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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15375 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2289/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2289 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 6, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giulio Castrogiovanni che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte attrice
CONTRO
in persona del Sindaco rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa, come da documentazione in atti, sia unitamente che disgiuntamente dall'Avv. Nicola Sabato e dall'Avv. Massimo Biasiotti Mogliazza, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby, 11 presso lo studio di quest'ultimo
Parte convenuta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Marcello Marino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Alessandro Poerio n. 88.
Parte terza chiamata
E
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_4 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani dal quale è rappresentata e difesa, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento per lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1 giudizio in persona del Sindaco pro tempore, per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “…nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del sindaco p.t., CP_5 in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto condannarlo in persona del sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, quantificati nella somma totale di € 22.232,29 di cui € 14.681,17 per 10% di I.P., € 4.424,00 per 40 gg. di Invalidità Temporanea Totale, € 1.659,00 per 30 gg. di Invalidità Temporanea Parziale al 50%, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere dal sinistro al saldo oltre al pagamento delle spese relative all'attività legale stragiudiziale ai sensi del D.M. 55/2014 come da nota spese che si allega. Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese per l'attività legale, delle spese generali, diritti e onorari processuali con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”
Si costituiva deducendo: “…In via preliminare accertare e CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni CP_1 esposte nel presente atto e per l'effetto statuirne l'estromissione; In via preliminare autorizzare la chiamata in causa di in persona del l.r.p.t., Controparte_3 che alla data del 01.12.2018, aveva in manutenzione e sorveglianza Via Ischia di Castro, in Roma. Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che in punto quantum, e allo stato non provata. Sempre nel merito individuare nell'attore l'unico responsabile dell'evento dedotto in giudizio e per l'effetto rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, infondata anche per la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito. In via gradata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare quale unico soggetto tenuto Controparte_3 all'obbligo di custodia, di sorveglianza e di manutenzione di Via Ischia di Castro, in Roma e sul quale devono ricadere tutte le conseguenze giuridiche scaturenti dall'esito del sotteso giudizio;
In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di e in caso di CP_1 responsabilità, anche solo parziale dell'Amministrazione capitolina, ridurre la somma da liquidare in favore dell'attrice anche in relazione all'apporto causale della sua condotta nella determinazione dell'evento per cui è causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di condannare a mallevare e/o CP_1 Controparte_3 rimborsare quanto sarà tenuto a versare per sorte, interessi e CP_1 quant'altro a parte attrice, e per l'effetto condannare la summenzionata Società al pagamento di tale importo in favore di ovvero condannare la CP_1 suddetta Società al pagamento diretto in favore dell'attore liberando da ogni domanda con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CP_1
CAP e spese generali…”
Si costituiva , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore deducendo: “…in via preliminare e pregiudiziale: disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa dei Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia SPA in persona del l.r.p.t…nel merito: in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che la Controparte_3 non sono tenute a manlevare e/o rimborsare in ulteriormente CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di CP_1 condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, i Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata…”
Si costituivano in persona del procuratore Controparte_4 speciale e legale rappresentante p.t., deducendo: “… in preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di manleva;
in via gradata, rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile, infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di lite…”
Non vi è stato intervento di agenti Polizia.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione testimoniale e la Consulenza medico legale;
era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775). Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
Non viene richiesto intervento dei Vigili.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Il teste dichiara: “…ero appena dietro. Eravamo un gruppo di Testimone_1 colleghi e ci stavamo recando ad una festa tutti insieme. Ero appena dietro, si vedeva pochissimo e sentii un urlo….stavamo facendo lo slalom tra le moto parcheggiate salendo e scendendo dal marciapiede…”.
