Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4353/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4353/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Pompei alla via Parroco Federico n. 49, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Vergati, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Pompei alla via Carlo Alberto I Trav. n. 14, presso lo studio dell'Avv. Emilia Battigaglia, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate nel ricorso congiunto del 25.09.2023. Il P.M., in data 06.05.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 25.09.2023, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in
Pompei in data 25.06.2011 e che dalla loro unione era nato un figlio, , in Per_1
1
che entrambi erano economicamente autosufficienti.
All'udienza del 30.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo al Tribunale adito di omologare gli accordi ivi riportati e di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, l. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con ordinanza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice delegato, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare e verificata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. che, in data 05.03.2024, ha formulato parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 1528/2024 depositata in data 24.05.2024, il Tribunale di
Torre Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto e, preso atto della contestuale domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis 49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice istruttore per l'udienza del 09.12.2024, affinché – previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Quindi all'udienza del 09.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, confermavano la volontà di
2 divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e il Giudice delegato, preso atto della mancata acquisizione in atti dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviava all'udienza del 10.02.2025 per tale incombenza.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, viste le dichiarazioni delle parti, visto il deposito del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n.
1528/2024 del 24.05.2024 di omologa delle condizioni della separazione consensuale fra i predetti coniugi, rimetteva la causa in decisione al Collegio e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. concludeva in data 06.05.2025 esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che
“negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art. 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilievo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha
3 investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16.10.2023, n. 28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis 51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis 49 c.p.c.. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c.., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
4 Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza –oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo – non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass.
19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) odi disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473-bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Pompei Parte_1 Controparte_1 in data 25.06.2011, ai patti ed alle condizioni concordate tra le parti.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza di comparizione delle parti del 29.02.2024, sostituita su loro richiesta dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, ed all'esito della quale veniva pronunciata
5 sentenza n. 1528/2024 del 24.05.2024, con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
22.01.2025.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi all'udienza del
09.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo relativo all'affidamento, alla collocazione del figlio minore e alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, adeguato a garantire al figlio minore l'accesso a un'effettiva bigenitorialità, prevedendo, altresì, un assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio . Parte_1 Per_1
Quanto alle condizioni patrimoniali, da quanto allegato dalle parti e dalla documentazione prodotta, emerge che il è lavoratore dipendente presso Parte_1
l'azienda Bus Italia Campania S.p.a. con mansione di Operatore di servizio ed una retribuzione mensile di circa euro 1.600,00 (con reddito lordo pari ad euro
28.192,00 per l'anno 2020, ad euro 25.317 per l'anno 2021, ad euro 25.482,00 per l'anno 2022 (come da C. U. 2021, 2022 e 2023 allegata); mentre la
è dipendente del con funzione di dirigente CP_1 Controparte_2 aggiunto di Polizia Penitenziaria, con una retribuzione mensile netta di circa euro
2.400,00 (con reddito lordo pari ad euro 44.352,00 per l'anno 2022, come da mod. 730/2023 allegato).
Pertanto, in ragione della suindicata posizione economica, ciascun coniuge, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficiente, rinunziava
6 a qualsivoglia assegno divorzile e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie.
Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2023 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] ai seguenti patti e Controparte_1 condizioni:
1. la casa coniugale ubicata nel Comune di Pompei alla via Nolana n. 88, di proprietà della sig.ra unitamente ai mobili, Controparte_1 arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa;
2. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la Persona_2 dimora materna. Il padre, tenuto conto dell'età e degli impegni del figlio minore , potrà esercitare il diritto di visita secondo le Per_1 seguenti cadenze:
i. ogni 15 giorni dal sabato pomeriggio dalle ore 15:00 fino alla domenica sera successiva alle ore 20:00 , quando lo riporterà presso la dimora materna;
7 ii. durante la settimana il padre terrà con sé il figlio il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 quando lo riporterà presso la dimora materna.
iii. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Epifania,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; ciascuno dei coniugi potrà tenere con sé il figlio in occasione delle giornate festive di Natale e di
Capodanno per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con il figlio il giorno di
Natale, possa trascorrere con lo stesso il giorno di Capodanno.
L'anno successivo e così di seguito le predette festività saranno invertite di guisa che il minore trascorrerà il periodo di Natale con il padre ed il periodo di Capodanno con la madre. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno ad anni alterni e così anche per il giorno di Carnevale. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore;
iv. durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre una settimana consecutiva, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno con possibilità, in caso di organizzazione di vacanza, di portarlo con sé previa comunicazione. Il genitore collocatario potrà, in caso di organizzazione di vacanza, portare il figlio con sé previa comunicazione.
v. nel caso in cui il padre non possa tenere con sé il figlio nei suddetti giorni stabiliti, dovrà dare congruo preavviso alla signora e comunicare alla stessa i giorni in Controparte_1 cui potrà tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni del minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
4. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di Parte_1 CP_1 euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio entro il giorno 05 di ogni mese di riferimento mediante bonifico bancario. Il tutto oltre l'integrale assegno unico che verrà percepito per l'intero dalla sig.ra e spese straordinarie per la prole in ragione del Controparte_1
8 50%. Con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, il sig.
autorizza la sig.ra alla Parte_1 Controparte_1 riscossione dell'intero importo dell'assegno unico in favore del figlio.
L'assegno di mantenimento per il figlio sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Resteranno a carico del Sig. nella misura del Parte_1
50% le spese straordinarie obbligatorie senza preventivo consenso, purché documentate (a titolo indicativo per le spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari, interventi chirurgici indifferibili, spese sanitarie urgenti;
per le spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico e altri strumenti di studio, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa) e sempre per il 50% le spese straordinarie purché previamente concordate (a titolo indicativo per le spese mediche: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non effettuati tramite SSN, farmaci particolari;
per le spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la struttura universitaria;
per spese extra scolastiche: corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia viaggi e vacanze;
l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio.). Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza;;
5. non ci sono beni da dividere e dunque null'altro a provvedere;
9 6. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
7. i coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza o di domicilio;
8. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento
(fermo restando l'obbligo del sig. di Parte_1 mantenimento del figlio così come disposto al punto 5 ) ed ad ogni pretesa in punto di assegno divorzile poiché attualmente in possesso di mezzi adeguati al proprio mantenimento e per la propria autosufficienza e indipendenza economica;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 79, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Presidente relatore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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