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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3508/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601179/2024 IRPEF-ALTRO 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302G601166/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302G601166/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2099/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi per l'anno 2019, indicati in epigrafe, con contestuale atto di irrogazione della sanzione, emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate ed il presupposto accertamento operato nei confronti dell'asserita società di fatto Società_1 di Rappresentante_1. s.n.c. con avviso n. TY302G601166/2024, emesso dal medesimo Ufficio e non notificato.
A seguito dell'attività investigativa della GdF, e con il nulla osta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Dott. Vincenzo Amico, in data 7.11.2022.
La predetta verifica veniva conclusa in data 13.1.2023 con la redazione di un processo verbale di constatazione recante rilievi in materia di imposte sui redditi ed IRAP per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nei confronti di una “società di fatto, denominata d'ufficio “Società_1 di Rappresentante_1. s.n.c.” (con attribuzione del codice fiscale e partita IVA P.IVA_1), alla quale parteciperebbe il Sig. Rappresentante_1, il Sig. Nominativo_1 e anche il Sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente, al quale veniva consegnata copia del predetto atto istruttorio.
L'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo, faceva propri i predetti rilievi, accertando l'esistenza di una società di fatto denominata “Società_1 di Rappresentante_1 S.n.c.” (sede in Palermo, Indirizzo_1
CF P.IVA_1) formata dallo stesso contribuente insieme ad altri compartecipi (Rappresentante_1 e Nominativo_1 rispettivamente rappresentante legale e socio della detta società), contestando allo stesso Rappresentante_1, in virtù di una quota partecipativa detenuta in capo alla suddetta S.d.f. (33,33%), un reddito di partecipazione per trasparenza ex art. 5 TUIR pari ad euro 554.513,00 calcolato sul reddito imponibile accertato con avviso numero TY302G601166/2024 nei confronti della “Società_1 di Rappresentante_1 & c. S. n.c.”, anch'esso impugnato ed oggetto del presente giudizio..
Il ricorrente contestava i seguenti motivi:
I. Infondatezza dell'avviso di accertamento con riguardo al merito;
II. Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e all'illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente;
III. Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000;
IV. Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio chiedendo nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
Tale accertamento si fonda su una verifica fiscale, conclusa in data 13.1.2023, da cui sono scaturiti rilievi in materia di imposte sui redditi ed IRAP per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nei confronti di una “società di fatto, denominata d'ufficio “Società_1 di Rappresentante_1. s.n.c.” (con attribuzione del codice fiscale e partita IVA P.IVA_1), alla quale parteciperebbero il Sig. Rappresentante_1 il Sig. Nominativo_1 e anche il Sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente.
L'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo, ha poi fatto propri i predetti rilievi, accertando l'esistenza di una società di fatto denominata “Società_1 di Rappresentante_1 S.n.c.” (sede in Palermo, Indirizzo_1 CF P.IVA_1) formata dallo stesso ricorrente insieme ad altri (Rappresentante_1 e Nominativo_1, rispettivamente rappresentante legale e socio della detta società), contestando allo stesso Rappresentante_1 in virtù di una quota partecipativa detenuta in capo alla suddetta società di fatto (33,33%), un reddito di partecipazione per trasparenza ex art. 5 TUIR pari ad euro 616.927,00 calcolato sul reddito imponibile accertato con avviso numero TY302G60111164/2024 nei confronti della “Società_1 di Rappresentante_1 S.n.c.”, anch'esso impugnato ed oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento impugnato per i seguenti motivi:
I. Infondatezza dell'avviso di accertamento con riguardo al merito;
II. Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e all'illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente;
III. Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000;
IV. Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
E, invero, l'esistenza di una società di fatto può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia dimostrino l'esistenza degli elementi costitutivi della società. In particolare, la Suprema
Corte ha evidenziato che per dimostrare tale esistenza devono essere forniti “elementi idonei a dimostrare il patto sociale, e i suoi elementi costitutivi ( fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite , vincolo di collaborazione in vista di detta attività) e, pertanto, non può essere desunta dalla mera esternazione della società, che è solo rilevante nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, né da atti di per sè insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi”
