Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di processo di esecuzione, qualora l'espropriazione forzata trovi fondamento in una condanna pronunciata con sentenza di primo grado, ed il precetto sia notificato dopo che l'appello proposto avverso detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, il titolo da notificarsi al debitore in forma esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio è rappresentato dalla sentenza di primo grado, e non da quella di appello.
L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta disposto dell'art. 156, comma terzo cod.proc.civ., se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poiché il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.
Commentario • 1
- 1. esecutivoBiancamaria Zambelli · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI GN UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BIANCA, difeso dall'avvocato CORELLI SORGATO MAURIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI US, elettivamente domiciliata in ROMA VIA M PRESTINARI 13/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITO GALLOTTA, giusta delega in atti e procura speciale per Notar Severo MAISTO di Ferrara del 02/11/98 n.112.990 di rep.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 176/96 del Pretore di FERRARA, emessa il 24/04/96 e depositata il 27/04/96 (R.G. 132/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giuseppe RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
l. - UL AN OG conveniva in giudizio SA NA e con la citazione a comparire davanti al pretore di Ferrara, notificata il 20.1.1994, proponeva opposizione al precetto. Esponeva che il 15.1.1994 gli era stato notificato un precetto di pagamento in forza di quanto disposto dalla sentenza 3.7.1991 del tribunale di Ferrara. Tale sentenza, gli era stata notificata con il precetto, ma non in forma esecutiva. Quale titolo in forma esecutiva era stata invece notificata la sentenza 22.4.1993 della corte d'appello di Bologna, che però non costituiva il titolo esecutivo, perché aveva pronunciato l'inammissibilità dell'appello che era stato proposto contro la sentenza del tribunale.
L'attore chiedeva che per tale motivo il precetto fosse dichiarato nullo.
L'attore chiedeva fosse ancora dichiarato che la parte istante era priva del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Esponeva che la condanna pronunciata dal tribunale di Ferrara aveva avuto ad oggetto la corresponsione di un assegno come concorso nel mantenimento del figlio AN. E però, divenuto il figlio maggiorenne, la madre non era legittimata a chiederne il pagamento;
inoltre erano mutate le condizioni patrimoniali proprie, di suo figlio e della madre.
2. - SA NA si costituiva in giudizio e chiedeva che l'opposizione fosse rigettata.
3. - Il pretore di Ferrara, con sentenza del 27.4.1996, ha rigettato le due domande.
4. - UL AN OG ha proposto ricorso per cassazione. SA NA ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene un motivo.
Il ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia cassata, oltre che per difetto di motivazione su punto decisivo, per aver violato gli artt. 474, 480, 475, 479 e 617 cod. proc. civ. (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Il motivo ripropone la tesi per cui, quando la sentenza resa sull'appello non contiene statuizioni sul merito della domanda, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza di primo grado. 2. - La resistente obietta che il ricorso è inammissibile, perché la sentenza impugnata ha deciso un'opposizione all'esecuzione e avverso la sentenza pronunciata su tale opposizione avrebbe dovuto essere fatto appello e non ricorso per cassazione.
3.1. Il ricorso è ammissibile.
3.2. La sentenza che decide una domanda di opposizione agli atti esecutivi, dichiarata dalla legge non impugnabile (art. 617, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.), è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111, secondo comma, Cost.) (Cass. 19 luglio 1997 n. 6665; 16 novembre 1994 n. 9696, tra le più recenti decisioni, espressione di una giurisprudenza costante). Il ricorso è stato proposto per la cassazione del capo della sentenza pronunciata dal pretore di Ferrara, con cui il giudice ha rigettato domanda proposta per far dichiarare che titolo da notificare in forma esecutiva era nel caso la sentenza di primo grado e non la sentenza di secondo grado.
Questa domanda corrisponde al paradigma della opposizione agli atti esecutivi descritta dal primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.: si tratta di domanda che tende a far accertare che il documento notificato come titolo esecutivo presenta un'irregolarità, non che il credito per cui la parte istante ha minacciato l'esecuzione non è assistito da titolo esecutivo (nel qual caso sarebbe invece esperibile l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.).
