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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI AL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2678/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castelforte (LT), alla Parte_1
Via Garibaldi, 95, presso lo studio dell'Avv. Domenico Di Tano, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Maddalena Berloco in virtù di delega in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere CP_1
l'indennità di disoccupazione AS, a seguito dell'involontaria perdita del lavoro intervenuta il 9.5.2022, per un numero di 704 giorni, e dunque in
1 misura maggiore rispetto a quanto riconosciuto dall' con CP_1 provvedimento comunicato il 29.5.2022 per soli 613 giorni.
Sul punto, ha infatti evidenziato di aver maturato un numero di settimane di contribuzione utile nell'ultimo quadriennio, come da estratto contributivo prodotto, tale da giustificare la maggiore durata pretesa, e che pur avendo proposto opposizione in via amministrativa il Comitato
Provinciale non ha dato alcun riscontro al ricorso proposto.
Ha dunque concluso chiedendo al giudice di: “accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al sig. , delle condizioni richieste dalla Parte_1 legge al fine di vedersi riconosciuta la prestazione denominata NASpI per un numero di 704 giorni e ciò fino al 20.04.2024;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 provvedere al versamento dell'indennità AS in favore del sig. sino Pt_1 al 20.04.2024; condannare l' al pagamento delle competenze del presente giudizio, CP_1 oltre CPA e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Si è costituito in giudizio l' eccependo in via preliminare CP_1
l'intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47 del DPR 639/1970, senza nulla dedurre nel merito.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la discussione autorizzando la parte ricorrente a dedurre sulle eccezioni preliminari sollevate dall' e all'esito dell'udienza di discussione CP_1 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va in primo luogo respinta l'eccezione preliminare di decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria.
La norma invocata, art. 47 D.P.R. 639/1970 prevede che: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2 Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”
Con riferimento alla natura ed all'operatività di tale decadenza, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. anche Cass. 3.4.2019, n. 9275), per cui il termine decorre dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6 dalla presentazione delle domande amministrative all' senza possibilità di deroga per effetto CP_1 di un'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992).
Nel caso di specie, il termine non risulta decorso, considerando pacifica la proposizione della domanda del 9.5.2022 e il provvedimento di accoglimento dell' comunicato il 29.5.2022. Da tale ultima data CP_1
3 occorre computare il termine di 180 giorni per la proposizione e definizione del ricorso amministrativo (fino al 25.11.2022) e il successivo termine annuale per la proposizione del ricorso giudiziario (fino al 25.11.2023).
Di conseguenza, l'odierno ricorso depositato il 25.11.2023, come attestato dai registri di cancelleria, deve intendersi tempestivo e l'eccezione va respinta.
***
Venendo al merito della controversia, con riferimento alla prestazione oggetto della domanda va premesso che a decorrere dal 1.5.2015 è stata istituita, con il d.lgs. 22/2015, l'indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego”
(NASpI) e avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, in sostituzione delle previgenti prestazioni denominate “ASpI” e “mini-ASpI” e introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Tale prestazione, in presenza di un evento di disoccupazione successivo al 1.5.2015, e trova dunque come primo presupposto, comune con la disciplina delle prestazioni previgenti, l'involontarietà dello stato di disoccupazione, ed è dovuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma
40, della legge n. 92 del 2012, come previsto dallo stesso art. 3 d.lgs.
22/2015.
Per ciò che attiene alla durata della prestazione, l'art. 5 d.lgs. 22/105 prevede che “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.”, e la circolare n. 94 del 15.5.2015 precisa che i CP_1
4 periodi di contribuzione figurativa non concorrono direttamente a determinare la durata della prestazione, pur determinando un allungamento del quadriennio di riferimento.
Nel caso di specie, non risulta controversa la sussistenza dei presupposti per beneficiare della prestazione, e l' nulla ha dedotto nel merito, CP_1 non contestando le risultanze dell'estratto contributivo prodotto in atti, né la durata della prestazione riconosciuta con provvedimento comunicato il
29.5.2022, né allegando fatti sopravvenuti estintivi del diritto (quali la sopravvenuta cessazione dello stato di disoccupazione alla data della domanda).
Di conseguenza, dall'esame delle settimane di contribuzione effettiva riportate nell'estratto contributivo in atti nell'ultimo quadriennio – tenendo conto dell'estensione per i periodi di contribuzione figurativa – emerge la fondatezza della ricostruzione articolata dalla parte ricorrente, per cui, a fronte di un totale di 201 settimane di contribuzione maturate nel quadriennio, la durata della AS spettante al ricorrente deve considerarsi pari a 704 giorni, invece dei 613 riconosciuti dall' CP_1
La domanda va dunque accolta, e per l'effetto l' va condannato – CP_1 con condanna da rendersi in forma generica stante le conclusioni articolate e l'assenza di allegazioni idonee a far determinare con esattezza l'ammontare della prestazione – al pagamento della differenza tra quanto già corrisposto a titolo di AS e quanto effettivamente dovuto per la medesima prestazione parametrata tuttavia a una durata di 704 giorni, nella misura di legge e salvi gli effetti di eventuali eventi sopravvenuti, quale la cessazione dello stato di disoccupazione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 per cause di valore indeterminato e di bassa complessità, in assenza di fase istruttoria e applicate le massime riduzioni tenuto conto della limitata complessità della controversia, sono poste a carico dell' soccombente, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che ha diritto di ottenere l'indennità di Parte_1
“Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” (NASpI) con riferimento alla domanda proposta il 9.5.2022 per la durata massima di 704 giorni, e per l'effetto condanna l' ad erogare CP_1 allo stesso l'eventuale maggiore prestazione maturata rispetto a quanto già versato, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' a rimborsare in favore di parte ricorrente i CP_1 compensi legali che si liquidano in € 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 27/11/2025
IL GIUDICE
UI AL
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