( Cfr. Ord. Cass. n, 19234 del 15/9/2020). Nella stessa sentenza si richiamavano, peraltro, precedenti provvedimenti della stessa Corte di Cassazione che avevano già individuato, quale prova dell'esistenza di una società di fatto, gli stessi elementi sopra indicati ( Cfr. Cass. n. 2500/1988 e n. 1573/1984). Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata l'esistenza di una società di fatto può essere dimostrata dalla presenza del fondo patrimoniale comune (elemento oggettivo), e da elementi soggettivi, quali l'alea comune nei guadagni e nelle perdite, il fine sociale e l'affectio societatis, consistente nella volontà comune di essere soci e fondersi in un'unica entità. Ciò posto, gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto tra Rappresentante_1 titolare dell'attività imprenditoriale in oggetto, Nominativo_1 e Ricorrente_1 non sono sufficienti a fondare la legittimità della pretesa impositiva mancando la prova della presenza di un fondo patrimoniale comune tra i predetti, l'alea comune nei guadagni e nelle perdite, il fine sociale e l'affectio societatis.
Giova innanzitutto evidenziare che le omissioni contestate nel PVC redatto dalla GdF si riferiscono a società facente capo a Conti e, in particolare, omessa tenuta e conservazione di tutti i libri e i registri obbligatori agli effetti civilistici e fiscali, omessa presentazione della dichiarazione annuale di inizio attività e del luogo di tenuta dei libri contabili, omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini II.DD., omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA senza imposta dovuta, non sono, quindi, riferibili all'odierno ricorrente. Giova invece evidenziare che le condotte contestate al Nominativo_1 possono giustificarsi tenuto conto che era stato in passato e per tanti anni dipendente della società, sicchè non può affatto escludersi che lo stesso abbia continuato a svolgere l'attività di dipendente di Rappresentante_1 con gli stessi compiti e incarichi disposti e organizzati esclusivamente da Rappresentante_1. Non vi è prova di ingerenze di tipo gestorio da parte del Nominativo_1, né di distribuzione di utili in suo favore. Inoltre, per come segnalato fondatamente dalla parte ricorrente, la Conti s.r.l. fno al 9/10/2020 era ancora operativa, solo dopo il fallimento tutt'al più si poteva ritenere che la società di fatto abbia potuto rappresentare la “continuazione dell'attivita” della stessa, non certamente prima e dunque nell'anno di imposta accertato. Deve segnalarsi che nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di Nominativo_1 e nei confronti di Ricorrente_1 e Rappresentante_1 per il reato di cui all'art. 416 c.p. e 5 d.lgs. 74/2000 è intervenuto il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Palermo (come da documentazione prodotta dal ricorrente), in quanto gli elementi emersi nel corso delle indagini non sono stati ritenuti sufficienti per affermare la responsabilità degli indagati in ordine ai fatti oggetto di indagine.
Orbene, questa Corte, pur consapevole della non efficacia diretta di tale provvedimento di archiviazione nel presente giudizio, attesa l'autonomia dei giudizi penale e tributario, trattandosi di un decreto di archiviazione e non di una sentenza definitiva, ritiene che le conclusioni circa l'insussistenza dei reati contestati in sede penale e in particolare del reato di associazione, traendo origine dal medesimo PVC della G.d.F. da cui è poi scaturito anche l'accertamento tributario in esame, rafforzano la considerazione dell'insussistenza anche sotto il profilo tributario di elementi idonei a comprovare la sussistenza di una società di fatto tra Nominativo_1, Rappresentante_1 e Ricorrente_1. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, assorbite le ulteriori questioni sollevate.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda in esame e la complessità interpretativa delle questioni decise giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese del giudizio. Così deciso Palermo, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3508/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601179/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601179/2024 IRPEF-ALTRO 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302G601166/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302G601166/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2099/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi per l'anno 2019, indicati in epigrafe, con contestuale atto di irrogazione della sanzione, emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate ed il presupposto accertamento operato nei confronti dell'asserita società di fatto Società_1 di Rappresentante_1. s.n.c. con avviso n. TY302G601166/2024, emesso dal medesimo Ufficio e non notificato.
