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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12840 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10156 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. TAVERNESE MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. TRAMPARULO PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Maggiorazione RIA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2025, la ricorrente, dipendente del CP_1
convenuto dal 13.01.1986, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, con qualifica di Funzionario di Area 3 – livello F4, ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento della maggiorazione della
Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.), previsto dall'art. 9, comma 4, del D.PR. n.
44/1990, a decorrere dall'anno 1991, quantificato nel complessivo importo di € 7.230,30 maturato dal 1991 a tutto l'anno 2024.
Tardivamente costituitosi il ha eccepito la prescrizione del credito CP_1
rivendicato e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
1 1.In considerazione della tardiva costituzione in giudizio, l'Amministrazione è decaduta dall'eccezione di prescrizione che, pertanto, non è esaminabile.
2. L'art. 13 del D.P.R. n. 494/1987 ha introdotto la Retribuzione Individuale di
Anzianità, definendola come “Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986” e stabilendone la spettanza per tutto il “personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola” a far data dall'01.01.1987.
Successivamente, l'art. 9, comma 4, del D.PR. n. 44/1990 ha disposto il diritto ad una maggiorazione della R.I.A. per tutto il “personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale (ossia entro il 31.12.1990)”, determinando altresì i relativi importo lordo, a seconda della qualifica funzionale.
L'art. 7, comma 1 del D.L. 384/1992 ha poi esteso il diritto alla predetta maggiorazione a tutti i dipendenti che avessero maturato il richiamato requisito dei 5 anni di anzianità alla data del 31.12.1993.
Tale ultima disposizione, tuttavia, è stata oggetto di interpretazione retroattiva da parte dell'art. 51, comma 3 della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria del 2001), a mente del quale “L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 (…) non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”.
Ne è derivata, conseguentemente, l'esclusione dell'estensione della predetta maggiorazione R.I.A. ai dipendenti che avessero maturato il requisito dell'anzianità di servizio pari a 5 anni oltre il termine tra il 31.12.1990 ed il 31.12.1993.
2 Sennonché, con sentenza n. 4/2024 dell'11.01.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” sul presupposto che la disposizione censurata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica, avendo invece la portata di una legge innovativa con efficacia retroattiva “preordinato a condizionare l'esito di giudizi pendenti”.
La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 51, comma 3 della Legge n. 388/2000, ha evidentemente determinato la reviviscenza dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (come convertito) che, prorogando l'«arco della vigenza contrattuale» - cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 di tale d.P.R. ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA - doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990)” (così testualmente C. Cost.).
3. Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente, assunta in data 13.1.1986, alla data del 13.1.1991 aveva maturato i 5 anni di anzianità effettiva per il riconoscimento della maggiorazione RIA prevista dal citato art. 9.
Sicchè deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire i relativi importi, per come correttamente quantificati in ricorso, in ragione di € 206,58 annui, stante la IV qualifica funzionale posseduta e così per un totale di € 7.230,30 dal 1991 a tutto il 2024, oltre interessi sugli importi annualmente maturati sino al saldo effettivo.
4. Inconferenti risultano infine le prospettazioni del in termini di ricaduta CP_1
economica delle pronunce favorevoli dei dipendenti potenzialmente interessati dalla questione, appartenenti alle diverse Amministrazioni dello Stato. E del resto, accordato il chiesto rinvio per consentire l'acquisizione di un parere da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza de Consiglio dei Ministri per consentire una uniforme attuazione – alla luce dell'intervenuta rimozione dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 – delle disposizioni attinenti all'attribuzione dell'emolumento economico in questione ed evitare futuri contenziosi, pure reiteratamente sollecitato dall'Avvocatura, allo stato nessun parere o chiarimento risulta essere stato reso dal competente Dipartimento.
3 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria, e contenuti nei minimi, attesa l'assenza di particolari questioni giuridiche ed il valore della causa prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione della RIA a decorrere dal gennaio 1991; condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
lorda di € 7.230,30 maturata a tale titolo dal 1991 a tutto il 2024, oltre interessi sugli importi annualmente maturati sino al saldo effettivo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in € 2.108,00 oltre spese generale al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 12.12.2025
La giudice
F. R. Pucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10156 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. TAVERNESE MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. TRAMPARULO PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Maggiorazione RIA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2025, la ricorrente, dipendente del CP_1
convenuto dal 13.01.1986, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, con qualifica di Funzionario di Area 3 – livello F4, ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento della maggiorazione della
Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.), previsto dall'art. 9, comma 4, del D.PR. n.
