un valore del 6% (sei per cento) di danno biologico permanente. Tali postumi non incidono in concreto sulle consuete attività della vita, ivi comprese quelle del tempo libero e di svago, talchè nella loro quantificazione si è già tenuto conto dell'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali”;
- “Danno biologico temporaneo: è individuabile un periodo di incapacità biologica
- parziale minima al 25% per giorni 60”;
- “Cure in emenda: ad oggi è stata espletata la parte puramente diagnostica. Sono documentate in atti le spese per RMN articolazioni temporo-mandibolari del costo di € 162,00 e check diagnostico eseguito dal Dott. del costo di € Per_5
1.502,00”;
- L'iter terapeutico da intraprendere per la risoluzione del quadro algico disfunzionale comporta una parte diagnostica (già effettuata) e una parte terapeutica da protrarre nel tempo per riacquistare un nuovo equilibrio occlusale che venga accettato dal sistema artromiofasciale bilateralmente. Tale terapia non può essere conseguita ad onere del S.S.N.”
In definitiva, può affermarsi che, in relazione alla quantificazione del danno, le parti convenute sono tenute a corrispondere le somme di seguito indicate, da ripartire in misura del 15% in capo al dott. ed in misura del 85% in CP_2
relazione al dott. in particolare, sono tenute: CP_1
- al risarcimento a titolo di danno non patrimoniale dell'importo complessivo di
€ 10.040,47 da intendersi liquidato all'attualità (di cui € 7.664,81 per invalidità permanente ed € 842,70 per invalidità temporanea ed aumento del 20% in relazione alla sola invalidità permanente corrispondente al riconoscimento del danno morale per € 1.532,96). In particolare, con riguardo alla voce del danno morale “pur essendo in linea di principio ammessa la risarcibilità del danno morale scaturente dalle lesioni, il relativo pregiudizio deve essere pagina 19 di 29 comunque provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito e ciò a maggior ragione nel caso di lesioni minori (cd. 'micropermanenti'), ipotesi nella quale non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”. Nel caso in esame va tenuto conto che l'intervento in esame provocava a parte attrice numerosi disagi, tra cui dolore al collo, alla mandibola ed alle spalle per un prolungato periodo di tempo tanto da spingerla a effettuare numerose visite mediche per individuarne la causa. Si può ricavare che tale condizione abbia provocato nella stessa una forte forma di stress e disagio, tale da giustificare la liquidazione di un danno morale;
- al risarcimento del danno emergente esclusivamente negli importi relativi alle spese per RMN articolazioni temporo-mandibolari del costo di euro 162,00 e check-out diagnostico eseguito dal dott. dal costo di euro 1.502,00. Per_5
Esclusivamente il dott. dovrà, inoltre, restituire l'importo di euro CP_1
730,00 relativo alle prestazioni professionali effettuate dal predetto convenuto, che non hanno raggiunto buon esito.
Come già si è detto, alla luce delle argomentazioni svolte e delle risultanze della relazione tecnica in ordine all'operato del dott. e del dott. è CP_1 CP_2
necessario diversificare la quota percentuale di responsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti, nella misura del 15% a carico del dott. e nella CP_2
misura del restante 85% a carico del dott. CP_1
*****
Accertate le responsabilità dei convenuti nonché la quota parte imputabile a ciascuno degli stessi è necessario verificare l'operatività delle polizze assicurative stipulate con le società assicurative chiamate dagli stessi.
Il ha chiesto, con la comparsa di costituzione, di essere autorizzato a CP_1
chiamare in causa la società a titolo di manleva, Controparte_3
istanza accolta dal giudice con ordinanza del 04.01.2024. La predetta società ha pagina 20 di 29 eccepito l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di manleva ne suoi confronti.
Occorre, anzitutto, precisare che il dott. stipulava con la CP_1 CP_3
la polizza assicurativa n. HCC21-WM010832 con riguardo alla
[...]
responsabilità professionale “Dentista senza implantologia”, con validità dal
15.11.2021 al 15.11.2022.
Tale contratto assicurativo è strutturato secondo lo schema cosiddetto “Claims
Made”, stante l'obbligo della Compagnia Assicuratrice di tenere indenne l'assicurato con riferimento alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei suoi confronti da terzi - e denunciate agli Assicuratori - durante il periodo di validità della predetta polizza (parte convenuta all. 2). CP_1
Nel caso in esame il denunciava il sinistro, durante la vigenza della CP_1
predetta polizza, ovvero nel giugno del 2022 a seguito del ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., depositato dalla sig.ra in data in data 25 maggio 2022 (all. 3). Pt_1
In merito alla eccezione di inoperatività della polizza e di riduzione dell'indennizzo nei confronti di parte attrice, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., deve ritenersi come tale eccezione non possa trovare accoglimento.
