Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 13/02/2026, n. 14
CCONTI
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3/10 bis L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'art. 10 bis L. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali gestiti dagli enti previdenziali. Il provvedimento di diniego è motivato circa l'assenza di totale incapacità lavorativa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 212 L. n. 335/1995/2 D.M. n. 187/1997 per difetto di adeguata istruttoria e ingiustizia manifesta

    La pensione di inabilità presuppone l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, requisito non sussistente nel caso di specie, come dimostrato dalla possibilità di transito nei ruoli civili e dallo svolgimento di attività lavorativa privata. Inoltre, la rimozione del grado militare ha modificato la natura giuridica della cessazione dal servizio.

  • Rigettato
    Presupposti per la pensione di inabilità

    La pensione di inabilità presuppone l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, non sussistente nel caso di specie. La rimozione del grado militare ha modificato la natura giuridica della cessazione dal servizio.

  • Rigettato
    Pagamento arretrati pensionistici

    Il diritto alla pensione di inabilità è stato rigettato, pertanto non vi sono somme arretrate da corrispondere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 13/02/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria
    Numero : 14
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo