Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo, non ha il potere di qualificare la misura reale come sequestro probatorio. (Conformi Sez. I, sentt. 8 aprile 2010 nn. 16907 e 16908, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2010, n. 16906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16906 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/04/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1045
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 46696/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
nei confronti di:
BALLUI Agron, n. il 24 marzo 1972;
avverso l'ordinanza 2 dicembre 2009 - Tribunale di Forlì;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 2 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009 il Tribunale di Forlì, quale giudice del riesame, rigettava l'appello avanzato dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari il quale, a fronte della richiesta avanzata sempre dal rappresentante della pubblica accusa di convalida del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria (peraltro a titolo di sequestro probatorio) di un cutter rinvenuto in sede di perquisizione all'interno di una vettura, la respingeva avendo per contro ravvisato gli estremi del sequestro probatorio. Il medesimo giudice riteneva inoltre di non emettere in via autonoma il sequestro preventivo richiesto posto che l'oggetto in questione era già sottoposto a sequestro, ne' vi era alcuna istanza di restituzione, ne' il Pubblico Ministero dimostrava che ricorressero le condizioni per la sua restituzione. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale e manifesta contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente deduce non competere al giudice sindacare la qualificazione del vincolo quale ritenuto autonomamente dalla polizia giudiziaria rientrando questa nell'attribuzione esclusiva del Pubblico Ministero, ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis, dovendo invece limitarsi a valutare il fumus e il periculum in mora, nonché, in relazione alla convalida, anche l'urgenza di provvedere. Diversamente opinando il giudice interferirebbe nell'attività investigativa del Pubblico Ministero.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì.
3.1. - Questa Corte intende dar continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini della convalida del sequestro, il Pubblico Ministero non è vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia ha ritenuto di carattere preventivo (Sez. Un., sent. 9 del 24 luglio 1991. rv. 187858) e viceversa. In particolare, il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, riceve il verbale di un sequestro preventivo, eseguito in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, ha il potere di qualificarlo giuridicamente per cui, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida;
se, invece, lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidale lui stesso a norma dell'art. 355 c.p.p., comma 2:
poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al Tribunale ex art. 355 c.p.p., comma 3, e art. 324 c.p.p., sicché non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del Pubblico Ministero (Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2003, n. 2061, Di Maio, rv. 227896; Sez. 3,28 settembre 1995, n. 1038, rv. 202953). 3.2. - Ciò posto il Giudice delle indagini preliminari, dal suo canto, avrebbe dovuto rimanere nei limiti della richiesta avanzatagli dal Pubblico Ministero e dunque valutare se sussistessero o meno le condizioni, nel merito, per poter convalidare il sequestro (fumus e periculum in mora) senza poter diversamente qualificare il sequestro che rimane una scelta propria del rappresentante della pubblica accusa perché strettamente connessa con lo svolgimento delle indagini che lui stesso dirige. In altri termini non spetta al GIP decidere fuori dall'ambito giurisdizionale che gli è proprio, quale è, ad esempio, la qualificazione o sussistenza di un fatto reato (o di una circostanza aggravante o attenuante) nell'esercizio delle proprie competenze in sede di cognizione o cautelare, dal momento che, diversamente opinando, tale decisione finirebbe con l'interferire sullo svolgimento delle indagini preliminari al di fuori dello stretto controllo di legalità che gli è richiesto. 3.3. - Erroneo è altresì il diniego del GIP circa il sequestro preventivo richiesto ex novo dal Pubblico Ministero, posto che, non essendo intervenuta la convalida in questione, il bene è rimasto sine titulo, sicché la mera mancanza di restituzione in assenza di un'istanza dell'interessato o del provvedimento apposito di restituzione del Pubblico Ministero, non costituiscono preclusione all'emissione di un autonomo provvedimento di sequestro da parte del giudice, ne' tantomeno una insussistenza del periculum in mora trovandosi anzi l'arma, oggetto del disponendo provvedimento, nelle condizioni di poter essere effettivamente restituita all'avente diritto, visto che è stata denegata la domandata valutazione in concreto da parte del giudice circa la confiscabilità della res. 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010