La Compagnia Assicurativa ha affermato che il proprio assicurato, dato il tenore della e-mail, della raccomandata e dei messaggi whatsapp inoltrati dalla sig.ra
, nonché dalla diffida inoltrata al primo dal legale della stessa, fosse a Pt_1
conoscenza di una circostanza che come previsto dalla Polizza stessa andava denunciata al momento della compilazione del modulo predisposto dalla
[...]
“di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano Controparte_3
causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento, fatto salvo quanto indicato al punto 2”. (comparsa doc. 2 p.3). CP_3
A ben guardare, tuttavia, occorre rilevare che:
- dalla messagistica whatsapp è emerso un rapporto medico paziente ove quest'ultimo fa presene dei dolori che ben possono rientrare nella normalità di pagina 21 di 29 un post-operatorio subito nella cavità orale come, ad esempio, la difficoltà a mangiare, dolore e sensibilità del dente interessato dall'operazione (doc. 3, 5,
7, 15);
- dal contenuto della e-mail è emerso che la sig.ra , a seguito di disturbi Pt_1
dopo l'operazione in esame, chiedeva al dott. delle delucidazioni in CP_1
merito alla sua attività e quella del dott. , tuttavia, senza manifestare Pt_1
alcuna intenzione di voler ricorrere per ottenere un risarcimento del danno
(doc. 17);
- con raccomandata del 07.06.2021 (doc. 19) e diffida del 23.06.2021 (doc. 22) la sig.ra chiedeva al dott. documenti, tra cui copia della propria Pt_1 CP_1
cartella clinica, completa del diario clinico e radiografie, adducendo quale motivazione a sostegno della sua richiesta il proseguimento delle cure iniziato con i dottori e . CP_1 Pt_1
Alla luce di quanto fin qui riportato emerge con evidenza l'assenza dei requisiti di dolo e colpa grave in capo all'assicurato con riguardo alle dichiarazioni rilasciate in sede di stipula della polizza contrattuale N. HCC21-WM010832.
Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 1893 c.c. - che disciplina l'ipotesi di reticenza in assenza di dolo o colpa grave dell'assicurato - preme evidenziare che, nel caso in esame, la Compagnia Assicurativa si è sottratta dall'onere di provare in che termini la reticenza avrebbe inficiato sulla volontà contrattuale della predetta società, nonché di allegare quei requisiti di essenzialità e di rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell' e il nesso eziologico tra gli Parte_2
stessi ed il consenso dell'assicuratore alla conclusione del contratto.
Inoltre, la stessa richiama nella comparsa di Controparte_3
costituzione quanto previsto dall'istituto di cui all'art. 1893 c.c., in particolare
“la reticenza dell'assicurato dovrà essere sanzionata con la perdita, o quanto meno la riduzione (in proporzione al differenziale tra il premio riscosso e quello sarebbe stato effettivamente dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose)
…”. Tuttavia, la medesima compagnia assicurativa ha omesso di allegare e pagina 22 di 29 spiegare quale premio (e sulla base di quali criteri di computo) avrebbe dovuto versare il nell'ipotesi in cui la Compagnia avesse avuto conoscenza CP_1
della circostanza in esame.
Per tutte le ragioni sino a qui esposte va riconosciuta l'operativa della polizza n.
HCC21-WM010832 in relazione al sinistro in esame e a favore dell'assicurato nei limiti della somma afferente al danno cagionato alla sig.ra , CP_1 Pt_1
escludendo, quindi, la restituzione delle somme già ricevute dalla predetta, che rientrano a contrario nella fattispecie dell'indebito arricchimento, priva di copertura assicurativa.
Con riguardo al dott. si evidenzia che lo stesso con comparsa di CP_2
costituzione ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa le società
e , a titolo di Controparte_8 Controparte_6
manleva, istanza accolta dal giudice con ordinanza del 04.01.2024.
La società ha confermato di prestare a favore del dottor CP_8 [...]
garanzia assicurativa per la responsabilità civile professionale CP_2
derivante dall'attività di “Odontoiatria con implantologia osteointegrata” in forza della polizza “AmTrust Doctors Silver -Assicurazione per la
Responsabilità Civile Professionale dei Medici (Ed. 06/2018)” n.
