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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5485/2023 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. SERENA Parte_1 C.F._1
SPLENDORE del Foro di Busto Arsizio;
OPPONENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. ROCCO ANDRIANÒ del Foro di Locri;
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni:
- parte opponente: “NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: - Rigettare sin d'ora la richiesta di declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 1779/2023, ove formulata dalla convenuta opposta, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati in fatto ed in diritto, che nulla è dovuto dalla signora
in favore della società per il titolo dedotto e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi in cui sia accertato un diritto di credito in capo alla società CP_1 rideterminare la somma dovuta dall'attrice opponente nel minor importo accertato in corso di causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge.”; - parte opposta: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IIn via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, in persona del Giudice designato, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - Nel merito rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore del sottoscritto.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1779/2023 del 27.10.2023, il Tribunale di Pavia intimava il pagamento, a carico di ed in favore di della somma di € 10.450,00 (Iva compresa), Parte_1 CP_1
a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di climatizzazione canalizzato - modello “Daikin” - presso l'immobile sito in Casorate Primo (PV), Via Pavia n. 15, giusta fattura n. 65 del 20.07.2022, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato il 23.12.2023, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'emesso provvedimento monitorio, eccependo l'illegittimità della fattura azionata dalla società in assenza di elementi probatori circa la debenza del credito ingiunto e, comunque, CP_1
l'eccessività dell'importo preteso (unilateralmente determinato nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio) rispetto al valore economico di mercato della prestazione eseguita, ben al di sotto di quanto - indebitamente - fatturato a suo carico.
Sosteneva l'opponente di non essere tenuta al pagamento della fattura contestata, atteso che la fornitura (comprensiva della installazione) di un nuovo impianto di climatizzazione presso il suo immobile sito in Casorate Primo (PV), Via Pavia n. 15, era stata prevista e concordata tra le parti “a titolo gratuito”: invero, spiegava che tale prestazione da parte di si inseriva CP_1 nell'ambito di un più ampio rapporto contrattuale, avente ad oggetto la ristrutturazione di un altro immobile di sua proprietà sito sempre in Casorate Primo (PV) alla Via Carlo Tosi n. 130, da realizzarsi usufruendo delle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110%, che la stessa aveva affidato alla AG VI S.r.l., con sede in Monza, Via Manzoni n. 17, società all'epoca detenuta al 67% da CP_1
In sintesi, per quanto di interesse, aggiungeva che:
- l'appalto di ristrutturazione edilizia dell'immobile di Via C. Tosi, stipulato in data
20.04.2021, aveva avuto regolare esecuzione sino al mese di maggio 2022, allorquando l'impresa esecutrice - - nella persona del “responsabile signor CP_1 Tes_1
, richiedeva alla committente la sottoscrizione della “comunicazione di fine lavori”
[...] anzitempo rispetto all'ultimazione delle opere e all'esecuzione del collaudo;
- dinanzi al suo diniego alla firma anticipata della comunicazione di “fine lavori” (rifiuto motivato da vizi e difetti delle opere eseguite e dal mancato completamento di altre), la subappaltatrice dapprima arrestava i lavori all'interno del cantiere di Via Tosi per circa tre settimane nel mese di giugno 2022, salvo poi riprenderne l'esecuzione emettendo, contrariamente agli accordi intercorsi, una prima fattura n. 51/2022 in data 17.06.2022 (doc.
4), analoga a quella azionata in via monitoria;
- a fronte della immediata contestazione della fattura 51 del 17.06.2022, in quanto “contraria agli accordi convenuti ed accettati dalle parti”, la con e-mail del 22.06.2022 CP_1 confermava all'opponente l'avvenuta “eliminazione” della predetta fattura, invitandola tuttavia a far pervenire “entro domani mattina” la comunicazione di fine lavori, pena la riemissione della stessa (doc. 6);
- persistendo le divergenze in merito alla corretta esecuzione delle opere appaltate nell'ambito della ristrutturazione edilizia dell'immobile di Via Tosi, i rapporti tra le parti si deterioravano a tal punto da sfociare in “provocazioni, offese, minacce e intimidazioni” indirizzate alla sua persona e a coloro che nelle more erano intervenuti per tentare di porre rimedio alla vicenda insorta. A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto delle mail trasmesse da in data 22.06.2022: “alla fine ti regalo anche 100 €”, “E Testimone_1 ringrazia i tuoi angeli custodi altrimenti mi sarei divertito” (doc. 7), seguita da altra e-mail del 23.06.2022: “(…) Non ci sono santi se non firma la fine lavori.” (doc. 9);
- in tale contesto e unicamente per le ragioni indicate, si determinava a CP_1 riemettere la fattura n. 65 del 20.07.2022, prontamente contestata anche per il tramite del suo legale in data 02.08.2023, in riscontro all'intimazione di pagamento con messa in mora medio tempore ricevuta (doc. 8);
- oltre a tutto quanto sopra, l'importo preteso dalla società per la fornitura e posa in opera del climatizzatore appariva sproporzionato, eccessivo e fuori mercato (doc. 10).
Per l'effetto, concludeva per l'accertamento della non tenutezza al pagamento del Parte_1 credito azionato o, in subordine, per la sua tenutezza in misura inferiore, revocato in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 10.01.2024, chiedendo - previa CP_1 istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Premessa l'estraneità di dai contratti dei lavori “superbonus 110%, bonus CP_1 ristrutturazione 50% e buonus facciate 90%” stipulati il 20.04.2021 con la AG VI S.r.l.
(doc. 6), persona giuridica diversa da e non controllata da quest'ultima (doc. 4), CP_1
l'opposta deduceva la sussistenza del credito ingiunto, in quanto l'impianto di climatizzazione era stato pacificamente consegnato ed installato presso l'immobile di parte opponente, la quale non aveva sollevato contestazioni di sorta sui lavori eseguiti a regola d'arte (ad es.: condotte, tubi, modifiche giunzioni, kit infrarossi, controsoffitto, tinteggiatura, forometrie con faretti ad incasso), ciò neppure a seguito dell'invio del preventivo di spesa (doc. 5) e della relativa fattura (doc. 3).
Svolte le verifiche preliminari, le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Nel corso del giudizio, non concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, veniva dapprima disposto d'ufficio il procedimento di mediazione e, stante l'esito negativo dello stesso, veniva assunta la prova orale ammessa.
Ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti i termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi e delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 07.04.2025; sulla scorta delle conclusioni riportate come in epigrafe, la causa veniva infine rimessa in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
1§. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe a chi fa valere un diritto in giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
1.1 Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per prestazioni d'opera manuale (ove prevalga il lavoro sulla materia) o del prezzo di vendita (ove il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto), spetta - in ogni caso - a chi fa valere tale diritto fornire la prova dei fatti costitutivi, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, rappresentare idonea fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice
(cfr. Cass. n. 26048/2024; conf. Cass. n. 17371/2003).
1.2 Orbene, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
E ciò perché, pur non essendo contestata la fornitura e posa in opera, da parte di ed in CP_1 favore di di un nuovo impianto di climatizzazione canalizzato installato presso Parte_1
l'immobile di sua proprietà sito in Casorate Primo (PV), Via Pavia n. 15, l'opponente ha dato adeguata contezza delle ragioni per le quali la somma pretesa dalla società non sia dovuta.
1.3 Secondo quanto eccepito dall'opponente, infatti, la prestazione inerente alla fornitura ed installazione dell'impianto di climatizzazione faceva parte di una ben più ampia commessa, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di un altro immobile di sua proprietà sito in Casorate Primo
(PV), Via Carlo Tosi n. 130, affidati alla AG VI S.r.l., con sede in legale in Monza
(MB), Via Manzoni n. 17, ovvero a società che - come si evince dalle prime visure camerali prodotte dall'opponente, estratte dall'archivio ufficiale CCIAA in data 14.02.2023 (cfr. doc. 2 fasc. oppon.) - all'epoca dei fatti era partecipata per il 67% dalla (con cui condivideva CP_1 anche l'indirizzo della sede legale) e per il 33% da . Controparte_2
Non è contestato in atti che parte dei lavori oggetto dei contratti d'appalto siano stati, poi, subappaltati dalla AG VI S.r.l. alla stessa come era peraltro consentito CP_1 all'appaltatore alla luce dell'art. 2 dei rispettivi contratti (cfr. doc. 6 fasc. opp.).
Ebbene, l'opponente ha eccepito che, proprio in virtù dell'importanza economica della commessa ricevuta, l'accordo raggiunto tra le parti prevedeva la fornitura e l'installazione a titolo gratuito dell'impianto di climatizzazione canalizzato presso l'immobile di Via Pavia n. 15, che veniva, difatti, regolarmente predisposto e montato dal personale di nel mese di giugno 2021. CP_1
1.4 Trattavasi di accordi avvenuti in epoca precedente a quella in cui sono state emesse le fatture contestate, la cui emissione troverebbe spiegazione nel successivo rifiuto da parte dell'opponente - motivato dalle contestazioni sollevate circa l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni lavori nella palazzina da parte del subappaltatore - di sottoscrivere la comunicazione di “fine lavori” prima della ultimazione dei lavori e del collaudo ed a prescindere dal suo esito.
1.5 Elementi probatori atti a corroborare tale versione dei fatti sono costituiti, innanzitutto, dalla corrispondenza e-mail inoltrata da e verso l'indirizzo di posta elettronica
”, ricondotta al sig. (in sigla “AB”), il quale viene Email_1 Testimone_1 specificamente indicato dall'opponente (ma il suo ruolo non è contestato), anche all'epoca dei fatti, come l'amministratore di fatto o il “rappresentante sostanziale” di ancorché CP_1 formalmente amministrata dalla moglie sig.ra . CP_3
Tale ruolo, poi, risulta essere stato anche formalizzato, atteso che dalla visura camerale aggiornata al 05.06.2024 (v. doc. 18 fasc. oppon.) figura quale amministratore unico di Testimone_1 dal 19.05.2023 e proprio nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore ha, CP_1 difatti, rilasciato al difensore Avv. Rocco Andrianò la procura alle liti del 02.01.2024, allegata in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione.
Altri elementi che significano la gratuità della fornitura in oggetto emergono, inoltre, dallo stesso comportamento mantenuto dalla società opposta nel corso del rapporto.
1.6 Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti, non disconosciuta e in alcun modo contestata da parte dell'opposta, risulta - per quanto di interesse - che: - con e-mail del 13.06.2022 (inoltrata per conoscenza, tra gli altri, anche alla CP_1 all'indirizzo “ ”) il predetto scriveva a Email_2 Testimone_1 [...]
: “Buonasera Necessitiamo della fine lavori entro domani. In caso contrario Pt_1 vedremo il da farsi ” (cfr. doc. 3 fasc. oppon.); Per_1
- con successiva e-mail del 16.06.2022 (oggetto: “Collaudo Casorate Primo – Pt_1
), in risposta alla richiesta dell'opponente rivolta ad “in qualità di
[...] Testimone_1 delegato di AG VI, come riportato nel collaudo” di eseguire un sopralluogo per la sistemazione di vizi contestati con l'obiettivo di arrivare “a una degna conclusione dei lavori”, quest'ultimo - rivolgendosi questa volta alla sig.ra impiegata di Parte_2
(in copia conoscenza all'indirizzo ) – CP_1 Email_3 rispondeva: domattina senza induci emetti fattura impianto di condizionamento a Pt_2 casa della signora come vi avevo indicato nei giorni scorsi. Inoltre date ordine a Pt_1 villaggio VI di mettere fattura per opere al 10 SENZA sconto in fattura Grazie AB”
(cfr. doc. 5 fasc. oppon.);
- difatti, il giorno successivo veniva emessa da la fattura n. 51/2022 del CP_1
17.06.2022 per l'importo di € 10.450,00, Iva compresa, avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera dell'impianto di climatizzazione canalizzato e cartongessi” (cfr. doc. 4 fasc.oppon.);
- a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente circa l'indebita richiesta di pagamento sottesa all'emissione di tale fattura, seguiva l'e-mail di risposta del 22.06.2022 da parte di
(dall'indirizzo: ”), la quale Parte_3 Email_2 confermava “che abbiamo eliminato la fattura n. 51 del 17/06/22”, aggiungendo
“Attendiamo a questo punto di ricevere la fine lavori entro domani mattina, altrimenti ci vedremo costretti a riemetterla.”;
- alla immediata richiesta di “storno della fattura” da parte dell'opponente con conferma che
“nulla è dovuto” per la fornitura e posa in opera del condizionatore “come comunicato in precedenza e come stabilito”, seguiva altra e-mail di risposta di per Parte_2
(dall'indirizzo: ”) in cui precisava: “Non è CP_1 Email_2 necessario emettere lo storno, in quanto abbiamo eliminato la fattura senza inviarla al cassetto fiscale. Consideri la fattura precedentemente inviata annullata, in quanto non è stata inviata all'agenzia delle entrate. grazie” (cfr. doc. 12 fasc. oppon.).
