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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9276 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 56448 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 19.06.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Emanuele Condò in sostituzione dell'avv. SA NT;
per è CP_1 presente l'avv. Barbara Battistella in sostituzione dell'avv. Valentina Rossi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 56448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 19.06.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Colleferro, in via Consolare Latina n. 144, presso lo studio dell'avv.
SA NT, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Capitale, Via del Tempio di Giove n. 21, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi in virtù di procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 201/2024 emessa dal Giudice di Pace di – opposizione CP_1
avverso verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: all'udienza del 19.06.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti. 2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 201/2024 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di ha rigettato il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso i verbali di accertamento n. CP_1
265078/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265082/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265083/2023/1/1/1 del
2.02.2023; n. 265084/2023/1/1/1 del 2.02.2023; N. 265274/2023/1/1/1 del 2.02.2023, con i quali è stata contestata la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 285/1992, in quanto il 2.02.2023 il conducente della vettura targata FW 573 FC accedeva reiteratamente alla zona a traffico limitato, in assenza di autorizzazione.
L'opponente chiedeva l'annullamento dei verbali successivi alla prima infrazione contestata, rilevando che le violazioni sarebbero state commesse in una zona circoscritta, limitrofa all'Ospedale
Bambin Gesù, dove l'opponente stava accompagnando il figlio per effettuare alcune visite specialistiche, sicché le violazioni sarebbero caratterizzate da una condotta unitaria, in quanto commesse in un contenuto lasso temporale. chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritendo documentate distinte violazioni e ritendo applicabile nella specie il disposto dell'art. 198 comma secondo d.lgs. n. 285/1992, in base al quale in deroga a quanto disposto nel comma della medesima disposizione, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Avverso tale statuizione ha proposto appello evidenziando l'erroneità della Parte_1
decisione del primo giudice, che non avrebbe ritenuto le condotte, commesse in un ridottissimo arco temporale, come una unica violazione, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della giurisprudenza di merito. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_1
2. L'appello è solo parzialmente fondato.
L'art. 198 d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Il comma secondo della medesima disposizione stabilisce che, in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
3 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di sanzioni amministrative, non
è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cpv. c.p., relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. (Cass. 26434/2014).
Si è altresì affermato che: “La validità degli argomenti addotti non viene intaccata dall'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, emessa a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 198 C.d.S., comma 2, secondo la quale "non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta
(la circolazione in zona vietata) di durata". Con l'ordinanza de qua, la Corte Costituzionale non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni (ingressi nella ZTL), il giudice debba valutare la configurabilità una sola condotta di durata” (così Cass. n. 26434/2014).
Deve quindi concludersi che “la disciplina del cumulo materiale di cui all'art. 198, comma secondo,
CDS non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va, quindi, applicata una sola sanzione”. (Cass. n. 22028/2018)
La contiguità temporale tra gli accertamenti e il fatto che siano stati compiuti in via limitrofe evidenziano che possa configurarsi non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata (sul punto, Corte Cost. n. 14/2007).
Nel caso di specie, le condizioni sopra delineate ricorrono con riferimento ai verbali n.
265078/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in Via Santa Maria Maggiore varco n.15 alle ore 14,55; al verbale n. 265082/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in via Nazionale ingresso 31 alle ore 14,57, al verbale n. 265083/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in Via Nazionale varco n. 19 alle ore 15,00; n. 265084/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in Via Venti Settembre varco n.20 alle ore 15,01.
Si tratta infatti di infrazioni commesse a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, in un ridotto contesto spaziale, e possono dunque essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione.
I verbali di accertamento successivi al primo, n. 265082/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n.
265083/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265084/2023/1/1/1 del 2.02.2023, devono pertanto essere annullati.
4 Per quanto concerne il verbale n. 265274/2023/1/1/1, relativo a violazione commessa dopo oltre due ore dalle precedenti e in zona diversa, non ricorrendo i presupposti sopra evidenziati per riconoscere l'unitarietà della condotta dell'opponente, il ricorso deve essere rigettato.
In conclusione l'appello deve trovare parziale accoglimento e l'opposizione deve essere accolta limitatamente ai verbali di accertamento n. 265082/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265083/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265084/2023/1/1/1 del 2.02.2023
3. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 201/2024 ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla i verbali di accertamento n. 265082/2023/1/1/,
265083/2023/1/1/1, 265084/2023/1/1/1 del 2 febbraio 2023; rigetta nel resto l'appello; compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, 19.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 19.06.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Emanuele Condò in sostituzione dell'avv. SA NT;
per è CP_1 presente l'avv. Barbara Battistella in sostituzione dell'avv. Valentina Rossi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 56448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 19.06.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Colleferro, in via Consolare Latina n. 144, presso lo studio dell'avv.