L'art. 479 cod. proc. civ. stabilisce infatti che, se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva (art. 475 cod. proc. civ.) e del precetto (art. 480 cod. proc. civ.), i quali possono essere redatti il secondo di seguito al primo e notificati insieme o dar luogo ad atti distinti notificati nello stesso tempo o separatamente.
Quando insieme al precetto è notificato il titolo esecutivo, ma questo non è spedito in forma esecutiva, il titolo presenta un'irregolarità formale, il cui accertamento costituisce perciò possibile oggetto di opposizione agli atti esecutivi. 3.3. - La resistente ritiene di poter desumere argomento, a sostegno della tesi propugnata, dalla sentenza 9 aprile 1993 n. 4335 di questa Corte, perché la massima che ne è stata estratta suona nel senso che <L'opposizione a precetto, con la quale l'opponente, negando la rituale notificazione del titolo esecutivo, abbia contestato l'esistenza e la validità di questo ed il diritto della parte procedente di far valere tale titolo, ha natura di opposizione alla esecuzione e la sentenza che la decide è, conseguentemente, appellabile e non ricorribile per cassazione>.
Ma la sentenza richiamata ricollega la qualificazione di opposizione all'esecuzione al fatto che, attraverso la negazione della rituale notificazione del titolo, la parte sollevi una contestazione relativa all'esistenza stessa del titolo esecutivo, non alla sua regolarità formale: come può accadere quando l'esecuzione sia minacciata in base a provvedimento giudiziario privo di efficacia esecutiva e tuttavia spedito in forma esecutiva. 3-4. - La questione relativa all'ammissibilità del ricorso è stata posta dalla resistente anche sotto un diverso aspetto. La resistente ha sostenuto che la sentenza impugnata deve essere considerata una sentenza che ha deciso su una opposizione all'esecuzione, perché il pretore si è pronunciato anche sul punto se lei fosse o no legittimata ad agire coattivamente per ottenere l'assegno di concorso nel mantenimento del figlio.
Ma la questione non è fondata neppure sotto questo aspetto. L'opposizione al precetto può essere proposta per far valere l'irregolarità del titolo esecutivo e la conseguente nullità del precetto (art. 617, primo comma, cod. proc. civ.) e nello stesso tempo per contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata minacciata con il precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.).
Con la stessa citazione vengono in questo caso proposte più domande (art. 104, primo comma, cod. proc. civ.). Quando ciò accade, contro la stessa sentenza deve essere proposto ricorso per cassazione per la parte in cui decide l'opposizione agli atti esecutivi, e l'appello per la parte in cui decide l'opposizione all'esecuzione (Cass. 23 giugno 1997 n. 5580). Per concludere sul punto, converrà infine notare che la sentenza impugnata, mentre contiene una separata disamina delle due domande, non attribuisce a quella di cui ancora si discute la qualifica di opposizione all'esecuzione (se il giudice avesse dato alla domanda una tale qualificazione, il mezzo di impugnazione avrebbe dovuto adeguarvisi: Cass. 7 agosto 1997 n. 7310; 26 ottobre 1995 n. 11144; 20 giugno 1995 n. 6949). Spetta dunque alla Corte, giudice dell'impugnazione, dare a questa la configurazione conforme a diritto, al fine di stabilire se sia ammissibile (Cass. 23 agosto 1997 n. 7929). 4.1. - Il motivo di ricorso non è fondato, ma la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.
4.2. - La Corte ha già avuto occasione di affermare che, quando la condanna per la cui esecuzione coattiva si agisce è stata pronunciata dal giudice di primo grado, ma la sentenza è stata appellata, se l'esecuzione è minacciata o intrapresa dopo che il giudizio di appello si è concluso, il titolo esecutivo talvolta è rappresentato dalla sentenza d'appello talaltra dalla sentenza di primo grado.
La distinzione va operata in base al seguente criterio. Il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza d'appello, per la parte in cui la statuizione di condanna è stata impugnata, se il giudice di appello esercita il suo potere di conoscere del merito dell'impugnazione, pur se si limiti a rigettare i motivi per cui è stata proposta.