1.7 Nonostante ciò, posto che l'opponente non intendeva firmare anzitempo la “fine lavori” [v. anche e-mail del 23.06.2022, in cui rivolgendosi a di Intesa San Testimone_1 Testimone_2
Paolo, scriveva: “Buongiorno (…) ti chiedo cortesemente di aiutare la tua amica da dietro Tes_2 le quinte al fine di evitare peggioramenti della situazione. Non ci sono santi se non firma la fine lavori. AB” (cfr. doc. 9 fasc. oppon.)], provvedeva ad emettere la fattura n. 65 del CP_1
20.07.2022 - questa volta trasmettendola al S.d.i. dell'Agenzia delle Entrate - pretendendo il pagamento delle medesime prestazioni e per l'importo già oggetto della precedente fattura
(contestata e annullata), ritenendolo dovuto a fronte della pacifica esecuzione del lavoro svolto.
1.8 Sennonché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte opposta, le deposizioni dei testi sig.ri e assunti nel corso dell'istruttoria - indubbiamente Testimone_3 Controparte_2
a conoscenza diretta dei fatti in discorso, anche perché destinatari delle e-mail sopra citate - hanno confermato, in linea con la documentazione prodotta e con la versione fin dall'inizio fornita dall'opponente, l'esistenza di un accordo tra le parti che prevedeva la fornitura e l'installazione del condizionatore presso l'immobile di a titolo gratuito [v. ud. 18.12.2024, teste Parte_1 [...]
“ADR: attualmente sono vicedirettore di Banca Intesa, ai tempi ero direttore della Ubi Tes_4
Banca e avevo rapporti di lavoro con il sig. che era un cliente. sul cap. 1): si è vero, lo so Tes_1 perché mi era stato detto personalmente dal sig. e mi era stato confermato dalla sig.ra Tes_1
ADR: perché avevano fatto pratiche in banca? Risposta: no erano entrambi clienti della Pt_1 banca, sapevo che il sig. aveva desiderio di fare lavori e la sig.ra aveva necessità Tes_1 Pt_1 di una impresa e quindi li ho messi in contato. ADR: quindi la circostanza della fornitura a titolo gratuito del climatizzatore le era stata personalmente riferita dal sig. Risposta: Tes_1 assolutamente sì, in più di una circostanza tra l'altro.”; teste “ero Controparte_2 amministratore della AG VI S.r.l. non più da c.a. tre anni, nessun rapporto con la CP_4
Non parente. Indifferente. ADR: Ha ragioni di grave inimicizia con qualcuna delle parti?
[...]
Risposta: non ho cause in corso, rottura dei rapporti con , non ragioni di grave Testimone_1 inimicizia. sul cap. 1): si è vero, la trattativa non l'ho mai fatta io, io sono a conoscenza che c'era questo tipo di accordo. Penso che o persone di riferimento. sul cap. 2): so che è stato fatto Tes_1 un lavoro del 110% io mi occupavo dei bilanci finanziari della società, nella trattativa mi era stato detto che era stato promesso di installare un condizionatore, entrava nella trattativa. sul cap. 3-4): non lo so, io mi occupavo solo della parte contabile, l'aspetto commerciale era delegato alla struttura di o di non so chi oggettivamente trattasse, penso o qualcuno CP_4 Tes_1 Tes_1 dei suoi. L'aspetto decisionale era rimesso al ”], motivo per il quale, in un primo Tes_1 momento e con le modalità in precedenza descritte, la fattura n. 51 del 17.06.2022 di CP_1 era stata annullata [sul punto, così il teste “sul cap. 6): mostrata la fattura, risponde: Tes_4 si, l'emissione della fattura è conseguenza di problemi differenti dagli accordi esistenti. ADR: chi è che l'ha informata dell'emissione di questa fattura? Risposta: sono rimasto in copia conoscenza in alcune email circolate tra le parti, poi sono stato aggiornato di quella che era la vicenda da entrambi, sia dalla sig.ra sia dal sig. Con quest'ultimo, fino all'emissione di Pt_1 Tes_1 questa fattura, ho sempre avuto buoni rapporti. ADR: quindi il sig. che le ha detto? Tes_1
Risposta: di preciso non ricordo, comunque più volte ha minacciato l'emissione della fattura se la sig.ra non avesse firmato la fine lavori dell'altro cantiere. Mi pare che era anche scritto in Pt_1 alcune email in cui ero in copia per conoscenza. sul cap. 7): si è vero, è stata annullata. Lo so perché in copia conoscenza nelle varie email. ADR: qual è il suo indirizzo email? Risposta: sul cap. 8): i numeri delle fatture non li ricordo, so che è Email_4 stata riemessa altra fattura. Lo so perché sempre per conoscenza.”; teste : “sul Testimone_5 cap. 6): io sono venuto a conoscenza che è stato fatto questo, abbiamo delle e-mail in cui risulta questo, sono a conoscenza a livello verbale, non ho visto le fatture. ADR: mostrata la fattura, risponde: ripeto che le fatture riguardano e non AG VI. ADR: ricorda di CP_4 essere stato inserito in copia conoscenza nelle email della emissione della prima fattura e del successivo annullamento? Risposta: io ricordo, perché poi con la signora ci siamo sentiti Pt_1 telefonicamente e via email, lo scenario è abbastanza chiaro.”].
1.9 Ora, al di là delle potenzialità offensive e del rilievo anche penale della condotta tenuta da per la minaccia di “emettere fatture” dalla parvenza esteriore di legalità Testimone_1 allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere risultati non consentiti o non dovuti, né conformi a giustizia, appare evidente dal quadro probatorio raccolto che l'emissione della fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto sia meramente strumentale e finalisticamente orientata al soddisfacimento di un credito non dovuto.
1.10 Vanno ribaditi i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di onere di prova, secondo cui
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Del resto, la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa: essa è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito
(cfr. Cass. n. 30309/2022).
Ne consegue che nell'eventuale giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova
(cfr. Cass. n. 19944/2023; Cass. n. 5827/2023; conf. anche Cass. n. 13506/2024; Cass. n.
14399/2024; Cass. n. 26048/2024; Cass. n. 3091/2025).
1.11 Nel caso di specie, non sono stati allegati, né tantomeno provati, dalla società opposta gli elementi di fatto a dimostrazione dell'onerosità della prestazione resa, senza che l'emissione della fattura e la produzione di un mero preventivo di spesa (cfr. doc. 5 fasc. opp.) - privo di data certa, né firmato o mai trasmetto alla controparte per l'accettazione [al contrario “Come ben sa il preventivo di tale lavorazione non c'è Ma il lavoro sì!”, scriveva sempre il a Tes_1 [...]
nella e-mail del 22.07.2022, successiva all'emissione della fattura n. 65, in copia Pt_1 conoscenza “ecocasasrl2018@gmail.com” (cfr. doc. 13 fasc. opp.)] - possano scalfire la prova raggiunta circa la gratuità della fornitura dell'impianto di climatizzazione, comprensivo dell'installazione presso l'immobile della committente.
