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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 18.09.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Gaspare
Greco per parte attrice e l'avv. Domenico Chiparo in sostituzione dell'avv. Angelo Galante per l'ente convenuto. I procuratori concludono come da rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5822/2021 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Gaspare Greco )
Attore
e :
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
( avv. Angelo Galante )
Convenuto
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da
, con atto di citazione notificato in data 14.04.21, così provvede: Parte_1
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma complessiva di € 15.954,98, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese CP_1
processuali nei limiti del 70% ( compensandosi il restante 30% ), che si liquidano nell‟intero in € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U., pure nella misura del 70%, liquidate come da decreti in atti;
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni subiti in Parte_1
conseguenza di un sinistro occorsole in data 26.06.19 in CO ( PA ) nella via P.pe UM.
In via preliminare va respinta l‟eccezione mossa dall‟ente convenuto di nullità dell‟atto introduttivo del giudizio, carente dei requisiti indispensabili di cui all‟art. 163 c.p.c., dovendosi ritenere articolata in modo sufficientemente compiuto l‟esposizione dei fatti e indicati e offerti in forma adeguata i mezzi di prova.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni del teste escusso , deve ritenersi Testimone_1 accertato che in data 26.06.19 ( laddove l‟indicazione dell‟anno solare 2009 nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. di parte attrice appare evidente frutto di un mero errore di battitura, come chiarito dalla medesima parte ) alle ore 00.15 circa , mentre si trovava in fase di Parte_1 attraversamento della via P.pe UM all‟altezza della IN BO in , cadeva in CP_1
2 ragione della irregolarità della pavimentazione stradale, segnatamente della presenza di una buca formatasi sul piano di calpestio, non segnalata, riportando lesioni fisiche.
Deve allora stabilirsi se il suddetto evento è imputabile al , evocato Controparte_1
direttamente nel presente giudizio da parte attrice.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – nella giurisprudenza di legittimità si è pure affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo 2006 ( Cass.
Civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono
Cass. civ. n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ) – il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
3 Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama
“insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che
è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto abbia un andamento ( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
Orbene, va a tal punto osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo possa essere ricondotta alla presenza in nella via P.pe UM ( all‟altezza della CP_1
IN BO ) di una irregolarità del piano di calpestio, segnatamente di una buca di ridotte dimensioni ( così come raffigurata nella documentazione fotografica allegata da parte attrice e riconosciuta dal teste escusso ), „patologia‟ detta non segnalata e pertanto non agevolmente percepibile anche in ragione della insufficiente illuminazione notturna ( è quanto ha riferito il teste ), come tale attinente alla condizione della pavimentazione stradale, di cui proprietario e titolare di un potere di custodia risultava essere, all‟epoca del sinistro, il ( non Controparte_1
sussiste contestazione sul punto ).
Non va in tal senso dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o “fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ. n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ). Il “custode”, quindi,
è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
4 Gravava pertanto, sul convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale CP_1 riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Invero, a fronte di quanto sostenuto dall‟ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero Pt_1
permesso di scorgere la presenza della patologia, deve ritenersi che, alla luce della documentata ( e pertanto acclarata ) presenza sui luoghi di segnaletica per l‟attraversamento pedonale della via P.pe
UM ( v. relazione tecnica e relativi allegati fotografici prodotti da parte convenuta ), con maggior prudenza l‟odierna attrice avrebbe potuto farne utilizzo evitando così di transitare sul tratto caratterizzato dalla anomalia stradale e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 30% nel dinamismo causale dell'evento dannoso ( considerata ad ogni modo la scarsa visibilità dei luoghi in orario notturno determinata da un insufficiente grado di illuminazione pubblica che avrebbe potuto rendere meno agevole da parte dell‟utente della strada l‟individuazione del tratto caratterizzato dalla presenza di un attraversamento pedonale ), risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1,
c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla conseguendo la Pt_1
responsabilità del in ordine all‟occorso e la condanna dello stesso al ristoro dei Controparte_1
danni ex adverso subiti nei limiti del 70%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 7% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “postumi di frattura scomposta, pluriframmentaria dell'epifisi prossimale dell'omero destro, non operata, in arto dominante” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 10.533,00 per il danno biologico ed € 2.633,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 20% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 15.799,20; ed € 2.300,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 20 ) ed € 3.450,00 per l'inabilità temporanea parziale ( gg. 60 al 50% ).
5 Risultano poi documentate, congrue e rimborsabili, secondo condivisibile valutazione del
C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 1.243,63, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 22.792,83 ( oltre rivalutazione limitatamente all‟importo di € 1.243,63 ).
. Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 70% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 15.954,98.
