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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6896/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'AVV. DE SIENA FERNANDA ELISA ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, l'istante – premesso di essere stata riconosciuta dall nella precedente fase amministrativa CP_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%) e portatrice di handicap non in situazione di gravità - adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde veder riconosciute in suo favore le condizioni sanitarie di cui all'art.1 l. 18/1980 e art. 3, terzo comma, l. 104/92.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice reputava che la ricorrente si trovasse unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/1992, a partire dalla data della domanda amministrativa;
a seguito di contestazione nei termini di legge, la stessa presentava ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per godere dell'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott. , anche in Persona_1 fase di opposizione.
Sulle conclusioni rassegnate la causa viene così decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti con la decorrenza stabilita dal consulente.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed esaminata la Per_1 documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie (Decadimento cognitivo di grado moderato-severo e stato depressivo;
- ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente;
- pregressa asportazione adenoma tubulo- villoso del sigma (2018); - severo deficit deambulatorio e posturale per spondilodiscoartrosi diffusa con esiti di mielite dorsale post-infettiva da D10 a D11 (2023), cavità siringomielica da D11 a D12 e cuneizzazione anteriore post-fratturativa di L1 con paraparesi maggiore a sinistra e coxartrosi bilaterale) la stessa fosse da considerarsi soggetto con necessità di assistenza continuativa anche nel compimento degli atti elementari del vivere quotidiano a decorrere dal 1.10.2024, data di aggravamento del quadro morboso.
In punto di decorrenza, il consulente chiarisce quanto segue: “Tale condizione, attendibilmente cagionata dal sopravvenuto aggravamento clinico e disfunzionale del quadro clinico preesistente, può essere ritenuta sussistente dall'ottobre 2024, epoca in cui il soggetto riportava la frattura vertebrosomatica di L1 che determinava l'ulteriore scadimento della sua residua validità e concretizzava la necessità dell'assistenza continuativa anche nel compimento degli atti elementari del vivere quotidiano”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, puntualmente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che l'istante è portatrice dello status di cui all'art. 3, terzo comma, della l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa come stabilito in corso di atp, nonché invalida ai sensi dell'art. 1 della l. 18/1980 dal 1.10.2024.
L' è tenuto al pagamento delle spese di lite della fase di atp che si liquidano come CP_1 in dispositivo;
le spese di opposizione, stante il riconoscimento del beneficio con data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, possono essere interamente compensate.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza di entrambe le fasi di giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è portatrice dello status di cui all'art. 3, terzo comma, della l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa nonché nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/1980 a decorrere dal 1.10.2024;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in CP_1
€ 1.528,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- compensa le spese del giudizio di opposizione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Tivoli, 15.10.2025
Il giudice
ER AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6896/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'AVV. DE SIENA FERNANDA ELISA ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, l'istante – premesso di essere stata riconosciuta dall nella precedente fase amministrativa CP_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%) e portatrice di handicap non in situazione di gravità - adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde veder riconosciute in suo favore le condizioni sanitarie di cui all'art.1 l. 18/1980 e art. 3, terzo comma, l. 104/92.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice reputava che la ricorrente si trovasse unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/1992, a partire dalla data della domanda amministrativa;
a seguito di contestazione nei termini di legge, la stessa presentava ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per godere dell'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott. , anche in Persona_1 fase di opposizione.
Sulle conclusioni rassegnate la causa viene così decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti con la decorrenza stabilita dal consulente.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed esaminata la Per_1 documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie (Decadimento cognitivo di grado moderato-severo e stato depressivo;
- ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente;
- pregressa asportazione adenoma tubulo- villoso del sigma (2018); - severo deficit deambulatorio e posturale per spondilodiscoartrosi diffusa con esiti di mielite dorsale post-infettiva da D10 a D11 (2023), cavità siringomielica da D11 a D12 e cuneizzazione anteriore post-fratturativa di L1 con paraparesi maggiore a sinistra e coxartrosi bilaterale) la stessa fosse da considerarsi soggetto con necessità di assistenza continuativa anche nel compimento degli atti elementari del vivere quotidiano a decorrere dal 1.10.2024, data di aggravamento del quadro morboso.
In punto di decorrenza, il consulente chiarisce quanto segue: “Tale condizione, attendibilmente cagionata dal sopravvenuto aggravamento clinico e disfunzionale del quadro clinico preesistente, può essere ritenuta sussistente dall'ottobre 2024, epoca in cui il soggetto riportava la frattura vertebrosomatica di L1 che determinava l'ulteriore scadimento della sua residua validità e concretizzava la necessità dell'assistenza continuativa anche nel compimento degli atti elementari del vivere quotidiano”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, puntualmente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che l'istante è portatrice dello status di cui all'art. 3, terzo comma, della l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa come stabilito in corso di atp, nonché invalida ai sensi dell'art. 1 della l. 18/1980 dal 1.10.2024.
L' è tenuto al pagamento delle spese di lite della fase di atp che si liquidano come CP_1 in dispositivo;
le spese di opposizione, stante il riconoscimento del beneficio con data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, possono essere interamente compensate.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza di entrambe le fasi di giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è portatrice dello status di cui all'art. 3, terzo comma, della l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa nonché nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/1980 a decorrere dal 1.10.2024;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in CP_1
€ 1.528,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- compensa le spese del giudizio di opposizione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Tivoli, 15.10.2025
Il giudice
ER AR