RCM20060026503, stipulata con la deducente Compagnia (docc. 1e 2), con decorrenza dal 28 febbraio 2017al 28 febbraio2018, successivamente rinnovata.
La predetta polizza opera in regime di claims made, ovvero -ai sensi delle definizioni di polizza -“con riferimento alle Richieste di Risarcimento che risultino presentate durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a fatti antecedenti”, con retroattività al 28 febbraio 2017 (comparsa di costituzione pag. 4).
La società ha però eccepito l'inoperatività della polizza per specifica CP_8
esclusione:
pagina 23 di 29 - “delle Richieste di Risarcimento per danni che siano conseguenze dell'inottemperanza a quanto previsto dal capo IV -Informazione e Consenso -del
Codice di Deontologia Medica (cfr. art.
4.5 pag. 2 di 6, Condizioni Generali di
Assicurazione)”;
- “basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall (cfr. pag. 2 di 6, Parte_2
Condizioni Generali di Assicurazione, Art. 4.6)”.
Si esclude pacificamente che la fattispecie in esame possa rientrare in una delle ipotesi sopra descritte.
Con riguardo all'oggetto della copertura assicurativa si evidenzia che la
Responsabilità Civile Professionale dei Medici deve necessariamente ricomprendere quelle condotte omesse dal medico che lo stesso avrebbe dovuto tenere in considerazione di un lavoro coordinato con altro medico.
Il caso in esame va, infatti, annoverato tra le ipotesi di negligenza professionale in cui la condotta omissiva del medico viene equiparata alla condotta attiva configurandone allo stesso modo la sua responsabilità professionale.
Per queste ragioni deve essere dichiarata l'operatività della polizza in esame con riferimento al sinistro denunciato dallo stesso CP_1
La compagnia assicuratrice ha dichiarato che Controparte_6
la Polizza per la Responsabilità Civile Professionale Medico Dentista
Odontoiatra Igienista Dentale n. R.2022.1143488 invocata dal dott. CP_2
nei confronti di ha avuto decorso dalle ore 24.00 del 14 gennaio CP_6
2022 alle ore 24.00 del 14 gennaio 2023.
Tale polizza ha efficacia retroattiva di dieci anni, ossia prevede la copertura assicurativa per i casi di responsabilità civile professionale “esclusivamente per le Richieste di risarcimento poste a conoscenza dell' – e da questi Parte_2
comunicate per iscritto agli Assicuratori in accordo con le condizioni della presente Polizza – per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, e conseguenti a fatti, errori, omissioni posti in essere non oltre 10 anni antecedenti pagina 24 di 29 il periodo di vigenza della polizza. […]”, in conformità con la clausola claims made”. (p. 5).
La predetta compagnia assicurativa ha eccepito che “la preconoscenza del dott. della sussistenza di una richiesta di risarcimento danni avanzata dalla CP_2
sig.ra (mediante raccomandata e successiva diffida del giugno Parte_1
2021) anteriormente alla data di effetto della polizza (14 gennaio 2022), esclude in toto l'operatività della polizza assicurativa invocata”.
Sul punto, deve ribadirsi che la sig.ra , nel giugno del 2021, sia con la Pt_1
raccomandata e sia anche con la diffida, non muoveva alcuna richiesta risarcimento danni ma una mera richiesta di documentazione in possesso dei dottori e per poter continuare le cure. Da tali richieste non CP_1 CP_2
è, infatti, possibile evincere alcuna potenziale richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla stessa.
Senonché, la copertura assicurativa va esclusa a fronte della clausola espressa di cui all'art. 21 lett. b delle condizioni generali della Polizza che prevede, all'art. 21 lett. b, l'esclusione della polizza “per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze che l Parte_2
conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza prima del
Periodo di Assicurazione, ed atte a generare una successiva Richiesta di
Risarcimento contro di lui” (p. 9).
La clausola contrattuale non richiede né il dolo né la colpa grave dell'assicurato ma la mera conoscenza di quest'ultimo circa le circostanze che hanno successivamente generato la richiesta di risarcimento del danno.
Ora, nel caso in esame, non può negarsi la conoscenza del dott. circa CP_2
la circostanza prospettata dalla sig.ra , stante l'e-mail a quest'ultimo Pt_1
inoltrata, nonché la telefonata intercorsa con la sig.ra e la richiesta di Pt_1
documentazione effettuata prima con raccomandata e poi diffida del legale.
Per tali ragioni resta esclusa la copertura assicurativa relativa alla polizza n.