Orbene, ritiene questo Giudice che la caduta stessa non fosse esclusivamente avvenuta per responsabilità di parte convenuta. Dalle foto allegate la zona dissestata appare visibile ed evitabile utilizzando la normale diligenza. Ed ancora, non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul marciapiede avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno, Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice, anche perché la prospettazione iniziale della stessa non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Pern quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del Sindaco p.t. CP_1
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3.- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2289 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 6, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giulio Castrogiovanni che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
Parte attrice
CONTRO
in persona del Sindaco rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa, come da documentazione in atti, sia unitamente che disgiuntamente dall'Avv. Nicola Sabato e dall'Avv. Massimo Biasiotti Mogliazza, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby, 11 presso lo studio di quest'ultimo
Parte convenuta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Marcello Marino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Alessandro Poerio n. 88.
Parte terza chiamata
E
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_4 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani dal quale è rappresentata e difesa, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento per lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1 giudizio in persona del Sindaco pro tempore, per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “…nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del sindaco p.t., CP_5 in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto condannarlo in persona del sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, quantificati nella somma totale di € 22.232,29 di cui € 14.681,17 per 10% di I.P., € 4.424,00 per 40 gg. di Invalidità Temporanea Totale, € 1.659,00 per 30 gg. di Invalidità Temporanea Parziale al 50%, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere dal sinistro al saldo oltre al pagamento delle spese relative all'attività legale stragiudiziale ai sensi del D.M. 55/2014 come da nota spese che si allega. Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese per l'attività legale, delle spese generali, diritti e onorari processuali con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”
Si costituiva deducendo: “…In via preliminare accertare e CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni CP_1 esposte nel presente atto e per l'effetto statuirne l'estromissione; In via preliminare autorizzare la chiamata in causa di in persona del l.r.p.t., Controparte_3 che alla data del 01.12.2018, aveva in manutenzione e sorveglianza Via Ischia di Castro, in Roma. Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che in punto quantum, e allo stato non provata. Sempre nel merito individuare nell'attore l'unico responsabile dell'evento dedotto in giudizio e per l'effetto rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, infondata anche per la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito. In via gradata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare quale unico soggetto tenuto Controparte_3 all'obbligo di custodia, di sorveglianza e di manutenzione di Via Ischia di Castro, in Roma e sul quale devono ricadere tutte le conseguenze giuridiche scaturenti dall'esito del sotteso giudizio;
In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di e in caso di CP_1 responsabilità, anche solo parziale dell'Amministrazione capitolina, ridurre la somma da liquidare in favore dell'attrice anche in relazione all'apporto causale della sua condotta nella determinazione dell'evento per cui è causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di condannare a mallevare e/o CP_1 Controparte_3 rimborsare quanto sarà tenuto a versare per sorte, interessi e CP_1 quant'altro a parte attrice, e per l'effetto condannare la summenzionata Società al pagamento di tale importo in favore di ovvero condannare la CP_1 suddetta Società al pagamento diretto in favore dell'attore liberando da ogni domanda con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CP_1
CAP e spese generali…”
Si costituiva , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore deducendo: “…in via preliminare e pregiudiziale: disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa dei Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia SPA in persona del l.r.p.t…nel merito: in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che la Controparte_3 non sono tenute a manlevare e/o rimborsare in ulteriormente CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di CP_1 condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, i Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata…”
Si costituivano in persona del procuratore Controparte_4 speciale e legale rappresentante p.t., deducendo: “… in preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di manleva;
in via gradata, rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile, infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di lite…”
Non vi è stato intervento di agenti Polizia.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione testimoniale e la Consulenza medico legale;
era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775). Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
Non viene richiesto intervento dei Vigili.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Il teste dichiara: “…ero appena dietro. Eravamo un gruppo di Testimone_1 colleghi e ci stavamo recando ad una festa tutti insieme. Ero appena dietro, si vedeva pochissimo e sentii un urlo….stavamo facendo lo slalom tra le moto parcheggiate salendo e scendendo dal marciapiede…”.
Orbene, ritiene questo Giudice che la caduta stessa non fosse esclusivamente avvenuta per responsabilità di parte convenuta. Dalle foto allegate la zona dissestata appare visibile ed evitabile utilizzando la normale diligenza. Ed ancora, non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul marciapiede avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno, Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice, anche perché la prospettazione iniziale della stessa non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Pern quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del Sindaco p.t. CP_1
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3.- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso