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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10860/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027345034000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19698/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 16-04-2024 per omesso versamento della tassa automobilistica dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità
2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.328, 47
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi: omessa notifica atto prodromico, prescrizione del credito erariale.
L'Ade-R, ente riscossore, si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
L'Ente impositore non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, in applicazione del c.5 bis dell'art. 7 della d.lgs. 546/92. Invero l'ente impositore non ha offerto in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, validi anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10860/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027345034000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19698/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 16-04-2024 per omesso versamento della tassa automobilistica dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità
2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.328, 47
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi: omessa notifica atto prodromico, prescrizione del credito erariale.
L'Ade-R, ente riscossore, si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
L'Ente impositore non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, in applicazione del c.5 bis dell'art. 7 della d.lgs. 546/92. Invero l'ente impositore non ha offerto in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, validi anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.