SA NT, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Capitale, Via del Tempio di Giove n. 21, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi in virtù di procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 201/2024 emessa dal Giudice di Pace di – opposizione CP_1
avverso verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: all'udienza del 19.06.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti. 2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 201/2024 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di ha rigettato il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso i verbali di accertamento n. CP_1
265078/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265082/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265083/2023/1/1/1 del
2.02.2023; n. 265084/2023/1/1/1 del 2.02.2023; N. 265274/2023/1/1/1 del 2.02.2023, con i quali è stata contestata la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 285/1992, in quanto il 2.02.2023 il conducente della vettura targata FW 573 FC accedeva reiteratamente alla zona a traffico limitato, in assenza di autorizzazione.
L'opponente chiedeva l'annullamento dei verbali successivi alla prima infrazione contestata, rilevando che le violazioni sarebbero state commesse in una zona circoscritta, limitrofa all'Ospedale
Bambin Gesù, dove l'opponente stava accompagnando il figlio per effettuare alcune visite specialistiche, sicché le violazioni sarebbero caratterizzate da una condotta unitaria, in quanto commesse in un contenuto lasso temporale. chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritendo documentate distinte violazioni e ritendo applicabile nella specie il disposto dell'art. 198 comma secondo d.lgs. n. 285/1992, in base al quale in deroga a quanto disposto nel comma della medesima disposizione, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Avverso tale statuizione ha proposto appello evidenziando l'erroneità della Parte_1
decisione del primo giudice, che non avrebbe ritenuto le condotte, commesse in un ridottissimo arco temporale, come una unica violazione, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della giurisprudenza di merito. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_1
2. L'appello è solo parzialmente fondato.
L'art. 198 d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Il comma secondo della medesima disposizione stabilisce che, in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
3 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di sanzioni amministrative, non
è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cpv. c.p., relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. (Cass. 26434/2014).
Si è altresì affermato che: “La validità degli argomenti addotti non viene intaccata dall'ordinanza interpretativa della Corte Costituzionale n. 14/2007, emessa a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 198 C.d.S., comma 2, secondo la quale "non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta
(la circolazione in zona vietata) di durata". Con l'ordinanza de qua, la Corte Costituzionale non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando vi sia brevissimo lasso temporale tra due violazioni (ingressi nella ZTL), il giudice debba valutare la configurabilità una sola condotta di durata” (così Cass. n. 26434/2014).
Deve quindi concludersi che “la disciplina del cumulo materiale di cui all'art. 198, comma secondo,
CDS non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va, quindi, applicata una sola sanzione”. (Cass. n. 22028/2018)
La contiguità temporale tra gli accertamenti e il fatto che siano stati compiuti in via limitrofe evidenziano che possa configurarsi non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata (sul punto, Corte Cost. n. 14/2007).
Nel caso di specie, le condizioni sopra delineate ricorrono con riferimento ai verbali n.
265078/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in Via Santa Maria Maggiore varco n.15 alle ore 14,55; al verbale n. 265082/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in via Nazionale ingresso 31 alle ore 14,57, al verbale n. 265083/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in Via Nazionale varco n. 19 alle ore 15,00; n. 265084/2023/1/1/1 relativo all'infrazione commessa il 2.02.2023 in Via Venti Settembre varco n.20 alle ore 15,01.
Si tratta infatti di infrazioni commesse a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, in un ridotto contesto spaziale, e possono dunque essere considerate frutto di una condotta unitaria, con conseguente applicazione di una unica sanzione.
I verbali di accertamento successivi al primo, n. 265082/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n.
265083/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265084/2023/1/1/1 del 2.02.2023, devono pertanto essere annullati.
4 Per quanto concerne il verbale n. 265274/2023/1/1/1, relativo a violazione commessa dopo oltre due ore dalle precedenti e in zona diversa, non ricorrendo i presupposti sopra evidenziati per riconoscere l'unitarietà della condotta dell'opponente, il ricorso deve essere rigettato.
In conclusione l'appello deve trovare parziale accoglimento e l'opposizione deve essere accolta limitatamente ai verbali di accertamento n. 265082/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265083/2023/1/1/1 del 2.02.2023; n. 265084/2023/1/1/1 del 2.02.2023
3. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 201/2024 ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla i verbali di accertamento n. 265082/2023/1/1/,
265083/2023/1/1/1, 265084/2023/1/1/1 del 2 febbraio 2023; rigetta nel resto l'appello; compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, 19.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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