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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11463/2024 R.G. Lavoro, decisa all'udienza del 25.6.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Amleto Cazzaniga, giusta procura speciale alle liti in atti Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione di inabilità civile e lo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per la pensione di invalidità civile ( già riconosciuta dal CTU dal momento della domanda amministrativa) nonché i presupposti per beneficiare della L. 104/92 art. 3 comma 3 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio sin dal momento della domanda amministrativa e/o in subordine relativamente al periodo che il CTU riterrà opportuno concedergli…”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 25.6.2025. pagina 1 di 3 2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. , all'esito di un accurato esame Persona_1 clinico ed obiettivo e dopo aver accertato che parte ricorrente era affetta dalle patologie analiticamente elencate nell'elaborato peritale, nonostante abbia constatato una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100%, non ha rinvenuto in capo alla ricorrente un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento dei benefici connessi all'art.3, co.3, della L. n. 104/1992.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a rilevanti contestazioni delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Le contestazioni sollevate da parte ricorrente denunciano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004), risolvendosi in un mero dissenso diagnostico.
Per tali ragioni, l'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale, che, oltre tutto, stante il decesso dell'originaria ricorrente, dovrebbe avvenire sulla base dei soli atti di causa (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso, quanto al riconoscimento, in capo al ricorrente, dei presupposti per il riconoscimento dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L.
n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62); pagina 2 di 3 b) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo alla ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa (6.7.2023);
c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.170,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv. Amleto Cazzaniga, dichiaratosi antistatario;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11463/2024 R.G. Lavoro, decisa all'udienza del 25.6.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Amleto Cazzaniga, giusta procura speciale alle liti in atti Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione di inabilità civile e lo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per la pensione di invalidità civile ( già riconosciuta dal CTU dal momento della domanda amministrativa) nonché i presupposti per beneficiare della L. 104/92 art. 3 comma 3 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio sin dal momento della domanda amministrativa e/o in subordine relativamente al periodo che il CTU riterrà opportuno concedergli…”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 25.6.2025. pagina 1 di 3 2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. , all'esito di un accurato esame Persona_1 clinico ed obiettivo e dopo aver accertato che parte ricorrente era affetta dalle patologie analiticamente elencate nell'elaborato peritale, nonostante abbia constatato una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100%, non ha rinvenuto in capo alla ricorrente un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento dei benefici connessi all'art.3, co.3, della L. n. 104/1992.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a rilevanti contestazioni delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Le contestazioni sollevate da parte ricorrente denunciano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004), risolvendosi in un mero dissenso diagnostico.
Per tali ragioni, l'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale, che, oltre tutto, stante il decesso dell'originaria ricorrente, dovrebbe avvenire sulla base dei soli atti di causa (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso, quanto al riconoscimento, in capo al ricorrente, dei presupposti per il riconoscimento dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt. 3, comma 3 e 33 della L.
n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62); pagina 2 di 3 b) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo alla ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa (6.7.2023);
c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.170,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv. Amleto Cazzaniga, dichiaratosi antistatario;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3