Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 13/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA n. 14/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell’art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A C O N
C O N T E S T U A LE M O T I V A Z I O N E
nel giudizio iscritto al N.R.G. 21691, sul ricorso depositato il 1°agosto 2025 da S.F., generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. L.P. del Foro di Roma, sito in Roma, Via Virgilio n. 8, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:
MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro p.t., domiciliato e rappresentato dalla Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato;
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., domiciliato in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale della Spezia, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall’Avv. Lilia Bonicioli dell’Avvocatura interna;
uditi all’odierna udienza l’Avv. E.G., in sostituzione dell’Avv. P.,
per il Sig. S. e l’Avv. Lilia Bonicioli per l’INPS;
F A T T O
1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1671,4 - 52 - 392 c.g.c./171, disp. att. c.g.c.
(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell’art. 111 Cost.
2. Il Sig. F.S. nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone quanto segue.
2.1 Con il verbale mod. BL/S del 2 ottobre 2009, il Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato collocandolo in congedo assoluto con la possibilità di essere reimpiegato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa: a ciò era seguito il provvedimento di inidoneità permanente ed assoluta al servizio militare.
2.2 Il 26 marzo 2023, il Sig. S. ha presentato, tramite patronato, domanda di pensione ordinaria di inabilità, rigettata dal Ministero della Difesa con il Decreto 4 novembre 2024, n. 19/33398 sia per «mancanza del requisito della cessazione dal servizio per infermità», sia per «mancanza del requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
2.3 Nell’odierno giudizio, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego per violazione degli artt. 3/10 bis L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché per violazione degli artt. 212 L. n. 335/1995/2 D.M. n. 187/1997 per difetto di adeguata istruttoria e ingiustizia manifesta con il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e la condanna dell’INPS al pagamento di tutte le somme non percepite a decorrere dal 2 settembre 2009.
3. Entrambe le Amministrazioni si sono costituite.
4. Il Ministero della Difesa, dopo avere preliminarmente eccepito l’inapplicabilità dell’art. 10 bis L. cit. ai procedimenti pensionistici, ha sottolineato che il diritto al conseguimento della pensione di inabilità postula l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, situazione in cui non era rientrato lo S. al quale era stata offerta la possibilità di continuare a lavorare nell’Amministrazione statale, volontariamente rifiutata; a prescindere da tale aspetto, il medesimo aveva comunque svolto attività lavorativa in ambito privato fino al 2023.
Inoltre, ad abundantiam, il ricorrente aveva subito la rimozione del grado con la determinazione 27 aprile 2010 n. 190, con conseguente novazione del titolo giuridico della cessazione anticipata dal servizio e tutte le conseguenze derivanti sul trattamento di quiescenza.
Pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali, quantificate in € 800,00.
5. L’INPS, dopo essersi soffermato sulla inconferenza dei vizi lamentati dallo S., non essendo questo un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo, bensì di giurisdizione piena avente ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo alla prestazione previdenziale, si è sostanzialmente associata alle eccezioni ministeriali chiedendo anch’esso il rigetto del ricorso con la condanna alle spese processuali.
6. In sede di discussione orale, l’Avv. Bonicioli, richiamando gli artt. 2 L. 335/1995 e 2 L. n. 222/1984, ha nuovamente ribadito la necessità dei presupposti, che devono essere presenti al momento della presentazione della domanda, della sussistenza di una invalidità pari al 100% e della conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per potere ottenere la pensione di inabilità, circostanze smentite dalla documentazione tempestivamente depositata; l’Avv. G., in replica, ha rilevato l’inesistenza di una disposizione di legge che subordini la presentazione della domanda di pensione di inabilità alla permanenza in quel momento di un grado di infermità pari al 100% sottolineando la necessità che ha avuto lo Sternativo di trovare comunque un’occupazione saltuaria per assicurarsi almeno il sostentamento. Non può quindi essergli addebitato tale fatto.
Ha citato inoltre la sentenza n. 11681/2025 con cui il Tribunale di Roma avrebbe dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare a suo tempo instaurato dal Ministero della Difesa contro il proprio assistito.
Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.
D I R I T T O
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che ora si espongono.
2. A prescindere dalla natura giuridica del processo pensionistico, non può non rilevarsi l’assenza dei presupposti –
di fatto e di diritto – per l’invocazione dei principi della legge sul procedimento amministrativo.
L’art. 10 bis L. n. 241/1990 prevede espressamente la propria non applicazione ai procedimenti previdenziali e assistenziali sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
E ciò può bastare per il primo motivo di ricorso.
