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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8930 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
CI TE DI rel.
AN AN DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1317/2024 vertente
TRA
(Roma, 24.08.1971) con il patrocinio dell'avv. Maddalena Parte_1
Claudia Del Re;
ricorrente
E
(Napoli, 06.01.1970) con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1
IS MI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in data 10.8.2006; ha riferito che dalla Controparte_1 2
loro unione erano nati i figli in data 12.6.2005 e in data 20.3.2009; che Per_1 Per_2
nel 2022 i coniugi si erano separati consensualmente mediante negoziazione assistita e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto la conferma di tutte le statuizioni della separazione ad eccezione di quella che prevedeva il mantenimento diretto dei minori nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio ma Controparte_1
ha chiesto la conferma di tutte le statuizioni della separazione in difetto di elementi nuovi tali da giustificare una modifica.
1. STATUS
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
10.8.2006, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2. AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE
RN
Preliminarmente il collegio osserva che è divenuto maggiorenne e pertanto va Per_1
disciplinato unicamente il regime di affidamento, il collocamento e la frequentazione solo con riferimento alla figlia , ancora minorenne. Per_2
Nel corso del giudizio non sono emerse criticità in ordine al regime di affidamento condiviso e - viste anche le concordi richieste delle parti sul punto - non vi è motivo di derogarvi, pertanto va confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
La frequentazione paterna può essere disciplinata secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo di separazione.
3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Roma, Viale Gorizia 24/A, resta assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario della figlia , minorenne, e del figlio , maggiorenne Per_2 Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente.
4. RICHIESTE ECONOMICHE
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente un contributo perequativo al mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, asserendo che i ragazzi - pur vedendo il padre regolarmente - non pernottano quasi mai dallo stesso come previsto dall' accordo 3
raggiunto in sede di separazione e pertanto tutte le spese relative alle loro esigenze primarie sono quasi totalmente a suo esclusivo carico.
Il resistente ha insistito per la conferma delle statuizioni della separazione deducendo che non sussistono elementi nuovi per la modifica richiesta dalla moglie ed ha poi aggiunto che spesso la figlia si è rifiutata di pernottare presso di lui a causa delle Per_2
ritorsioni paventate dalla madre.
Le condizioni vigenti prevedono - con riferimento alla frequentazione ordinaria - che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana con Per_2 pernotto, dall'uscita di scuola all'entrata a scuola la mattina successiva e a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 19.30 con riaccompagno alla casa familiare. Mentre attualmente vede il padre Per_1
liberamente.
Quanto alle statuizioni economiche le condizioni della separazione prevedono che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli durante il periodo in cui ha con sé i minori e che ciascun genitore sostenga - oltre il 50% delle spese straordinarie - il 50% delle seguenti spese ordinarie: abbigliamento preventivamente concordato nella spesa, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria e libri di testo, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare (cfr. accordo di separazione allegato al ricorso).
All'udienza del 25.2.2025 sono stati ascoltati i figli della coppia. Per_
ha dichiarato quanto segue: “Mi chiamo ed ho quasi 16 anni, frequento il Per_2
secondo liceo scientifico al Righi di Roma, io non sto molto a casa ma per lo più sto da mamma perché non me la sento di dormire da papà, non è che non mi fido è che non lo so, non so bene come spiegare., con papà ho un buon rapporto ma sento che manca un po' di sincerità , ci sono cose non dette, accuse nei confronti di mamma, non so bene la verità sul loro conflitto…[…] ed ancora: “ ha il motorino ed è più autonomo, Per_1
io se devo andare da papà ci impiego più tempo e papà per riaccompagnarmi ci mette un sacco di tempo come per tenermi di più con lui, una volta me ne volevo andare con la metro e lui mi ha fatto una scenata, ha pianto e mi ha detto “così mi uccidi”.
ha riferito “io dormo da mamma perché è molto più comoda per la scuola e Per_1 ora per l'università, io ho tutto da mamma ma non mi fa fatica dormire da papà e ci Per_ vado con piacere, io dormo da papà tipo 5 o 6 volte al mese, 1 o 2 al mese, qualche mese anche nessuna volta, come supporto io ho sia mamma che papà, papà è presente
Per_ nella nostra vita, ha le sue abitudini ma e ma alla fine ci viene e studiano assieme 4
matematica e fisica, lui ci coccola molto, mamma è più brava nelle materie umanistiche, io frequento fisica alla Sapienza, abitiamo in viale Gorizia con mamma mentre papà vive a Conca d'oro […].
