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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, in esito all'udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133
TRA
nata a [...] il [...] e ivi res.te alla via Carlo de Parte_1
Marco n.56, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Gentile giusta procura allegata telematicamente, e con lui elett.te dom.ta in Napoli alla via Firenze n.32,
RICORRENTE E
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 24.6.24 ha esposto di essere stata destinataria di verbale di visita medica del 2.11.2018 con cui le era riconosciuta la pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amm.va (luglio 2018); che nel settembre 2020 si era sottoposta a visita di revisione, senza che alcuna determinazione le venisse comunicata;
che con provvedimento del 26 maggio 2023 l aveva richiesto CP_1 la restituzione della complessiva somma di € 9.418,78 per ratei di pensione nr. 07212832 categoria INVCIV dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023 ; asserita la propria buon fede, non essendosi mai attivato l nel sospendere o revocare la prestazione, CP_1 menzionato l'art. 37 c. 8 L. 448/98, la ricorrente concludeva chiedendo di accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che la ricorrente non è tenuta alla ripetizione della somma di € 9.418,78 in virtù del provvedimento impugnato;
2-condannare, di conseguenza, l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 trattenuto sul trattamento pensionistico in godimento;
3-condannare, in ogni cas o, l' al pagamento di spese diritti ed onorari di causa CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. L , ritualmente costituito ,concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese, evidenziando la circostanza per la quale la ricorrente, che pure allegava di essersi presentata (accompagnata dalla figlia ) alla visita di revisione sanitaria del 2020, abbia continuato per un lungo lasso di tempo successivo a percepire i ratei di pensione, senza giammai informarsi sugli esiti della visita sanitaria del 2020, implicherebbe una negligenza gravissima in capo ad essa ricorrente, che, lungi dal rafforzare, invece escludeva lo stato soggettivo di buona fede. In esito alla udienza 16.1.24, la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione Il ricorso è in massima parte fondato e come tale deve essere accolto. Ripercorrendo l'iter della vicenda, occorre rimarcare che è certo che la ricorrente riceveva in data 3126.5.23 comunicazione circa l'esistenza di un indebito a suo carico. Ne consegue che l'oggetto della domanda è – di fatto – l'impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della modifica di un beneficio assistenziale (conseguente alla visita di revisione in esito alla quale alla ricorrente non veniva più riconosciuta la pensione di inabilità civile), è stata comunicata alla ricorrente la sussistenza dell'indebito quanto al periodo dal 1.1.21 al 30.6.23, per un importo complessivo di € 9.418,78, per come sopra precisato. Va premesso, in linea generale, che il criterio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali l'art. 80 del R.D. 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall , di rettifiche operate oltre l'anno, costituiva una norma eccezionale CP_1 applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione;
è subentrato poi l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Tale assetto normativo così delineato venne, per così dire, sconvolto dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96. L'incidenza della citata sentenza non è limitata alla specifica fattispecie di indebita erogazione dell'integrazione al minimo ma rileva anche sulle altre fattispecie di indebito, avendo ravvisato la Corte un “principio di settore” del sistema previdenziale, in base al quale – in deroga all'art. 2033 c.c. – la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi
2 minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Tale essendo il quadro giurisprudenziale relativo alle prestazioni previdenziali, deve però rilevarsi che, invece, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali trova la propria regolamentazione solo nelle disposizioni dettate per la specifica materia e, segnatamente, nella L.23 dicembre 1998, n.448, art.37, comma 8, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari, e nel D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma 5, convertito nella L.24 novembre 2003, n.326, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali. Per quanto ritenuto dalla Cassazione, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema. La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la
3 ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (così anche Cass. 28771/2018 in motivazione). In particolare, per quanto ritenuto dalla Cassazione (sentenza n. 6610 del 29/03/2005)
“Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)”. Quanto pagato dopo l'estinzione deve essere, pertanto, ripetuto in quanto indebito (in tal senso, anche Cass. 26 aprile 2002 n. 6091, 14 ottobre 2002 n. 14590, 24 dicembre 2002 n. 18899, 14 gennaio 2004 n. 390, 4 febbraio 2004 n. 2056). La ripetibilità dei ratei deriva dalla efficacia retroattiva della revoca al momento della visita medica di revisione che accerta l'insussistenza delle condizioni sanitarie per fruire del beneficio;
in virtù di detta efficacia retroattiva non sono dovuti i ratei erogati in data successiva alla data della visita medica, con conseguente applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. Da ultimo, è stato ritenuto che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di
4 visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass., sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022). Nella fattispecie che occupa, come visto, la ricorrente agisce per l'accertamento negativo del credito vantato dall , con cui le è stata richiesta la restituzione della CP_1 somma di euro € 9.418,78, a titolo di ratei di 'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.1.21 al 30.6.2023. In particolare, la motivazione della comunicazione sopra indicata è documentata e riguarda l'avvenuta revoca della prestazione Pertanto, per quanto sopra indicato, ritiene questo Giudice irripetibili la totalità degli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di pensione per quasi tutto il periodo di cui si tratta (dal 1.1.21 al 26.5.23).
