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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2580/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11811/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6243 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, così come rappresentata e difesa impugna l'Avviso di Accertamento n. 6243 del 06/04/2023 - Prot. n. QB/2023/282725 del
17/05/2023 emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, e notificato il 1 giugno 2023 contenente l'invito a corrispondere l'importo complessivo di € 1.731,33 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti del 2021, in relazione all'utenza n. RES5535855 – ubicazione Indirizzo_1, Roma, calcolata su una superficie imponibile di 45 mq.
Denuncia la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione passiva e insussistenza dell'obbligo dichiarativo in quanto, come risulta dal contratto di locazione, la società ricorrente ha preso in locazione l'immobile in oggetto soltanto a partire dal 01 giugno 2021 per cui la stessa società non era ovviamente tenuta ad effettuare alcuna dichiarazione con riferimento ai primi cinque mesi del 2021; di conseguenza la ricorrente non può essere chiamata a rispondere del pagamento della Ta.Ri. con riferimento ad un periodo precedente alla conduzione dell'immobile.
Sostiene che di tali mensilità debba rispondere il proprietario dell'immobile, tal Nominativo_1, ovvero il precedente conduttore nell'eventualità in cui il proprietario stesso lo avesse, all'epoca, concesso in locazione ad altri.
Denuncia altresì la illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione della superficie imponibile;
ed invero la tassa di smaltimento rifiuti, relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1
, è stata erroneamente calcolata su una superficie assoggettabile di 45 mq che non corrisponde a quella effettiva.
Ed infatti, come risulta inconfutabilmente sia dal contratto di locazione regolarmente registrato che dalla visura storica dell'immobile, il suddetto immobile è di soli 37 mq
Conclude chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma Capitale si costituisce in giudizio evidenziando che l'avviso di accertamento TaRi n. 6243 per l'annualità 2021 trae origine dagli elementi risultanti dalle fonti informative, tra cui la banca dati dell'Agenzia del Entrate–Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
il dettaglio dati catastali e superficie tassabile meglio specificate nella tabella denominata “Dati catastali degli immobili oggetto del presente avviso accertamento"; l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
la banca dati della Camera di Commercio, come indicato a pag. 2 dell'atto impugnato nella sezione “MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO”.
Evidenzia che dalla visura dell'Anagrafe Tributaria banca dati utilizzata ai fini dell'accertamento TaRi, risulta che la Società ricorrente ha stabilito la sede legale, il domicilio fiscale e il luogo di esercizio proprio presso l'indirizzo accertato sito in Indirizzo_2 dal 22/10/2010 ad oggi.
Inoltre Roma Capitale evidenzia che ha considerato come superficie assoggettabile alla TaRi mq. 45, determinata dallo sviluppo della planimetria catastale per l'u.i. 581/199/6 sita in Indirizzo_1, n. 83.
Soggiunge che ciò che emerge è di fatto la conclamata e riconosciuta evasione totale del tributo dovuto dalla società Ricorrente_1 S.R.L., che ha omesso di dichiarare l'occupazione del locale sito in Indirizzo_2, utilizzato come propria sede legale nell'annualità 2021 e pertanto a carico del contribuente è stata riscontrata la seguente violazione: omessa dichiarazione con evasione TOTALE del tributo con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 120% del tributo non versato (con un minimo di euro 50,00), per un importo complessivo di € 933.47. Nella successiva memoria difensiva il ricorrente ribadisce che il contratto di locazione versato in atti dimostra in maniera inconfutabile come la società ricorrente abbia preso in locazione il suddetto immobile solo a partire dal 01 giugno 2021.
Ne consegue che la stessa società non era ovviamente tenuta ad effettuare alcuna dichiarazione con riferimento al periodo precedente rispetto alla presa in possesso dell'unità immobiliare di cui deve rispondere il proprietario dell'immobile, tal Nominativo_1, ovvero il precedente conduttore nell'eventualità in cui il proprietario stesso lo avesse, all'epoca, concesso in locazione ad altri.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato o, in via meramente subordinata, rideterminato nell'ammontare dovuto anche in considerazione dell'effettiva superficie assoggettabile al tributo (37 mq).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Si evidenzia che il comune di Roma Capitale ha accertato che la sede delle Società era presso l'immobile tassato in Indirizzo_2 dal 22/10/2010, adempiendo così all'onere probatorio su di esso incombente, mentre la contribuente non ha prodotto documentazione alcuna attestante la mancata occupazione di tale immobile, né il pagamento della imposta da parte di altro soggetto per lo stesso bene.
Deve presumersi che la Società che indica un immobile quale sede legale, lo occupi e ne abbia il possesso o, quantomeno la detenzione, spettando al contribuente, in via di eccezione fornire la prova trattarsi di un semplice formale recapito.
L'art. 12, comma 4, del Regolamento TaRi dispone testualmente che “per le utenze non domestiche la tariffa è commisurata in relazione al tipo di uso cui i locali e le aree sono destinati”. Dunque, risulta legittima l'attribuzione della cat. 10 (uffici) per l'anno 2021.
L'avviso di accertamento impugnato va tuttavia rideterminato nell'ammontare dovuto in quanto dalla visura storica dell'immobile attestata dall'Agenzia delle Entrate Territorio risulta che l'immobile ha una consistenza di 37 metri quadrati (cfr. documento 3 allegato al ricorso) mentre non è dato comprendere la discrasia con l'atto prodotto dal comune di Roma Capitale ( mq. 45) per generico "sviluppo planimetria catastale".
Tenuto conto dell'esito della causa si compensano le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione.
Compensa le spese processuali.
