Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 586
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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In tema di processo di esecuzione, qualora l'espropriazione forzata trovi fondamento in una condanna pronunciata con sentenza di primo grado, ed il precetto sia notificato dopo che l'appello proposto avverso detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, il titolo da notificarsi al debitore in forma esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio è rappresentato dalla sentenza di primo grado, e non da quella di appello.

L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta disposto dell'art. 156, comma terzo cod.proc.civ., se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poiché il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.

Commentario1

  • 1esecutivo
    Biancamaria Zambelli · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2022

    Indice La spedizione del titolo in forma esecutiva I rimedi oppositivi Notifica del titolo senza formula esecutiva. Conseguenze L'incidenza del processo telematico e la digitalizzazione del titolo esecutivo L'abrogazione dell'istituto della formula esecutiva nella Riforma del Processo Civile 1. La spedizione del titolo in forma esecutiva Ai sensi dell'art. 475 cpc[1], le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio e da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, per valere come titolo per procedere ad esecuzione forzata devono essere muniti di formula esecutiva, salvo che la legge disponga diversamente. L'apposizione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 586
Data del deposito : 22 gennaio 1999

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