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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dott. Anna Maria D'Antonio, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2614/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Riconoscimento di malattia professionale” e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Mastrogiovanni e Pasquale Feo in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E
, in persona del Controparte_1
della Campania, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cantore e Controparte_2
Filomena Sacco
CONVENUTO
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
///
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12 maggio 2024, la ricorrente in epigrafe, premesso: che praticava l'attività di bracciante agricola fin dal 1996 alle dipendenze di aziende agricole che si occupano della produzione di ortaggi nella piana di Capaccio-Paestum; che la prestazione lavorativa svolta era quella tipica delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nei fondi agricoli della piana prima menzionata, con orari e mansioni pressoché standardizzati;
che in data 15.9.2022 la sig.ra
[...] denunciava all' di Battipaglia la malattia professionale tramite Modello5 SS bis Parte_1 CP_1
1/P; che nel prospetto dedicato ad “Esame obiettivo con particolare riferimento alla malattia in esame” dava atto della sussistenza delle seguenti patologie;
“limitazione funzionale dell'articolarità spalla dx ai gradi medi”, come diagnosticati in base ad “Esami specialistici” riportati anch'essi nel modello di denuncia;
che nonostante fosse trascorso un considerevole lasso di tempo dall'epoca della denuncia, l non provvedeva a sottoporre a visita la ricorrente, né alla malattia risultava essere CP_1
attribuito un numero di pratica;
che pertanto, in data 2.11.2023, la ricorrente presentava alla sede CP_1 di Battipaglia il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 104 dpr 1124/65, corredato del certificato CP_ medico valutativo, con il quale – stante l'inerzia dell'Istituto - sollecitava la sede di Battipaglia
a sottoporla a visita medica;
che tale ricorso amministrativo rimaneva, però, senza alcun riscontro, e che maturava il termine per ritenere integrato un silenzio-rigetto; tanto premesso, ha chiesto al giudice del lavoro la fissazione dell'udienza di discussione per sentir dichiarare, previa designazione di un consulente tecnico d'ufficio di cui la stessa ricorrente richiedeva la nomina, che, a seguito dell'infortunio occorsole, il grado di menomazione dell'integrità psico – fisica subita è pari al 13% o maggiore, compreso il danno biologico;
; ha chiesto anche ammissione prova testimoniale su circostanze che provvedeva ad indicare;
ha chiesto infine di condannare l' al pagamento della CP_1
corrispondente indennità da malattia professionale, pari o maggiore al 13%, a favore della ricorrente, alternativamente e subordinatamente in rendita o in capitale secondo il grado di menomazione accertato e secondo quanto stabilito nell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, in uno agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Il giudice con decreto del 27 maggio 2024 fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 12 settembre
2024.
Instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva che la domanda era infondata ed evidenziava che le CP_1
lavorazioni svolte dalla ricorrente non determinavano esposizioni e carichi tali da giustificare l'insorgenza di malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, e che si doveva pertanto ritenere che la fattispecie non riguardasse una malattia tabellata, ma una patologia comune a genesi multifattoriale, diffusa in vaste fasce della popolazione adulta. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con spese come per legge.
Espletata consulenza tecnica ed acquisita la relazione peritale, il Giudice, sulle conclusioni in epigrafe scritte, all'odierna udienza ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato e non merita accoglimento . Incontestato il tipo di attività lavorativa svolto dalla ricorrente ed indicato in ricorso , occorre accertare se l'attività lavorativa svolta ha comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato la malattia e accertare , infine , se l'attore ha contratto la malattia nell'esercizio della lavorazione svolta e nell'affermativa determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Occorre innanzitutto chiarire che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente : il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Tornando al caso di fattispecie, abbiamo anticipato , nella parte narrativa della decisione , che la ricorrente chiede il riconoscimento dell'etiologia professionale di “limitazione funzionale dell'articolarità spalla dx ai gradi medi “e considerato che si tratta di patologia comune a genesi multifattoriale , diffusa in vaste fasce della popolazione adulta e non compresa nella “nuova tabella delle malattie professionali dell'agricoltura”, di cui al D.M. 9.4.2008, è evidente che occorre una prova rigorosa circa la riferibilità delle predette patologie all'attività lavorativa svolta . Sennonché, nel caso che ci occupa , la ricorrente non ha fornito alcuna prova della esposizione a rischio dell'attività svolta , apparendo irrilevante allo scopo la prova testimoniale articolata in atti .
