Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2025, proposto da
TA PA, Oreste Puglisi e Grazia Crea, rappresentati e difesi dagli avvocati Grazia Crea e Oreste Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Papardo, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Messina n. 1219/2025 del 6.05.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IA UR, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il ricorso ha ad oggetto l’ottemperanza della sentenza n. 1219/2025 con cui il Tribunale di Messina ha condannato l’Azienda Ospedaliera Papardo, per quanto di interesse: a) al pagamento in favore di PA TA dell’importo di euro 42.664,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo, a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza n.961/2023 del 18.12.2023 della Corte d’Appello di Messina Sez. Lavoro, per il periodo gennaio 2010-settembre 2016; (...) c) alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 4.628,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi;
- l’Azienda Ospedaliera Papardo, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
-in vista della camera di consiglio, con atto depositato in data 13.12.2025, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
-alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio, preso atto della rinuncia al ricorso, ha posto la causa in decisione.
Ritenuto che:
-la rinuncia dei ricorrenti non può essere considerata ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di atto non notificato alla parte intimata;
-nondimeno, la rinuncia irrituale consente al Collegio di desumere, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, da cui consegue l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
-il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- avuto riguardo alle questioni dedotte e alla definizione in rito della causa, è opportuno compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
IA UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UR | RA NT |
IL SEGRETARIO