Il titolo esecutivo è rappresentato invece dalla sentenza di primo grado, quando il giudizio di impugnazione si estingue (art. 338 cod. proc. civ.) o il giudice di appello definisce il giudizio in base alla decisione di una questione pregiudiziale impediente, dichiarando l'appello improponibile inammissibile o improcedibile (Cass. 6 novembre 1973 n. 2885; 28 maggio 1992 n. 6438). Considerato che l'appello è un mezzo di impugnazione devolutivo e che la sentenza del giudice di appello, se pronuncia sul merito della domanda, sostituisce quella del giudice di primo grado, la natura di titolo esecutivo della sentenza di primo grado o d'appello non dipende dal modo in cui la seconda è formulata, ma dal fatto che costituisca o no esercizio del potere di conoscere del merito della domanda.
4.3. - La sentenza costituente titolo esecutivo nel caso era la sentenza di primo grado, che è stata notificata ma non in forma esecutiva, e non la sentenza d'appello, che è stata anch'essa notificata ed in forma esecutiva: la sentenza di secondo grado aveva infatti dichiarato l'appello inammissibile perché proposto tardivamente.
4.4. - Quando il titolo esecutivo non è notificato in forma esecutiva, si è in presenza di una sua irregolarità e poiché il primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. dispone che per far valere tale irregolarità può essere proposta opposizione agli atti esecutivi in linea di principio tanto basta perché l'opposizione debba essere accolta.
Tuttavia, il sistema delle nullità degli atti esecutivi e dei modi in cui farle valere è un sottosistema di quello generale della nullità degli atti del processo, disciplinato dagli artt. 156 a 162 cod. proc. civ. Dispone l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Orbene, se è notificata come titolo esecutivo la sentenza d'appello e questa non costituisce il titolo esecutivo, la circostanza che in essa sia richiamata, nella motivazione e nel dispositivo, la sentenza impugnata, non consente per sè al debitore di accertare compiutamente già attraverso il titolo notificatogli il contenuto della obbligazione che è richiesto di adempiere. Nel caso, però, la parte istante ha notificato contestualmente al debitore la sentenza d'appello munita di formula esecutiva, la sentenza del tribunale confermata ed il precetto contenente il richiamo alla sentenza del tribunale quale fonte dell'obbligazione costituente oggetto della condanna.
Sicché il debitore è stato posto in grado di stabilire senza incertezza che l'appello contro la sentenza del tribunale era stato rigettato, che era quella del tribunale la sentenza di condanna di cui veniva richiesto l'adempimento e sulla cui base sarebbe stata in caso contrario iniziata in suo confronto l'espropriazione forzata minacciata, quale era infine l'obbligazione posta a suo carico dalla condanna: di ciò è conferma il fatto che la parte ha si denunciato l'irregolarità del titolo, ma non di non essere stato posto in grado di eseguirlo.
La Corte ritiene che in una situazione siffatta l'irregolarità del titolo esecutivo notificato, derivante dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva, non possa essere pronunciata, perché l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato.
5.1. La sentenza deve essere in conclusione corretta nella motivazione in base ai seguenti principi di diritto:
- <se l'espropriazione forzata è minacciata in base alla condanna contenuta in una sentenza di primo grado ed il precetto è notificato dopo che l'appello proposto contro tale sentenza è stato dichiarato inammissibile, il titolo esecutivo che deve essere notificato al debitore in forma esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio è rappresentato dalla sentenza di primo grado>;
- <l'irregolarità del titolo esecutivo notificato, costituita dalla mancata sua spedizione in forma esecutiva, non può essere pronunciata, a norma dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato ed è ciò che si determina quante volte, per essere state notificate insieme al precetto sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo sia la sentenza di secondo grado che ha dichiarato inammissibile l'appello, questa spedita in forma esecutiva, il debitore sulla base degli atti notificati è posto in grado di stabilire senza incertezza che l'appello è stato rigettato, che quella di primo grado è la sentenza di condanna di cui viene richiesto l'adempimento e sulla cui base sarà in caso contrario iniziata in suo confronto l'espropriazione forzata minacciata, quale è l'obbligazione posta a suo carico dalla condanna>.
5.2. - Il ricorso è rigettato.
6. - La Corte ritiene che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998 in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999