A seguito dell'attività investigativa della GdF, e con il nulla osta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Dott. Vincenzo Amico, in data 7.11.2022.
La predetta verifica veniva conclusa in data 13.1.2023 con la redazione di un processo verbale di constatazione recante rilievi in materia di imposte sui redditi ed IRAP per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nei confronti di una “società di fatto, denominata d'ufficio “Società_1 di Rappresentante_1. s.n.c.” (con attribuzione del codice fiscale e partita IVA P.IVA_1), alla quale parteciperebbe il Sig. Rappresentante_1, il Sig. Nominativo_1 e anche il Sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente, al quale veniva consegnata copia del predetto atto istruttorio.
L'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo, faceva propri i predetti rilievi, accertando l'esistenza di una società di fatto denominata “Società_1 di Rappresentante_1 S.n.c.” (sede in Palermo, Indirizzo_1
CF P.IVA_1) formata dallo stesso contribuente insieme ad altri compartecipi (Rappresentante_1 e Nominativo_1 rispettivamente rappresentante legale e socio della detta società), contestando allo stesso Rappresentante_1, in virtù di una quota partecipativa detenuta in capo alla suddetta S.d.f. (33,33%), un reddito di partecipazione per trasparenza ex art. 5 TUIR pari ad euro 554.513,00 calcolato sul reddito imponibile accertato con avviso numero TY302G601166/2024 nei confronti della “Società_1 di Rappresentante_1 & c. S. n.c.”, anch'esso impugnato ed oggetto del presente giudizio..
Il ricorrente contestava i seguenti motivi:
I. Infondatezza dell'avviso di accertamento con riguardo al merito;
II. Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e all'illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente;
III. Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000;
IV. Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio chiedendo nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
Tale accertamento si fonda su una verifica fiscale, conclusa in data 13.1.2023, da cui sono scaturiti rilievi in materia di imposte sui redditi ed IRAP per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nei confronti di una “società di fatto, denominata d'ufficio “Società_1 di Rappresentante_1. s.n.c.” (con attribuzione del codice fiscale e partita IVA P.IVA_1), alla quale parteciperebbero il Sig. Rappresentante_1 il Sig. Nominativo_1 e anche il Sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente.
L'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo, ha poi fatto propri i predetti rilievi, accertando l'esistenza di una società di fatto denominata “Società_1 di Rappresentante_1 S.n.c.” (sede in Palermo, Indirizzo_1 CF P.IVA_1) formata dallo stesso ricorrente insieme ad altri (Rappresentante_1 e Nominativo_1, rispettivamente rappresentante legale e socio della detta società), contestando allo stesso Rappresentante_1 in virtù di una quota partecipativa detenuta in capo alla suddetta società di fatto (33,33%), un reddito di partecipazione per trasparenza ex art. 5 TUIR pari ad euro 616.927,00 calcolato sul reddito imponibile accertato con avviso numero TY302G60111164/2024 nei confronti della “Società_1 di Rappresentante_1 S.n.c.”, anch'esso impugnato ed oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento impugnato per i seguenti motivi:
I. Infondatezza dell'avviso di accertamento con riguardo al merito;
II. Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e all'illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente;
III. Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000;
IV. Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
E, invero, l'esistenza di una società di fatto può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia dimostrino l'esistenza degli elementi costitutivi della società. In particolare, la Suprema
Corte ha evidenziato che per dimostrare tale esistenza devono essere forniti “elementi idonei a dimostrare il patto sociale, e i suoi elementi costitutivi ( fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite , vincolo di collaborazione in vista di detta attività) e, pertanto, non può essere desunta dalla mera esternazione della società, che è solo rilevante nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, né da atti di per sè insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi”