1.12 Al riguardo, si palesano insufficienti le affermazioni di principio, riportate nella comparsa conclusionale, con le quali l'opposta si appella al potere integrativo del Giudice di determinare il corrispettivo in base alle tariffe esistenti o al valore di mercato alla luce della fattura e del preventivo contenente l'elenco dei lavori eseguiti.
1.13 Oltre a configurarsi, per tal via, una modifica della domanda di condanna in violazione delle preclusioni processuali, che impediscono la possibilità di modificare le domande o introdurre per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, domande ed eccezioni che non erano state preventivamente formulate in prima istanza, i principi richiamati dalla difesa dell'opposta in ordine al potere del giudice di fissare il corrispettivo (all'appaltatore o al prestatore d'opera, ai sensi rispettivamente degli artt. 1657 c.c. e 2225 c.c., ma non anche il prezzo di vendita, salva la peculiare ipotesi di cui all'art. 1474 c.c.) sussiste quando nel contratto (oneroso) non siano stati stabiliti specifici criteri di determinazione del quantum, restando il corrispettivo comunque dovuto nell'an, mentre esso non opera, ovviamente, nel caso in cui si tratti di una prestazione (o cessione del bene) resa a titolo gratuito per accordo tra le parti.
Non vi è spazio, pertanto, per l'applicazione dei principi richiamati dall'opposta, dettati per regolare fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
1.14 Del tutto inconferente, alla luce degli elementi di prova raccolti e che dimostrano la gratuità ab origine della fornitura dell'impianto (installazione compresa), l'asserita immodificabilità del contratto se non in virtù di consenso scritto di entrambi i contraenti;
la deduzione è errata, trattandosi di contratti che, nella fattispecie, non richiederebbero né la forma scritta “ad substantiam”, né “ad probationem tantum”, potendo essere conclusi verbalmente o anche per “facta concludentia”, sicché a disvelarne il contenuto ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e le presunzioni, non applicandosi il divieto di cui all'art. 2725 c.c.
1.15 Deve da ultimo dichiararsi inammissibile, in quanto tardiva, la produzione documentale versata in atti dall'opposta solo con la comparsa conclusionale, trattandosi di un “accordo” intercorso tra e AG VI sottoscritto in data 02.08.2022, dunque elemento Parte_1 né “nuovo” né sopravvenuto alle preclusioni istruttorie.
Peraltro, con tale produzione tardiva l'opposta mira a sostenere la consapevolezza in capo all'opponente di dover pagare, anche solo parzialmente, la fattura di “€ 10.500,00” in favore di basandosi tuttavia su una personalissima interpretazione di una clausola contenuta CP_1 nella scrittura [“Qualora il committente, seguito giudizio che verrà eventualmente instaurato contro la con riferimento alla fattura di € 10.500,00, sarà obbligato a versare in favore di CP_1
anche un importo inferiore al valore della fattura, l'appaltatore AG VI CP_1
SRL si impegna, sin d'ora, a procedere a sua cura e spese alla sistemazione dei difetti riscontrati nei lavori inerenti alla scala documentati negli allegati rilievi fotografici”], che appare invece raggiunta tra le parti - dopo la “rottura dei rapporti”, anche di natura societaria tra Testimone_5
e e, di riflesso, tra - quale eventuale
[...] Testimone_1 Controparte_5 CP_1 futuro rimedio compensativo alla scorretta (ri)emissione della contestata fattura da parte di CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1
1.16 All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§2. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, tutte le fasi, valori medi).
2.1 Infine, ricorrono i presupposti di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr. ex multis Cass. n.
29831/2023).
2.2 Nel caso di specie si configura tale responsabilità in capo all'opposta, dovendo ritenersi il ricorso monitorio proposto con mala fede o quanto meno colpa grave, senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o inammissibilità della propria posizione;
una volta ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della controparte, costringendola a proporre l'opposizione, l'opposta si è difesa in giudizio in forza di allegazioni generiche e inconsistenti o di circostanze fattuali che sono risultate smentite per tabulas, dunque non solo manifestamente infondate, ma riconducibili di fatto ad un'ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale del diritto di azione, nonostante l'evidenza della insussistenza ab origine del credito agitato. La mancata comparizione del legale rappresentante della società opposta o di altro procuratore sostanziale alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. senza giustificato motivo costituisce ulteriore contegno processuale valutabile dal Giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.c., che in questa sede rafforza l'atteggiamento di mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza). Scorretto si è rivelato, altresì, l'ultimo tentativo di introdurre tardivamente in giudizio nuove allegazioni e produzioni documentali in violazione delle preclusioni di rito e delle regole del contraddittorio.
2.3 La società soccombente va quindi condannata al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, può essere equitativamente determinata anche sull'importo delle spese processuali (o di una loro frazione o loro multiplo) o anche del valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (tra le tante: Cass., Sez. Un., n. 9912/2018; Cass. n. 17902/2019; Cass. n.
26435/2020; Cass. n. 31870/2021; Cass. n. 2347/2022; Cass. n. 26435/2022; Cass. n. 4725/2023;
Cass. n. 9802/2023; Cass. n. 17100/2023; Cas. n. 10652/2024).
Nel caso di specie, tale somma va determinata nella misura indicata in dispositivo pari alla sottoindicata frazione delle spese di lite.
2.4 Trattandosi di causa introdotta dopo la novella dell'art. 96 c.p.c. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 e dopo il 30.06.2023, trova applicazione anche il disposto dell'art. 96 co. 4 c.p.c., che prevede che, ove il Giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., condanna altresì la parte al pagamento a favore della delle ammende di somma di denaro non CP_4 inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00. Tale misura ha funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente strumentali o defatigatori (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).
2.5 Richiamate le valutazioni sopra esposte, si reputa congruo determinare la somma da versare in favore della in misura pari ad € 750,00. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1779/2023 del 27.10.2023 (R.G. n. 4448/2023);
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della CP_1 parte vittoriosa liquidate in € 264,00 per spese esenti, € 13,60 per esborsi, € Parte_1
5.077,00 per compensi (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., €
1.680,00 fase istr.; € 1.701,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1 una somma equitativamente determinata in € 1.500,00 per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al pagamento della somma di € 750,00 in CP_1 favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c.