Va rilevato , tra l'altro , che le conclusioni del CTU circa la ridotta attività di sollevamento pesi da parte della ricorrente traggono origine dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte interessata in sede di anamnesi .
Né appaiono condivisibili i rilievi sollevati in ricorso in ordine al fatto che il CTU non abbia considerato l'ernia discale protrusa come possibile fattore causale della patologia denunciata. L'ernia discale, infatti, non è una patologia direttamente collegata alle sollecitazioni biomeccaniche tipiche della mansione svolta. Inoltre, affinché una patologia vertebrale possa essere riconosciuta come malattia professionale tabellata, è necessario dimostrare che le condizioni di lavoro abbiano generato un sovraccarico biomeccanico continuativo ai sensi del DPR 1124/1965 e dell'Aggiornamento delle malattie professionali obbligatoria-mente denunciabili (DM 9 aprile 2008). Pertanto, l'ernia discale non rientra tra le patologie professionali tabellate attribuibili alle condizioni lavorative della OR
. Anche se l'ernia fosse considerata nella valutazione complessiva, essa risulterebbe Pt_1 compatibile con cause multifattoriali (fattori genetici, età, abitudini posturali, usura naturale), senza evidenze cliniche di una diretta correlazione con l'attività lavorativa. Va aggiunto che la relazione medico-legale ha considerato l'intero periodo lavorativo e, sulla base della documentazione clinica e delle normative vigenti, ha escluso un nesso causale diretto e prevalente tra l'attività di bracciante agricola e la patologia diagnosticata.
Il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008 stabilisce che per il riconoscimento delle patologie da sovraccarico biomeccanico sia necessario dimostrare:
-La ripetitività dei movimenti per almeno metà del turno lavorativo.
-Esposizione continuativa a posture incongrue senza interruzioni adeguate.
-Assenza di dispositivi di supporto per la riduzione del carico biomeccanico.
Nel caso della sig.ra , è stato appurato che:le fasi di sollevamento delle casse hanno una Pt_1 durata inferiore a un'ora per turno. ; il sollevamento avviene da un'altezza compresa tra 40 cm e
70 cm, senza rotazioni del busto forzate; l'attività comprende pause fisiologiche, riducendo il sovraccarico continuativo.
Pertanto, la modalità di lavoro descritta non è compatibile con un sovraccarico biomeccanico continuo, elemento determinante per il riconoscimento della causalità professionale.
Il CTU ha effettuato un'analisi dettagliata delle mansioni, basandosi su criteri ergonomici standardizzati accertando che:
-L'attività di raccogliere e spostare le casse non comporta un impegno costante e prolungato della spalla, ma solo fasi intermittenti di sollevamento.
-La posizione curva può essere considerata un fattore di rischio generico, ma nel caso di specie non è dimostrata una correlazione diretta con l'artrosi acromion-claveare.
-La dinamica di carico (alternanza tra posizioni erette e chine) non rientra nelle esposizioni tipiche dei lavoratori con rischio biomeccanico significativo.
Sono pertanto da condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU , per cui , In assenza di una evidenza biomeccanica certa, la patologia resta multifattoriale e non può essere attribuita in via esclusiva all'attività lavorativa
La valutazione medico-legale ha chiarito che:
-La patologia diagnosticata non è tabellata tra le malattie professionali riconosciute dal DM 9 aprile 2008.
-Non esiste una presunzione legale di origine professionale
-La patologia ha un'eziologia degenerativa e non può essere direttamente attribuita al lavoro.
Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato .
Ragioni di equità , in considerazione della materia trattata , inducono ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio , mentre restano a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica .
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Salerno 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.Anna Maria D'Antonio