Ciò in quanto nella specie è pacifico il dato fattuale della mancata notifica alla ricorrente del verbale sanitario di revisione del 2.11.2018 in quanto lo stesso ha ammesso di CP_1 avere dato notizia per la prima volta alla ricorrente dell'avvenuta revoca solo con la comunicazione del 26.5.23. Pertanto, la prima data in cui la ricorrente ha avuto certa contezza dell'avvenuta revoca è quella di ricezione della comunicazione di cui si tratta, vale a dire il 26.5.23 ( non è stata indicata neppure in ricorso una data successiva di ricezione), ben successiva al periodo cui attiene la percezione dei ratei oggetto di sostenuto indebito da parte dell e antecedente solo di un mese e sette giorni alla CP_1 parte finale del detto periodo (30.6.23). Non appare condivisibile, a parere di questo Giudice, e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, la tesi dell secondo cui la buona fede invocata CP_1 dalla ricorrente non sarebbe compatibile con la mancanza di diligenza a suo carico, in quanto sarebbe stato onere a carico della ricorrente stessa quello di informarsi circa gli esiti della visita di revisione, a fronte del silenzio dell'Istituto. In particolare, il detto silenzio appare in sé elemento neutro, tale da non risultare idoneo a scalfire la buona fede della ricorrente, a fronte del dato fattuale del perdurante pagamento dei ratei, per un periodo, tra l'altro, alquanto lungo come quello in esame, protrattosi per circa cinque anni, senza che a sua volta l abbia effettuato tentativi di CP_1 notifica del verbale della commissione medica del 2.11.2018 Anzi, gli elementi fattuali appena sottolineati deponevano oggettivamente per una conferma della prestazione.
Si deve propendere, pertanto, per un legittimo affidamento da parte della ricorrente circa l'esito della visita di revisione con conferma del requisito sanitario. In particolare, è noto che il dolo consiste nella consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed
5 essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (Cass. sentenza n. 1978/2004). Nella specie, non v'è prova della sussistenza in capo alla ricorrente della consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall CP_1
La domanda va quindi accolta e va dichiarata non ripetibile la somma relativa ai crediti quanto ai crediti vantati dall per il periodo dal 1.1.21 al 23.5.23 e dichiarata
CP_1 illegittima la relativa trattenuta operata dall sulla prestazione in godimento della
CP_1 ricorrente, con conseguente condanna dell medesimo alla restituzione in favore
CP_1 della ricorrente degli importi a tale titolo finora eventualmente trattenuti. Va invece rigettato il ricorso con riferimento alle somme percepite nel periodo successivo alla detta comunicazione, vale a dire quelle conteggiabili dal 24.5.23 al 30.6.23, che l ha pertanto il diritto di ripetere dalla ricorrente.
