TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2930
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa sulla firma digitale e telematica

    Il Tribunale ha ritenuto che la 'immagine di firma' non sia equipollente alla firma autografa o digitale, né rientri nelle ipotesi previste dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, poiché non attesta la certa riferibilità dell'atto al sottoscrittore. La mera scansione della firma non è equiparabile alla firma digitale o analogica con documento d'identità, né alla trasmissione via PEC da domicilio digitale censito.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, buon andamento e risultato, e legittimo affidamento

    Il Tribunale ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio poiché la mancanza della sottoscrizione valida è considerata un vizio strutturale e non una mera irregolarità formale sanabile.

  • Rigettato
    Censura del D.P.C.M. di ripartizione fondi

    La censura è stata respinta in quanto fondata sulle medesime argomentazioni relative alla validità della sottoscrizione, che sono state rigettate dal Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2930
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2930
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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