TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.153 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Via Colonnette, 2 82100 Benevento Italia presso lo studio dell'Avv.LUCA CAVUOTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del Controparte_1 legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nando Costa ( ) del Foro di Napoli, in virtù di procura in C.F._1 calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156
Controparte_2
, in persona del Direttore
[...] dell' dr. rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 Controparte_4 procura in atti, dalla dr.ssa Mauro M. Rosaria, Responsabile del Processo Legale e dal dr. Luigi De Marco
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/01/2025 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1
1 Controparte_2
esponendo che in data
[...]
04.11.2024 gli veniva notificata la comunicazione preventiva di icrizione ipotecaria n.01776202400000960000 per il complessivo importo di €39.833,63, relativa anche alla cartella n.01720130004072158000, asseritamente notificata il 18.03.2013 e relativa a sanzione amministrativa anno 2012, maggiorazioni, sanzioni e interessi in favore dell'
[...]
. Controparte_2
Eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici e la prescrizione. Concludeva chiedendo l'estinzione del diritto alla riscossione, con condanna al pagamento delle spese. Regolarmente costituito Controparte_2
[...] CP_2 rilevava che la sanzione azionata con la cartella era seguita ad accertamenti ispettivi posti in essere da presso Controparte_5
l'Impresa Ranauro Asfalti sas di cui il ricorrente era risultato essere legale rapp.te pt, che avevano accertato l'irregolare occupazione dei lavoratori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , nella giornata del 09 settembre
[...] Persona_5 Persona_6
2011 nonché l'omessa consegna del tesserino di riconoscimento in edilizia;
che per le sanzioni comminate veniva redatta ordinanza di ingiunzione n. 108/2012 notificata sia al ricorrente che all'obbligato solidale in data 30 aprile 2012; che, stante la mancata impugnaizone e l'inadempimento, veniva attivata la procedura di riscossione. Eccepiva di non essere legittimato passivo per vizi propri della cartella e che, in ogni caso, trattandosi di opposizione a titolo esecutivo l'opposizione doveva essere proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione. Regolamente costituita Controparte_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il
[...] rigetto o l'inammissibilità con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che la cartella era stata notificata al ricorrente il 18.03.2013 e ch erano state notificate, altresì, diverse intimazioni di pagamento tant'è che aveva proposto due istanze di definizione agevolata;
che non era maturata la prescrizione stante gli atti interruttivi e la sospensione COVID. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
2 Preliminarmente deve evidenziarsi che l'
[...]
ha documentato la regolare notifica Controparte_2 dell'Ordinanza ingiunzione n. 108/2012, regolarmente pervenuta sia al l'Impresa Ranauro Asfalti sas, a mani di delegato alla ricezione, che al legale rapp., odierno ricorrente, a mani della moglie con invio del CAD, in data 30 aprile 2012. L'ordinanza diveniva definitiva a seguito di rigetto del ricorso proposto al i rapporti di lavoro, come da Parte_2 decreto n.27 in data 13.03.2013. Ciò posto e in mancanza di ulteriori impugnazioni, l'ordinanza ingiunzione, divenuta definitiva, autorizzava l'azione esecutiva attivata dall' . CP_2
Eventuali omesse notifiche relative alla cartella o prescrizione, non sono, pertanto, addebitabili all' ma rientrano tra le CP_2 attività delegate ad . Controparte_1
Venenedo all'eccezione di tardività ex art.617 c.p.c., deve rilevarsi che in tema di riscossione, l'opposizione avverso atti impositivi successivi fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale\avviso di addebito sotteso e, comunque, su fatti estintivi del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro l'atto presupposto, cartella di pagamento, e si qualifica, pertanto, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c. Nella specie, l'opposizione si sostanzia in tale rilievo, ovvero si impugna la comunicazione preventiva per un vizio dell'atto presupposto, la cartella, rilevando che, stante l'omessa notifica o anche in presenza di una notifica regolare ma risalente al 18.03.2013, il credito si sarebbe estinto per prescrizione. Sul punto ha prodotto la relata di notifica della cartella CP_1
n.01720130004072158000, inviata alla c.da e Parte_3 ricevuta da familiare convivente in data 18.03.2013. Ha, altresì, prodotto l'intimazione 01720179002569221000 contenente anche la cartella in oggetto, notificata alla c.da Parte_3
e consegnata a mani della moglie in data 03.11.2017 con invio di racc. informativa, l'intimazione n. 017 2022 90012355 84/000, contenente anche la cartella in oggetto, notificata alla via Vigne 35 Benevento consegnata a persona di famiglia in data 16.07.2022, istanza di definizione agevolata contenente anche la suddetta cartella, presentata dal in data 14.04.2023. Pt_1
Con riferimento alla regoalrità di dette notifiche, deve rielvarsi che, con riferimento alle notifiche a familiare deve rilevarsi che L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, nel testo vigente al gennaio
3 2018, prevedeva la necessità, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, dell'indicazione della qualità del consegnatario e la specifica circa la natura di familiare convivente anche se temporaneamente (“2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”).