Così è deciso in Pavia, lì 15 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5485/2023 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. SERENA Parte_1 C.F._1
SPLENDORE del Foro di Busto Arsizio;
OPPONENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. ROCCO ANDRIANÒ del Foro di Locri;
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni:
- parte opponente: “NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: - Rigettare sin d'ora la richiesta di declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 1779/2023, ove formulata dalla convenuta opposta, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati in fatto ed in diritto, che nulla è dovuto dalla signora
in favore della società per il titolo dedotto e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi in cui sia accertato un diritto di credito in capo alla società CP_1 rideterminare la somma dovuta dall'attrice opponente nel minor importo accertato in corso di causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge.”; - parte opposta: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IIn via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, in persona del Giudice designato, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - Nel merito rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore del sottoscritto.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1779/2023 del 27.10.2023, il Tribunale di Pavia intimava il pagamento, a carico di ed in favore di della somma di € 10.450,00 (Iva compresa), Parte_1 CP_1
a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di climatizzazione canalizzato - modello “Daikin” - presso l'immobile sito in Casorate Primo (PV), Via Pavia n. 15, giusta fattura n. 65 del 20.07.2022, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato il 23.12.2023, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'emesso provvedimento monitorio, eccependo l'illegittimità della fattura azionata dalla società in assenza di elementi probatori circa la debenza del credito ingiunto e, comunque, CP_1
l'eccessività dell'importo preteso (unilateralmente determinato nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio) rispetto al valore economico di mercato della prestazione eseguita, ben al di sotto di quanto - indebitamente - fatturato a suo carico.
Sosteneva l'opponente di non essere tenuta al pagamento della fattura contestata, atteso che la fornitura (comprensiva della installazione) di un nuovo impianto di climatizzazione presso il suo immobile sito in Casorate Primo (PV), Via Pavia n. 15, era stata prevista e concordata tra le parti “a titolo gratuito”: invero, spiegava che tale prestazione da parte di si inseriva CP_1 nell'ambito di un più ampio rapporto contrattuale, avente ad oggetto la ristrutturazione di un altro immobile di sua proprietà sito sempre in Casorate Primo (PV) alla Via Carlo Tosi n. 130, da realizzarsi usufruendo delle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110%, che la stessa aveva affidato alla AG VI S.r.l., con sede in Monza, Via Manzoni n. 17, società all'epoca detenuta al 67% da CP_1
In sintesi, per quanto di interesse, aggiungeva che:
- l'appalto di ristrutturazione edilizia dell'immobile di Via C. Tosi, stipulato in data
20.04.2021, aveva avuto regolare esecuzione sino al mese di maggio 2022, allorquando l'impresa esecutrice - - nella persona del “responsabile signor CP_1 Tes_1
, richiedeva alla committente la sottoscrizione della “comunicazione di fine lavori”
[...] anzitempo rispetto all'ultimazione delle opere e all'esecuzione del collaudo;
- dinanzi al suo diniego alla firma anticipata della comunicazione di “fine lavori” (rifiuto motivato da vizi e difetti delle opere eseguite e dal mancato completamento di altre), la subappaltatrice dapprima arrestava i lavori all'interno del cantiere di Via Tosi per circa tre settimane nel mese di giugno 2022, salvo poi riprenderne l'esecuzione emettendo, contrariamente agli accordi intercorsi, una prima fattura n. 51/2022 in data 17.06.2022 (doc.
4), analoga a quella azionata in via monitoria;
- a fronte della immediata contestazione della fattura 51 del 17.06.2022, in quanto “contraria agli accordi convenuti ed accettati dalle parti”, la con e-mail del 22.06.2022 CP_1 confermava all'opponente l'avvenuta “eliminazione” della predetta fattura, invitandola tuttavia a far pervenire “entro domani mattina” la comunicazione di fine lavori, pena la riemissione della stessa (doc. 6);
- persistendo le divergenze in merito alla corretta esecuzione delle opere appaltate nell'ambito della ristrutturazione edilizia dell'immobile di Via Tosi, i rapporti tra le parti si deterioravano a tal punto da sfociare in “provocazioni, offese, minacce e intimidazioni” indirizzate alla sua persona e a coloro che nelle more erano intervenuti per tentare di porre rimedio alla vicenda insorta. A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto delle mail trasmesse da in data 22.06.2022: “alla fine ti regalo anche 100 €”, “E Testimone_1 ringrazia i tuoi angeli custodi altrimenti mi sarei divertito” (doc. 7), seguita da altra e-mail del 23.06.2022: “(…) Non ci sono santi se non firma la fine lavori.” (doc. 9);
- in tale contesto e unicamente per le ragioni indicate, si determinava a CP_1 riemettere la fattura n. 65 del 20.07.2022, prontamente contestata anche per il tramite del suo legale in data 02.08.2023, in riscontro all'intimazione di pagamento con messa in mora medio tempore ricevuta (doc. 8);
- oltre a tutto quanto sopra, l'importo preteso dalla società per la fornitura e posa in opera del climatizzatore appariva sproporzionato, eccessivo e fuori mercato (doc. 10).
Per l'effetto, concludeva per l'accertamento della non tenutezza al pagamento del Parte_1 credito azionato o, in subordine, per la sua tenutezza in misura inferiore, revocato in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 10.01.2024, chiedendo - previa CP_1 istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Premessa l'estraneità di dai contratti dei lavori “superbonus 110%, bonus CP_1 ristrutturazione 50% e buonus facciate 90%” stipulati il 20.04.2021 con la AG VI S.r.l.
(doc. 6), persona giuridica diversa da e non controllata da quest'ultima (doc. 4), CP_1
l'opposta deduceva la sussistenza del credito ingiunto, in quanto l'impianto di climatizzazione era stato pacificamente consegnato ed installato presso l'immobile di parte opponente, la quale non aveva sollevato contestazioni di sorta sui lavori eseguiti a regola d'arte (ad es.: condotte, tubi, modifiche giunzioni, kit infrarossi, controsoffitto, tinteggiatura, forometrie con faretti ad incasso), ciò neppure a seguito dell'invio del preventivo di spesa (doc. 5) e della relativa fattura (doc. 3).
Svolte le verifiche preliminari, le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Nel corso del giudizio, non concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, veniva dapprima disposto d'ufficio il procedimento di mediazione e, stante l'esito negativo dello stesso, veniva assunta la prova orale ammessa.
Ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti i termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi e delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 07.04.2025; sulla scorta delle conclusioni riportate come in epigrafe, la causa veniva infine rimessa in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
1§. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe a chi fa valere un diritto in giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
1.1 Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per prestazioni d'opera manuale (ove prevalga il lavoro sulla materia) o del prezzo di vendita (ove il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto), spetta - in ogni caso - a chi fa valere tale diritto fornire la prova dei fatti costitutivi, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, rappresentare idonea fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice
(cfr. Cass. n. 26048/2024; conf. Cass. n. 17371/2003).