Roma 16 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
IE TA NE
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11811/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6243 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, così come rappresentata e difesa impugna l'Avviso di Accertamento n. 6243 del 06/04/2023 - Prot. n. QB/2023/282725 del
17/05/2023 emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, e notificato il 1 giugno 2023 contenente l'invito a corrispondere l'importo complessivo di € 1.731,33 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti del 2021, in relazione all'utenza n. RES5535855 – ubicazione Indirizzo_1, Roma, calcolata su una superficie imponibile di 45 mq.
Denuncia la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione passiva e insussistenza dell'obbligo dichiarativo in quanto, come risulta dal contratto di locazione, la società ricorrente ha preso in locazione l'immobile in oggetto soltanto a partire dal 01 giugno 2021 per cui la stessa società non era ovviamente tenuta ad effettuare alcuna dichiarazione con riferimento ai primi cinque mesi del 2021; di conseguenza la ricorrente non può essere chiamata a rispondere del pagamento della Ta.Ri. con riferimento ad un periodo precedente alla conduzione dell'immobile.
Sostiene che di tali mensilità debba rispondere il proprietario dell'immobile, tal Nominativo_1, ovvero il precedente conduttore nell'eventualità in cui il proprietario stesso lo avesse, all'epoca, concesso in locazione ad altri.
Denuncia altresì la illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione della superficie imponibile;
ed invero la tassa di smaltimento rifiuti, relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1
, è stata erroneamente calcolata su una superficie assoggettabile di 45 mq che non corrisponde a quella effettiva.
Ed infatti, come risulta inconfutabilmente sia dal contratto di locazione regolarmente registrato che dalla visura storica dell'immobile, il suddetto immobile è di soli 37 mq
Conclude chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma Capitale si costituisce in giudizio evidenziando che l'avviso di accertamento TaRi n. 6243 per l'annualità 2021 trae origine dagli elementi risultanti dalle fonti informative, tra cui la banca dati dell'Agenzia del Entrate–Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
il dettaglio dati catastali e superficie tassabile meglio specificate nella tabella denominata “Dati catastali degli immobili oggetto del presente avviso accertamento"; l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
la banca dati della Camera di Commercio, come indicato a pag. 2 dell'atto impugnato nella sezione “MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO”.
Evidenzia che dalla visura dell'Anagrafe Tributaria banca dati utilizzata ai fini dell'accertamento TaRi, risulta che la Società ricorrente ha stabilito la sede legale, il domicilio fiscale e il luogo di esercizio proprio presso l'indirizzo accertato sito in Indirizzo_2 dal 22/10/2010 ad oggi.
Inoltre Roma Capitale evidenzia che ha considerato come superficie assoggettabile alla TaRi mq. 45, determinata dallo sviluppo della planimetria catastale per l'u.i. 581/199/6 sita in Indirizzo_1, n. 83.
Soggiunge che ciò che emerge è di fatto la conclamata e riconosciuta evasione totale del tributo dovuto dalla società Ricorrente_1 S.R.L., che ha omesso di dichiarare l'occupazione del locale sito in Indirizzo_2, utilizzato come propria sede legale nell'annualità 2021 e pertanto a carico del contribuente è stata riscontrata la seguente violazione: omessa dichiarazione con evasione TOTALE del tributo con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 120% del tributo non versato (con un minimo di euro 50,00), per un importo complessivo di € 933.47. Nella successiva memoria difensiva il ricorrente ribadisce che il contratto di locazione versato in atti dimostra in maniera inconfutabile come la società ricorrente abbia preso in locazione il suddetto immobile solo a partire dal 01 giugno 2021.
Ne consegue che la stessa società non era ovviamente tenuta ad effettuare alcuna dichiarazione con riferimento al periodo precedente rispetto alla presa in possesso dell'unità immobiliare di cui deve rispondere il proprietario dell'immobile, tal Nominativo_1, ovvero il precedente conduttore nell'eventualità in cui il proprietario stesso lo avesse, all'epoca, concesso in locazione ad altri.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato o, in via meramente subordinata, rideterminato nell'ammontare dovuto anche in considerazione dell'effettiva superficie assoggettabile al tributo (37 mq).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Si evidenzia che il comune di Roma Capitale ha accertato che la sede delle Società era presso l'immobile tassato in Indirizzo_2 dal 22/10/2010, adempiendo così all'onere probatorio su di esso incombente, mentre la contribuente non ha prodotto documentazione alcuna attestante la mancata occupazione di tale immobile, né il pagamento della imposta da parte di altro soggetto per lo stesso bene.
Deve presumersi che la Società che indica un immobile quale sede legale, lo occupi e ne abbia il possesso o, quantomeno la detenzione, spettando al contribuente, in via di eccezione fornire la prova trattarsi di un semplice formale recapito.
L'art. 12, comma 4, del Regolamento TaRi dispone testualmente che “per le utenze non domestiche la tariffa è commisurata in relazione al tipo di uso cui i locali e le aree sono destinati”. Dunque, risulta legittima l'attribuzione della cat. 10 (uffici) per l'anno 2021.
L'avviso di accertamento impugnato va tuttavia rideterminato nell'ammontare dovuto in quanto dalla visura storica dell'immobile attestata dall'Agenzia delle Entrate Territorio risulta che l'immobile ha una consistenza di 37 metri quadrati (cfr. documento 3 allegato al ricorso) mentre non è dato comprendere la discrasia con l'atto prodotto dal comune di Roma Capitale ( mq. 45) per generico "sviluppo planimetria catastale".
Tenuto conto dell'esito della causa si compensano le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione.
Compensa le spese processuali.
Roma 16 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
IE TA NE