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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5607/2023 avente ad oggetto: Interdizione (COLLEGIO) vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e , nato il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.to CASTALDI C.F._2
STEFANIA;
RICORRENTI
E
, nata il [...] in [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._3 alla Via Francesco Tagliamonte n. 18 in Acerra (NA);
1 RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di interdizione. Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2023, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale chiedendo di pronunciare l'interdizione di (nata ad [...] CP_1
l'11.02.2003), in quanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 414 c.c., producendo a sostegno della domanda documentazione anagrafica e certificazione medica.
2. All'udienza dell'8.5.2024, tenuto conto dell'impossibilità di procedere all'esame dell'interdicenda, il Giudice disponeva l'esame domiciliare della stessa, tenutosi in data
26.06.2023, e, previo rinvio per trasferimento ad altro ufficio del Giudice, la causa veniva riservata al Collegio in data 22.1.2025.
3. La domanda di interdizione merita accoglimento.
Dalla documentazione medica prodotta a sostegno del ricorso nonché dall'esame domiciliare dell'interdicenda è evidente che l'interdicenda, in considerazione della grave infermità da cui è affetta sia del tutto incapace di attendere con consapevolezza e discernimento alla cura dei propri interessi.
In particolare, l'interdicenda risulta affetta da encefalopatia ipossica-ischemica dalla nascita con grave ritardo psicomotorio e disturbi della deglutizione con necessità di peg;
la stessa non interagisce in quanto affetta da cecità e sordità, necessita di assistenza permanente e sono frequenti episodi epilettici.
Dall'esame diretto domiciliare della è stato accertato che la stessa non è in grado di Pt_2 compiere alcuna valutazione anche elementare, di deambulare, essendo allettata, di gestire in autonomia i propri interessi, risultando allacciata a respiratore.
Alla stregua di quanto precede, non risulta necessaria l'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio né dell'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
È evidente che l'interdicenda non sia in grado di poter provvedere ai propri interessi sia con
2 riguardo alla cura della propria persona nonché con riferimento alla gestione del proprio patrimonio.
Per quanto sino ad ora affermato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 414 c.c., il quale, ai fini della dichiarazione d'interdizione, richiede “una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ossia una particolare gravità della patologia che, diversamente da uno stato di capacità limitata dell'inabilitato, sia tale da escludere l'idoneità cognitiva e volitiva anche in relazione agli atti di ordinaria amministrazione.
Ebbene, questo Tribunale non ignora che ad oggi l'ambito di applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, a seguito dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno, sia divenuto residuale e che l'amministrazione di sostegno sia istituto dotato di maggiore flessibilità ed agilità rispetto a quello dell'interdizione, ma va evidenziato che, considerando il criterio della maggiore idoneità della beneficiaria, ritiene che la stessa sia preferibile all'amministrazione di sostegno considerando che l'interdicenda ha 22 anni, versa in condizioni psicofisiche estremamente complesse e tali da precludergli qualsivoglia manifestazione esterna di volontà e lo svolgimento di attività quotidiane e in continuo peggioramento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013 n. 18171).
Ne consegue che, in base alle risultanze processuali, ricorra pienamente la prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c. potendo essere pronunciata l'interdizione di CP_1
Va, da ultimo, dato atto che nel corso di causa la ricorrente ha manifestato la Parte_1 propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore dell'interdetta, la quale va nominata tutore provvisorio, con lo specifico compito di gestire l'indennità di accompagnamento, con obbligo di rendiconto al Giudice Tutelare e con l'ulteriore obbligo di aprire, ove non già esistente, e depositare su un conto corrente bancario o postale unicamente intestato alla beneficiaria le somme dalla stessa percepita, ove dovranno essere trasferiti i saldi di ulteriori conti cointestati con la beneficianda che dovranno poi essere estinti.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ Dichiara l'interdizione di nata il [...] in [...] (C.F. CP_1
), residente a[...] in Acerra (NA) C.F._3
3 ➢ Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 423 c.c. e 49 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ nata il [...] in [...] (C.F. Parte_3
), tutrice provvisoria di con i poteri di cui in parte C.F._1 CP_1 motiva;
➢ Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare;
➢ Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nel registro
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.02.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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