( Cfr. Ord. Cass. n, 19234 del 15/9/2020). Nella stessa sentenza si richiamavano, peraltro, precedenti provvedimenti della stessa Corte di Cassazione che avevano già individuato, quale prova dell'esistenza di una società di fatto, gli stessi elementi sopra indicati ( Cfr. Cass. n. 2500/1988 e n. 1573/1984). Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata l'esistenza di una società di fatto può essere dimostrata dalla presenza del fondo patrimoniale comune (elemento oggettivo), e da elementi soggettivi, quali l'alea comune nei guadagni e nelle perdite, il fine sociale e l'affectio societatis, consistente nella volontà comune di essere soci e fondersi in un'unica entità. Ciò posto, gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto tra Rappresentante_1 titolare dell'attività imprenditoriale in oggetto, Nominativo_1 e Ricorrente_1 non sono sufficienti a fondare la legittimità della pretesa impositiva mancando la prova della presenza di un fondo patrimoniale comune tra i predetti, l'alea comune nei guadagni e nelle perdite, il fine sociale e l'affectio societatis.
Giova innanzitutto evidenziare che le omissioni contestate nel PVC redatto dalla GdF si riferiscono a società facente capo a Conti e, in particolare, omessa tenuta e conservazione di tutti i libri e i registri obbligatori agli effetti civilistici e fiscali, omessa presentazione della dichiarazione annuale di inizio attività e del luogo di tenuta dei libri contabili, omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini II.DD., omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA senza imposta dovuta, non sono, quindi, riferibili all'odierno ricorrente. Giova invece evidenziare che le condotte contestate al Nominativo_1 possono giustificarsi tenuto conto che era stato in passato e per tanti anni dipendente della società, sicchè non può affatto escludersi che lo stesso abbia continuato a svolgere l'attività di dipendente di Rappresentante_1 con gli stessi compiti e incarichi disposti e organizzati esclusivamente da Rappresentante_1. Non vi è prova di ingerenze di tipo gestorio da parte del Nominativo_1, né di distribuzione di utili in suo favore. Inoltre, per come segnalato fondatamente dalla parte ricorrente, la Conti s.r.l. fno al 9/10/2020 era ancora operativa, solo dopo il fallimento tutt'al più si poteva ritenere che la società di fatto abbia potuto rappresentare la “continuazione dell'attivita” della stessa, non certamente prima e dunque nell'anno di imposta accertato. Deve segnalarsi che nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di Nominativo_1 e nei confronti di Ricorrente_1 e Rappresentante_1 per il reato di cui all'art. 416 c.p. e 5 d.lgs. 74/2000 è intervenuto il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Palermo (come da documentazione prodotta dal ricorrente), in quanto gli elementi emersi nel corso delle indagini non sono stati ritenuti sufficienti per affermare la responsabilità degli indagati in ordine ai fatti oggetto di indagine.
Orbene, questa Corte, pur consapevole della non efficacia diretta di tale provvedimento di archiviazione nel presente giudizio, attesa l'autonomia dei giudizi penale e tributario, trattandosi di un decreto di archiviazione e non di una sentenza definitiva, ritiene che le conclusioni circa l'insussistenza dei reati contestati in sede penale e in particolare del reato di associazione, traendo origine dal medesimo PVC della G.d.F. da cui è poi scaturito anche l'accertamento tributario in esame, rafforzano la considerazione dell'insussistenza anche sotto il profilo tributario di elementi idonei a comprovare la sussistenza di una società di fatto tra Nominativo_1, Rappresentante_1 e Ricorrente_1. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, assorbite le ulteriori questioni sollevate.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda in esame e la complessità interpretativa delle questioni decise giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese del giudizio. Così deciso Palermo, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025