Il provvedimento negativo è pienamente motivato con riferimento all’assenza di uno stato di totale incapacità lavorativa richiamando la possibilità, avuta dal ricorrente a suo tempo, di transitare nei ruoli del personale civile della stessa Amministrazione di appartenenza, nonché l’avvenuta rimozione del grado a seguito di regolare procedimento disciplinare.
La sua conformità a norme di legge esclude anche il lamentato vizio di ingiustizia manifesta.
Questo per quanto attiene ai vizi procedimentali, passando ora all’esame del merito della causa.
3. Gli artt. 21 L. 12 giugno 1984, n. 222/ 212 L. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. “Riforma Dini”)/1-2 D.M. 8 maggio 1997, n.
187 stabiliscono, univocamente e concordemente, che la pensione di inabilità presuppone necessariamente la «assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa», mentre gli artt. 25 L. n. 222/1984/10 D.M. n. 187/1997 prevedono una espressa incompatibilità tra titolarità di pensione di inabilità e svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.
Appare evidente, anche alla sola lettura della domanda di pensione, l’impossibilità di accoglimento, dichiarando espressamente l’interessato di «svolgere l’attività lavorativa dipendente dal 24/07/2017».
E la stessa impossibilità di accoglimento si evince dallo stesso verbale del D.M.M.L. della Spezia: «NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SMI IN MODO ASSOLUTO; DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO; SI REIMPIEGABILE
NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL
PERSONALE CIVILE DELL’AD (LEGGE 266/99)».
Non si tratta quindi di impossibilità assoluta ma di mera impossibilità relativa a svolgere le gravose mansioni proprie del servizio militare che richiedono la presenza di prestanza e di buona (se non ottima) salute fisica a differenza del decisamente più tranquillo e meno logorante lavoro impiegatizio, disdegnato dall’interessato.
Peraltro, questa non è la sola motivazione su cui si è fondato il provvedimento di diniego.
4. A seguito di una sentenza penale irrevocabile inflitta per un delitto non colposo e del relativo procedimento disciplinare lo ST ha subito la rimozione del grado militare.
Ciò comporta, per unanime giurisprudenza contabile (ex amplius, C.d.C. Sez. App. III 12 gennaio 2022, n. 15; Sez. App. I 1° agosto 2025, n. 121), la modifica della natura giuridica della cessazione dal servizio militare da individuarsi a questo punto non più in uno stato di inabilità ma nella fuoriuscita dal consorzio militare per violazione del giuramento di fedeltà, con la perdita dei relativi benefici.
Non è accoglibile l’eccezione relativa alla estinzione del procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento di cui sopra, in quanto non tempestivamente formulata e, comunque, priva di riscontri, essendo stata, al riguardo, solo menzionata una sentenza di primo grado (senza indicare se sia stata appellata dal Ministero competente o se sia passata in giudicato)
senza produrla. Pertanto, alla luce della documentazione depositata dalla parte interessata e regolarmente acquisita, la medesima, a prescindere dalla tardività, deve essere comunque rigettata per assenza di prova.
5. L’infondatezza del ricorso, come sopra esposta, comporta necessariamente la condanna alle spese processuali in favore di entrambe le Amministrazioni resistenti sia pure con una quantificazione diversa.
Il Ministero della Difesa, infatti, ha espressamente chiesto la condanna al pagamento della somma di € 800,00, oltre la quale, con la sola esclusione degli accessori previsti per legge, questo Giudice ritiene di non potere andare per il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Viceversa, in favore dell’INPS, trova applicazione l’’art. 5 D.M. 10.03.2014, n. 55 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), regolativo delle fattispecie di valore indeterminabile e del tutto inderogabile secondo l’insegnamento di Cass. 21.08.2023, n. 24882 (la cui motivazioni in diritto si intende qui integralmente richiamata); pertanto, in questo caso, si considera proporzionata la somma, peraltro più ridotta rispetto ai minimi di legge, di € 3.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.
P. Q. M
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,
R I G E T T A
il ricorso presentato da S.F.
C O N D A N N A
S.F. al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa, quantificate in € 800,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.
C O N D A N N A
S.F. al rimborso delle spese processuali in favore dell’INPS, quantificate in € 3.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice Cons. Alessandro Benigni Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno2003 n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato “Dati identificativi degli interessati”,
come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche
(e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.
Cons. Alessandro Benigni)
Depositato in udienza il 13 febbraio 2026.