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a , al cui pagamento va condannato il Parte_1
, è pari ad € 15.954,98, oltre interessi e rivalutazione da ponderare in base alle Controparte_1
direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, il convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice il CP_1
70% delle spese del giudizio, che si liquidano nell‟intero in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 70%.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18.09.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
6
Greco per parte attrice e l'avv. Domenico Chiparo in sostituzione dell'avv. Angelo Galante per l'ente convenuto. I procuratori concludono come da rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5822/2021 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Gaspare Greco )
Attore
e :
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
( avv. Angelo Galante )
Convenuto
1 Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da
, con atto di citazione notificato in data 14.04.21, così provvede: Parte_1
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma complessiva di € 15.954,98, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese CP_1
processuali nei limiti del 70% ( compensandosi il restante 30% ), che si liquidano nell‟intero in € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U., pure nella misura del 70%, liquidate come da decreti in atti;
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni subiti in Parte_1
conseguenza di un sinistro occorsole in data 26.06.19 in CO ( PA ) nella via P.pe UM.
In via preliminare va respinta l‟eccezione mossa dall‟ente convenuto di nullità dell‟atto introduttivo del giudizio, carente dei requisiti indispensabili di cui all‟art. 163 c.p.c., dovendosi ritenere articolata in modo sufficientemente compiuto l‟esposizione dei fatti e indicati e offerti in forma adeguata i mezzi di prova.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni del teste escusso , deve ritenersi Testimone_1 accertato che in data 26.06.19 ( laddove l‟indicazione dell‟anno solare 2009 nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. di parte attrice appare evidente frutto di un mero errore di battitura, come chiarito dalla medesima parte ) alle ore 00.15 circa , mentre si trovava in fase di Parte_1 attraversamento della via P.pe UM all‟altezza della IN BO in , cadeva in CP_1
2 ragione della irregolarità della pavimentazione stradale, segnatamente della presenza di una buca formatasi sul piano di calpestio, non segnalata, riportando lesioni fisiche.
Deve allora stabilirsi se il suddetto evento è imputabile al , evocato Controparte_1
direttamente nel presente giudizio da parte attrice.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – nella giurisprudenza di legittimità si è pure affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo 2006 ( Cass.
Civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono
Cass. civ. n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ) – il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
3 Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama
“insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che
è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto abbia un andamento ( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
Orbene, va a tal punto osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo possa essere ricondotta alla presenza in nella via P.pe UM ( all‟altezza della CP_1
IN BO ) di una irregolarità del piano di calpestio, segnatamente di una buca di ridotte dimensioni ( così come raffigurata nella documentazione fotografica allegata da parte attrice e riconosciuta dal teste escusso ), „patologia‟ detta non segnalata e pertanto non agevolmente percepibile anche in ragione della insufficiente illuminazione notturna ( è quanto ha riferito il teste ), come tale attinente alla condizione della pavimentazione stradale, di cui proprietario e titolare di un potere di custodia risultava essere, all‟epoca del sinistro, il ( non Controparte_1
sussiste contestazione sul punto ).
Non va in tal senso dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o “fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ. n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ). Il “custode”, quindi,
è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
4 Gravava pertanto, sul convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale CP_1 riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Invero, a fronte di quanto sostenuto dall‟ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero Pt_1
permesso di scorgere la presenza della patologia, deve ritenersi che, alla luce della documentata ( e pertanto acclarata ) presenza sui luoghi di segnaletica per l‟attraversamento pedonale della via P.pe
UM ( v. relazione tecnica e relativi allegati fotografici prodotti da parte convenuta ), con maggior prudenza l‟odierna attrice avrebbe potuto farne utilizzo evitando così di transitare sul tratto caratterizzato dalla anomalia stradale e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 30% nel dinamismo causale dell'evento dannoso ( considerata ad ogni modo la scarsa visibilità dei luoghi in orario notturno determinata da un insufficiente grado di illuminazione pubblica che avrebbe potuto rendere meno agevole da parte dell‟utente della strada l‟individuazione del tratto caratterizzato dalla presenza di un attraversamento pedonale ), risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1,
c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla conseguendo la Pt_1
responsabilità del in ordine all‟occorso e la condanna dello stesso al ristoro dei Controparte_1
danni ex adverso subiti nei limiti del 70%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 7% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “postumi di frattura scomposta, pluriframmentaria dell'epifisi prossimale dell'omero destro, non operata, in arto dominante” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 10.533,00 per il danno biologico ed € 2.633,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 20% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 15.799,20; ed € 2.300,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 20 ) ed € 3.450,00 per l'inabilità temporanea parziale ( gg. 60 al 50% ).
5 Risultano poi documentate, congrue e rimborsabili, secondo condivisibile valutazione del
C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 1.243,63, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 22.792,83 ( oltre rivalutazione limitatamente all‟importo di € 1.243,63 ).
. Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 70% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 15.954,98.
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a , al cui pagamento va condannato il Parte_1
, è pari ad € 15.954,98, oltre interessi e rivalutazione da ponderare in base alle Controparte_1
direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, il convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice il CP_1
70% delle spese del giudizio, che si liquidano nell‟intero in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 70%.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18.09.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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