R.2022.1143488 pattuita con la Controparte_6
pagina 25 di 29 Infine, deve evidenziarsi che le assicurazioni e Controparte_3 CP_8
opereranno rispettivamente a favore di e limitatamente alla CP_1 CP_2
quota di responsabilità accertata e dichiarata nei confronti di ciascuno dei convenuti.
c. Sulle spese di lite
Le spese di lite, incluse quelle di ATP (RG 9980/2022), seguono la soccombenza e sono così liquidate in base ai parametri D.M. 147/22: euro 2.337,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa relativamente al procedimento di ATP;
euro 5.077,00 per compenso ed euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali su entrambi gli importi relativamente al presente procedimento.
Va poi riconosciuto, quale voce di danno patrimoniale, il rimborso in favore della ricorrente dei compensi corrisposti al collegio peritale in sede di procedura ex art 696 bis c.p.c., nonché il rimborso delle spese di CTP (doc. 60), pari ad euro 1.220,00 da parte delle resistenti nei limiti delle quote indicate per ciascuno di essi.
Nei rapporti tra il dott. e la Compagnia - la CP_1 Controparte_3
quale, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal proprio assicurato, dovrà tenere indenne e manlevare il predetto convenuto, nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare alla in Pt_1
forza della presente pronuncia - devono liquidarsi in favore del primo, e a carico della seconda, oltre alle spese di resistenza anche quelle di chiamata
(compensi relativi alla fase introduttiva e di studio, da liquidarsi applicando i valori tra i minimi ed i medi).
Nei rapporti tra il dott. e la Compagnia - la CP_2 Controparte_8
quale, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal proprio assicurato, dovrà tenere indenne e manlevare il predetto convenuto, nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare alla in Pt_1
forza della presente pronuncia - devono liquidarsi in favore del primo, e a pagina 26 di 29 carico della seconda, oltre alle spese di resistenza anche quelle di chiamata
(compensi relativi alla fase introduttiva e di studio, da liquidarsi applicando i valori tra i minimi ed i medi).
Nei rapporti tra il dott. e la CP_2 Controparte_16
, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Le suddette spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (rapportato alla misura in cui la pretesa risarcitoria è stata accolta nei confronti del ), delle questioni trattate, CP_2
dell'attività processuale effettivamente svolta, sono complessivamente quantificate in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda svolta da parte ricorrente e, per l'effetto,
1. Condanna alla restituzione della somma di euro 730,00 a Controparte_1
favore di oltre interessi legali dalla sentenza al saldo Parte_1
effettivo;
2. Condanna e al pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2
di euro 11.704,47 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale a favore di oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, nelle Parte_1
rispettive quote del 15% in capo al dott. e del 85% in capo al dott. CP_2
CP_1
3. Condanna e al pagamento a favore di Controparte_1 Controparte_2
dell'importo di € 1.220,00 per spese di CTP, nonché al Parte_1
rimborso in favore della ricorrente dei compensi riconosciuti al collegio peritale in sede di procedura ex art 696 bis c.p.c. (R.G. n. 9980/2022), oltre pagina 27 di 29 interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, nelle rispettive quote del 15% in capo al dott. e del 85% in capo al dott. CP_2 CP_1
4. Condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
dell'importo di € 2.337,00 oltre rimborso spese generali nella Parte_1
misura del 15%, Iva e Cpa relativamente al procedimento di ATP e di €
5.077,00 per compenso ed € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali su entrambi gli importi relativamente al presente procedimento;
tali importi dovranno essere corrisposti rispettivamente e limitatamente nella quota del 15 % in capo al dott. e del 85% in capo al dott. CP_2 CP_1
5. Condanna la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a manlevare , nel rispetto delle Controparte_1
condizioni di polizza, di quanto il predetto convenuto dovrà corrispondere in forza delle statuizioni della presente pronuncia di cui ai punti 2), 3) e 4);
6. Condanna la società ., in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, a manlevare nel rispetto Controparte_2
delle condizioni di polizza, di quanto il predetto convenuto dovrà corrispondere in forza delle statuizioni della presente pronuncia di cui ai punti
2), 3) e 4);
7. condanna la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rimborsare a , le spese di Controparte_1
resistenza e chiamata, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
8. condanna la società ., in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese di Controparte_2
resistenza e chiamata, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
9. Condanna a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_16
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di
[...]
pagina 28 di 29 resistenza e chiamata, che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
Torino, 12.12.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 29 di 29