CP_1
L'oggettivo sopraggiungere della insussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente e l'accoglimento non totale della domanda rendono corretta la compensazione tra le parti del pagamento delle spese di lite in misura pari a un terzo mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, come da resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento dell con cui ha determinato a carico della ricorrente un indebito CP_1 economico con riferimento ai crediti vantati dall per il periodo dal 1.1.2021 al CP_1
26.5.2023; condanna per l'effetto l' alla restituzione in favore della ricorrente stessa dell'importo CP_1 finora eventualmente trattenuto;
rigetta per il resto il ricorso, quanto al periodo tra il 24.5.2023 al 30.6.2023. dichiara compensato tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l' al pagamento in favore della ricorrente dei restanti due terzi, quantificando questi CP_1 ultimi in complessivi euro 1460,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Napoli , 14.1.2025 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, in esito all'udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133
TRA
nata a [...] il [...] e ivi res.te alla via Carlo de Parte_1
Marco n.56, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Gentile giusta procura allegata telematicamente, e con lui elett.te dom.ta in Napoli alla via Firenze n.32,
RICORRENTE E
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 24.6.24 ha esposto di essere stata destinataria di verbale di visita medica del 2.11.2018 con cui le era riconosciuta la pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amm.va (luglio 2018); che nel settembre 2020 si era sottoposta a visita di revisione, senza che alcuna determinazione le venisse comunicata;
che con provvedimento del 26 maggio 2023 l aveva richiesto CP_1 la restituzione della complessiva somma di € 9.418,78 per ratei di pensione nr. 07212832 categoria INVCIV dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023 ; asserita la propria buon fede, non essendosi mai attivato l nel sospendere o revocare la prestazione, CP_1 menzionato l'art. 37 c. 8 L. 448/98, la ricorrente concludeva chiedendo di accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che la ricorrente non è tenuta alla ripetizione della somma di € 9.418,78 in virtù del provvedimento impugnato;
2-condannare, di conseguenza, l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 trattenuto sul trattamento pensionistico in godimento;
3-condannare, in ogni cas o, l' al pagamento di spese diritti ed onorari di causa CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. L , ritualmente costituito ,concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese, evidenziando la circostanza per la quale la ricorrente, che pure allegava di essersi presentata (accompagnata dalla figlia ) alla visita di revisione sanitaria del 2020, abbia continuato per un lungo lasso di tempo successivo a percepire i ratei di pensione, senza giammai informarsi sugli esiti della visita sanitaria del 2020, implicherebbe una negligenza gravissima in capo ad essa ricorrente, che, lungi dal rafforzare, invece escludeva lo stato soggettivo di buona fede. In esito alla udienza 16.1.24, la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione Il ricorso è in massima parte fondato e come tale deve essere accolto. Ripercorrendo l'iter della vicenda, occorre rimarcare che è certo che la ricorrente riceveva in data 3126.5.23 comunicazione circa l'esistenza di un indebito a suo carico. Ne consegue che l'oggetto della domanda è – di fatto – l'impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della modifica di un beneficio assistenziale (conseguente alla visita di revisione in esito alla quale alla ricorrente non veniva più riconosciuta la pensione di inabilità civile), è stata comunicata alla ricorrente la sussistenza dell'indebito quanto al periodo dal 1.1.21 al 30.6.23, per un importo complessivo di € 9.418,78, per come sopra precisato. Va premesso, in linea generale, che il criterio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali l'art. 80 del R.D. 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall , di rettifiche operate oltre l'anno, costituiva una norma eccezionale CP_1 applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione;
è subentrato poi l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Tale assetto normativo così delineato venne, per così dire, sconvolto dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96. L'incidenza della citata sentenza non è limitata alla specifica fattispecie di indebita erogazione dell'integrazione al minimo ma rileva anche sulle altre fattispecie di indebito, avendo ravvisato la Corte un “principio di settore” del sistema previdenziale, in base al quale – in deroga all'art. 2033 c.c. – la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi
2 minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Tale essendo il quadro giurisprudenziale relativo alle prestazioni previdenziali, deve però rilevarsi che, invece, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali trova la propria regolamentazione solo nelle disposizioni dettate per la specifica materia e, segnatamente, nella L.23 dicembre 1998, n.448, art.37, comma 8, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari, e nel D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma 5, convertito nella L.24 novembre 2003, n.326, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali. Per quanto ritenuto dalla Cassazione, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema. La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la
3 ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (così anche Cass. 28771/2018 in motivazione). In particolare, per quanto ritenuto dalla Cassazione (sentenza n. 6610 del 29/03/2005)
“Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)”. Quanto pagato dopo l'estinzione deve essere, pertanto, ripetuto in quanto indebito (in tal senso, anche Cass. 26 aprile 2002 n. 6091, 14 ottobre 2002 n. 14590, 24 dicembre 2002 n. 18899, 14 gennaio 2004 n. 390, 4 febbraio 2004 n. 2056). La ripetibilità dei ratei deriva dalla efficacia retroattiva della revoca al momento della visita medica di revisione che accerta l'insussistenza delle condizioni sanitarie per fruire del beneficio;
in virtù di detta efficacia retroattiva non sono dovuti i ratei erogati in data successiva alla data della visita medica, con conseguente applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. Da ultimo, è stato ritenuto che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di
4 visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass., sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022). Nella fattispecie che occupa, come visto, la ricorrente agisce per l'accertamento negativo del credito vantato dall , con cui le è stata richiesta la restituzione della CP_1 somma di euro € 9.418,78, a titolo di ratei di 'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.1.21 al 30.6.2023. In particolare, la motivazione della comunicazione sopra indicata è documentata e riguarda l'avvenuta revoca della prestazione Pertanto, per quanto sopra indicato, ritiene questo Giudice irripetibili la totalità degli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di pensione per quasi tutto il periodo di cui si tratta (dal 1.1.21 al 26.5.23).