44/1990, a decorrere dall'anno 1991, quantificato nel complessivo importo di € 7.230,30 maturato dal 1991 a tutto l'anno 2024.
Tardivamente costituitosi il ha eccepito la prescrizione del credito CP_1
rivendicato e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
1 1.In considerazione della tardiva costituzione in giudizio, l'Amministrazione è decaduta dall'eccezione di prescrizione che, pertanto, non è esaminabile.
2. L'art. 13 del D.P.R. n. 494/1987 ha introdotto la Retribuzione Individuale di
Anzianità, definendola come “Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986” e stabilendone la spettanza per tutto il “personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola” a far data dall'01.01.1987.
Successivamente, l'art. 9, comma 4, del D.PR. n. 44/1990 ha disposto il diritto ad una maggiorazione della R.I.A. per tutto il “personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale (ossia entro il 31.12.1990)”, determinando altresì i relativi importo lordo, a seconda della qualifica funzionale.
L'art. 7, comma 1 del D.L. 384/1992 ha poi esteso il diritto alla predetta maggiorazione a tutti i dipendenti che avessero maturato il richiamato requisito dei 5 anni di anzianità alla data del 31.12.1993.
Tale ultima disposizione, tuttavia, è stata oggetto di interpretazione retroattiva da parte dell'art. 51, comma 3 della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria del 2001), a mente del quale “L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 (…) non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”.
Ne è derivata, conseguentemente, l'esclusione dell'estensione della predetta maggiorazione R.I.A. ai dipendenti che avessero maturato il requisito dell'anzianità di servizio pari a 5 anni oltre il termine tra il 31.12.1990 ed il 31.12.1993.
2 Sennonché, con sentenza n. 4/2024 dell'11.01.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” sul presupposto che la disposizione censurata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica, avendo invece la portata di una legge innovativa con efficacia retroattiva “preordinato a condizionare l'esito di giudizi pendenti”.
La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 51, comma 3 della Legge n. 388/2000, ha evidentemente determinato la reviviscenza dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (come convertito) che, prorogando l'«arco della vigenza contrattuale» - cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 di tale d.P.R. ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA - doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990)” (così testualmente C. Cost.).
3. Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente, assunta in data 13.1.1986, alla data del 13.1.1991 aveva maturato i 5 anni di anzianità effettiva per il riconoscimento della maggiorazione RIA prevista dal citato art. 9.
Sicchè deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire i relativi importi, per come correttamente quantificati in ricorso, in ragione di € 206,58 annui, stante la IV qualifica funzionale posseduta e così per un totale di € 7.230,30 dal 1991 a tutto il 2024, oltre interessi sugli importi annualmente maturati sino al saldo effettivo.
4. Inconferenti risultano infine le prospettazioni del in termini di ricaduta CP_1
economica delle pronunce favorevoli dei dipendenti potenzialmente interessati dalla questione, appartenenti alle diverse Amministrazioni dello Stato. E del resto, accordato il chiesto rinvio per consentire l'acquisizione di un parere da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza de Consiglio dei Ministri per consentire una uniforme attuazione – alla luce dell'intervenuta rimozione dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 – delle disposizioni attinenti all'attribuzione dell'emolumento economico in questione ed evitare futuri contenziosi, pure reiteratamente sollecitato dall'Avvocatura, allo stato nessun parere o chiarimento risulta essere stato reso dal competente Dipartimento.
3 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria, e contenuti nei minimi, attesa l'assenza di particolari questioni giuridiche ed il valore della causa prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire la maggiorazione della RIA a decorrere dal gennaio 1991; condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
lorda di € 7.230,30 maturata a tale titolo dal 1991 a tutto il 2024, oltre interessi sugli importi annualmente maturati sino al saldo effettivo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in € 2.108,00 oltre spese generale al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 12.12.2025
La giudice
F. R. Pucci
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