Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 233
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Infondatezza dell'avviso di accertamento nel merito

    La Corte ha ritenuto che gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto non fossero sufficienti a fondare la legittimità della pretesa impositiva, mancando la prova della presenza di un fondo patrimoniale comune, dell'alea comune nei guadagni e nelle perdite, del fine sociale e dell'affectio societatis. Inoltre, le omissioni contestate nel PVC non erano riferibili all'odierno ricorrente. L'archiviazione del procedimento penale per reati analoghi rafforza la conclusione dell'insussistenza della società di fatto.

  • Accolto
    Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente

    La Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della società di fatto, rendendo di conseguenza inefficace l'avviso di accertamento nei confronti della stessa e, per derivazione, quello notificato al ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa la violazione dell'art. 10-bis.

  • Accolto
    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa l'illegittimità delle sanzioni.

  • Accolto
    Infondatezza dell'avviso di accertamento nel merito

    La Corte ha ritenuto che gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto non fossero sufficienti a fondare la legittimità della pretesa impositiva, mancando la prova della presenza di un fondo patrimoniale comune, dell'alea comune nei guadagni e nelle perdite, del fine sociale e dell'affectio societatis. Inoltre, le omissioni contestate nel PVC non erano riferibili all'odierno ricorrente. L'archiviazione del procedimento penale per reati analoghi rafforza la conclusione dell'insussistenza della società di fatto.

  • Accolto
    Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente

    La Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della società di fatto, rendendo di conseguenza inefficace l'avviso di accertamento nei confronti della stessa e, per derivazione, quello notificato al ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa la violazione dell'art. 10-bis.

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    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa l'illegittimità delle sanzioni.

  • Accolto
    Infondatezza dell'avviso di accertamento nel merito

    La Corte ha ritenuto che gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto non fossero sufficienti a fondare la legittimità della pretesa impositiva, mancando la prova della presenza di un fondo patrimoniale comune, dell'alea comune nei guadagni e nelle perdite, del fine sociale e dell'affectio societatis. Inoltre, le omissioni contestate nel PVC non erano riferibili all'odierno ricorrente. L'archiviazione del procedimento penale per reati analoghi rafforza la conclusione dell'insussistenza della società di fatto.

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    Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente

    La Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della società di fatto, rendendo di conseguenza inefficace l'avviso di accertamento nei confronti della stessa e, per derivazione, quello notificato al ricorrente.

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    Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa la violazione dell'art. 10-bis.

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    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa l'illegittimità delle sanzioni.

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    Infondatezza dell'avviso di accertamento nel merito

    La Corte ha ritenuto che gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto non fossero sufficienti a fondare la legittimità della pretesa impositiva, mancando la prova della presenza di un fondo patrimoniale comune, dell'alea comune nei guadagni e nelle perdite, del fine sociale e dell'affectio societatis. Inoltre, le omissioni contestate nel PVC non erano riferibili all'odierno ricorrente. L'archiviazione del procedimento penale per reati analoghi rafforza la conclusione dell'insussistenza della società di fatto.

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    Inefficacia dell'avviso emesso nei confronti dell'asserita società di fatto e illegittimità derivata dell'avviso emesso nei confronti del ricorrente

    La Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della società di fatto, rendendo di conseguenza inefficace l'avviso di accertamento nei confronti della stessa e, per derivazione, quello notificato al ricorrente.

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    Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa la violazione dell'art. 10-bis.

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    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa l'illegittimità delle sanzioni.

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    Infondatezza dell'avviso di accertamento nel merito

    La Corte ha ritenuto che gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto non fossero sufficienti a fondare la legittimità della pretesa impositiva, mancando la prova della presenza di un fondo patrimoniale comune, dell'alea comune nei guadagni e nelle perdite, del fine sociale e dell'affectio societatis. Inoltre, le omissioni contestate nel PVC non erano riferibili all'odierno ricorrente. L'archiviazione del procedimento penale per reati analoghi rafforza la conclusione dell'insussistenza della società di fatto.

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    La Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della società di fatto, rendendo di conseguenza inefficace l'avviso di accertamento nei confronti della stessa e, per derivazione, quello notificato al ricorrente.

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    Illegittimità per violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'insussistenza della società di fatto, assorbendo le ulteriori questioni sollevate, inclusa la violazione dell'art. 10-bis.

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    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 233
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 233
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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