Non anche la necessità della raccomandata informativa, introdotta solo a decorrere dall'01.01.2019 (“ Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente”).
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale a norma dell'art. 30, comma 4 del d.l. 78/2010, può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; ord. 3 marzo 2014 n. 4895). Infatti, la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe,
4 pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Viene inoltre precisato che la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335
5 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dell'atto (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133, Cass. 8 agosto 2007, n. 17417, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204). Nella specie, sia la cartella che le successive intimazioni, sono regolarmente pervenute all'indirizzo del , dovendosi Pt_1 pertanto ritenere, indipendentemente dall'inviod el CAD, che siano entrate nella sua sfera di conoscenza, circostanza ulteriormente avvalorata dalla presentazione dell'istanza di rottamazione che conteneva anche la cartella d'interesse.
Deve, pertanto concludersi che alcuna prescrizione è maturata, atteso il fatto che non sono decorsi cinque anni dall'ultimoa tto interruttivo alla notifica della comunicazione preventiva oggi impugnata.
Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato.
Per il principio della soccombenza Parte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore di delle spese di lite in favore di e Controparte_1
che si liquidano in dispositivo nella misura minima CP_2 attesa la minima attività processuale, ridotte del 20% per perché difeso da propri funzionari. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1
Controparte_2
, ogni contraria istanza, eccezione
[...]
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi €4.638,00 per e €3.710,40 per CP_1
oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. CP_2
Benevento 01/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
6
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.153 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Via Colonnette, 2 82100 Benevento Italia presso lo studio dell'Avv.LUCA CAVUOTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del Controparte_1 legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nando Costa ( ) del Foro di Napoli, in virtù di procura in C.F._1 calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156
Controparte_2
, in persona del Direttore
[...] dell' dr. rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 Controparte_4 procura in atti, dalla dr.ssa Mauro M. Rosaria, Responsabile del Processo Legale e dal dr. Luigi De Marco
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/01/2025 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1
1 Controparte_2
esponendo che in data
[...]
04.11.2024 gli veniva notificata la comunicazione preventiva di icrizione ipotecaria n.01776202400000960000 per il complessivo importo di €39.833,63, relativa anche alla cartella n.01720130004072158000, asseritamente notificata il 18.03.2013 e relativa a sanzione amministrativa anno 2012, maggiorazioni, sanzioni e interessi in favore dell'
[...]
. Controparte_2
Eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici e la prescrizione. Concludeva chiedendo l'estinzione del diritto alla riscossione, con condanna al pagamento delle spese. Regolarmente costituito Controparte_2
[...] CP_2 rilevava che la sanzione azionata con la cartella era seguita ad accertamenti ispettivi posti in essere da presso Controparte_5
l'Impresa Ranauro Asfalti sas di cui il ricorrente era risultato essere legale rapp.te pt, che avevano accertato l'irregolare occupazione dei lavoratori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , nella giornata del 09 settembre
[...] Persona_5 Persona_6
2011 nonché l'omessa consegna del tesserino di riconoscimento in edilizia;
che per le sanzioni comminate veniva redatta ordinanza di ingiunzione n. 108/2012 notificata sia al ricorrente che all'obbligato solidale in data 30 aprile 2012; che, stante la mancata impugnaizone e l'inadempimento, veniva attivata la procedura di riscossione. Eccepiva di non essere legittimato passivo per vizi propri della cartella e che, in ogni caso, trattandosi di opposizione a titolo esecutivo l'opposizione doveva essere proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione. Regolamente costituita Controparte_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il
[...] rigetto o l'inammissibilità con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che la cartella era stata notificata al ricorrente il 18.03.2013 e ch erano state notificate, altresì, diverse intimazioni di pagamento tant'è che aveva proposto due istanze di definizione agevolata;
che non era maturata la prescrizione stante gli atti interruttivi e la sospensione COVID. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
2 Preliminarmente deve evidenziarsi che l'
[...]