Sulla scorta delle dichiarazioni dalle parti e di quanto riferito dai figli della coppia emerge che i ragazzi vedono con regolarità il padre, ma che solo pernotta 5 o 6 Per_1 volte al mese con quest'ultimo, mentre quasi mai. La motivazione, più che al Per_2
riferito atteggiamento ostacolante della madre, sembrerebbe riconducibile a diversi fattori: in primo luogo al fatto che la ragazza si sente maggiormente a suo agio nella casa familiare;
in secondo luogo, , pur riferendo di avere con il padre un buon Per_2
rapporto, ha sottolineato più volte che preferirebbe da lui maggiore sincerità, evidenziando come alcune volte abbia posto in essere atteggiamenti a lei non graditi;
in terzo luogo, per questioni di natura meramente logistica, ed in particolare per la vicinanza della casa familiare ai luoghi di interesse della minore.
Ciò premesso, pur confermandosi in linea di principio il regime di frequentazione ipotizzato in sede di separazione, nell'auspicio che la minore possa gradualmente superare le proprie resistenze, occorre prendere atto che ad oggi la permanenza dei figli presso i genitori è nettamente più intensa presso la madre;
trova quindi giustificazione la richiesta di porre a carico del padre un contributo perequativo.
E' bene ricordare che nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In detto contesto, ove i figli vivono in via prevalente presso la madre e non vi è un collocamento paritetico, la previsione del mantenimento diretto nei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore risulta iniqua e sbilanciata.
A ciò si aggiunga oltretutto che la previsione di cui all'accordo di separazione relativa alla suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese ordinarie necessarie per l'abbigliamento, delle spese per tasse scolastiche, materiale scolastico e libri di testo, delle spese per le uscite didattiche giornaliere, delle spese di trasporto urbano e di quelle relative alla ricarica del cellulare, non tiene certamente conto di tutte le voci sopra 5
menzionate ma unicamente di una parte delle spese vive necessarie per i figli.
Quanto alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli il collegio osserva che la ricorrente è insegnante e percepisce un reddito mensile pari a circa €
1.700,00 per 13 mensilità (cfr. buste paga e dichiarazioni dei redditi). Ella inoltre percepisce redditi da locazione per € 1.450,00 mensili (cfr. contratto di locazione). Vive unitamente ai figli nella casa familiare, di sua proprietà esclusiva.
Il resistente è ricercatore presso l' e percepisce attualmente un reddito pari ad € CP_2
3.328,59 mensili (cfr. buste paga) in quanto nel gennaio 2024 ha avuto un avanzamento di carriera e vive in un immobile in locazione per il quale sostiene un canone di €
1.000,00 mensili (cfr. contratto di locazione) e non possiede immobili.
Dopo la separazione, ed in particolare tra il 2022 e il 2023, il resistente ha ricevuto dalla madre, signora bonifici sul c/c BNL, per un totale di € Parte_2
33.200,00 e segnatamente € 7.000,00 in data 11.10.22, € 5.000,00 in data 27.3.2023, €
8.400,00 in data 12.5.2023, € 8.600,00 in data 31.5.2023, € 4.200,00 in data 10.7.2023
(cfr. estratti conto BNL allegati sub doc. 14 alla comparsa di costituzione) di cui il resistente non ha chiarito la funzione.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, il collegio ritiene che il contributo paterno al mantenimento dei figli ed , conviventi con la madre - tenuto conto di tutti Per_1 Per_2
i fattori sopra elencati - possa essere quantificato in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli individuate secondo il protocollo in uso presso questo
Tribunale.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1317/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (Roma, 24.8.1971) Parte_1
e da (Napoli, 6.1.1970) in in data 10.8.2006 Controparte_1 Persona_3 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ) Persona_3
(atto n. 5, parte 2, serie C, anno 2006);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
6
- conferma le modalità di frequentazione paterna previste nell'accordo di separazione sottoscritto dalle parti il 27 settembre 2022 e autorizzato dal P.M. l'11 ottobre 2022, da seguire nel rispetto della sensibilità della minore;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Viale Gorizia 24 A, alla ricorrente;
-pone a carico del resistente un contributo perequativo per il mantenimento dei figli ed nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
disponendo che venga corrisposto, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di al suo domicilio o a mezzo bonifico bancario o Parte_1
postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per e individuate secondo il protocollo in uso presso questo Per_1 Per_2
ufficio giudiziario;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 09.6.2025
Il DI estensore Il Presidente
CI TE MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
CI TE DI rel.