Ciò in quanto nella specie è pacifico il dato fattuale della mancata notifica alla ricorrente del verbale sanitario di revisione del 2.11.2018 in quanto lo stesso ha ammesso di CP_1 avere dato notizia per la prima volta alla ricorrente dell'avvenuta revoca solo con la comunicazione del 26.5.23. Pertanto, la prima data in cui la ricorrente ha avuto certa contezza dell'avvenuta revoca è quella di ricezione della comunicazione di cui si tratta, vale a dire il 26.5.23 ( non è stata indicata neppure in ricorso una data successiva di ricezione), ben successiva al periodo cui attiene la percezione dei ratei oggetto di sostenuto indebito da parte dell e antecedente solo di un mese e sette giorni alla CP_1 parte finale del detto periodo (30.6.23). Non appare condivisibile, a parere di questo Giudice, e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, la tesi dell secondo cui la buona fede invocata CP_1 dalla ricorrente non sarebbe compatibile con la mancanza di diligenza a suo carico, in quanto sarebbe stato onere a carico della ricorrente stessa quello di informarsi circa gli esiti della visita di revisione, a fronte del silenzio dell'Istituto. In particolare, il detto silenzio appare in sé elemento neutro, tale da non risultare idoneo a scalfire la buona fede della ricorrente, a fronte del dato fattuale del perdurante pagamento dei ratei, per un periodo, tra l'altro, alquanto lungo come quello in esame, protrattosi per circa cinque anni, senza che a sua volta l abbia effettuato tentativi di CP_1 notifica del verbale della commissione medica del 2.11.2018 Anzi, gli elementi fattuali appena sottolineati deponevano oggettivamente per una conferma della prestazione.
Si deve propendere, pertanto, per un legittimo affidamento da parte della ricorrente circa l'esito della visita di revisione con conferma del requisito sanitario. In particolare, è noto che il dolo consiste nella consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed
5 essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (Cass. sentenza n. 1978/2004). Nella specie, non v'è prova della sussistenza in capo alla ricorrente della consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall CP_1
La domanda va quindi accolta e va dichiarata non ripetibile la somma relativa ai crediti quanto ai crediti vantati dall per il periodo dal 1.1.21 al 23.5.23 e dichiarata
CP_1 illegittima la relativa trattenuta operata dall sulla prestazione in godimento della
CP_1 ricorrente, con conseguente condanna dell medesimo alla restituzione in favore
CP_1 della ricorrente degli importi a tale titolo finora eventualmente trattenuti. Va invece rigettato il ricorso con riferimento alle somme percepite nel periodo successivo alla detta comunicazione, vale a dire quelle conteggiabili dal 24.5.23 al 30.6.23, che l ha pertanto il diritto di ripetere dalla ricorrente.
CP_1
L'oggettivo sopraggiungere della insussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente e l'accoglimento non totale della domanda rendono corretta la compensazione tra le parti del pagamento delle spese di lite in misura pari a un terzo mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, come da resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento dell con cui ha determinato a carico della ricorrente un indebito CP_1 economico con riferimento ai crediti vantati dall per il periodo dal 1.1.2021 al CP_1
26.5.2023; condanna per l'effetto l' alla restituzione in favore della ricorrente stessa dell'importo CP_1 finora eventualmente trattenuto;
rigetta per il resto il ricorso, quanto al periodo tra il 24.5.2023 al 30.6.2023. dichiara compensato tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l' al pagamento in favore della ricorrente dei restanti due terzi, quantificando questi CP_1 ultimi in complessivi euro 1460,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Napoli , 14.1.2025 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
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