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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/12/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3385 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
RI Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3385 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv.CANIGLIA ELEONORA , Indirizzo Telematico , che lo rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamente domiciliata e rappresentata Controparte_1 C.F._2 come sopra Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 14/10/2025 Ricorrenti: “ 1) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Siena il 2-9-2000, tra il Sig. e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Siena, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
Pagina 1 con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza n.90 del 2022 Tribunale di Siena pubblicata in data 5-2-2022 rg 1522/2019, che qui si ripropongono:
1. affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con il minore;
2. regolamentazione del diritto di visita materno nel seguente modo: in mancanza di accordo tra le parti, la signora otrà vedere e tenere con sé il figlio , CP_1 Per_1 due giorni alla settimana e due fine settimana al mese alternati a partire dal sabato mattina e fino alla domenica sera;
ad anni alterni per le vacanze pasquali, iniziando dalla madre;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, partendo la madre dal periodo 31 dicembre – 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ciascun anno;
3. assegnazione al sig. siccome collocatario del figlio minore, della Parte_1 casa coniugale;
4. mantenimento a carico di di un assegno, quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore , dell'importo mensile di 150,00 euro, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Siena
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite sentenza irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate
Pagina 2 visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 2/9/2000 in Siena e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena al n. 89 parte II serie A dello stesso anno. visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 2/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 3
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
RI Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3385 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv.CANIGLIA ELEONORA , Indirizzo Telematico , che lo rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamente domiciliata e rappresentata Controparte_1 C.F._2 come sopra Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 14/10/2025 Ricorrenti: “ 1) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Siena il 2-9-2000, tra il Sig. e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Siena, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici,
Pagina 1 con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza n.90 del 2022 Tribunale di Siena pubblicata in data 5-2-2022 rg 1522/2019, che qui si ripropongono:
1. affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con il minore;
2. regolamentazione del diritto di visita materno nel seguente modo: in mancanza di accordo tra le parti, la signora otrà vedere e tenere con sé il figlio , CP_1 Per_1 due giorni alla settimana e due fine settimana al mese alternati a partire dal sabato mattina e fino alla domenica sera;
ad anni alterni per le vacanze pasquali, iniziando dalla madre;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, partendo la madre dal periodo 31 dicembre – 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ciascun anno;
3. assegnazione al sig. siccome collocatario del figlio minore, della Parte_1 casa coniugale;
4. mantenimento a carico di di un assegno, quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore , dell'importo mensile di 150,00 euro, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Siena
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite sentenza irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate
Pagina 2 visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 2/9/2000 in Siena e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena al n. 89 parte II serie A dello stesso anno. visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 2/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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