1.2 Orbene, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
E ciò perché, pur non essendo contestata la fornitura e posa in opera, da parte di ed in CP_1 favore di di un nuovo impianto di climatizzazione canalizzato installato presso Parte_1
l'immobile di sua proprietà sito in Casorate Primo (PV), Via Pavia n. 15, l'opponente ha dato adeguata contezza delle ragioni per le quali la somma pretesa dalla società non sia dovuta.
1.3 Secondo quanto eccepito dall'opponente, infatti, la prestazione inerente alla fornitura ed installazione dell'impianto di climatizzazione faceva parte di una ben più ampia commessa, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di un altro immobile di sua proprietà sito in Casorate Primo
(PV), Via Carlo Tosi n. 130, affidati alla AG VI S.r.l., con sede in legale in Monza
(MB), Via Manzoni n. 17, ovvero a società che - come si evince dalle prime visure camerali prodotte dall'opponente, estratte dall'archivio ufficiale CCIAA in data 14.02.2023 (cfr. doc. 2 fasc. oppon.) - all'epoca dei fatti era partecipata per il 67% dalla (con cui condivideva CP_1 anche l'indirizzo della sede legale) e per il 33% da . Controparte_2
Non è contestato in atti che parte dei lavori oggetto dei contratti d'appalto siano stati, poi, subappaltati dalla AG VI S.r.l. alla stessa come era peraltro consentito CP_1 all'appaltatore alla luce dell'art. 2 dei rispettivi contratti (cfr. doc. 6 fasc. opp.).
Ebbene, l'opponente ha eccepito che, proprio in virtù dell'importanza economica della commessa ricevuta, l'accordo raggiunto tra le parti prevedeva la fornitura e l'installazione a titolo gratuito dell'impianto di climatizzazione canalizzato presso l'immobile di Via Pavia n. 15, che veniva, difatti, regolarmente predisposto e montato dal personale di nel mese di giugno 2021. CP_1
1.4 Trattavasi di accordi avvenuti in epoca precedente a quella in cui sono state emesse le fatture contestate, la cui emissione troverebbe spiegazione nel successivo rifiuto da parte dell'opponente - motivato dalle contestazioni sollevate circa l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni lavori nella palazzina da parte del subappaltatore - di sottoscrivere la comunicazione di “fine lavori” prima della ultimazione dei lavori e del collaudo ed a prescindere dal suo esito.
1.5 Elementi probatori atti a corroborare tale versione dei fatti sono costituiti, innanzitutto, dalla corrispondenza e-mail inoltrata da e verso l'indirizzo di posta elettronica
”, ricondotta al sig. (in sigla “AB”), il quale viene Email_1 Testimone_1 specificamente indicato dall'opponente (ma il suo ruolo non è contestato), anche all'epoca dei fatti, come l'amministratore di fatto o il “rappresentante sostanziale” di ancorché CP_1 formalmente amministrata dalla moglie sig.ra . CP_3
Tale ruolo, poi, risulta essere stato anche formalizzato, atteso che dalla visura camerale aggiornata al 05.06.2024 (v. doc. 18 fasc. oppon.) figura quale amministratore unico di Testimone_1 dal 19.05.2023 e proprio nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore ha, CP_1 difatti, rilasciato al difensore Avv. Rocco Andrianò la procura alle liti del 02.01.2024, allegata in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione.
Altri elementi che significano la gratuità della fornitura in oggetto emergono, inoltre, dallo stesso comportamento mantenuto dalla società opposta nel corso del rapporto.
1.6 Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti, non disconosciuta e in alcun modo contestata da parte dell'opposta, risulta - per quanto di interesse - che: - con e-mail del 13.06.2022 (inoltrata per conoscenza, tra gli altri, anche alla CP_1 all'indirizzo “ ”) il predetto scriveva a Email_2 Testimone_1 [...]
: “Buonasera Necessitiamo della fine lavori entro domani. In caso contrario Pt_1 vedremo il da farsi ” (cfr. doc. 3 fasc. oppon.); Per_1
- con successiva e-mail del 16.06.2022 (oggetto: “Collaudo Casorate Primo – Pt_1
), in risposta alla richiesta dell'opponente rivolta ad “in qualità di
[...] Testimone_1 delegato di AG VI, come riportato nel collaudo” di eseguire un sopralluogo per la sistemazione di vizi contestati con l'obiettivo di arrivare “a una degna conclusione dei lavori”, quest'ultimo - rivolgendosi questa volta alla sig.ra impiegata di Parte_2
(in copia conoscenza all'indirizzo ) – CP_1 Email_3 rispondeva: domattina senza induci emetti fattura impianto di condizionamento a Pt_2 casa della signora come vi avevo indicato nei giorni scorsi. Inoltre date ordine a Pt_1 villaggio VI di mettere fattura per opere al 10 SENZA sconto in fattura Grazie AB”
(cfr. doc. 5 fasc. oppon.);
- difatti, il giorno successivo veniva emessa da la fattura n. 51/2022 del CP_1
17.06.2022 per l'importo di € 10.450,00, Iva compresa, avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera dell'impianto di climatizzazione canalizzato e cartongessi” (cfr. doc. 4 fasc.oppon.);
- a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente circa l'indebita richiesta di pagamento sottesa all'emissione di tale fattura, seguiva l'e-mail di risposta del 22.06.2022 da parte di
(dall'indirizzo: ”), la quale Parte_3 Email_2 confermava “che abbiamo eliminato la fattura n. 51 del 17/06/22”, aggiungendo
“Attendiamo a questo punto di ricevere la fine lavori entro domani mattina, altrimenti ci vedremo costretti a riemetterla.”;
- alla immediata richiesta di “storno della fattura” da parte dell'opponente con conferma che
“nulla è dovuto” per la fornitura e posa in opera del condizionatore “come comunicato in precedenza e come stabilito”, seguiva altra e-mail di risposta di per Parte_2
(dall'indirizzo: ”) in cui precisava: “Non è CP_1 Email_2 necessario emettere lo storno, in quanto abbiamo eliminato la fattura senza inviarla al cassetto fiscale. Consideri la fattura precedentemente inviata annullata, in quanto non è stata inviata all'agenzia delle entrate. grazie” (cfr. doc. 12 fasc. oppon.).