ha documentato la regolare notifica Controparte_2 dell'Ordinanza ingiunzione n. 108/2012, regolarmente pervenuta sia al l'Impresa Ranauro Asfalti sas, a mani di delegato alla ricezione, che al legale rapp., odierno ricorrente, a mani della moglie con invio del CAD, in data 30 aprile 2012. L'ordinanza diveniva definitiva a seguito di rigetto del ricorso proposto al i rapporti di lavoro, come da Parte_2 decreto n.27 in data 13.03.2013. Ciò posto e in mancanza di ulteriori impugnazioni, l'ordinanza ingiunzione, divenuta definitiva, autorizzava l'azione esecutiva attivata dall' . CP_2
Eventuali omesse notifiche relative alla cartella o prescrizione, non sono, pertanto, addebitabili all' ma rientrano tra le CP_2 attività delegate ad . Controparte_1
Venenedo all'eccezione di tardività ex art.617 c.p.c., deve rilevarsi che in tema di riscossione, l'opposizione avverso atti impositivi successivi fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale\avviso di addebito sotteso e, comunque, su fatti estintivi del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro l'atto presupposto, cartella di pagamento, e si qualifica, pertanto, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c. Nella specie, l'opposizione si sostanzia in tale rilievo, ovvero si impugna la comunicazione preventiva per un vizio dell'atto presupposto, la cartella, rilevando che, stante l'omessa notifica o anche in presenza di una notifica regolare ma risalente al 18.03.2013, il credito si sarebbe estinto per prescrizione. Sul punto ha prodotto la relata di notifica della cartella CP_1
n.01720130004072158000, inviata alla c.da e Parte_3 ricevuta da familiare convivente in data 18.03.2013. Ha, altresì, prodotto l'intimazione 01720179002569221000 contenente anche la cartella in oggetto, notificata alla c.da Parte_3
e consegnata a mani della moglie in data 03.11.2017 con invio di racc. informativa, l'intimazione n. 017 2022 90012355 84/000, contenente anche la cartella in oggetto, notificata alla via Vigne 35 Benevento consegnata a persona di famiglia in data 16.07.2022, istanza di definizione agevolata contenente anche la suddetta cartella, presentata dal in data 14.04.2023. Pt_1
Con riferimento alla regoalrità di dette notifiche, deve rielvarsi che, con riferimento alle notifiche a familiare deve rilevarsi che L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, nel testo vigente al gennaio
3 2018, prevedeva la necessità, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, dell'indicazione della qualità del consegnatario e la specifica circa la natura di familiare convivente anche se temporaneamente (“2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”).
Non anche la necessità della raccomandata informativa, introdotta solo a decorrere dall'01.01.2019 (“ Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente”).
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale a norma dell'art. 30, comma 4 del d.l. 78/2010, può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; ord. 3 marzo 2014 n. 4895). Infatti, la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe,
4 pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Viene inoltre precisato che la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335
5 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dell'atto (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133, Cass. 8 agosto 2007, n. 17417, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204). Nella specie, sia la cartella che le successive intimazioni, sono regolarmente pervenute all'indirizzo del , dovendosi Pt_1 pertanto ritenere, indipendentemente dall'inviod el CAD, che siano entrate nella sua sfera di conoscenza, circostanza ulteriormente avvalorata dalla presentazione dell'istanza di rottamazione che conteneva anche la cartella d'interesse.
Deve, pertanto concludersi che alcuna prescrizione è maturata, atteso il fatto che non sono decorsi cinque anni dall'ultimoa tto interruttivo alla notifica della comunicazione preventiva oggi impugnata.
Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato.
Per il principio della soccombenza Parte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore di delle spese di lite in favore di e Controparte_1
che si liquidano in dispositivo nella misura minima CP_2 attesa la minima attività processuale, ridotte del 20% per perché difeso da propri funzionari. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1
Controparte_2
, ogni contraria istanza, eccezione
[...]
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi €4.638,00 per e €3.710,40 per CP_1
oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. CP_2
Benevento 01/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
6