AN AN DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1317/2024 vertente
TRA
(Roma, 24.08.1971) con il patrocinio dell'avv. Maddalena Parte_1
Claudia Del Re;
ricorrente
E
(Napoli, 06.01.1970) con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1
IS MI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in data 10.8.2006; ha riferito che dalla Controparte_1 2
loro unione erano nati i figli in data 12.6.2005 e in data 20.3.2009; che Per_1 Per_2
nel 2022 i coniugi si erano separati consensualmente mediante negoziazione assistita e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto la conferma di tutte le statuizioni della separazione ad eccezione di quella che prevedeva il mantenimento diretto dei minori nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio ma Controparte_1
ha chiesto la conferma di tutte le statuizioni della separazione in difetto di elementi nuovi tali da giustificare una modifica.
1. STATUS
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
10.8.2006, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2. AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE
RN
Preliminarmente il collegio osserva che è divenuto maggiorenne e pertanto va Per_1
disciplinato unicamente il regime di affidamento, il collocamento e la frequentazione solo con riferimento alla figlia , ancora minorenne. Per_2
Nel corso del giudizio non sono emerse criticità in ordine al regime di affidamento condiviso e - viste anche le concordi richieste delle parti sul punto - non vi è motivo di derogarvi, pertanto va confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
La frequentazione paterna può essere disciplinata secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo di separazione.
3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Roma, Viale Gorizia 24/A, resta assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario della figlia , minorenne, e del figlio , maggiorenne Per_2 Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente.
4. RICHIESTE ECONOMICHE
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente un contributo perequativo al mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, asserendo che i ragazzi - pur vedendo il padre regolarmente - non pernottano quasi mai dallo stesso come previsto dall' accordo 3
raggiunto in sede di separazione e pertanto tutte le spese relative alle loro esigenze primarie sono quasi totalmente a suo esclusivo carico.
Il resistente ha insistito per la conferma delle statuizioni della separazione deducendo che non sussistono elementi nuovi per la modifica richiesta dalla moglie ed ha poi aggiunto che spesso la figlia si è rifiutata di pernottare presso di lui a causa delle Per_2
ritorsioni paventate dalla madre.
Le condizioni vigenti prevedono - con riferimento alla frequentazione ordinaria - che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana con Per_2 pernotto, dall'uscita di scuola all'entrata a scuola la mattina successiva e a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 19.30 con riaccompagno alla casa familiare. Mentre attualmente vede il padre Per_1
liberamente.
Quanto alle statuizioni economiche le condizioni della separazione prevedono che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli durante il periodo in cui ha con sé i minori e che ciascun genitore sostenga - oltre il 50% delle spese straordinarie - il 50% delle seguenti spese ordinarie: abbigliamento preventivamente concordato nella spesa, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria e libri di testo, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare (cfr. accordo di separazione allegato al ricorso).
All'udienza del 25.2.2025 sono stati ascoltati i figli della coppia. Per_
ha dichiarato quanto segue: “Mi chiamo ed ho quasi 16 anni, frequento il Per_2
secondo liceo scientifico al Righi di Roma, io non sto molto a casa ma per lo più sto da mamma perché non me la sento di dormire da papà, non è che non mi fido è che non lo so, non so bene come spiegare., con papà ho un buon rapporto ma sento che manca un po' di sincerità , ci sono cose non dette, accuse nei confronti di mamma, non so bene la verità sul loro conflitto…[…] ed ancora: “ ha il motorino ed è più autonomo, Per_1
io se devo andare da papà ci impiego più tempo e papà per riaccompagnarmi ci mette un sacco di tempo come per tenermi di più con lui, una volta me ne volevo andare con la metro e lui mi ha fatto una scenata, ha pianto e mi ha detto “così mi uccidi”.
ha riferito “io dormo da mamma perché è molto più comoda per la scuola e Per_1 ora per l'università, io ho tutto da mamma ma non mi fa fatica dormire da papà e ci Per_ vado con piacere, io dormo da papà tipo 5 o 6 volte al mese, 1 o 2 al mese, qualche mese anche nessuna volta, come supporto io ho sia mamma che papà, papà è presente
Per_ nella nostra vita, ha le sue abitudini ma e ma alla fine ci viene e studiano assieme 4
matematica e fisica, lui ci coccola molto, mamma è più brava nelle materie umanistiche, io frequento fisica alla Sapienza, abitiamo in viale Gorizia con mamma mentre papà vive a Conca d'oro […].
Sulla scorta delle dichiarazioni dalle parti e di quanto riferito dai figli della coppia emerge che i ragazzi vedono con regolarità il padre, ma che solo pernotta 5 o 6 Per_1 volte al mese con quest'ultimo, mentre quasi mai. La motivazione, più che al Per_2
riferito atteggiamento ostacolante della madre, sembrerebbe riconducibile a diversi fattori: in primo luogo al fatto che la ragazza si sente maggiormente a suo agio nella casa familiare;
in secondo luogo, , pur riferendo di avere con il padre un buon Per_2
rapporto, ha sottolineato più volte che preferirebbe da lui maggiore sincerità, evidenziando come alcune volte abbia posto in essere atteggiamenti a lei non graditi;
in terzo luogo, per questioni di natura meramente logistica, ed in particolare per la vicinanza della casa familiare ai luoghi di interesse della minore.
Ciò premesso, pur confermandosi in linea di principio il regime di frequentazione ipotizzato in sede di separazione, nell'auspicio che la minore possa gradualmente superare le proprie resistenze, occorre prendere atto che ad oggi la permanenza dei figli presso i genitori è nettamente più intensa presso la madre;
trova quindi giustificazione la richiesta di porre a carico del padre un contributo perequativo.
E' bene ricordare che nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In detto contesto, ove i figli vivono in via prevalente presso la madre e non vi è un collocamento paritetico, la previsione del mantenimento diretto nei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore risulta iniqua e sbilanciata.
A ciò si aggiunga oltretutto che la previsione di cui all'accordo di separazione relativa alla suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese ordinarie necessarie per l'abbigliamento, delle spese per tasse scolastiche, materiale scolastico e libri di testo, delle spese per le uscite didattiche giornaliere, delle spese di trasporto urbano e di quelle relative alla ricarica del cellulare, non tiene certamente conto di tutte le voci sopra 5
menzionate ma unicamente di una parte delle spese vive necessarie per i figli.
Quanto alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli il collegio osserva che la ricorrente è insegnante e percepisce un reddito mensile pari a circa €
1.700,00 per 13 mensilità (cfr. buste paga e dichiarazioni dei redditi). Ella inoltre percepisce redditi da locazione per € 1.450,00 mensili (cfr. contratto di locazione). Vive unitamente ai figli nella casa familiare, di sua proprietà esclusiva.
Il resistente è ricercatore presso l' e percepisce attualmente un reddito pari ad € CP_2
3.328,59 mensili (cfr. buste paga) in quanto nel gennaio 2024 ha avuto un avanzamento di carriera e vive in un immobile in locazione per il quale sostiene un canone di €
1.000,00 mensili (cfr. contratto di locazione) e non possiede immobili.
Dopo la separazione, ed in particolare tra il 2022 e il 2023, il resistente ha ricevuto dalla madre, signora bonifici sul c/c BNL, per un totale di € Parte_2
33.200,00 e segnatamente € 7.000,00 in data 11.10.22, € 5.000,00 in data 27.3.2023, €
8.400,00 in data 12.5.2023, € 8.600,00 in data 31.5.2023, € 4.200,00 in data 10.7.2023
(cfr. estratti conto BNL allegati sub doc. 14 alla comparsa di costituzione) di cui il resistente non ha chiarito la funzione.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, il collegio ritiene che il contributo paterno al mantenimento dei figli ed , conviventi con la madre - tenuto conto di tutti Per_1 Per_2
i fattori sopra elencati - possa essere quantificato in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli individuate secondo il protocollo in uso presso questo
Tribunale.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1317/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (Roma, 24.8.1971) Parte_1
e da (Napoli, 6.1.1970) in in data 10.8.2006 Controparte_1 Persona_3 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ) Persona_3
(atto n. 5, parte 2, serie C, anno 2006);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
6
- conferma le modalità di frequentazione paterna previste nell'accordo di separazione sottoscritto dalle parti il 27 settembre 2022 e autorizzato dal P.M. l'11 ottobre 2022, da seguire nel rispetto della sensibilità della minore;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Viale Gorizia 24 A, alla ricorrente;
-pone a carico del resistente un contributo perequativo per il mantenimento dei figli ed nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) Per_1 Per_2
disponendo che venga corrisposto, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di al suo domicilio o a mezzo bonifico bancario o Parte_1
postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per e individuate secondo il protocollo in uso presso questo Per_1 Per_2
ufficio giudiziario;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 09.6.2025
Il DI estensore Il Presidente
CI TE MA ZI