1.7 Nonostante ciò, posto che l'opponente non intendeva firmare anzitempo la “fine lavori” [v. anche e-mail del 23.06.2022, in cui rivolgendosi a di Intesa San Testimone_1 Testimone_2
Paolo, scriveva: “Buongiorno (…) ti chiedo cortesemente di aiutare la tua amica da dietro Tes_2 le quinte al fine di evitare peggioramenti della situazione. Non ci sono santi se non firma la fine lavori. AB” (cfr. doc. 9 fasc. oppon.)], provvedeva ad emettere la fattura n. 65 del CP_1
20.07.2022 - questa volta trasmettendola al S.d.i. dell'Agenzia delle Entrate - pretendendo il pagamento delle medesime prestazioni e per l'importo già oggetto della precedente fattura
(contestata e annullata), ritenendolo dovuto a fronte della pacifica esecuzione del lavoro svolto.
1.8 Sennonché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte opposta, le deposizioni dei testi sig.ri e assunti nel corso dell'istruttoria - indubbiamente Testimone_3 Controparte_2
a conoscenza diretta dei fatti in discorso, anche perché destinatari delle e-mail sopra citate - hanno confermato, in linea con la documentazione prodotta e con la versione fin dall'inizio fornita dall'opponente, l'esistenza di un accordo tra le parti che prevedeva la fornitura e l'installazione del condizionatore presso l'immobile di a titolo gratuito [v. ud. 18.12.2024, teste Parte_1 [...]
“ADR: attualmente sono vicedirettore di Banca Intesa, ai tempi ero direttore della Ubi Tes_4
Banca e avevo rapporti di lavoro con il sig. che era un cliente. sul cap. 1): si è vero, lo so Tes_1 perché mi era stato detto personalmente dal sig. e mi era stato confermato dalla sig.ra Tes_1
ADR: perché avevano fatto pratiche in banca? Risposta: no erano entrambi clienti della Pt_1 banca, sapevo che il sig. aveva desiderio di fare lavori e la sig.ra aveva necessità Tes_1 Pt_1 di una impresa e quindi li ho messi in contato. ADR: quindi la circostanza della fornitura a titolo gratuito del climatizzatore le era stata personalmente riferita dal sig. Risposta: Tes_1 assolutamente sì, in più di una circostanza tra l'altro.”; teste “ero Controparte_2 amministratore della AG VI S.r.l. non più da c.a. tre anni, nessun rapporto con la CP_4
Non parente. Indifferente. ADR: Ha ragioni di grave inimicizia con qualcuna delle parti?
[...]
Risposta: non ho cause in corso, rottura dei rapporti con , non ragioni di grave Testimone_1 inimicizia. sul cap. 1): si è vero, la trattativa non l'ho mai fatta io, io sono a conoscenza che c'era questo tipo di accordo. Penso che o persone di riferimento. sul cap. 2): so che è stato fatto Tes_1 un lavoro del 110% io mi occupavo dei bilanci finanziari della società, nella trattativa mi era stato detto che era stato promesso di installare un condizionatore, entrava nella trattativa. sul cap. 3-4): non lo so, io mi occupavo solo della parte contabile, l'aspetto commerciale era delegato alla struttura di o di non so chi oggettivamente trattasse, penso o qualcuno CP_4 Tes_1 Tes_1 dei suoi. L'aspetto decisionale era rimesso al ”], motivo per il quale, in un primo Tes_1 momento e con le modalità in precedenza descritte, la fattura n. 51 del 17.06.2022 di CP_1 era stata annullata [sul punto, così il teste “sul cap. 6): mostrata la fattura, risponde: Tes_4 si, l'emissione della fattura è conseguenza di problemi differenti dagli accordi esistenti. ADR: chi è che l'ha informata dell'emissione di questa fattura? Risposta: sono rimasto in copia conoscenza in alcune email circolate tra le parti, poi sono stato aggiornato di quella che era la vicenda da entrambi, sia dalla sig.ra sia dal sig. Con quest'ultimo, fino all'emissione di Pt_1 Tes_1 questa fattura, ho sempre avuto buoni rapporti. ADR: quindi il sig. che le ha detto? Tes_1
Risposta: di preciso non ricordo, comunque più volte ha minacciato l'emissione della fattura se la sig.ra non avesse firmato la fine lavori dell'altro cantiere. Mi pare che era anche scritto in Pt_1 alcune email in cui ero in copia per conoscenza. sul cap. 7): si è vero, è stata annullata. Lo so perché in copia conoscenza nelle varie email. ADR: qual è il suo indirizzo email? Risposta: sul cap. 8): i numeri delle fatture non li ricordo, so che è Email_4 stata riemessa altra fattura. Lo so perché sempre per conoscenza.”; teste : “sul Testimone_5 cap. 6): io sono venuto a conoscenza che è stato fatto questo, abbiamo delle e-mail in cui risulta questo, sono a conoscenza a livello verbale, non ho visto le fatture. ADR: mostrata la fattura, risponde: ripeto che le fatture riguardano e non AG VI. ADR: ricorda di CP_4 essere stato inserito in copia conoscenza nelle email della emissione della prima fattura e del successivo annullamento? Risposta: io ricordo, perché poi con la signora ci siamo sentiti Pt_1 telefonicamente e via email, lo scenario è abbastanza chiaro.”].
1.9 Ora, al di là delle potenzialità offensive e del rilievo anche penale della condotta tenuta da per la minaccia di “emettere fatture” dalla parvenza esteriore di legalità Testimone_1 allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere risultati non consentiti o non dovuti, né conformi a giustizia, appare evidente dal quadro probatorio raccolto che l'emissione della fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto sia meramente strumentale e finalisticamente orientata al soddisfacimento di un credito non dovuto.
1.10 Vanno ribaditi i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di onere di prova, secondo cui
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Del resto, la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa: essa è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito
(cfr. Cass. n. 30309/2022).
Ne consegue che nell'eventuale giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova
(cfr. Cass. n. 19944/2023; Cass. n. 5827/2023; conf. anche Cass. n. 13506/2024; Cass. n.
14399/2024; Cass. n. 26048/2024; Cass. n. 3091/2025).
1.11 Nel caso di specie, non sono stati allegati, né tantomeno provati, dalla società opposta gli elementi di fatto a dimostrazione dell'onerosità della prestazione resa, senza che l'emissione della fattura e la produzione di un mero preventivo di spesa (cfr. doc. 5 fasc. opp.) - privo di data certa, né firmato o mai trasmetto alla controparte per l'accettazione [al contrario “Come ben sa il preventivo di tale lavorazione non c'è Ma il lavoro sì!”, scriveva sempre il a Tes_1 [...]
nella e-mail del 22.07.2022, successiva all'emissione della fattura n. 65, in copia Pt_1 conoscenza “ecocasasrl2018@gmail.com” (cfr. doc. 13 fasc. opp.)] - possano scalfire la prova raggiunta circa la gratuità della fornitura dell'impianto di climatizzazione, comprensivo dell'installazione presso l'immobile della committente.
1.12 Al riguardo, si palesano insufficienti le affermazioni di principio, riportate nella comparsa conclusionale, con le quali l'opposta si appella al potere integrativo del Giudice di determinare il corrispettivo in base alle tariffe esistenti o al valore di mercato alla luce della fattura e del preventivo contenente l'elenco dei lavori eseguiti.
1.13 Oltre a configurarsi, per tal via, una modifica della domanda di condanna in violazione delle preclusioni processuali, che impediscono la possibilità di modificare le domande o introdurre per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, domande ed eccezioni che non erano state preventivamente formulate in prima istanza, i principi richiamati dalla difesa dell'opposta in ordine al potere del giudice di fissare il corrispettivo (all'appaltatore o al prestatore d'opera, ai sensi rispettivamente degli artt. 1657 c.c. e 2225 c.c., ma non anche il prezzo di vendita, salva la peculiare ipotesi di cui all'art. 1474 c.c.) sussiste quando nel contratto (oneroso) non siano stati stabiliti specifici criteri di determinazione del quantum, restando il corrispettivo comunque dovuto nell'an, mentre esso non opera, ovviamente, nel caso in cui si tratti di una prestazione (o cessione del bene) resa a titolo gratuito per accordo tra le parti.
Non vi è spazio, pertanto, per l'applicazione dei principi richiamati dall'opposta, dettati per regolare fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
1.14 Del tutto inconferente, alla luce degli elementi di prova raccolti e che dimostrano la gratuità ab origine della fornitura dell'impianto (installazione compresa), l'asserita immodificabilità del contratto se non in virtù di consenso scritto di entrambi i contraenti;
la deduzione è errata, trattandosi di contratti che, nella fattispecie, non richiederebbero né la forma scritta “ad substantiam”, né “ad probationem tantum”, potendo essere conclusi verbalmente o anche per “facta concludentia”, sicché a disvelarne il contenuto ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e le presunzioni, non applicandosi il divieto di cui all'art. 2725 c.c.
1.15 Deve da ultimo dichiararsi inammissibile, in quanto tardiva, la produzione documentale versata in atti dall'opposta solo con la comparsa conclusionale, trattandosi di un “accordo” intercorso tra e AG VI sottoscritto in data 02.08.2022, dunque elemento Parte_1 né “nuovo” né sopravvenuto alle preclusioni istruttorie.
Peraltro, con tale produzione tardiva l'opposta mira a sostenere la consapevolezza in capo all'opponente di dover pagare, anche solo parzialmente, la fattura di “€ 10.500,00” in favore di basandosi tuttavia su una personalissima interpretazione di una clausola contenuta CP_1 nella scrittura [“Qualora il committente, seguito giudizio che verrà eventualmente instaurato contro la con riferimento alla fattura di € 10.500,00, sarà obbligato a versare in favore di CP_1
anche un importo inferiore al valore della fattura, l'appaltatore AG VI CP_1
SRL si impegna, sin d'ora, a procedere a sua cura e spese alla sistemazione dei difetti riscontrati nei lavori inerenti alla scala documentati negli allegati rilievi fotografici”], che appare invece raggiunta tra le parti - dopo la “rottura dei rapporti”, anche di natura societaria tra Testimone_5
e e, di riflesso, tra - quale eventuale
[...] Testimone_1 Controparte_5 CP_1 futuro rimedio compensativo alla scorretta (ri)emissione della contestata fattura da parte di CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1
1.16 All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§2. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, tutte le fasi, valori medi).
2.1 Infine, ricorrono i presupposti di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr. ex multis Cass. n.
29831/2023).
2.2 Nel caso di specie si configura tale responsabilità in capo all'opposta, dovendo ritenersi il ricorso monitorio proposto con mala fede o quanto meno colpa grave, senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o inammissibilità della propria posizione;
una volta ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della controparte, costringendola a proporre l'opposizione, l'opposta si è difesa in giudizio in forza di allegazioni generiche e inconsistenti o di circostanze fattuali che sono risultate smentite per tabulas, dunque non solo manifestamente infondate, ma riconducibili di fatto ad un'ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale del diritto di azione, nonostante l'evidenza della insussistenza ab origine del credito agitato. La mancata comparizione del legale rappresentante della società opposta o di altro procuratore sostanziale alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. senza giustificato motivo costituisce ulteriore contegno processuale valutabile dal Giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.c., che in questa sede rafforza l'atteggiamento di mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza). Scorretto si è rivelato, altresì, l'ultimo tentativo di introdurre tardivamente in giudizio nuove allegazioni e produzioni documentali in violazione delle preclusioni di rito e delle regole del contraddittorio.
2.3 La società soccombente va quindi condannata al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, può essere equitativamente determinata anche sull'importo delle spese processuali (o di una loro frazione o loro multiplo) o anche del valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (tra le tante: Cass., Sez. Un., n. 9912/2018; Cass. n. 17902/2019; Cass. n.
26435/2020; Cass. n. 31870/2021; Cass. n. 2347/2022; Cass. n. 26435/2022; Cass. n. 4725/2023;
Cass. n. 9802/2023; Cass. n. 17100/2023; Cas. n. 10652/2024).
Nel caso di specie, tale somma va determinata nella misura indicata in dispositivo pari alla sottoindicata frazione delle spese di lite.
2.4 Trattandosi di causa introdotta dopo la novella dell'art. 96 c.p.c. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 e dopo il 30.06.2023, trova applicazione anche il disposto dell'art. 96 co. 4 c.p.c., che prevede che, ove il Giudice riconosca sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., condanna altresì la parte al pagamento a favore della delle ammende di somma di denaro non CP_4 inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00. Tale misura ha funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente strumentali o defatigatori (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).
2.5 Richiamate le valutazioni sopra esposte, si reputa congruo determinare la somma da versare in favore della in misura pari ad € 750,00. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1779/2023 del 27.10.2023 (R.G. n. 4448/2023);
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della CP_1 parte vittoriosa liquidate in € 264,00 per spese esenti, € 13,60 per esborsi, € Parte_1
5.077,00 per compensi (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., €
1.680,00 fase istr.; € 1.701,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1 una somma equitativamente determinata in € 1.500,00 per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
• condanna la parte soccombente al pagamento della somma di € 750,00 in CP_1 favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c.
Così è deciso in Pavia, lì 15 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti